B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4754/2014
Sen t en z a d e l 2 d i c emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Contessina Theis,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Siria,
rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 23 luglio 2014 / N (…).
D-4754/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a L’interessato, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-
ortodossa nonché di etnia assira, è nato ad al-Malikiya (arabo) rispettiva-
mente Dêrik (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente
Hesiçe (curdo) dove ha vissuto fino al suo espatrio, avvenuto a suo dire, il
24 luglio 2012 (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2012 [di seguito: ver-
bale 1], pagg. 3 e 4). Giunto in Svizzera in data 7 agosto 2012, ha presen-
tato domanda d’asilo il medesimo giorno.
A.b Sentito sui motivi, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto
qui di rilievo, di essere espatriato a seguito della chiamata in servizio in
qualità di riservista presso le forze armate della Repubblica Araba di Siria
e dei rispettivi timori correlati alle persecuzioni dovute alla sua renitenza,
nonché a causa delle difficoltà riscontrate circa la situazione di violenza
generale e guerra civile (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 8; verbale d'audizione del
14 marzo 2014 [di seguito: verbale 2], Q54 e Q104). Nel corso dell’audi-
zione federale, il richiedente ha altresì addotto ulteriori allegazioni correlate
alla persecuzione collettiva dei cristiani da parte di gruppi radicali islamici
(cfr. verbale 2, Q104 segg.).
A.c A sostegno della sua domanda d'asilo, l’interessato ha prodotto i se-
guenti documenti:
– la fotocopia del libretto militare rilasciato il (…);
– il diploma di maturità;
– l’originale della sua patente di guida per veicoli agricoli (tipo H);
– l’originale della sua patente di guida per veicoli di categoria B (poi ritor-
nata al richiedente);
– l’originale del certificato di assegnazione di unità/ordine di marcia.
A.d Con decisione del 23 luglio 2014, notificata il 25 luglio 2014 (cfr.
atto A28/1), l’Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM; ora Segre-
teria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda
d’asilo, pronunciando contestualmente l’allontanamento del richiedente
D-4754/2014
Pagina 3
dalla Svizzera. Nondimeno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendo
quindi provvisoriamente l’interessato.
B.
In data 25 agosto 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
26 agosto 2014), l’interessato è insorto contro la detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
postulando l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In primo subordine, l’in-
sorgente ha chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi
soggettivi insorti dopo la fuga ed in secondo subordine, la restituzione degli
atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria. Ha altresì pre-
sentato istanza di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte
spese processuali; con protestate spese e ripetibili.
C.
Con ordinanza dell’8 gennaio 2015, il Tribunale ha trasmesso un esem-
plare del ricorso all’autorità inferiore invitandola ad inoltrare una risposta in
due esemplari entro il 23 gennaio 2015.
D.
Con presa di posizione del 22 gennaio 2015 – trasmessa all’insorgente per
conoscenza – l’autorità inferiore ha rinviato ai considerandi della propria
decisione proponendo la reiezione del gravame.
E.
Con scritto spontaneo del 7 dicembre 2015, l’insorgente ha trasmesso al
Tribunale una lettera della madre, la quale confermerebbe e sosterrebbe
gli argomenti relativi alla fuga esposti dinanzi all’autorità inferiore.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
D-4754/2014
Pagina 4
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L’UFM rientra
tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione dell’UFM del 23 luglio 2014, oggetto del
litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione
riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'al-
lontanamento.
4.
4.1 Nella querelata decisione, l’UFM ha considerato i motivi d'asilo invocati
dall'insorgente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Nel contempo non ha rav-
visato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
A mente dell’autorità di prime cure, il timore fondato di essere esposto a
delle sanzioni penali per motivi di renitenza o diserzione, sussisterebbe
unicamente qualora il richiedente fosse in grado di rendere verosimile l’esi-
stenza di un precedente contatto diretto e concreto con le autorità del suo
D-4754/2014
Pagina 5
Paese. Da quest’ultimo dovrebbe inoltre emergere un’intenzione netta ed
inequivocabile quanto alla volontà di richiamare la persona alle armi. Ora,
nella fattispecie, il documento presentato dal richiedente non corrisponde-
rebbe ad un ordine di marcia ma bensì ad un certificato di assegnazione
d’unità. Pertanto, tale certificato non permetterebbe di evincere una chiara
volontà di chiamare l’insorgente in servizio. I motivi addotti sarebbero dun-
que insufficienti da lasciare presupporre un timore fondato quanto all’esi-
stenza di un rischio futuro di esposizione a misure persecutorie. Quest’ul-
timi non sarebbero quindi da considerarsi determinanti ai sensi della LAsi.
Per il resto, l’autorità inferiore ha osservato che le situazioni sfavorevoli
dovute alla guerra ed alla violenza generalizzata non costituirebbero una
persecuzione determinante giusta l’art. 3 LAsi, in quanto non dettate dalla
volontà di perseguitare una persona in particolare. L’UFM ha quindi con-
cluso, che le allegazioni addotte in corso procedura, ed in particolare anche
quelle relative alla persecuzione dei cristiani, andrebbero ricondotte alla
suddetta costellazione, dal momento che il richiedente non avrebbe fatto
valere motivi concreti.
In sunto quindi, l'UFM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto
la domanda d'asilo ed ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla
Svizzera. Tuttavia, tenuto conto della situazione di sicurezza in Siria, ha
ammesso provvisoriamente l’interessato per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento.
4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
l’insorgente contesta l'irrilevanza ritenuta dall'UFM circa i suoi motivi d'a-
silo.
In primo luogo, il ricorrente ritiene violata la giurisprudenza vigente (Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d'asilo [GICRA] 2006 n. 3), in quanto, contrariamente alle considera-
zioni della decisone impugnata, sarebbe rilevante qualsiasi contatto che
dimostri l’intenzione di reclutare la persona. Conseguentemente, non sa-
rebbe ammissibile una distinzione – nel caso di specie dovuta oltretutto ad
un’errata ed insufficiente traduzione del documento in questione – tra un
ordine di marcia ed un’assegnazione d’unità. Il documento avrebbe di fatto
la funzione di allertare il riservista, il quale avrebbe dovuto aggregarsi alla
sua unità una volta pervenutogli un secondo ordine. Quest’ultimo avrebbe
potuto essergli trasmesso personalmente o tramite mezzi di comunica-
zione alternativi (radio, TV, altoparlante, stampa). Inoltre, nell’arco di tempo
tra l’assegnazione d’unità e l’ordine finale, il riservista avrebbe l’obbligo, tra
D-4754/2014
Pagina 6
le altre cose, di rimanere a disposizione delle autorità, ed in mancanza
dell’ordine definitivo, di informarsi presso la caserma. In merito a ciò, già
inosservanze minime comporterebbero delle pene detentive.
Infine, fondandosi su uno studio del 2011 condotto da Human Rights Watch
ed intitolato “By All Means Necessary” Individual and Command Responsi-
bility for Crimes against Humanity in Syria, il richiedente si appella alle con-
dizioni di detenzione deplorevoli vigenti in Siria, nonché alla possibilità di
essere sottoposto a percosse e tortura.
4.3 Nella risposta al ricorso, la SEM osserva che l'atto ricorsuale non con-
terrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modi-
ficazione della sua posizione. Di conseguenza rinvia ai propri considerandi
confermandoli pienamente e proponendo la reiezione del gravame.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Non sono rifugiati le persone
che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi espo-
ste per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (art. 3
cpv. 3 LAsi). È fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) (art. 3 cpv. 3 LAsi in fine).
5.2 La giurisprudenza ha confermato, anche dopo l’adozione dell’art. 3
cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una
domanda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d’ori-
gine. Siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifu-
giato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi.
In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla
persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto
se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un tratta-
mento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). Pertanto, una sanzione per renitenza o
D-4754/2014
Pagina 7
diserzione costituisce una persecuzione rilevante in materia d’asilo qualora
essa risulti, per uno dei motivi ai sensi dell’art. 3 LAsi, discriminante (malus
relativo) oppure in se sproporzionatamente elevata (malus assoluto) (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 5.7.1 e 5.9).
Il timore di essere sanzionato per renitenza o diserzione è oggettivamente
fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari. Detto
contatto è presunto se la diserzione è avvenuta durante il servizio attivo.
Decisivo deve inoltre essere considerato qualsivoglia contatto con le auto-
rità da cui emerge una volontà di reclutamento della persona. Cionono-
stante, il contatto deve essere reale e concreto. Non è sufficiente invece, il
timore di essere – esclusivamente a causa dell’età idonea al servizio di
leva – reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10).
5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
D-4754/2014
Pagina 8
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
6.
A mente del Tribunale, appare opportuno procedere dapprima analizzando
i motivi d’asilo individuali invocati dal ricorrente.
6.1 Innanzitutto, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle con-
seguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi
dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno
dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998
n. 17 consid. 4c, bb).
Nella fattispecie, l’interessato ha dichiarato, tra le altre cose, di essere
espatriato a seguito delle difficoltà derivanti dalla guerra. Di essere fuggito
per paura di morire e per trovare la tranquillità (cfr. verbale 2, Q104). Tali
motivi sono manifestamente espressione dell’attuale situazione di guerra e
quindi, in quanto non finalizzate ad una persecuzione mirata del ricorrente,
non soddisfacenti le condizioni previste all’art. 3 LAsi.
6.2 Quo ai timori di subire delle persecuzioni a causa della sottrazione dagli
obblighi militari va precisato che la diatriba insorta tra l’insorgente e l’auto-
rità inferiore, concernente il documento relativo alla chiamata in servizio,
non è di particolare rilievo. Pur considerandolo un ordine di marcia – e con-
seguentemente una chiara chiamata alle armi – non vi sono, sulla base di
quanto segue, motivi che lascino presupporre una persecuzione giusta
l’art. 3 cpv. 1 LAsi.
6.2.1 Il Tribunale ha già avuto modo di esaminare a più riprese la questione
della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze
armate della Repubblica Araba di Siria. Richiamando tale giurisprudenza,
occorre rilevare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione
come sostegno agli oppositori se in passato l'interessato è già stato identi-
ficato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale opposi-
tore del regime può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la per-
sona interessata appartenga ad una famiglia oppositrice o sia già nota ai
servizi segreti prima dell’atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti
da ritenersi altamente probabile che la stessa venga considerata quale atto
di ostilità nei confronti del regime, atto, quest’ultimo, che non sarebbe più
sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di
D-4754/2014
Pagina 9
entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzio-
nata avente carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.2 segg.).
6.2.2 Nella fattispecie, non traspare dagli atti alcun elemento concreto in-
dicante che il ricorrente possa essere minacciato da sanzioni determinanti
sotto l’aspetto dell’art. 3 LAsi. Lo stesso insorgente ha negato qualsivoglia
coinvolgimento in attività politiche o religiose, così come di aver mai avuto
problemi con le autorità o terzi. Egli ha altresì affermato di non essere mai
stato vittima di avvenimenti specifici, negando quindi che gli sia personal-
mente e concretamente accaduto qualcosa (cfr. verbale 1, pagg. 7-8).
Ne consegue che, sulla questione della renitenza, l’insorgente, in caso di
rimpatrio, rischierebbe tuttalpiù di essere sanzionato dalle autorità gover-
native siriane per la semplice violazione dei propri obblighi militari, senza
tuttavia essere esposto ad un trattamento che comporta seri pregiudizi ai
sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi.
6.3 In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non ossequiano
le condizioni previste dagli art. 3 LAsi.
7.
Di seguito verrà affrontata la questione dell’eventuale esistenza di una per-
secuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria.
7.1 Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua
domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personal-
mente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese
d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone
esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi
dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una perse-
cuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant’è che la sola ap-
partenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è suffi-
ciente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'a-
silo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato
gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa
l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona inte-
ressata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di
persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata
verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti
sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual
D-4754/2014
Pagina 10
misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere
caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allor-
quando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita,
lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di consi-
derevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono
avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determi-
nato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla gran-
dezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprez-
zare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi
pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole
dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii;
2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le
misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e
siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte
di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. GICRA 1995 n. 1 consid. 6a).
7.3 In specie, l’appartenenza del ricorrente alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione.
7.4 Quo all’esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la
frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto op-
portuno adottare un approccio regionale (cfr. sentenza D-1495/2015 del
21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e ri-
guardante la città di al-Qamishli).
7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la
precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del
conflitto risulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e
valide a lungo termine sulla situazione in Siria. Essa è infatti caratterizzata
dal repentino cambiamento del controllo esercitato dai partecipanti su parti
del territorio siriano. Questi ultimi approfittano della quasi totale assenza di
giornalisti indipendenti e di organizzazioni non governative neutrali per
diffondere ciascuno le proprie informazioni parziali (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.1). Prima dello scoppio della guerra civile, la
minoranza cristiana in Siria rappresentava, secondo le differenti fonti, il 9%,
il 10% o il 15% della popolazione ed era concentrata perlopiù nella regione
di Aleppo, nella valle del fiume Oronte e nella cosiddetta "valle dei cristiani"
a nord ovest della città di Homs, così come in altri villaggi sparsi in tutto il
territorio. In tempi precedenti al conflitto, i cristiani, cosi come le altre
minoranze, erano tollerati dal governo al-Assad, il quale, fintanto che essi
D-4754/2014
Pagina 11
non risultassero oppositori del regime, garantiva loro la libertà di culto ed
una certa protezione. Nonostante ciò, la minoranza cristiana aveva
difficilmente accesso a cariche pubbliche importanti, le quali erano perlopiù
destinate ad alauiti o sunniti (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2 e fonti
citate).
7.6 Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifesta-
zioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di
rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sareb-
bero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il
regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i
cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggio-
ranza di quest’ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr.
sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della
guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla
Siria e recarsi in Libano oppure nei Paesi dell'ovest, mentre gli altri si sa-
rebbero invece spostati all’interno del territorio siriano verso città o regioni
dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 con-
sid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai
rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e
alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza genera-
lizzata, per i cristiani la fuga potrebbe essere motivata anche dal timore di
essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto mino-
ranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento
che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione
opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell’or-
ganizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi
jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cri-
stiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori
allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 con-
sid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa
dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una
certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem).
7.7 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni
e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma
piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata
dalla guerra civile. Nell’integralità del territorio siriano sarebbero relativa-
mente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusiva-
mente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da
un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani
sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni
D-4754/2014
Pagina 12
musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai jihadisti stranieri, dall'altro
lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una si-
tuazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risul-
tanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
7.8 Come già enunciato dal Tribunale nelle precedenti occasioni, la situa-
zione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della regione a cui
si fa riferimento e, segnatamente, a seconda di chi vi esercita il controllo
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3).
8.
Occorre quindi procedere anche nel caso di specie verificando quale sia (o
siano), nel caso che ci riguarda, la (o le) fazione(i) che attualmente con-
trolli(no) il luogo di provenienza del ricorrente, analizzando in seguito l’esi-
stenza di un’eventuale persecuzione collettiva su tale base.
8.1 Il ricorrente proviene dalla città di al-Malikiya nella provincia di
al-Hasaka. Il Tribunale focalizza dunque il suo esame su tale regione e
sulla rispettiva città, tenendo conto della situazione nel Paese d’origine
dell’insorgente e prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della si-
tuazione avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF
2010/44 consid. 3.6).
8.1.1 Nella provincia di al-Hasaka dal luglio 2012, allorquando parte delle
truppe del regime si sono ritirate per andare a rafforzare la difesa di Aleppo
e di Damasco, le milizie curde hanno riconquistato parte di tali territori (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.1). L'Unità di protezione popolare (Yekîneyên
Parastina Gel [YPG]) e l'Unità di protezione delle donne (Yekîneyên
Parastina Jin [YPJ]) agiscono come forze armate delle autorità autonome
curde dopo la dichiarazione di autonomia dei cosiddetti "cantoni" curdi
siriani. Il PYD, il partito curdo più forte dei "cantoni" autonomi curdi –
popolati in maggioranza da curdi ma anche da arabi, assiri e altre
minoranze – è molto impegnato ad estendere e rafforzare il suo controllo
politico e militare su gran parte della regione nord della Siria popolata da
curdi. Tuttavia in tali regioni le forze armate del governo siriano sono
presenti e il PYD come l'YPG sono messi sotto pressione
dall'organizzazione "Stato Islamico", la quale dall'inizio del 2014 ha il
controllo di alcuni territori del nord-est della Siria. L'azione militare
dell'organizzazione "Stato Islamico" non è soltanto quella di attaccare le
truppe del regime, bensì di conquistare la gran parte dei territori del nord
controllati dai curdi. Nel settembre del 2014 l'organizzazione "Stato
D-4754/2014
Pagina 13
Islamico" ha iniziato un attacco contro il PYD e l'YPG per conquistare Ayn
al-Arab (arabo) rispettivamente Kobanê (curdo) nella provincia di Aleppo:
tale attacco ha causato la fuga di più di 190'000 persone verso la Turchia.
All'infuori dei cosiddetti "cantoni" controllati dai curdi, tra ottobre e
novembre del 2014 la provincia nord di Idlib è stata teatro di un'offensiva
attuata da parte di Jabhat al-Nusra (ora Jabhat Fatah a-Sham), fronte
estremista siriano legato ad al-Qaida, che ha avuto come risultato il
controllo della stessa e la partenza delle truppe del regime. La situazione
nel territorio controllato dai curdi è precaria e repentini cambiamenti a livello
militare e politico non possono al momento attuale essere esclusi (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.3). Ad al-Qamishli molti cristiani sono fuggiti
all'estero e altrettanti vi hanno cercato rifugio scappando da Aleppo, Homs,
ar-Raqqa e da città distrutte a causa dei bombardamenti oppure
conquistate dagli islamisti radicali (cfr. sentenza D-1495/2015
consid. 9.3.1).
Testimone della pressione esercitata dall'organizzazione "Stato Islamico"
sui territori controllati dai curdi è l'offensiva effettuata dal gruppo islamista
nel febbraio 2015 presso le coste del fiume Khabur, popolate da assiri cri-
stiani, nella provincia di al-Hasaka. In tale occasione l'organizzazione
"Stato Islamico" ha rapito più di 200 assiri cristiani. L'YPG e il Consiglio
militare siriaco (Mawtbo Fullhoyo Suryoyo [MFS]), un corpo militare di cri-
stiani assiri alleato dell'YPG, hanno poi sferrato la controffensiva per evi-
tare l'attraversamento del fiume Khabur e la conquista da parte dell'orga-
nizzazione "Stato Islamico" di Tall Tamer. La controffensiva ha avuto suc-
cesso e l'organizzazione "Stato Islamico" ha dovuto retrocedere. La nuova
coalizione delle forze democratiche siriane (Syrian Democratic Forces
[SDF]) – formate dall'YPG e da altre milizie – hanno effettuato un'offensiva
che ha permesso la retrocessione dell'organizzazione "Stato Islamico"
verso il sud della provincia di al-Hasaka (cfr. D-1495/2015 consid. 9.3.1 e
relativi riferimenti). Il 25 giugno 2015, inoltre, l'organizzazione "Stato Isla-
mico" ha iniziato un’offensiva per tentare di conquistare la città di al-Hasaka
e migliaia di persone, tra cui anche famiglie cristiane, sono state costrette
ad abbandonare le loro case (cfr. Agenzia Fides, Thousands of Christian
families fleeing Hassakè. Archbishop Hindo: jihadists have found support
in the local population, 30.06.2015, ASIA_SYRIA_Thousands_of_Christian_families_fleeing_Hassake_Arch-
bishop_Hindo_jihadists_have_fo >, consultato il 22.09.2016). L’YPG e le
altre milizie così come le forze filogovernative hanno iniziato una controf-
fensiva durata più settimane nella quale sono riusciti a respingere
all’esterno della città l'organizzazione "Stato Islamico" (cfr. Agathocle de
Syracuse, Hasakah IS offensive – 27 June 2015 16:00, 27.06.2015;
D-4754/2014
Pagina 14
Agathocle de Syracuse, Hasakah Situation after repelling IS offensive –
6 August 2015, 06.08.2015, content/uploads/2015/06/Hasakah-27-June-2015.jpg >, consultato il
22.09.2016;
2015/07/Hasakah-6-Aug-2015.jpg, consultato il 22.09.2016; Agathocle de
Syracuse, Hasakah IS offensive [25 June – 1 August 2015]
, consultato il
22.09.2016).
Negli ultimi mesi, il fronte militare si è spostato dalla capitale della provincia
verso sud e l'organizzazione "Stato Islamico" in agosto 2016 controllava
unicamente dei piccoli territori nel sud della provincia, la quale è ora pre-
valentemente controllata dalle forze democratiche siriane (Syrian Demo-
cratic Forces [SDF], formate dall'YPG e da altre milizie). In particolare, la
città di al-Hasaka non si trova più al centro di scontri armati tra l'organizza-
zione "Stato Islamico" e le forze nemiche, tuttavia, i centri urbani della pro-
vincia sono diventati bersagli di attentati bomba e sono stati designati
dall’Institut for the Study of War (ISW) come “zone di attacco” dell’organiz-
zazione “Stato Islamico”. A titolo d’esempio, due quartieri della città di
al-Qamishli prevalentemente abitati da cristiani, in marzo ed in maggio
2016, sono stati bersaglio di due attacchi perpetrati dall'organizzazione
"Stato Islamico" che hanno causato il ferimento e la morte di diversi civili.
Il secondo attacco, così come l’attacco bomba del 27 luglio 2016 che ha
ucciso più di quaranta persone, avevano quale bersaglio le forze di sicu-
rezza curde. La città, nel corso del 2016, è stata inoltre a diverse riprese
teatro di scontri, attentati bomba e crescenti tensioni tra le autorità auto-
nome curde e le forze filogovernative. Particolarmente degni di nota, sono
gli scontri avvenuti in aprile 2016 tra le forze di sicurezza delle autorità au-
tonome curde e le National Defense Forces (NDF), alleate alle forze ar-
mate della Repubblica Araba di Siria i quali, si sono poi risolti in un cessate
il fuoco. Malgrado questi scontri non fossero indirizzati direttamente contro
i cristiani, li pongono in una situazione potenzialmente pericolosa tra re-
gime e oppositori. Di conseguenza la situazione è ben lungi dall’essere
definite come sicura (cfr. Van Linge, Thomas, the situation in Syria,
16.08.2016, date-dd-august-16-2016/ >, consultato il 22.09.2016; Institute for the Study
of War (ISW), ISIS Sanctuary: August 19, 2016, /sites/default/files/ISIS%20Sanctuary%20August%2019%2020
16.pdf >, consultato il 22.09.2016; ARA News, Terror attack hit Syria’s
Qamishli, casualties reported, 08.03.2016, 18835/ >; consultato il 22.09.2016; ARA News, Islamic State carries out
third attack on Christian district in Qamishlo, 22.05.2016,
D-4754/2014
Pagina 15
district-qamishlo/ >, consultato il 22.09.2016; Agence France-Presse
[AFP], Massive IS bomb attack kills 44 in Syrian Kurdish city, 27.07.2016,
-44-syrian-kurdish-city >, consultato il 22.09.2016; Syrian Observatory for
Human Rights (SOHR), Clash between Al-Sotoro and Asayish in Al-Qa-
meshly, 12.01.2016, , consultato il
22.09.2016; Agence France-Presse [AFP], Kurds accuse Syria pro-regime
militia of bombings, 25.01.2016, abgerufen am port/syrian-arab-republic/kurds-accuse-syria-pro-regime-militia-bomb-
ings >, consultato il 22.09.2016; ARA News, Syrian regime sends military
reinforcements to Qamishli, 23.02.2015, ian-regime-sends-military-reinforcements-to-qamishli/ >, consultato il
22.09.2016; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Heavy fighting between PYD
and regime, 28.04.2016, , consultato il
22.09.2016).
8.1.2 La città d'origine del ricorrente, ossia al-Malikiya, è prevalentemente
controllata dalle forze di sicurezza delle autorità autonome curde e dai suoi
alleati. Attualmente l'organizzazione "Stato Islamico" non esercita alcun
controllo sulla città. Inoltre la stessa non rientra, da quanto emerge dai rap-
porti dell’“Institute for the study of war”, nelle cosiddette “zone di attacco”
dello “Stato Islamico” (cfr. The situation in Syria, 01-09-2016, /2016/09/img_3665.png >, consultato
il 21.09.2016; Syria Situation Report: September 1-7, 2016
EDITS%20COT.pdf >, consultato il 22.09.2016; ISIS Sanctuary; Au-
gust 19, 2016 %20Sanctuary%20August%2019%202016.pdf >, consultato il
22.09.2016) Da parte delle autorità curde che esercitano il controllo ad
al-Malikiya non vi è una persecuzione collettiva contro la minoranza cri-
stiana. Al di là di casi di criminalità dovuti alla situazione di violenza gene-
ralizzata non sono stati registrati casi di persecuzioni mirate ed intense
contro i cristiani. Al momento attuale non vi sono informazioni secondo le
quali le autorità autonome curde abbiano perseguitato la minoranza cri-
stiana per la sola appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015 con-
sid. 9.3).
Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a ca-
renze nella protezione contro degli atti di violenza, in particolare perpetrate
da gruppi islamisti radicali, così come, più genericamente, al peggiora-
mento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, occorre prendere atto
D-4754/2014
Pagina 16
del fatto che queste ultimi vicissitudini vanno classificate quali conse-
guenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità,
non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro
la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari fronti di guerra e le re-
lative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha cau-
sato timori importanti nel ricorrente, e più in generale, nei residenti delle
regioni prese in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante
atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ul-
time vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell’ambito della
valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale
D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile
2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, lad-
dove la stessa non è stata considerata data dall’autorità di prime cure.
8.2 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, attualmente non si può dun-
que concludere che nella città di al-Malikiya vi sia una persecuzione collet-
tiva dei cristiani.
9.
In definitiva, sulla base di quanto esposto nei considerandi precedenti, va
quindi preso atto del fatto che dall’incarto e dagli atti processuali non emer-
gono elementi validi a giustificare una diversa valutazione della fattispecie
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Ne consegue che, il ricorso
in materia di annullamento della decisione, di riconoscimento della qualità
di rifugiato e di concessione dell’asilo, subordinatamente di riconoscimento
della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga rispettiva-
mente, in via ancor più subordinata, di restituzione degli atti di causa all’au-
torità inferiore per una nuova decisione, non merita tutela ed il gravame va
respinto.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l’UFM pronuncia, di
norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però
conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della
pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
D-4754/2014
Pagina 17
11.
Ne discende che l’UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi) altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12.
12.1 Avendo lo scrivente Tribunale statuito nel merito del ricorso, la do-
manda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali, è divenuta senza oggetto.
12.2 Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4754/2014
Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre-
sente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: