B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4755/2019
Sen t en z a d e l 2 5 s e t t emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Contessina Theis
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 10 settembre 2019 / N (…).
D-4755/2019
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 30 giugno
2019,
il verbale dell’audizione sulle generalità del 16 luglio 2019 con contestuale
diritto di essere sentito in merito alla confutazione circa la sua asserita mi-
nore età, nonché all’eventuale responsabilità della Danimarca per la tratta-
zione della sua domanda d’asilo (cfr. atto 1044992-13/13),
la decisione della SEM del 10 settembre 2019 (notificata l’11 settem-
bre 2019), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della
domanda d’asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi ed ha pronunciato l'allon-
tanamento dell’interessato verso la Danimarca,
il ricorso del 17 settembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 17 settembre 2019) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM,
per il cui tramite l’interessato ha contestato la competenza danese circa la
trattazione della sua domanda di asilo, postulandone nel contempo l’eva-
sione in Svizzera; che egli ha altresì chiesto l’esenzione dall’anticipo delle
spese processuali, oltre al conferimento dell’effetto sospensivo alla propria
impugnativa,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
D-4755/2019
Pagina 3
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 con-
sid. 6.2),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati
all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Re-
golamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerar-
chia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),
D-4755/2019
Pagina 4
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF
2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che in casu, un confronto con il sistema centrale d’informazione sui visti
(CS-VIS) ha permesso di constatare il rilascio, da parte della Danimarca,
di un visto Schengen emesso in favore dell’interessato per il periodo
25 maggio 2019 – 4 luglio 2019 (cfr. atto 1044992-7/1), cosa del resto con-
fermata dal medesimo al momento dell’audizione (cfr. atto 1044992-13/13,
pag. 7, punto 2.05); che il ricorrente ha inoltre espressamente ammesso di
aver raggiunto la Danimarca proprio per il tramite del visto in questione
(cfr. atto 1044992-13/13, pag. 7, punto 2.05),
che su tali presupposti, il 16 luglio 2019, la SEM ha presentato alle autorità
danesi competenti, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino
III, una richiesta di presa in carico del ricorrente fondata sull’art. 12 par. 2
Regolamento Dublino III (cfr. atto 1044992-19/7),
che queste hanno accettato detta domanda di presa in carico (cfr. atto
1044992-21/2),
che nel caso in disamina, fermo considerati i fatti esposti a margine e la
menzionata avvenuta accettazione, la competenza della Danimarca per la
trattazione della domanda d’asilo dell’interessato è di principio data,
D-4755/2019
Pagina 5
che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in
tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trat-
tamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3
par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; diretti-
va 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento
Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che con l’impugnativa il ri-
corrente non avversa censure in proposito,
che, proseguendo l’analisi, in virtù dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS
142.311), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel me-
rito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro
Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta di-
sposizione concretizza in diritto interno svizzero la cosiddetta «clausola di
sovranità» prevista dall’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, e secondo
la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può
decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presen-
tata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame
non gli compete,
che l’autorità di prima istanza, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1
dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.);
che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d’esame del
D-4755/2019
Pagina 6
Tribunale e che pertanto quest’ultimo può e deve unicamente controllare
che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezzamento ov-
vero se la SEM ha fatto uso di tale potere d’apprezzamento e se l’ha fatto
secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non
può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM,
che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di desti-
nazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clau-
sola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 8.2.1),
che in casu, agli atti non figurano indizi oggettivi, concreti e seri che per-
mettano di concludere che in caso di trasferimento in Danimarca il ricor-
rente sarebbe durevolmente privato del sostentamento minimo e rischie-
rebbe di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva
accoglienza;
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che, in proposito, l’insorgente non ha opposto censura alcuna,
che in altre parole egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor-
tura in caso di esecuzione del trasferimento in Danimarca,
che infine, per quanto riguarda l'esistenza di motivi umanitari ai sensi
dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso che ci occupa, a difetto di conclusioni
chiare, si ha ragione di considerare che l’argomentazione relativa a un’in-
tegrazione facilitata in Svizzera – in virtù della presunta esistenza nel
Paese di una nutrita rappresentanza della comunità biafrana, nonché della
conoscenza di una delle lingue nazionali – sia stata sollevata dal ricorrente
quale implicito motivo umanitario,
che dagli atti non appaiono tuttavia elementi per ritenere che l'autorità in-
feriore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezza-
mento,
che non vi è perciò motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III,
D-4755/2019
Pagina 7
che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Danimarca è competente dell’esame della domanda di
asilo dell’insorgente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a
prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29
Regolamento Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Danimarca conformemente
all’art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un’autorizzazione di soggiorno
in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non
entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione della SEM
confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di con-
cessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anti-
cipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute senza
oggetto,
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4755/2019
Pagina 8
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: