B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4754/2011
S e n t e n z a d e l 2 1 g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 luglio 2011 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessato, di religione hindu e di etnia tamil, è nato a B._______ (Sri
Lanka) ed ha vissuto da ultimo a C._______ nella penisola di Jaffna nel
nord del Paese fino al 24 settembre 2007, data in cui è espatriato alla vol-
ta della Malesia. In data 11 novembre 2008 è giunto all'aeroporto di
D._______, il medesimo giorno ha presentato domanda di asilo (cfr. ver-
bale d'audizione del 12 novembre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 2 e
12 e verbale d'audizione del 24 novembre 2008 [di seguito: verbale 2],
pagg. 3 seg.).
B.
In data 11 novembre 2008, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) ha rifiutato provvisoriamente all'interessato l'entrata in Svizzera e
ha assegnato al medesimo come luogo di soggiorno la zona di transito
dell'aeroporto di D._______ per una durata massima di 60 giorni
(cfr. act. A3/3).
C.
Interrogato sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per sfuggire alle persecuzioni
da parte dell'EPDP (Eelam People's Democratic Party) e del LTTE (Libe-
rations Tigers of Tamil Eelam). Egli sarebbe infatti stato proprietario di un
negozio di (…) ed avrebbe ricevuto delle minacce da parte di alcuni
membri dell'EPDP, i quali gli avrebbero richiesto dei soldi una prima volta
nel 1999 e una seconda nel 2006 (cfr. verbale 1, pagg. 10 seg. e verba-
le 2, pag. 9). L'interessato sarebbe inoltre stato minacciato, all'incirca nel
1999, da parte del LTTE, in quanto aveva tra i suoi clienti dei poliziotti
dell'esercito sri lankese (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 8). In se-
guito a tutte queste pressioni il ricorrente avrebbe quindi deciso di na-
scondersi presso dei suoi parenti e successivamente avrebbe deciso di
espatriare in Malesia (cfr. verbale 2, pag. 10). Dopo la sua partenza, il fra-
tello, tale E._______, sarebbe stato ucciso dai membri dell'EPDP presen-
tatisi a casa dell'interessato alla ricerca di quest'ultimo (cfr. verbale 2,
pag. 11).
D.
L'UFM in data 28 novembre 2008 ha concesso l'entrata in Svizzera all'in-
teressato sulla base dell'art. 21 della legge federale sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. act. A14/2).
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Pagina 3
E.
Con scritto spontaneo datato 14 gennaio 2010 l'interessato ha inoltrato
all'UFM a sostegno della sua domanda di asilo i seguenti documenti:
– una carta di identità rilasciata nel 1999;
– un atto di nascita;
– l'autopsia del fratello E._______ datata (…);
– l'atto di morte del fratello;
– l'attestato di causa di morte del fratello del (…);
– un rapporto di polizia sulla morte del fratello;
– il necrologio;
– un articolo di giornale datato (…).
F.
Con decisione del 28 luglio 2011, notificata al ricorrente il 2 agosto 2011
(cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asi-
lo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine,
ossia lo Sri Lanka, siccome lecita, esigibile e possibile.
G.
In data 29 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
30 agosto 2011), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chie-
dendo, in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo e, in via
principale, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione im-
pugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione
dell'asilo. In via sussidiaria per contro ha richiesto la trasmissione degli at-
ti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni. Egli
ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal pagamento anticipato
delle spese di giustizia con protestate spese e ripetibili.
A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto i seguenti docu-
menti:
– una copia di una dichiarazione giurata rilasciata dal padre dell'in-
sorgente datata 5 giugno 2009;
– una copia di una dichiarazione giurata rilasciata dalla moglie
dell'insorgente datata 9 giugno 2011;
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Pagina 4
– una copia di una dichiarazione giurata rilasciata dagli zii del ricor-
rente datata 15 agosto 2011.
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
In limine, codesto Tribunale osserva come la conclusione ricorsuale ten-
dente alla concessione dell'effetto sospensivo è inammissibile, in quanto
il ricorso, giusta l'art. 55 cpv. 1 PA, ha già effetto sospensivo.
Occorre per il resto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
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Pagina 5
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazio-
ni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il
Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto
come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997
n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che
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Pagina 6
lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7,
GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore
deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire,
in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che
indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un
futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993
n. 21, GICRA 1993 n. 11; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berna 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de
renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
5.
5.1. Nella querelata decisione l'UFM ha respinto la domanda d'asilo indi-
cando che l'interessato avrebbe la possibilità di rivolgersi alle autorità per
richiedere protezione contro le minacce subite. L'autorità inferiore ha in-
fatti rilevato che il numero di atti di violenza, quali sequestri di persona e
assassini, sarebbe considerevolmente diminuito e tali atti criminali sareb-
bero puniti dalle autorità competenti; attualmente lo Stato sarebbe quindi
in grado ed avrebbe la volontà di garantire la protezione dei cittadini. Per
di più non vi sarebbero elementi per concludere che vi sarebbe ancora
una stretta collaborazione tra lo Stato e le organizzazioni paramilitari. Per
quanto concerne l'uccisione del fratello, se i genitori hanno fatto una de-
nuncia alla polizia, quest'ultima dovrebbe indagare sui fatti. Infine, circa le
minacce subite da parte di alcuni membri del LTTE l'interessato non do-
vrebbe più temere ritorsioni in quanto tale gruppo sarebbe stato definiti-
vamente sconfitto dalle autorità. I timori espressi dal richiedente non sa-
rebbero dunque fondati e le sue dichiarazioni non soddisferebbero quindi
le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previ-
ste dall'art. 3 LAsi e di conseguenza la domanda di asilo va respinta.
5.2. Con il ricorso l'insorgente allega innanzitutto dei problemi di
comunicazione con l'interprete che si sarebbero verificati nel corso della
prima audizione del 12 novembre 2008. Di seguito allega che l'istruttoria
sull'omicidio del fratello si sarebbe conclusa d'ufficio con un non luogo a
procedere e relativa archiviazione del caso, in quanto, data la convivenza
dell'EPDP con la polizia locale, sarebbe stato impossibile individuare ed
assicurare alla giustizia i responsabili. Egli afferma altresì che la tangente
sarebbe tuttora rimasta scoperta e che la vicenda potrebbe terminare
solamente con il pagamento della somma richiesta o con la sua morte. Il
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Pagina 7
ricorrente asserisce infine di avere reso verosimile di essere stato oggetto
di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, come sarebbe confermato dalle
varie testimonianze allegate all'atto ricorsuale.
6.
Preliminarmente, per quanto concerne la difficoltà di comunicazione con
l'interprete che il richiedente avrebbe avuto nel corso dell'audizione del
12 novembre 2008, codesto Tribunale osserva come tale argomento sia
privo di consistenza in quanto all'inizio della medesima l'interessato ha af-
fermato di comprendere bene l'interprete (cfr. verbale 1, pag. 2), cosa che
ha peraltro confermato nel corso dell'audizione del 24 novembre 2008
(cfr. verbale 2, pag. 2). Inoltre egli ha comunque confermato, apponendo-
vi la sua firma, i verbali di audizione (cfr. sulla questione tra le altre sen-
tenze del Tribunale amministrativo federale D-7755/2010 del
9 maggio 2012, consid. 4.4 e D-994/2010 del 21 novembre 2011,
consid. 6.3).
6.1. Questo Tribunale osserva inoltre che, quo al timore del ricorrente di
subire delle persecuzioni in loco da parte dei membri dell'EPDP, non è
determinante unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito
soggettivamente dalle persecuzioni allegate. È invece decisivo se al
momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora
un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora
un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2
consid. 8b-c pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un
limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da
ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono
anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano
impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.).
Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un
lasso temporale tra i sei ed i dodici mesi, dopo i quali il nesso causale di
regola viene a mancare (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; MARIO
GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999,
pag. 76; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990,
pag. 128; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 295).
Nella fattispecie, ai sensi di quanto precede, viene meno il nesso tempo-
rale tra i fatti del 1999 e 2006 ed il suo espatrio avvenuto praticamente
solo un anno dopo, ossia a (…) 2007. In effetti, i membri dell'EPDP pre-
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sentatisi per la seconda volta nel (…) del 2006 (cfr. verbale 2, pag. 10),
avrebbero fissato un termine di tre mesi per il pagamento della somma ri-
chiesta (cfr. ibidem) e l'interessato invece di fuggire prima dello scadere
del termine o poco dopo, avrebbe lasciato il Paese solamente otto mesi
dopo lo scadere di suddetto termine. Non v'è quindi ragione di ritenere
che tale avvenimento possa essere ritenuto rilevante nella presente pro-
cedura d'asilo. A tale riguardo lo scrivente Tribunale sottolinea poi come
la morte del fratello, avvenuta dopo l'espatrio del ricorrente, non può es-
sere ricondotta ai problemi dello stesso, in quanto il certificato fornito at-
testa unicamente il decesso ma non permette in alcun modo di dedurre
una qualsiasi responsabilità dell'EPDP come pure non permette di dedur-
re le motivazioni dell'assassinio; i documenti allegati all'atto ricorsuale, in
quanto semplici fotocopie non permettono peraltro una diversa valutazio-
ne.
Il ricorrente ha inoltre affermato di essere stato minacciato da dei membri
del LTTE, in un'unica occasione, nel 1999 (cfr. verbale 2, pag. 8), poiché
tra i clienti del suo negozio avrebbe avuto anche dei poliziotti. A questo
riguardo è d'uopo costatare che visto il lungo periodo intercorso e visto
soprattutto che il LTTE è stato definitivamente sconfitto dalle autorità nel
maggio del 2009 e che non sussistono dunque più indizi per i quali
l'organizzazione sarebbe ancora in grado di svolgere una qualsiasi attività
nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1), non è fondato il timore del
richiedente di subire ulteriori minacce al suo rientro neppure da parte di
suddetta organizzazione.
Visto quando sopra, il timore dell'interessato di subire delle persecuzioni
al rientro in patria da parte di membri dell'EPDP o del LTTE è infondato.
6.2. L'interessato, proprietario di un negozio di (…), ha affermato di
essere stato minacciato a due riprese da dei membri dell'EPDP i quali gli
avrebbero richiesto dei soldi. Stando alle stesse dichiarazioni del
ricorrente tali estorsioni nel Paese sarebbero all'ordine del giorno in
quanto detti membri si recherebbero ovunque ricattando uomini d'affari
per ottenere denaro (cfr. verbale 2, pag. 10). Per quanto concerne l'EPDP
lo scrivente Tribunale constata che si tratta di un gruppo paramilitare
implicato sovente in attività criminose quali omicidi, rapimenti, estorsioni e
con obiettivo chiunque disponga di mezzi finanziari, nessun gruppo di
persone in particolare è dunque mirato ma le attività in questione hanno
un obiettivo più generalizzato (cfr. UK Border Agency: Sri Lanka, Country
of origin information report, marzo 2012). Stando a quanto sopra
sarebbero dunque degli interessi finanziari a spingere il gruppo
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paramilitare ad agire e le suddette attività sarebbero dei crimini di diritto
comune senza alcun movente pertinente in materia di asilo. In altre
parole, il ricorrente, vittima di estorsione di un gruppo attivo nella regione
con attività criminose che mirano al proprio finanziamento, non è dunque
stato esposto a pregiudizi a causa della propria razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o a causa
delle proprie opinioni politiche, ragione per la quale i fatti evocati risultano
irrilevanti in materia di asilo. A tale riguardo le allegazioni ricorsuali
secondo le quali l'interessato sarebbe stato vittima delle minacce a causa
della sua etnia tamil appaiono poco convincenti in particolare poiché
durante le audizioni egli non ha assolutamente accennato alla propria
etnia come causa delle vessazioni subite ed ha per contro evidenziato il
mero interesse finanziario (cfr. verbale 2, pag. 9).
6.3.
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globa-
le delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha ret-
tamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come irrilevanti e
non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3
LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tu-
tela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
D-4754/2011
Pagina 10
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 1 LStr) sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr.
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser
[Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.).
Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allonta-
namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA
1997 n. 27 consid. 4f).
8.1. Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto interna-
zionale pubblico della Svizzera.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del di-
vieto di respingimento. Giusta l'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) ed i di-
sposti di diritto internazionale, possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei tratta-
menti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18
consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23).
Nel caso in esame, giova innanzitutto ricordare che nella misura in cui il
Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda
d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del
divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30).
D-4754/2011
Pagina 11
Inoltre, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sri Lanka, segna-
tamente nel nord del Paese, o meglio nella penisola di Jaffna, potrebbe
esporlo al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contra-
rio alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relati-
vi riferimenti).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
8.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violen-
ce", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente
in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degrada-
zione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per
contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quoti-
dianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di im-
pieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizza-
re una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la deci-
sione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari
legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel
suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24 consid. 10.1 e giurisprudenza ivi citata).
Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ra-
gionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente
attualmente in Sri Lanka da un lato, e dalla sua situazione personale
dall'altro.
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Pagina 12
In Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della
popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo
della sicurezza in detto Paese, l'esecuzione dell'allontanamento dei
richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora
ragionevolmente esigibile verso il nord dello Sri Lanka – ad eccezione
della regione di Vanni – nonché verso l'est del Paese (DTAF 2011/24,
consid. 11-13). Peraltro, per quanto attiene alla regione di Jaffna, la
situazione è nettamente migliorata, a seguito dell'apertura dell'asse
stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009 e la diminuzione della
presenza militare. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti
lacune nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono
registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad
esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione degli ospedali.
L'Alto Comissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR),
unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya,
Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il
rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi
legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà
(cfr. DTAF 2011/24, consid.13.2.1). Tuttavia, riguardo all'esecuzione
dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la
situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine
della guerra, nel maggio 2009 – per le quali l'esecuzione
dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, se possono
beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF
2011/24, consid. 13.2.1.1) – e quelle che hanno lasciato il nord del Paese
prima della fine della guerra per le quali le condizioni di vita potrebbero
essere profondamente cambiate. Difatti, per questa categoria di persone,
è necessario analizzare la situazione individualmente, verificando
l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente concrete
possibilità di alloggio e garanzie di sostentamento, nonché l'esistenza di
una rete sociale o familiare. Se tali condizioni non sono realizzate, va
esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio
nazionale (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.2).
Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di essere originario del nord
dello Sri Lanka, nonché di avere avuto ultimo domicilio a C._______ nella
provincia di Jaffna a far tempo dal 1982. Egli ha lavorato in detto paese in
un negozio di (…) di sua proprietà. Inoltre, egli dispone di un'importante
rete sociale, segnatamente sua moglie, i suoi genitori e diversi zii, tutti re-
sidenti a C._______ (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 6 e verbale 2, pagg. 3 e
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12). Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un ade-
guato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in
patria, segnatamente a C._______, dove – sebbene egli sia espatriato
prima della fine della guerra – potrà ritrovare le stesse condizioni di vita e
di alloggio al momento della sua partenza. In aggiunta, l'interessato, in
quanto titolare di un negozio di (…) e con un guadagno mensile medio di
60'000 Rupie (cfr. verbale 1, pag. 5), non rientra nella cerchia di persone
a rischio di estorsioni e rapimenti nella propria regione, in effetti codesto
Tribunale ha potuto rilevare come le persone a rischio di estorsioni, se-
questri e altre azioni criminose sono quelle che dispongono di considere-
voli mezzi finanziari (cfr. DTAF 2011/24, consid. 8.5). Se si considera
dunque che il reddito medio pro capite nel Paese è di 5100 USD
(cfr. Background Note: Sri Lanka, 6 aprile 2011, , visi-
tato il 14 giugno 2012), il ricorrente si trova nella media nazionale e non
appartiene palesemente a quel gruppo di persone soggette al rischio
concreto di rapimenti o estorsioni e per il quale il loro rinvio potrebbe
quindi risultare inesigibile. Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salu-
te, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di sa-
lute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24),
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.
Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve es-
sere considerata ragionevolmente esigibile.
8.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione
va confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
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rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
10.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzio-
ne dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali è divenuta senza oggetto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: