Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-475/2011
Sentenza del 3 maggio 2011
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Walter Stöckli, Fulvio Haefeli,
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…),
Turchia,
patrocinato dall'Avv. Yasar Ravi,
istante.
Oggetto Revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale
del 7 dicembre 2010 / D-5471/2009.
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Visto:
la decisione del 28 luglio 2009 con la quale l'Ufficio federale della
migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la domanda d'asilo inoltrata
dall'interessato l'(…) e ha pronunciato nello stesso tempo il suo
allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5471/2009 del
7 dicembre 2010 che ha respinto il ricorso presentato dall'interessato
avverso la succitata decisione;
la "domanda di riesame", con i relativi allegati, indirizzati dal patrocinatore
dell'istante all'UFM in data 10 gennaio 2011;
lo scritto del 13 gennaio 2011 con il quale l'UFM ha ritenuto che detta
domanda, fondata sulla dichiarazione di B._______ prodotta
dall'interessato, non rientrava nel quadro di una procedura di riesame o di
nuova domanda d'asilo di competenza dell'autorità di prima istanza,
trasmettendo di conseguenza l'istanza al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale), conformemente all'art. 8 cpv. 1 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), ed informando altresì il Tribunale di aver invitato il Canton
C._______ a rinunciare, per il momento, all'esecuzione
dell'allontanamento dell'interessato;
l'ordinanza del 2 febbraio 2011 con la quale il Tribunale ha accusato
ricezione della trasmissione dell'UFM;
ulteriori fatti del caso di specie che verranno ripresi nei considerandi
qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato,
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
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federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo, nonché si pronuncia sulle domande di revisione contro le proprie
sentenze (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi ed art. 121-128 LTF
applicabili per analogia giusta l'art. 45 LTAF);
che, in altre parole, le sentenze definitive del Tribunale possono solo
essere riviste, se sono date le condizioni, con il rimedio straordinario della
revisione (art. 121 a 128 LTF applicabili per analogia giusta l'art.
45 LTAF, riservati gli art. 46 e 47 LTAF; DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1
con i relativi riferimenti);
che una domanda di revisione, in quanto mezzo giuridico straordinario
suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in
giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe;
che il rimedio deve essere inoltrato nel rispetto dei termini di cui
all'art. 124 LTF e deve quantomeno fondarsi su uno dei motivi di revisione
enumerati esaustivamente dagli art. 121, 122 e 123 LTF (cfr. PIERRE
FERRARI, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121,
pag. 1192; ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n° 1 ad art. 121, pag. 1178; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire, Volume V, Berna 1992, pag. 13);
che, inoltre, l'uso di rimedi di diritto o di mezzi d'impugnazione straordinari
non sospende l'esecuzione, a meno che l'autorità competente per il
disbrigo non decida altrimenti (cfr. art. 112 LAsi, nonché art. 126 LTF in
materia di revisione giusta gli art. 121 segg. LTF);
che, nel caso in disamina, l'istante ha preso parte alla procedura che ha
dato luogo alla sentenza del Tribunale amministrativo federale D-
5471/2009 del 7 dicembre 2010 ed ha un interesse degno di protezione
alla ripresa di detta procedura, per il che egli è indubbiamente legittimato
ad agire (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo, 1998, pag. 363);
che presentata nel rispetto dei termini di cui all'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF e
per un motivo previsto all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF – producendo l'istante
un mezzo di prova – l'istanza è ammissibile;
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che giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF una revisione può essere, tra l'altro,
domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a
conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto
addurre nel procedimento precedente;
che si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude
espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o
mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 IV 48, consid. 1.2;
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3738/2009 del 3
luglio 2009; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002 n. 13 consid. 5a e GICRA 1995
n. 21; KARL SPÜLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar
zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 228 segg.);
che la succitata norma riprende essenzialmente la precedente disciplina
dell'art. 137 lett. b della legge federale del 16 dicembre 1943
sull'organizzazione giudiziaria (OG, RU 1969 784), con la sola modifica e
precisazione redazionale nell'abbandono dell'imprecisa espressione "fatti
nuovi", sostituita con "fatti rilevanti" o "mezzi di prova decisivi" (cfr. PIERRE
FERRARI, op. cit., no 1 ad art. 123, pag. 1202); che, in particolare e per
quanto concerne la nozione di questi termini, resta d'attualità la
giurisprudenza relativa all'art. 137 lett. b OG (cfr. DTF 134 IV 48 consid.
2; sentenza del Tribunale federale 4F_1/2007 del 13 marzo 2007 consid.
7 e sentenza del Tribunale amministrativo federale E-16/2011 del
21 gennaio 2011);
che detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui
siano importanti, ovvero di natura tale da influire – in seguito ad un
apprezzamento giuridico corretto – sull'oggetto contestato; che, in altri
termini, ciò presuppone che i fatti nuovi sono decisivi e che i mezzi di
prova presentati sono in grado di dimostrarli (cfr. DTF 118 II 205;
DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; GICRA 1995 n. 9 consid. 5; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008,
pagg. 1694 seg. e 1697; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 137
OJ, pag. 32; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 262 seg.);
che, inoltre, nell'ottica della revisione, non basta che l'istante proponga
semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prove
decisivi, occorre bensì che egli dimostri che usando la diligenza
ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto
averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone
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conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere; che è
pertanto necessario che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della
concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia
trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in
questione (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5a-5c); che, in effetti, la
revisione, o il riesame se ci si trova dinanzi l'autorità di prima istanza, non
deve né servire a sanare un'omissione che avrebbe potuto essere evitata
da un richiedente diligente, né a permettere di correggere errori di diritto,
di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o
d’ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento
dell’emanazione del giudizio querelato (cfr. fra le tante sentenze del
Tribunale amministrativo federale D-5319/2010 del 10 settembre 2010 e
D-3873/2010 del 10 giugno 2010; GICRA 1994 n. 27 consid. 5e e relativi
riferimenti; ELISABETH ESCHER, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 123 LTF);
che, quanto ai mezzi di prova, questi devono servire a provare sia dei fatti
nuovi pertinenti che fondano la revisione, sia dei fatti che erano già
conosciuti nella precedente procedura ma che non erano potuti essere
provati a discapito del richiedente;
che se delle nuove prove sono destinate a provare dei fatti già asseriti al
momento del giudizio querelato, l'instante deve pure dimostrare che non
poteva invocarli nella precedente procedura;
che, in particolare e come già esposto poc'anzi, una prova è considerata
decisiva se bisogna ammettere che avrebbe condotto il Tribunale ad un
esito differente rispetto a quello a cui è giunto con la sentenza di cui è
chiesta la revisione; che la prova prodotta non deve servire al solo
apprezzamento dei fatti, ma all'accertamento degli stessi (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale E-16/2011 del 21 gennaio 2011);
che, nella fattispecie, occorre esaminare, da un lato, se il mezzo di prova
fornito dall'istante è stato presentato tempestivamente con la domanda di
revisione e, dall'altro lato, se la pertinenza di detta prova è tale da portare
ad altro esito rispetto a quello a cui è giunto il Tribunale con sentenza del
7 dicembre 2010;
che l'istanza del 10 gennaio 2011 si fonda su una dichiarazione – non
riportante data - di tale B._______ che, a dire dell'istante, sarebbe un
esponente del Partito Popolare Democratico (Demokratik Toplum Partisi;
DTP) e che detto scritto attesterebbe la sua collaborazione con il
precitato partito e dovrebbe pertanto portare a rivedere la sentenza del
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Tribunale del 7 dicembre 2010, nella quale è stato peraltro ritenuto che
l'interessato non era stato in grado di rendere verosimile la sua
collaborazione con detto partito; che, inoltre, la suddetta prova
rappresenterebbe un nuovo elemento in particolare modo per quanto
concerne la messa in discussione della sua partenza dalla Svizzera;
che, in altre parole, detta dichiarazione sarebbe quindi destinata a
comprovare dei fatti asseriti anteriormente, ovvero la collaborazione
dell'istante per il Partito Popolare Democratico;
che avantutto questo Tribunale osserva che la determinazione della data
del mezzo di prova a sostegno della domanda di revisione risulta
difficoltosa, vedi impossibile o ambigua; che, infatti, tale scritto, riporta
esclusivamente la data del (…) quale presumibile data di invio o ricezione
di un telefax; che, per contro, la dichiarazione in quanto tale non porta
alcuna data, per il che l'impossibilità di determinare se il mezzo di prova
sia anteriore o posteriore alla sentenza di cui è chiesta la revisione;
che quindi, già per questo motivo, l'ammissibilità di tale mezzo di prova
sarebbe discutibile;
che, in aggiunta, la dichiarazione allegata alla domanda di revisione,
peraltro in semplice copia e quindi suscettibile di ogni possibile
manipolazione, non può comunque portare alla modifica dell'esito a cui è
giunto il Tribunale nella sentenza del 7 dicembre 2010;
che oltracciò, il Tribunale osserva che l'istante non ha fornito una
qualsivoglia giustificazione riguardo alla presentazione tardiva di tale
mezzo di prova soltanto a questo stadio, per mezzo di una procedura
straordinaria;
che, invero, il contenuto di detto documento risulta piuttosto generico,
limitandosi a confermare che l'istante "Lavorava per il partito popolare
democratico. Aveva il ruolo di distributore del giornale e della rivista del
partito. Mentre esercitava quest'attività era minacciato dalla polizia
"militare". Per questo motivo ha dovuto lasciare la loro patria" (cfr. doc. B
prodotto dall'istante e traduzione in italiano);
che si ricorda che nella sentenza di cui è chiesta la revisione, il Tribunale
ha considerato che le dichiarazioni del richiedente non soddisfacevano le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e questo per gli
innumerevoli elementi esposti ai considerandi 7 e 9 di detta sentenza a
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cui può essere interamente rinviato (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-5471/2009 consid. 7 e 9 pagg. 7 segg.); che, a
semplice titolo d'esempio, era stato osservato che l'interessato non era
stato in grado di fornire maggiori e precise informazioni in merito alla sua
pretesa attività in seno al partito; che, per di più, egli non era neppure
riuscito ad indicare il nome delle riviste che avrebbe distribuito per tale
partito; che, aggiungasi a ciò, il richiedente non era tantomeno stato in
grado di apportare circostanziati ragguagli in merito alla causa curda, di
cui avrebbe preteso essere un sostenitore, rispettivamente all'etnia curda
a cui avrebbe preteso appartenere; che, altresì, egli aveva
sorprendentemente dichiarato di non saper leggere e scrivere il curdo e
spiegare i dialetti che esistono di tale lingua nonostante abbia affermato
che il curdo è la sua lingua madre; che, per giunta, l'istante si era
grossolanamente contraddetto su un punto essenziale inerente i
festeggiamenti in occasione del D._______, ovvero sul giorno in cui
avrebbe partecipato a tale evento e che corrisponderebbe al giorno in cui
sarebbe stato picchiato (cfr. ibid.);
che, in considerazione di quanto precede, la dichiarazione di tale
B._______, dalla quale non si evince alcunché su quando la allegata
attività del ricorrente per il partito avrebbe avuto luogo, non può ritenersi
decisiva ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF;
che in casu può quindi anche rimanere aperta la questione di sapere,
vista la giurisprudenza del Tribunale federale e considerato il tenore
dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, se un mezzo di prova posteriore alla
sentenza di cui si chiede la revisione e destinato a provare un fatto
anteriore permette di domandare la revisione;
che, sulla base delle considerazioni che precedono, per quanto
ammissibile, la domanda di revisione è respinta;
che, avendo codesto Tribunale statuito nel merito della domanda di
revisione, la richiesta di effetto sospensivo è priva d'oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 1'200.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1
e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]);
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che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico dell'istante.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente
decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale
competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: