B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4720/2017
Sen t en z a d e l 1 9 se t t emb r e 20 17
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
e la figlia
C._______, nata il (…),
Ucraina,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 24 luglio 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ed i figli C._______ e D._______ hanno
presentato in Svizzera il 27 febbraio 2017,
i verbali d'audizione di A._______ del 3 marzo 2017 (di seguito: verbale 1)
e del 16 marzo 2017 (di seguito: verbale 2) e della figlia C._______ delle
medesime date (di seguito: verbale 3 e verbale 4),
la decisione separata della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) concernente il figlio D._______, di nazionalità italiana, del 21 lu-
glio 2017, oggetto di una procedura di ricorso separata (cfr.
D-4722/2017),
la decisione della SEM concernente A._______ e la figlia C._______, del
24 luglio 2017, notificata tramite le autorità cantonali (…) il 16 agosto 2017
(cfr. risultanze processuali), mediante la quale l'autorità inferiore non è en-
trata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento delle interessate verso
l'Italia,
il ricorso del 23 agosto 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 24 agosto 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il
quale le ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impu-
gnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità di prime cure per una pro-
cedura nazionale e per una nuova valutazione; in subordine, all'ammis-
sione provvisoria in Svizzera; nonché hanno concluso alla congiunzione
del ricorso con quello del figlio, rispettivamente fratello D._______ ed alla
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; infine, le ricorrenti hanno
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
28 agosto 2017,
le misure supercautelari del 31 agosto 2017 con le quali il Tribunale ha so-
speso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52
PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che, preliminarmente, le insorgenti ritengono che nonostante la comples-
sità derivante dalle diverse cittadinanze, la loro procedura d'asilo avrebbe
dovuto essere trattata congiuntamente a quella del figlio D._______ in ra-
gione dell'indissolubilità delle connessioni tra i loro motivi di fuga; che un
trattazione disgiunta dei motivi d'asilo della famiglia implicherebbe infatti il
grosso rischio di una valutazione frammentaria ed incompleta degli stessi;
che oltretutto le due decisioni sarebbero state emesse da due collaboratori
della SEM distinti; che per preservare l'unità della famiglia la decisione av-
versata andrebbe annullata con restituzione degli atti all'autorità inferiore
per un esame complessivo e unitario dei motivi d'asilo ed il ricorso an-
drebbe congiunto con quello di D._______ (numero di ruolo D-4722/2017),
che il Tribunale rileva che qualora le decisioni avversate concernono fatti
di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, per
motivi di economia processuale può essere giustificata la congiunzione
delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2a
ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.),
che nella fattispecie ciò non risulta tuttavia essere il caso; che invero le
ricorrenti sono di nazionalità ucraina mentre il figlio, rispettivamente fratello
D._______ è di nazionalità italiana ragione per cui già solo per questo mo-
tivo le situazioni vanno differenziate poiché conducono all'applicazione di
differenti disposizioni legali; che inoltre, da una parte la SEM non è entrata
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nel merito della domanda d'asilo delle ricorrenti e dall'altra ha invece re-
spinto la domanda d'asilo di D._______ in applicazione dell'art. 40 LAsi in
combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
che il fatto che facciano parte dello stesso nucleo famigliare ed abbiano gli
stessi motivi d'asilo nulla cambia alla diversa natura delle due decisioni
avversate; che come si vedrà di seguito, è a giusto titolo che la SEM ha
differenziato le due situazioni,
che inoltre, malgrado il fatto che le decisioni siano state prese da due col-
laboratori distinti della SEM è dovuto ad un semplice fatto organizzativo
dell'autorità inferiore; che dappoi, il dossier dell'autorità inferiore costituisce
un dossier unico e le due decisioni rese sono state fondate sulle allegazioni
di A._______ anche per il figlio D._______, essendo egli ancora in tenera
età e non avendo potuto essere sentito,
che di conseguenza, non concernendo fatti di uguale natura e non ponendo
gli stessi termini di diritto non risulta giustificata la congiunzione delle cause
e la richiesta va dunque respinta,
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 con-
sid. 3.1),
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che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
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può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che nel caso di specie, dagli atti risulta che le insorgenti dispongono in Italia
di un permesso di soggiorno di validità illimitata (cfr. agli atti i permessi di
soggiorno di A._______ e di C._______),
che il 28 marzo 2017, la SEM ha presentato alle autorità italiane compe-
tenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richie-
sta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr.
atto B17/10),
che il 16 maggio 2017, queste autorità hanno espressamente accettato il
trasferimento A._______ verso l'Italia, in applicazione della stessa disposi-
zione (cfr. atto B22/1),
che per quanto riguarda invece la figlia C._______, non avendo queste
autorità risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto
all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, hanno tacitamente ricono-
sciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in
questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III)
che di conseguenza, la competenza dell'Italia è data,
che la censura ricorsuale secondo cui i motivi d'asilo fatti valere nella fatti-
specie si rapporterebbero all'Italia e pertanto il Regolamento Dublino III non
andrebbe applicato, va respinta; che invero, tali motivi non risultano perti-
nenti per rimettere in discussione la competenza dell'Italia nella trattazione
della loro domanda d'asilo essendo adempiute le condizioni per l'applica-
zione del Regolamento Dublino III ed avendo l'Italia accettato la richiesta
di presa in carico,
che quo alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, mal-
grado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri pro-
blemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero ri-
scontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle con-
dizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle
cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]:
Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchen-
den und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Ita-
lien, agosto 2016), il Tribunale ha più volte ribadito che non vi sono fondati
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motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il ri-
schio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE
(art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III),
che la situazione risulta invero diversa da quella ritenuta per la Grecia (cfr.
sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio
2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2
aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014,
29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera
e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33),
che peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Con-
venzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS
0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967
(RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto
alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed
equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è
presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme re-
lative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito:
direttiva accoglienza]),
che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che per quanto riguarda il trasferimento di famiglie in Italia, il Tribunale si è
pronunciato con sentenza di principio DTAF 2015/4 riprendendo quanto
stabilito dalla CorteEDU nella sopraccitata sentenza Tarakhel contro Sviz-
zera, §122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di
famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in
carico adeguata e conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'u-
nità della famiglia; che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell'I-
talia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU,
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che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie
fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati
con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto
riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia ri-
guardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia – in par-
ticolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 feb-
braio 2016 – sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e con-
crete e ciò malgrado sia indicato unicamente l'aeroporto di destinazione e
non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5, confermata dalla sentenza della
CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016,
30474/14, §34-35),
che nella fattispecie, il Tribunale constata che le ricorrenti, sono state rico-
nosciute dalle autorità italiane come «nucleo familiare» (cfr. atto B32/1);
che inoltre, nella comunicazione di riammissione del 17 luglio 2017, l'Italia
ha riportato le generalità precise delle stesse come pure il grado di paren-
tela e le loro date di nascita (cfr. ibidem); che tale comunicazione menziona
pure esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla cir-
colare dell'8 giugno 2015 e che le ricorrenti dovranno recarsi all'aeroporto
di E._______ e presentarsi all'«Ufficio di Polizia di Frontiera» (cfr. ibidem),
che ciò posto, il Tribunale ritiene che l'Italia abbia fornito sufficienti garanzie
concrete ed individuali così da poter escludere una violazione dell'art. 3
CEDU,
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un tra-
sferimento nello Stato in questione esporrebbe le ricorrenti al rischio di es-
sere private del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che a sostegno di ciò va infatti rilevato che esse disponevano di un alloggio
in Italia e che l'insorgente esercitava inoltre un'attività professionale me-
diante la quale provvedeva al sostentamento della famiglia,
che le insorgenti non hanno inoltre dimostrato che lo Stato di destinazione
non sia intenzionato a prenderle in carico ed a portare a termine la proce-
dura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura né che l'Italia non rispetterebbe il principio del divieto di non-
respingimento,
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che infine, non vi sono neppure indizi per ritenere che A._______ verrà
sottoposta ad un trattamento contrario all'art. 3 CEDU a causa di un even-
tuale procedimento penale per aver portato via il figlio D._______ senza
l'accordo dei servizi sociali,
che in altre parole, le insorgenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di
comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sa-
rebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o
all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che, ad ogni modo, appartiene alle ricorrenti sollevare l'eventuale viola-
zione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto di-
nanzi alle autorità dello Stato in questione,
che infine, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 – disposizione he concretizza
in diritto interno svizzero la clausola di sovranità i cui all'art. 17 par. 1 Re-
golamento Dublino III – se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può
entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Du-
blino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della do-
manda,
che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica
dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che per-
tanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore
abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto
uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi
e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprez-
zamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'au-
torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprez-
zamento,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo delle
ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderle in carico
in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino
III,
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che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo delle ricorrenti in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi,
esimendosi dall'analizzare i loro motivi d'asilo ed i loro mezzi di prova, ed
ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44
LAsi, posto che le ricorrenti non possiedano un'autorizzazione di soggiorno
in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1),
che ai sensi dell'art. 44 LAsi il principio dell'unità della famiglia implica
avantutto per le autorità competenti di evitare di separare membri della fa-
miglia del richiedente l'asilo; che in altre parole, si tratta di scongiurare che
alcuni membri della medesima famiglia vengano allontanati ed altri invece
no, oppure che vengano allontanati verso diversi paesi (cfr. DTAF 2012/4
consid. 4.8),
che nel caso in disamina, contrariamente a quanto censurato dagli insor-
genti, i membri della famiglia, malgrado oggetto di due procedure diverse,
non sono stati separati e vengono allontanati tutti congiuntamente verso lo
stesso Paese (cfr. sentenza del TAF D-4722/2017 del 19 settembre 2017),
che pertanto, il principio dell'unità della famiglia è stato rispettato nella fat-
tispecie,
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto e le misure su-
percautelari sono revocate,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
L'autorità preposta per eseguire l'allontanamento adotterà le misure neces-
sarie per garantire che l'esecuzione avvenga concertata per tutti gli inte-
ressati: A._______, C._______ e D._______.
5.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: