Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4731/2011
Sen t e n z a d e l 6 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 agosto 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 9 maggio 2011
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 18 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
10 agosto 2011 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 24 agosto 2011;
il ricorso del 26 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 29 agosto 2011) dell'insorgente;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 29 agosto 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino eritreo di etnia cunama, a suo dire, nato nel villaggio
chiamato E._______ nella regione di Gash Barka (Eritrea) e ivi d'aver
vissuto fino al 1980 (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.);
che il richiedente avrebbe lasciato l'Eritrea nel 1980 a causa della guerra
e dopo il decesso di suo padre, per raggiungere, con la di lui madre, il
Sudan (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che, dal 1980 al 1995 avrebbe
vissuto a F._______ (Sudan); che, in seguito, si sarebbe trasferito a
G._______ (Sudan) dove vi sarebbe rimasto fino al 1997; che, dal 1997
al 2001, avrebbe vissuto senza un indirizzo fisso a H._______ (Sudan);
che, solo nel 2001 sarebbe tornato a F._______ dove vi sarebbe rimasto
fino al 2003; che, in detto periodo, a causa dei suoi legami con il Fronte di
liberazione eritreo (Eritrean Liberation Front [di seguito: ELF]), avrebbe
scontato quattro mesi di carcere a I._______ in Eritrea (cfr. verbale 1,
pag. 2); che, riuscendo a fuggire dalla prigionia, sarebbe ritornato
G._______ e vi avrebbe vissuto fino a luglio 2004; che, in seguito,
temendo di essere nuovamente arrestato dell'autorità eritrea, avrebbe
lasciato definitivamente il Sudan per recarsi in Libia (cfr. verbale 1, pag. 2
e 6); che, in detto Stato, vi avrebbe vissuto fino al 2011; che, il
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1° aprile 2011, avrebbe raggiunto via mare l'Italia, sbarcando a
L._______, dove vi avrebbe passato due notti al centro di accoglienza,
per poi essere accompagnato a M._______, via nave, ad un centro
profughi dove avrebbe alloggiato per circa 20 giorni; che da qui avrebbe
raggiunto N._______ in treno soggiornandovi per 5 giorni, per poi
proseguire, via O._______, per P._______ e giungere in Svizzera a
Q._______ il 9 maggio 2011, dove ha depositato la propria domanda
d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg.);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi
sarebbe realizzata nel caso di specie; che, infatti il richiedente non
sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua pretesa cittadinanza
eritrea e di conseguenza, egli sarebbe stato considerato di provenienza
sconosciuta; che, infatti, le sue dichiarazioni concernenti l'Eritrea non
sarebbero state considerate verosimili siccome contraddittorie,
stereotipate e scarsamente circostanziate; che, inoltre, l'autorità inferiore
ha ritenuto che, vista la violazione del richiedente dell'obbligo di
collaborare, essa non sarebbe tenuta a sondare l'esistenza di eventuali
ostacoli all'allontanamento;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali d'audizione; che, infatti, egli ribadisce di non aver mai posseduto
tali documenti emessi dall'autorità eritrea in quanto sarebbe espatriato in
giovanissima età (cfr. ricorso, pag. 2);
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese
processuali;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza d'oltre tre mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento;
che, per di più, egli ha dichiarato di non aver mai posseduto un
documento d'identità e di non averlo mai richiesto; che, come indicato
solo in seconda audizione, gli unici documenti che avrebbe posseduto
sarebbero la tessera di profugo fornitagli in Sudan e la tessera dell'EFL le
quali, tuttavia, sarebbero andate perdute in Libia rispettivamente in Sudan
(cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pagg. 2 seg. 6 e 9); che, alla
domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di
viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover
fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha
dichiarato semplicemente di non aver fatto nulla in quanto non sarebbe
mai stato in possesso di detti documenti (cfr. verbale 1, pag. 5); che, in
seconda audizione, sollecitato a delucidare il suo possesso della tessera
dell'EFL, si è contraddetto più volte asserendo una prima volta che la
suddetta tessera l'avrebbe ricevuta nel 1983 all'età di 10 anni
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(cfr. verbale 2, pag. 5); che, accortosi dell'incongruenza di quest'ultima
osservazione, si sarebbe immediatamente corretto adducendo d'averla
ricevuta probabilmente nel 1987, asserendo incredibilmente di non aver
assolutamente indicato l'anno 1983 (cfr. ibidem); che, sempre quo alla
tessera dell'EFL, egli ha dichiarato che dopo la fuga dal carcere, una
volta giunto a G._______, si sarebbe fatto rifare detta tessera; che ha poi
affermato che l'ultima volta che sarebbe stato in possesso di detta
tessera sarebbe stato quando era fuggito dal carcere, per poi asserire
improvvisamente che al momento dell'arresto non sarebbe stato in
possesso di detta tessera e aggiungendo perfino che l'avrebbe
recuperata solo una volta giunto a F._______ e non una volta giunto a
G._______, come dichiarato poco prima (cfr. verbale 2, pag. 6 e 9);
che, nel ricorso, l'insorgente non ha fatto altro che ribadire di non avere
mai avuto un documento d'identità; che, quo alla mancata segnalazione
durante l'audizione sommaria d'aver posseduto la tessera di rifugiato e
quella dell'EFL, egli imputa detta lacuna al traduttore (cfr. ricorso, pag. 2);
che, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato che, dopo essere
riuscito a scappare dalla prigionia a I._______ (Eritrea) nel giugno oppure
luglio 2003, egli avrebbe raggiunto F._______ (Sudan) a piedi; che,
l'autorità sudanese l'avrebbe accompagnato in ospedale e vi sarebbe
rimasto tre giorni; che avrebbe in seguito raggiunto G._______ (Sudan),
dove vi avrebbe soggiornato fino a luglio del 2004; che avrebbe
proseguito con l'auto, via R._______ (Libia) per terminare il suo viaggio a
S._______; che da qui avrebbe proseguito, via mare, raggiungendo
l'Italia, sbarcando a L._______ il 4 aprile 2011; che egli ha allegato che le
autorità libiche l'avrebbero effettivamente incarcerato quattro volte poiché
non era in possesso di documenti d'identità; che, una volta giunto in Italia,
sarebbe stato controllato dalle competenti autorità alle quali però avrebbe
fornito delle generalità false di cui non ricorda i dettagli; che, in seguito,
avrebbe raggiunto la Svizzera, dove ha depositato la propria domanda
d'asilo
(cfr. verbale 1, pagg. 79 e verbale 2, pagg. 3 seg.);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte senza essere in possesso di un
documento;
che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti
risultano verosimilmente inattendibili, inconsistenti e contraddittorie;
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che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i
bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere giunto in Svizzera
per il timore di essere nuovamente arrestato dalle autorità eritree;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore nel provvedimento
litigioso cui può essere rimandato, le allegazioni decisive in materia
d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcune elemento della benché minima consistenza; che la vicenda
raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non
presenta elementi di verosimiglianza;
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che, innanzitutto, il ricorrente non ha reso verosimile il suo Paese
d'origine; che, infatti, l'insorgente ha dichiarato di essere eritreo ma di
essere espatriato con la madre all'età di sette anni (cfr. verbale 1, pag. 1);
che non è plausibile che egli abbia una conoscenza molto scarsa
dell'Eritrea allorquando una volta giunto in Sudan sarebbe stato accolto
ed aiutato dall'EFL e vi avrebbe pure lavorato almeno fino al 1998; che,
inoltre, nel 1984 sua madre sarebbe deceduta e lui sarebbe stato
sostenuto ed aiutato dall'EFL; che, in seguito avrebbe dunque svolto in
seno al partito, la funzione di membro dell'ufficio dell'informazione
affiggendo i manifesti e pubblicando gli annunci per le riunioni (cfr.
verbale 1, pag. 6); che, definendo l'EFL, ha asserito trattarsi di un
movimento politico creato prima dell'indipendenza eritrea del 1991 per la
liberazione della stessa dall'Etiopia e che ora questo partito sarebbe
reputato dal governo eritreo come movimento di opposizione (cfr. ibidem);
che, avendo lavorato all'interno di detto movimento – avente come
leitmotiv la situazione politica eritrea – mal si comprende il fatto che il
richiedente abbia una lacunosa conoscenza di quello che lui ha definito il
suo Paese d'origine; che, come rettamente rilevato dall'UFM, malgrado il
ricorrente abbia citato correttamente in quante regioni sia divisa l'Eritrea e
le etnie presenti, non è riuscito ad indicare alcuna festa tradizionale
eritrea, non ha saputo citare il titolo dell'inno nazionale ed ha
erroneamente asserito che il "Kitcha fit fit" è un cacciavite quando invece
è un cibo tipico dell'Eritrea (cfr. verbale 1, pag. 3); che, inoltre, egli ha
pochissime conoscenze del tigrino e la sua lingua madre è l'arabo (cfr.
verbale 1, pag. 3 seg. e verbale 2, pag. 11); che, peraltro, l'allegazione
ricorsuale del ricorrente circa l'agire, a suo dire, arbitrario dell'UFM non
avendo proceduto ad un esame LINGUA per testare la verosimiglianza
delle sue origini è inconsistente vista la già palese inverosimiglianza del
suo racconto di cui un approfondimento per il mezzo di un esame
LINGUA sarebbe risultato vano;
che, per giunta, l'insorgente non è riuscito a rendere verosimile nemmeno
il suo timore di essere nuovamente arrestato dalle autorità eritree a causa
del suo legame con l'EFL; che, avantutto, egli ha dichiarato più volte di
non farvi più parte dal 1998 (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 9);
che, secondariamente, egli ha allegato che, come proposto dall'auditore,
anche tornando in Sudan a H._______ – ad Ovest del Paese nella
regione del Darfur Meridionale – e non vivendo sul confine con l'Eritrea a
F._______, dette autorità eritree potrebbero comunque arrestarlo in
quanto avrebbe grossolanamente asserito che l'Eritrea è vicina a tutto il
Sudan (cfr. verbale 2, pag. 11); che, di conseguenza, non è stato in grado
di rendere verosimile l'arresto avvenuto in Eritrea e la relativa fuga, cui
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può essere rinviato all'analisi dettagliata dell'UFM nell'impugnata
decisione; che, altresì, non ha giovato l'attitudine superficiale del
ricorrente nel rispondere alle domande dell'auditore mettendosi a ridere in
svariati momenti in relazione a domande su punti salienti della sua
domanda d'asilo e non rispondendo seriamente ed in maniera
circostanziata alle domande dello stesso
(cfr. verbale 2, pagg. 4, 6, 8 e 12);
che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale
atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione
impugnata;
che, visto tutto quanto precede, v'è ragione di concludere che l'autorità
inferiore ha rettamente considerato inverosimili sia le allegazioni del
ricorrente in merito al suo Paese d'origine che ai motivi d'asilo;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta
l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento nel Paese d'origine del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 e DTAF
2007/8 consid. 5.6.55.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel Paese d'origine possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
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della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata
va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile
dev'essere esaminata d'ufficio; che tuttavia, questo principio è limitato
dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
D3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262),
trattandosi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;
che, come illustrato in precedenza, nel caso in esame le affermazioni del
ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti
ed inverosimili, per il che egli ha segnatamente violato l'obbligo di
collaborare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza
dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare
con certezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza di ostacoli
all'allontanamento;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il
suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese d'origine, il
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ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di
minacciarlo nello stesso;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
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che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: