Corte IV
D-4731/2006/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 g i u g n o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, Congo (Kinshasa),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 settembre 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4731/2006
Fatti:
A.
L'interessata, originaria della Repubblica Democratica del Congo
(RDC), la quale ha risieduto, a suo dire, a B._______ fino ad
agosto 2002 e da ultimo a C._______ nella provincia D._______ (cfr.
verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 1 e ricorso, pag. 3 ), ha
presentato domanda d'asilo in Svizzera il 24 agosto 2005.
Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di essere uccisa dai ri -
belli. Tali guerriglieri l'avrebbero rapita il 20 giugno 2005 insieme alla
sua datrice di lavoro - una commerciante d'oro - allorquando si trovava
a C._______ ed abitava nella stessa dimora di quest'ultima (cfr. verba li
d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 4 e del 19 settembre 2006,
pagg. 4 nonché 7). L'avrebbero quindi portata in una foresta dove sa-
rebbe stata violentata svariate volte. Trascorsa una settimana, sarebbe
riuscita a fuggire ed avrebbe trovato rifugio in un convento di suore a
C._______ da dove - dopo due giorni di permanenza - si sarebbe re-
cata a E._______, a bordo di un camion, per poi lasciare la RDC in
data 25 luglio 2005 (cfr. verbali d'audizione del 9 settembre 2005, pag.
4 e del 19 settembre 2005, pag. 12). Avrebbe quindi raggiunto il centro
di accoglienza “F._______” a G._______, Uganda. Da lì sarebbe giunta
a H._______, Belgio, a bordo di un aereo, ed infine in Svizzera in auto
(cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pagg. 4-5).
B.
Con decisione del 26 settembre 2005, l'Ufficio federale della migrazio -
ne (in seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata doman-
da d'asilo. Esso ha pure pronunciato l'allontanamento della richiedente
dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, sic-
come lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 23 ottobre 2005, l'interessata ha inoltrato ricorso dinnanzi alla
già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito:
CRA) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto la conferma dell'effetto
sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata con conseguen-
te concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessio-
ne dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'as-
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sistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali
e del relativo anticipo.
D.
La CRA, con ordinanza del 1° novembre 2005, ha autorizzato la ricor-
rente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha
inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiede-
re alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presu-
mibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Con risposta del 18 gennaio 2006, l'UFM, ha proposto la reiezione del
gravame.
F.
Con ordinanza del 20 gennaio 2006, la CRA ha concesso all'insorgen-
te un termine fino al 6 febbraio 2006 per presentare una replica.
G.
Il 6 febbraio 2006, l'autrice del gravame ha inoltrato l'atto di replica
onde ha, in sostanza, rimandato a quanto già esposto nel ricorso.
H.
A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) è subentrato alla CRA.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un in -
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimata ad aggravar-
si contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-
missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei
dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale
(art. 53 cpv. 2 LTAF).
2.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
il ricorso è stato presentato in francese, di modo che la presente sen-
tenza va redatta in italiano.
4.
Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto fe-
Pagina 4
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derale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche del -
la decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sen-
tenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
5.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri -
fugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a perso-
ne in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende
il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in -
sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter -
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
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essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23).
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile non-
ché in più punti povero di dettagli, impreciso, contraddittorio e privo di
qualsiasi elemento capace di avvalorarlo il racconto della richiedente
concernente i suoi motivi d'asilo. In particolare, non avrebbe saputo
rendere verosimile il suo periodo di prigionia nella foresta ed ha ritenu-
to la descrizione del luogo di reclusione, delle violenze sessuali subite,
del suo vissuto di detenzione e del capo dei ribelli, stereotipata, ap-
prossimativa e convenzionale. Inoltre, si sarebbe contraddetta nella
seconda audizione quando sarebbe stata portata fuori dalla capanna
assieme alla sua datrice di lavoro dai ribelli. Infatti, avrebbe allegato in
un primo momento che quest'ultimi avrebbero buttato loro la bibbia per
prenderle in giro perché non sarebbero riuscite a leggerla poiché era
notte, mentre, in un secondo tempo, avrebbe dichiarato che fuori v'era-
no lanterne e torce e che, per tale motivo, la sua superiore avrebbe vi-
sto cadere fuori dalla bibbia la sua “attestation de perte des pièces
d'identité”. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissi-
bile, esigibile e possibile.
6.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, che l'UFM non avrebbe compreso le sue allegazioni in
sede d'audizione. Inoltre, le dichiarazioni fatte nel corso della prima
audizione avrebbero soltanto un valore probatorio ristretto per l'ap-
prezzamento circa la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Ha poi
segnalato una trasmissione della Télévision Suisse Romande 2
(TSR 2) la quale dimostrerebbe la situazione nel suo Paese d'origine e
quindi la verosimiglianza del suo racconto. Ha altresì allegato che
l'UFM non avrebbe intrapreso delle ricerche approfondite, circa i motivi
per i quali avrebbe lasciato il suo Paese a seguito dell'invasione della
provincia D._______ da parte dei ribelli ed il fatto che le autorità statali
non sarebbero state in grado di proteggerla. Inoltre, il documento
allegato al ricorso dimostrerebbe la veridicità del suo racconto e dei
suoi timori legati ad un'eventuale esecuzione dell'allontanamento
verso la RDC.
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6.3 Nella risposta al gravame, l'UFM ha osservato che il ricorso non
conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni
sviluppate nella decisione impugnata. In particolare, il documento pre-
sentato dalla ricorrente non corroberebbe i motivi d'asilo concernenti il
suo Paese d'origine.
6.4 Nella replica, la ricorrente ha, per quanto è qui di rilievo, rimanda-
to a quanto esposto nel ricorso.
7.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
Come ritenuto in entrata, la ricorrente ha affermato di aver vissuto a
B._______ fino ad agosto 2002 e di essersi poi recata a C._______
nell'est del Congo. Avrebbe preso tale decisione ai fini di trovare lavoro
e perché sarebbero morte sua madre ed una sorella (cfr. verbale
d'audizione del 19 settembre 2005, pagg. 2-4).
Su questo punto, va avantutto osservato, che quo alla narrazione del
suo spostamento dall'ovest all'est del paese, peraltro senza
indicazione di mezzi e modi di come ciò sia avvenuto, risulta già da un
punto di vista dell'esperienza di vita e dell'agire umano, non
convincente. Lasciare B._______, ovvero una zona del Congo ritenuta
non affetta da violenze generalizzate, per spostarsi per lavoro in una
zona caratterizzata da conflitti armati, risulta quanto meno contrario
alla logica dell'agire. Ancor meno logico è il fatto che la ricorrente
sarebbe stata addirittura accompagnata da sua sorella ed i suoi due
nipoti di sei, rispettivamente sette anni; che avrebbe vissuto a
C._______ per quasi tre anni pur essendo cosciente dei pericoli ai cui
andava incontro. Infatti, l'insorgente stessa ha dichiarato che “i ribelli
attaccavano spesso la città”, oppure che “ad un certo punto c'era un
po' di insicurezza a C._______, però noi siamo rimaste lì e io ho
continuato a lavorare” (cfr. verbali d'audizione del 9 e del
19 settembre 2005, pag. 4). Del resto, avendo vissuto dapprima a
B._______, dove aveva sicuramente accesso ai mass media, e vista la
sua formazione scolastica (quinta media), risulta improbabile che non
sia già stata al corrente della situazione nell'est del paese prima di
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spostarsi in tale direzione, mettendosi in tal modo deliberatamente in
pericolo di vita (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2005, pag. 2).
Circa poi le vicissitudini allegate del vissuto ad est del paese, risulta
alquanto inverosimile il fatto di non ricordarsi di quante volte sarebbe
stata stuprata visti, tra l'altro, il breve periodo trascorso in prigionia di
appena una settimana ed il lasso temporale fino alla presentazione
della sua domanda d'asilo in Svizzera di soli 2 mesi (cfr. verbale
d'audizione del 19 settembre 2005, pag. 12). Sarebbe poi illogico il
comportamento dei ribelli che l'avrebbero fatta uscire dalla capanna di
notte facilitandole in tal modo la fuga (cfr. ibidem, pag. 10). Anche per
quanto riguarda la fuga risulta incredibile che vi sia riuscita nel modo
descritto visto il suo pessimo stato di salute, ossia l'asserita debolezza
a causa della scarsa nutrizione, la faccia gonfia a tal punto che non
vedeva niente ed il fatto che non riusciva a camminare senza l'aiuto
della sua superiore (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2005,
pagg. 5 e 11). Peraltro, si sarebbe perfino messa a dormire nella
foresta la stessa notte in cui sarebbe fuggita dando così ai ribelli
maggiori probabilità di raggiungerla (cfr. ibidem, pag. 11). E' pure
contro la logica dell'agire il fatto di aver proseguito la sua fuga lungo la
strada per C._______ (cfr. ibidem) ed il fatto che non solo sia tornata
nella città del suo ultimo domicilio per due giorni, bensì sia rimasta
nella zona est del Congo per un altro mese prima di espatriare (cfr.
verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 5).
Anche dal racconto sul rapimento risulta inverosimile che ella sia
fuggita senza nemmeno informarsi delle sorti dei familiari i quali - a
suo dire - sarebbero tutt'ora a C._______ (cfr. verbali d'audizione del
9 settembre 2005, pag. 2 e del 19 settembre 2005, pag. 2). Tale
circostanza risulta a maggior ragione incredibile considerato il fatto
che dopo la sua fuga dai ribelli si sarebbe nascosta addirittura nella
medesima città in un convento di suore per due giorni ed il fatto che
doveva aspettarsi almeno delle rappresaglie da tali forze armate rivolte
contro i suoi familiari visto che poteva aspettarsi che l'avrebbero
dapprima cercata a casa della sua datrice di lavoro (cfr. verbale
d'audizione del 19 settembre 2005, pag. 12).
Infine, non ha chiarito alcunché nel gravame e nella successiva replica
riferendosi semplicemente alla situazione generale nella regione
D._______ limitandosi a segnalare una trasmissione televisiva.
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Per quel che riguarda lo scritto del centro d'accoglimento “F._______”
di G._______ (Uganda) presentato quale mezzo di prova in sede
ricorsuale, codesto Tribunale ritiene che tale documento non la
soccorre, in quanto i problemi incontrati in Uganda - al di là del fatto se
verosimili o meno - sono successi in un Paese terzo e quindi irrelevanti
per la sua domanda d'asilo.
In considerazione di quanto precede, visti tutti gli elementi allegati nel
loro insieme, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
considerato i motivi presentati dalla ricorrente come inverosimili e non
realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste
dall'art. 3 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14
cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
9.
9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di
queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e
della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio
(cfr. decisione del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul
Meno, 1990, pag. 262).
9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce peraltro nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in -
ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
Pagina 9
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tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone l'esistenza di serie e concrete ragioni per
ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta
all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni.
In casu non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui la ricorrente
possa essere esposta in caso di rimpatrio al rischio reale ed immedia-
to di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini,
quest'ultima non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presun-
zioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti
quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si riten-
gono contrari alle disposizioni sopraccitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
9.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà so-
cio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regio-
ne, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di
formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale espo-
sizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati
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alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel
suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pub-
blico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera
(GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1, pag. 215).
Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ri -
conducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Con-
go (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio -
ne nella totalità del territorio nazionale. Infatti, secondo la prassi del
TAF, l'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il
loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest
del Paese, oppure che dispongono di una solida rete sociale o familia-
re in una di queste città. Tuttavia, va precisato che, anche in tali circo -
stanze, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione
di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagna-
to da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di
sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone
malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una
rete sociale o famigliare (cfr. fra le tante sentenza del TAF
D-4786/2007 del 12 febbraio 2009 e GICRA 2004 n. 33, consid. 8.3,
pag. 237).
Nella fattispecie la ricorrente non rientra in uno dei succitati gruppi vul-
nerabili. Dalle carte processuali non si evince neppure che ella sia
sprovvista di una rete sociale o famigliare in patria, segnatamente nel-
la parte ovest del paese, ciò anche alla luce della ritenuta inverosimi-
glianza del suo spostamento avvenuto da ovest ad est (cfr. consid. 7).
In altre parole, si può partire dal presupposto che la ricorrente abbia
ancora una rete sociale a B._______ – in particolare sua sorella ed i
suoi due nipoti – con i quali avrebbe vissuto, quand'anche non chiara-
mente deducibile dagli atti di causa, per alcuni anni con la sua famiglia
nel Comune di I._______. Vi è quindi ragione di credere che ivi abbia
ancora un certo numero di conoscenze alle quali poter rivolgersi (cfr.
verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 1).
In tale ambito e visto che ha leso severamente la sua credibilità nel
corso della presente procedura d'asilo, codesto Tribunale non può
nemmeno escludere che sappia onde si trovi suo padre. Che non ab-
bia poi dovuto pagare ella stessa il viaggio in aereo costituisce un ulte-
Pagina 11
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riore indizio a favore di stretti contatti in loco pronti a sostenerla al suo
rientro (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 5).
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, la medesima ha una
discreta formazione scolastica (quinta media) ed una certa esperienza
professionale quale cassiera (cfr. verbale del 19 settembre 2005,
pag. 2 e “attestation de perte des pièces d'identité” del 26 giu-
gno 2002).
Infine, ella non ha nemmeno allegato di soffrire di gravi problemi di sa-
lute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003
n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per
motivi medici.
In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto sicco-
me adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinse-
rimento sociale nel suo Paese d'origine.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione confermata.
11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
Pagina 12
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12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata
(art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudi-
ce (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la do-
manda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 13
D-4731/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorren-
te. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro
un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del
ricorso del 23 ottobre 2005, per corriere interno; in copia);
- J._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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