B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4722/2017
Sen t en z a d e l 1 9 se t t emb r e 20 17
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Italia,
agente tramite la madre B._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); de-
cisione della SEM del 21 luglio 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che A._______ ha presentato per il tramite della madre
B._______ il 27 febbraio 2017 in Svizzera,
i verbali d'audizione della madre B._______ del 3 marzo 2017 (di seguito:
verbale 1) e del 16 marzo 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 21 luglio 2017 concernente A._______ e notificata alla madre tramite
le autorità cantonali (…) il 16 agosto 2017 (cfr. risultanze processuali), con
la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti
(cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento del richie-
dente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo
siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio
federale ha designato l'Italia come Stato esente da persecuzioni ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
la decisione separata della SEM del 24 luglio 2017 concernente la madre
B._______ e la sorella C._______ – oggetto di una procedura di ricorso
separata (cfr. D-4720/2017) – mediante la quale l'autorità inferiore non è
entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il trasferimento delle interessate verso l'Italia,
il ricorso del 23 agosto 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 24 agosto 2017) contro detta decisione, con il quale il ricorrente ha
concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; in subordine all'am-
missione provvisoria in Svizzera; egli ha altresì presentato una richiesta di
congiunzione del ricorso con quello della madre e della sorella e di assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di
giudizio e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili,
l'incarto originale della SEM, pervenuto a codesto Tribunale in data 28 ago-
sto 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato co-
stituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa,
che giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi il termine di ricorso contro le decisioni se-
condo l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è
di cinque giorni lavorativi; che detto termine è stato osservato,
che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52
PA) sono pure soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che, preliminarmente, l'insorgente ritiene che nonostante la complessità
derivante dalle diverse cittadinanze, la sua procedura d'asilo avrebbe do-
vuto essere trattata congiuntamente a quella del resto della famiglia in ra-
gione dell'indissolubilità delle connessioni tra i loro motivi di fuga; che un
trattazione disgiunta dei motivi d'asilo della famiglia implicherebbe infatti il
grosso rischio di una valutazione frammentaria ed incompleta degli stessi;
che oltretutto le due decisioni sarebbero state emesse da due collaboratori
della SEM distinti; che per preservare l'unità della famiglia la decisione av-
versata andrebbe annullata con restituzione degli atti all'autorità inferiore
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per un esame complessivo e unitario dei motivi d'asilo ed il ricorso an-
drebbe congiunto con quello della madre e della sorella (numero di ruolo
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che il Tribunale rileva che qualora le decisioni avversate concernono fatti
di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, per
motivi di economia processuale può essere giustificata la congiunzione
delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2a
ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.),
che nella fattispecie ciò non risulta tuttavia essere il caso; che invero, il
ricorrente è di nazionalità italiana mentre la madre B._______ e la sorella
C._______ sono di nazionalità ucraina, ragione per cui già solo per questo
motivo le situazioni vanno differenziate poiché conducono all'applicazione
di differenti disposizioni legali; che inoltre, la SEM ha da una parte respinto
la domanda d'asilo di A._______ e dall'altra non è invece entrata nel merito
della domanda d'asilo dei famigliari in applicazione dell'art. 31a cpv. 1
lett. b LAsi,
che il fatto che facciano parte dello stesso nucleo famigliare ed abbiano gli
stessi motivi d'asilo nulla cambia alla diversa natura delle due decisioni
avversate; che come si vedrà di seguito, è a giusto titolo che la SEM ha
differenziato le due situazioni,
che inoltre, malgrado il fatto che le decisioni siano state prese da due col-
laboratori distinti della SEM è dovuto ad un semplice fatto organizzativo
dell'autorità inferiore; che dappoi, il dossier dell'autorità inferiore costituisce
un dossier unico e siccome A._______, essendo ancora in tenera età, non
ha potuto essere sentito, la sua decisione è stata presa sulla base delle
allegazioni della madre, sulle quali è pure stata fondata la decisione con-
cernente B._______ e la sorella C._______,
che di conseguenza, non concernendo fatti di uguale natura e non ponendo
gli stessi termini di diritto non risulta giustificata la congiunzione delle cause
e la richiesta va dunque respinta,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
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che il richiedente è cittadino italiano e la madre l'avrebbe portato in Sviz-
zera poiché a seguito della relazione conflittuale tra lei ed il padre, il Tribu-
nale di D._______ avrebbe predisposto a sua tutela un affidamento extra-
familiare (cfr. verbale 2, D13, D44, D49-D51); che la madre avrebbe deciso
dunque di lasciare l'Italia e depositare una domanda d'asilo in Svizzera per
evitare tale affidamento e sfuggire all'ingiustizia del sistema giuridico ita-
liano; che in Italia inoltre, sarebbe pendente un procedimento penale nei
confronti del padre per molestie sessuali,
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi),
che nel caso di specie il richiedente è cittadino italiano (cfr. passaporto ita-
liano agli atti); che il Consiglio federale ha inserito l'Italia nel novero dei
paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista
«Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giu-
gno 2014),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri
segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop-
portabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che nella querelata decisione la SEM ha considerato che dalle allegazioni
non emergerebbero indizi che potrebbero confutare la presunzione di as-
senza di persecuzioni dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
che invero, la madre di A._______ avrebbe lasciato l'Italia e chiesto asilo
in Svizzera per timore che non venissero presi provvedimenti adeguati in
favore del ricorrente e poiché ella sarebbe stata contraria al suo affido ex-
trafamiliare predisposto dal Tribunale di D._______,
che tuttavia si evincerebbe chiaramente che alle denunce sporte alla ma-
dre sarebbe stato dato seguito e che il sistema giudiziario italiano si sta-
rebbe attivamente e attualmente occupando del caso, disponendo le mi-
sure adeguate ed affidando il ricorrente ai Servizi sociali,
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che la madre si sarebbe inoltre potuta rivolgere ad un rappresentante le-
gale che avrebbe seguito i suoi interessi secondo la legge italiana, avva-
lendosi anche dei mezzi di impugnazione a disposizione dei cittadini ita-
liani,
che di conseguenza, la domanda d'asilo è stata respinta,
che con ricorso l'insorgente considera che alla luce degli atti di causa e
della peculiarità delle circostanze parrebbe manifesta l'esigenza di effet-
tuare ulteriori chiarimenti e di considerare il principio della salvaguardia
dell'interesse superiore del fanciullo,
che la SEM non avrebbe esaminato in modo adeguato gli elementi che
confuterebbero la presunzione di assenza di persecuzioni, le allegazioni
determinanti ed i mezzi di prova prodotti; che la valutazione sarebbe per-
tanto frutto di un'interpretazione non oggettiva dei fatti e dei mezzi di prova,
che non sarebbero stati esaminati in modo realistico i fatti che avrebbero
spinto il ricorrente ed i famigliari a chiedere asilo in Svizzera, né i documenti
che dimostrerebbero quanto le procedure espletate in Italia sarebbero
state e continuerebbero ad essere pregiudizievoli dell'interesse di
A._______,
che non sarebbe neppure stato considerato quanto il sistema italiano
avrebbe compromesso i loro diritti, omettendo di proteggere una madre
vittima di violenze e finendo col punire le vittime anziché i persecutori,
che di conseguenza, andrebbe effettuata una nuova valutazione, maggior-
mente approfondita, delle allegazioni e dei mezzi di prova dell'insorgente,
che come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene
che le dichiarazioni del ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano mani-
festamente irrilevanti,
che egli non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
che la supposizione che l'Italia sia uno stato sicuro non esclude un cittadino
italiano dalla possibilità di ottenere l'asilo; che tuttavia, l'interessato deve
esporre elementi in grado di smentire la presunta assenza di persecuzioni
secondo l'art. 3 LAsi; che nella fattispecie le sue allegazioni sono manife-
stamente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e conseguentemente insuffi-
cienti a confutare tale presunzione; che i problemi allegati sono riconducibili
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a rapporti di natura privata, in particolare alla relazione conflittuale tra la ma-
dre ed il padre del ricorrente nonché a presunti abusi sessuali che il genitore
avrebbe commesso su A._______; che, stando alle dichiarazioni addotte, la
madre di A._______ si è rivolta alle autorità del suo Paese per denunciare
tali abusi e le autorità italiane hanno dato seguito a tale denuncia ed iniziato
un processo nei confronti del padre,
che oltracciò, a seguito della denuncia i servizi sociali ed il giudice compe-
tente hanno deciso di ristabilire gli incontri protetti tra il ricorrente ed il padre
in considerazione dell'interesse superiore del bambino (cfr. verbale 2,
D14),
che per quanto riguarda le modalità di indagine, in particolare in merito alle
perizie svolte, è compito del ricorrente segnalare eventuali irregolarità
presso le autorità competenti italiane; che stando alle informazioni agli atti
il processo non risulta tuttora terminato,
che per quanto riguarda la decisione del Tribunale di D._______ di dare in
custodia A._______ ad una famiglia affidataria, decisione con la quale ma-
dre non si troverebbe d'accordo, non risulta rilevante in materia d'asilo; che
invero, non risulta alcun motivo enunciato all'art. 3 cpv. 1 LAsi,
che oltracciò, non vi sono indizi per ritenere che tale decisione sia stata
presa contrariamente all'interesse superiore del fanciullo,
che dappoi, come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione impu-
gnata, contro tale decisione è stato interposto ricorso presso la Corte d'ap-
pello di Firenze e la madre ha potuto essere rappresentata legalmente,
che nemmeno quanto addotto nel ricorso e i nuovi mezzi di prova ad esso
allegati possono indurre il Tribunale a una diversa valutazione; che gli
stessi dimostrano appunto che le autorità italiane hanno registrato le de-
nunce e querele presentate dalla madre ed hanno dato loro seguito,
che pertanto, può essere effettivamente ritenuta la volontà dello Stato ita-
liano di proteggere il ricorrente,
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richie-
dente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione
dell'asilo,
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che non avendo fornito sufficienti indizi per confutare la presunzione di as-
senza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, è a giusto titolo
che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la Segreteria di
Stato pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e-
secuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
LAsi),
che il principio dell'unità della famiglia implica avantutto per le autorità com-
petenti di evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo.
In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni membri della medesima
famiglia vengano allontanati ed altri invece no, oppure che vengano allon-
tanati verso diversi paesi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8),
che nel caso in disamina, contrariamente a quanto censurato dall'insor-
gente, i membri della sua famiglia, malgrado oggetto di due procedure di-
verse, non sono stati separati e vengono allontanati tutti congiuntamente
verso lo stesso Paese (cfr. sentenza del TAF D-4720/2017 del 19 settem-
bre 2017),
che pertanto, il principio dell'unità della famiglia è stato rispettato nella fat-
tispecie,
che di conseguenza, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle
quali la SEM avrebbe dovuta astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-
spone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
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prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor-
rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta-
colo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato ammissibile, ragio-
nevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento,
che in sede ricorsuale l'insorgente chiede di essere ammesso provvisoria-
mente in Svizzera in quanto il rinvio andrebbe considerato inammissibile
ed inesigibile,
che in particolare, andrebbe tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare
l'unità della famiglia, in particolare il rischio di un'ingiusta separazione del
ricorrente dalla madre,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola-
zione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere,
per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle
circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi,
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito il l'Italia nella lista
dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è
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attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta
l'art. 6a cpv. 3 LAsi,
che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr, se gli stranieri allontanati o espulsi
provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati
in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell'UE
o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espul-
sione sia di norma ragionevolmente esigibile,
che nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che ciò non sia il
caso,
che A._______ verrà allontanato con la madre e la sorella e verrà preso in
consegna dalle autorità e collocato presso idonea struttura (cfr. comunica-
zione del Ministero dell'Interno del 4 settembre 2017),
che inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da un
esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Sviz-
zera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2),
che per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento,
che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata,
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
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che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che tuttavia, vista la particolarità del caso di specie, giusta l'art. 6 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2)
non si prelevano spese processuali,
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'autorità preposta per eseguire l'allontanamento adotterà le misure neces-
sarie per garantire che l'esecuzione avvenga concertata per tutti gli inte-
ressati: A._______, B._______ e C._______.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: