Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4717/2011
Sen t e n z a d e l 2 5 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio),
Markus König, Walter Lang,
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 luglio 2011 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato – cittadino nigeriano originario di B._______ (Nigeria)
– ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle
audizioni, l'una in italiano al Centro di registrazione e di procedura di
C._______l'11 ottobre 2010, l'altra in tedesco il 10 giugno 2011 all'UFM di
D._______ (cfr. verbali di audizione dell'11 ottobre 2010 e del
10 giugno 2011), il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di essere vissuto dal (…) 2007 al (…) 2010 a E._______
(Nigeria), da dove sarebbe espatriato a causa degli scontri tra cristiani e
musulmani, in occasione dei quali, tra l'altro, la casa dell'interessato
sarebbe stata incendiata e sua moglie sarebbe stata uccisa dai
musulmani. Dopo essere fuggito e condotto in un posto al sicuro dalle
forze dell'ordine dell'F._______, l'interessato sarebbe ritornato a
B._______, dove sarebbe stato in seguito arrestato dal (…) della Polizia,
poiché accusato di far parte degli G._______ di E._______. Grazie
all'aiuto di un'(…) di Polizia, l'interessato sarebbe stato fatto scarcerare
dopo (…) settimane di prigionia ed avrebbe lasciato il suo Paese di
origine nell'(…) 2010.
B.
In data (…), l'UFM ha emanato la decisione di ripartizione dell'interessato
al Canton Ticino per il giorno seguente (cfr. atto A8/6).
C.
Con decisione del 20 luglio 2011 in lingua tedesca (notificata al
richiedente il 25 luglio 2011 al suo domicilio a H._______; cfr. risultanze
processuali), l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda di asilo
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento
dell'interessato, nonché l'esecuzione del medesimo verso il suo Paese di
origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
Il 5 agosto 2011, l'insorgente ha inoltrato ricorso in lingua italiana dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la
citata decisione dell'UFM, con il quale ha presentato preliminarmente una
domanda di restituzione del termine, in ragione della mancata
comprensione della decisione dell'UFM, nonché ha chiesto, in via
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principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo, così come in via subordinata la concessione
dell'ammissione provvisoria ed, infine, ha inoltrato una domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
E.
Con sentenza del 2 settembre 2011, in procedura separata, il Tribunale
ha accolto la suddetta domanda di restituzione del termine, riconoscendo
che – in ragione della mancanza di un rappresentante legale, della lingua
tedesca della decisione e dell'assenza di misure correttive, nonché del
breve termine di cinque giorni di ricorso – l'insorgente sia stato impedito,
senza sua colpa, di agire nel termine di ricorso. Ne discende che, il
ricorso è stato dichiarato tempestivo (cfr. D4347/2011).
F.
Con decisione incidentale del 7 settembre 2011, il Tribunale ha
autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della
procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari
(art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20
dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al medesimo il versamento
di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
G.
In data 26 settembre 2011, tramite decisione incidentale, il Tribunale ha
invitato l'autorità inferiore – richiamata la giurisprudenza (cfr. DTAF
2009/56) – ad esprimersi circa la motivazione alla base della lingua della
decisione utilizzata e le eventuali misure correttive, così come della
mancata adozione delle stesse, in ossequio all'obbligo di motivazione,
nonché a presentare una risposta al ricorso inoltrato dall'insorgente.
H.
Tramite risposta del 28 settembre 2011 in lingua tedesca, l'UFM ha
proposto la reiezione del gravame ed ha giustificato l'emanazione in
lingua tedesca della decisione impugnata, in considerazione della
mancanza di collaboratori di lingua italiana sulla base dell'art. 4 lett. b
dell'ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999 (OAsi 1, RS 142.311), sottolineando inoltre che il ricorrente – il
quale non parlerebbe nessuna delle tre lingue dell'Ufficio – avrebbe
potuto procurarsi senza problemi a H._______ (dove risiederebbe) la
necessaria traduzione della decisione dell'UFM, ciò che sarebbe stato il
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caso, visto che avrebbe inoltrato ricorso contro la decisione nel termine
legale di cinque giorni.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS
173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed
il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza
va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
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5.
5.1. Giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura dinanzi all'UFM si svolge di
norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione
cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.
Tuttavia, conformemente all'art. 4 OAsi 1, l’UFM può scostarsi
eccezionalmente dalla regola primaria della suddetta norma se il
richiedente l’asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua
ufficiale (lett. a), se in considerazione di domande entrate o della
situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per
un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b) o se il
richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione
giusta l’articolo 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a un Cantone con un’altra
lingua ufficiale (lett. c).
Secondo la giurisprudenza relativa alla lingua del procedimento,
l'applicazione delle eccezioni previste all'art. 4 lett. b e c OAsi 1 è
ammessa, solo nella misura in cui il richiedente l'asilo è patrocinato da un
rappresentante professionale. In caso contrario, l'autorità inferiore può
avvalersi di una delle eccezioni menzionate, a condizione che essa
indichi in modo facilmente comprensibile perché si è avvalsa di una delle
suddette eccezioni, in ossequio all'obbligo di motivazione di cui
all'art. 35 PA, come pure che la decisione sia accompagnata da misure
correttive, che tutelino i diritti ad un ricorso effettivo ed all'equo processo.
Tra le possibili misure correttive, è compresa quella della traduzione,
anche soltanto oralmente (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 29
consid. 11.2) da parte dell'UFM, della decisione resa in una lingua
conosciuta del richiedente l'asilo. In tutti gli altri casi, il vizio di procedura
sarà sanzionato con la cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF
2009/56 consid. 3.2 e relativi riferimenti).
5.2. Nella fattispecie, al momento della notifica della decisione dell'UFM, il
ricorrente risiedeva a H._______ nel Canton Ticino e non era
rappresentato da alcun mandatario professionale. Secondo l'art. 1 della
Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997
(Cost. TI, RL 1.1.1.1), il Cantone Ticino è una repubblica democratica di
cultura e lingua italiane (cpv. 1). Pertanto, essendo l'italiano la sola lingua
ufficiale del Cantone Ticino ed essendo il ricorrente residente a
H._______, la decisione dell'UFM doveva essere emanata in lingua
italiana. Per contro, l'UFM ha reso una decisione in lingua tedesca, senza
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menzionare in alcun modo le motivazioni alla base dell'utilizzo di tale
lingua e senza adottare adeguate misure correttive.
Alla luce dell'evocata giurisprudenza, l'UFM era tenuto non solo a
motivare, in ossequio all'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 35 PA,
perché ha emanato una decisione in una lingua diversa da quella a cui
avrebbe dovuto attenersi secondo la regola primaria dell'art. 16 cpv. 2
LAsi, bensì a provvedere all'adozione di misure correttive, quale ad
esempio la traduzione scritta in lingua italiana della decisione impugnata,
al fine di garantire al ricorrente il diritto ad un ricorso effettivo ed all'equo
processo. Peraltro, la giustificazione resa in fase di ricorso a sostegno
della scelta della lingua della decisione non è sufficiente, ritenuto che
dallo scritto dell'autorità inferiore del 28 settembre 2011 non risulta che
l'assenza di collaboratori italofoni presso la Sezione Africa occidentale sia
una questione provvisoria. In aggiunta, non soccorrono nemmeno le
allegazioni secondo cui il ricorrente avrebbe potuto procurasi da solo la
traduzione della decisione impugnata, tanto più che – contrariamente a
quanto sostenuto dall'UFM – il ricorrente non ha potuto interporre ricorso
nel termine legale (cfr. consid. E). Inoltre, l'assenza di misure correttive
costituisce un vizio di procedura che non può essere sanato e deve
condurre alla cassazione della decisione impugnata, per violazione del
diritto federale (art. 106 LAsi, art. 61 cpv. 1 PA e GICRA 2004 n. 38
consid. 7.1).
6.
Da quanto esposto, ne discende che la decisione dell'UFM del
18 febbraio 2010 incorre nell'annullamento e gli atti di causa sono rinviati
all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1
Cost.), ad emanare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della
presente sentenza di cassazione (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN /
GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed.,
Zurigo 2006, n. 1977).
7.
7.1. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA).
7.2. Considerato che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e
che non risulta abbia altrimenti dovuto sopportare dei disborsi
indispensabili e relativamente elevati in relazione alla procedura di
ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA nonché
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art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TSTAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
DispositivoIl ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.Dispositivo
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
Data di spedizione: