B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4787/2013
Sen t en z a d e l 2 0 no vemb r e 20 14
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Fulvio Haefeli,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), il figlio
B._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentati dal signor Rosario Mastrosimone,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 luglio 2013 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina eritrea di etnia tigrina e di religione cattolica, è nata a
C._______ (Etiopia) dove avrebbe vissuto fino al 2002. Dal 2002 fino al
2009 avrebbe trascorso la sua vita ad Asmara (Eritrea) e dall'ottobre del
2009 fino alla partenza per la Svizzera, avvenuta a suo dire il
(…) marzo 2012, avrebbe abitato a Khartoum (Sudan). A._______ è giunta
in Svizzera in data 19 marzo 2012 ed il medesimo giorno ha depositato la
domanda d'asilo in oggetto.
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per i problemi avuti a seguito
della diserzione del marito (cfr. verbale di audizione del 29 marzo 2012 [di
seguito: verbale 1], pagg. 8 e 9; verbale di audizione del 17 luglio 2013 [di
seguito: verbale 2], Q92 segg., pagg. 9 segg.). In particolare, nel 2008 sa-
rebbe stata convocata presso l'amministrazione per essere interrogata ri-
guardo al marito (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, Q92, pag. 9). Le autorità
avrebbero pure minacciato di arrestarla dopo che non avrebbe fornito in-
formazioni sulla scomparsa del marito (cfr. ibidem). Grazie all'aiuto del pa-
dre che si sarebbe portato garante non sarebbe tuttavia stata arrestata (cfr.
ibidem). In seguito le autorità avrebbero ritirato alla richiedente i buoni per
fare la spesa (carta di rifornimento) ed i militari sarebbero venuti a più ri-
prese al suo domicilio a cercare il marito (cfr. ibidem). Per questi motivi, nel
2009, la ricorrente sarebbe dunque partita alla volta del Sudan e della Sviz-
zera.
A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente ha prodotto le copie
dei documenti d'identità dei genitori. Tuttavia non ha prodotto documenti
d'identità propri poiché, a suo dire, non avrebbe mai posseduto né il pas-
saporto né la carta d'identità.
Il (…) 2013 A._______ ha dato alla luce il figlio B._______.
B.
Con decisione del 25 luglio 2013, notificata agli interessati in data 26 lu-
glio 2013 (cfr. atti processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di se-
guito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato conte-
stualmente l'allontanamento dell'interessata e di suo figlio dalla Svizzera,
ritenendo nondimeno attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecu-
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zione dell'allontanamento verso l'Eritrea, concedendo quindi loro l'ammis-
sione provvisoria.
C.
In data 26 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
27 agosto 2013), gli interessati sono insorti contro la summenzionata deci-
sione dell'UFM del 25 luglio 2013 con ricorso dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: il Tribunale) ed hanno chiesto in via principale
l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, in via
subordinata il riconoscimento della qualità di rifugiato della ricorrente per
motivi soggettivi insorti dopo la fuga e la restituzione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione. Hanno altresì presentato una
domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese pro-
cessuali con protesta di spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 24 settembre 2013, ha invitato l'UFM a pre-
sentare una risposta al ricorso entro un termine fissato il 9 ottobre 2013.
E.
L'UFM, con risposta del 3 ottobre 2013 trasmessa ai ricorrenti con possibi-
lità di esprimersi in merito, ha confermato la decisione impugnata conside-
rando che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di
prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento, per il che
ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata confermandoli piena-
mente.
F.
Con replica del 23 ottobre 2013, trasmessa all'UFM con possibilità di
esprimersi, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla
risposta al ricorso dell'UFM ed hanno confermato le conclusioni presentate
in sede ricorsuale.
G.
L'UFM, con duplica del 19 novembre 2013 trasmessa ai ricorrenti con di-
ritto di esprimersi, ha nuovamente proposto la reiezione del gravame.
H.
In data 23 dicembre 2013, i ricorrenti hanno presentato la triplica nella
quale hanno nuovamente chiesto l'accoglimento del ricorso.
Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
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considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in
vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale
della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del
26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica
del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'en-
trata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette
dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni
transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento
dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il
nuovo diritto.
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3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300 e
seg.).
4.
Innanzitutto, il Tribunale osserva che, essendo i ricorrenti stati posti al be-
neficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'al-
lontanamento con decisione dell'UFM del 25 luglio 2013, oggetto del litigio
in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontana-
mento.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente
l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica
tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così
che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscet-
tibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti,
o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valuta-
zione complessiva e non esclusivamente atomizzata, delle singole allega-
zioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'ap-
prossimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro
indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 con-
sid. 2.3; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
5.2 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve
procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rile-
vanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un
accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le cir-
costanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il prin-
cipio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA
ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008,
ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
5.3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insor-
gente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren-
dendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
6.
6.1 Nella decisione querelata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata come divergenti essendosi ella grossolana-
mente contraddetta nel corso della procedura. A titolo d'esempio, sareb-
bero contrastanti le allegazioni circa il marito e la sua scomparsa: avrebbe
invero dapprima riferito che egli si chiamava D._______ E._______, per
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poi affermare di essere sposata con D._______ F._______. Oltracciò l'in-
teressata non avrebbe saputo indicare né l'incorporazione né la funzione
del marito in seno all'esercito. Quo la sua scomparsa, la richiedente
avrebbe in un primo tempo affermato che egli sarebbe espatriato in Sudan
sei mesi dopo il loro matrimonio, mentre in un secondo tempo avrebbe di-
chiarato che sei mesi dopo il loro matrimonio egli sarebbe stato portato via
da alcuni uomini in tenuta militare e così avrebbe fatto ritorno presso la sua
unità. Circa i documenti d'identità, contrariamente a quanto affermato nel
corso della prima audizione, ovvero che non ne avrebbe mai posseduti, nel
corso della seconda audizione l'interessata avrebbe affermato di aver pos-
seduto una carta scolastica valida fino al 2006 con la quale s'identificava.
A questo proposito l'UFM rileva che, ritenuti i numerosi controlli in vigore
ad Asmara, sarebbe inconcepibile che l'interessata abbia vissuto in questa
città dal 2006 al 2009 senza posseder alcun documento d'identità. Inoltre,
la richiedente avrebbe affermato che delle persone sarebbero venute
spesso al suo domicilio a chiedere del marito. Tuttavia, nel corso dell'audi-
zione sui motivi d'asilo non avrebbe menzionato tali episodi ed avrebbe
affermato che eccetto la convocazione all'amministrazione ed il rifiuto di
rinnovo della carta di rifornimento nessun altro avvenimento avrebbe avuto
luogo fino al suo espatrio. Interrogata su tale divergenza avrebbe dichia-
rato che a molteplici riprese dei soldati sarebbero venuti a chiederle del
marito, eppure, invitata a descrivere tali avvenimenti non sarebbe stata in
grado di fornire alcun dettaglio. Oltracciò, circa la convocazione ricevuta,
la richiedente non avrebbe neppure saputo indicare quando l'avrebbe rice-
vuta. Infine, il racconto dell'espatrio sarebbe generico e stereotipato. Ella
si sarebbe limitata ad asserire di essere passata da Tesseney (Eritrea) e
da Kassala (Sudan) senza poter aggiungere null'altro e adducendo come
spiegazione il fatto che sarebbe stata ammalata durante il viaggio. L'UFM
ritiene impossibile, che la richiedente, pur essendo stata ammalata, non
abbia saputo dire né se durante il tragitto di espatrio sia stata controllata e
né da quali località sia passata. Alla luce di tali elementi, le dichiarazioni
della richiedente non potrebbero dunque essere considerate come verosi-
mili. L'UFM conclude pertanto che l'interessata avrebbe verosimilmente la-
sciato il suo paese d'origine per altri motivi ed in altre circostanze da quelle
addotte e dunque non le ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto
la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento e quello
del figlio, ritenendo nondimeno attualmente non ragionevolmente esigibile
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea, concedendo quindi loro
l'ammissione provvisoria.
6.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM i ricorrenti hanno contestato
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le contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore. L'UFM avrebbe infatti va-
lutato le allegazioni dell'interessata con un metro di giudizio eccessiva-
mente rigido e severo senza considerare la giovane età della ricorrente, la
sua scolarizzazione limitata ed il suo vissuto personale difficile e stres-
sante. Circa l'incongruenza riguardante il cognome del marito hanno ricor-
dato che in Eritrea non esisterebbe il concetto europeo di cognome. Inoltre,
durante la prima audizione la ricorrente avrebbe indicato che il marito por-
terebbe come cognome il nome del padre il quale si chiamerebbe
F._______ E._______, E._______ sarebbe il cognome del padre e quindi
il nome del nonno. Per la ricorrente poi il marito sarebbe semplicemente
stato D._______, figlio di F._______, figlio di E._______. Pertanto, una sif-
fatta incongruenza non sarebbe da ritenersi talmente grave da escludere
la verosimiglianza del complesso delle allegazioni della ricorrente. Per quel
che riguarda la carente capacità della ricorrente di indicare il ruolo del ma-
rito nell'esercito, detta mancanza non parrebbe tale da comportare l'inve-
rosimiglianza delle sue allegazioni, inoltre sarebbe spiegabile, da una parte
dal fatto che la ricorrente avrebbe potuto trascorrere tempo col marito solo
per brevi periodi, dall'altra dalla scarsa propensione del marito a parlarne
e dallo scarso interesse della richiedente. Quo alle divergenze riguardanti
la scomparsa del marito, l'autorità inferiore si sarebbe dimostrata eccessi-
vamente puntigliosa, invero l'audizione sulle generalità avrebbe, per co-
stante giurisprudenza, un valore probatorio limitato ed inoltre la ricorrente
avrebbe fornito un resoconto dettagliato nel corso dell'audizione sui motivi
d'asilo. Malgrado la ricorrente abbia offerto, su alcuni punti, un'esposizione
dei fatti non sempre dettagliata ed accurata, confrontata sulle incon-
gruenze sarebbe riuscita a completare in modo adeguato le allegazioni. Il
complesso delle allegazioni risulterebbe dunque verosimile, corrisponde-
rebbe a quanto noto sulla realtà eritrea e soddisferebbe anche il criterio
della plausibilità. Infine, come da costante prassi del Tribunale, alla ricor-
rente andrebbe quantomeno riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi
soggettivi insorti dopo la fuga. Invero, la ricorrente avrebbe dichiarato di
non essere mai stata convocata per il servizio militare e di essere espa-
triata illegalmente, cosa che l'UFM non sembrerebbe aver messo in dub-
bio, e sarebbe inoltre notorio che le autorità eritree, in presenza di cittadini
in età di prestare il servizio militare obbligatorio che lasciano illegalmente il
Paese, presumono un atteggiamento ostile al governo e punirebbero, in
caso di ritorno, in modo decisamente severo e brutale le persone interes-
sate.
6.3 Con osservazioni del 3 ottobre 2013, l'autorità inferiore ha confermato
la decisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero
stati addotti fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo
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apprezzamento. L'UFM ha rilevato che in ragione delle circostanze di fuga
dal suo paese d'origine, la qualità di rifugiato non dovrebbe essere ricono-
sciuta alla ricorrente, invero, incomberebbe all'interessata di provare, o
perlomeno rendere verosimile, i fatti pertinenti. Nella fattispecie, le allega-
zioni della ricorrente in merito all'asserito espatrio sarebbero vaghe e ge-
neriche, non avendo ella saputo, per esempio, citare neppure il nome di un
luogo in cui sarebbe passata per espatriare. Il racconto del viaggio di espa-
trio sarebbe privo di dettagli, si sarebbe limitata ad asserire di avere viag-
giato su di un Pick-up Toyota e di essere passata da Tesseney per arrivare
a Kassala. Le lacune presenti nel suo racconto sarebbero di conseguenza
incompatibili con un'esperienza di vita realmente vissuta e la ricorrente non
sarebbe pertanto riuscita a rendere verosimile di avere lasciato il suo paese
d'origine nelle circostanze descritte e dunque illegalmente.
6.4 Con replica del 23 ottobre 2013, i ricorrenti si sono espressi in merito
alle osservazioni dell'UFM del 3 ottobre 2013 confermando le conclusioni
presentate in sede ricorsuale ed hanno osservato che nella fattispecie si
tratterebbe di stabilire, nell'ottica della preponderanza, se appaia più pro-
babile che la ricorrente abbia lasciato legalmente o illegalmente il proprio
Paese. L'UFM avrebbe valutato con esagerato rigore le allegazioni della
ricorrente ed avrebbe inoltre interpretato in modo erroneo i principi in ma-
teria di ripartizione dell'onere della prova. Le allegazioni della ricorrente
circa l'espatrio, considerate anche le sue condizioni di salute al momento
del viaggio, dovrebbero essere così ritenute verosimili. Inoltre, anche am-
mettendo che le allegazioni in materia di espatrio siano lacunose, non sa-
rebbe comprensibile come la ricorrente avrebbe potuto lasciare legalmente
l'Eritrea, ritenuta la quasi impossibilità di ottenere un visto di uscita. Inoltre,
l'uscita legale dall'Eritrea presupporrebbe l'entrata legale nel paese limi-
trofo e all'occorrenza i requisiti d'entrata in Sudan sarebbero particolar-
mente restrittivi e necessiterebbe l'ottenimento di un visto. Nulla agli atti
lascerebbe pensare che la ricorrente avrebbe ottenuto siffatto visto.
6.5 Con duplica del 19 novembre 2013, l'UFM ha rilevato che secondo le
informazioni in loro possesso i cittadini eritrei potrebbero lasciare legal-
mente il loro paese d'origine muniti di un visto d'uscita. Tale visto sarebbe
negato, per esempio, agli uomini di età inferiore ai 54 anni e alle donne di
età inferiore ai 47 anni, così come alle persone che non avrebbero com-
pletato il servizio nazionale. Tuttavia negli ultimi anni si sarebbe osservato
un certo lassismo dei requisiti per l'ottenimento di un visto d'uscita. Di fatto,
dei cittadini eritrei di età inferiore ai limiti indicati, avrebbero legalmente ot-
tenuto un visto di uscita. Inoltre, stando ad un rapporto del 2011 (cfr. U.S.
Department of State, Eritrea: Country Reports on Human Rights Practices
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2011, 24 maggio 2012), le donne sposate da più di dieci anni e le persone
esonerate dall'obbligo di servire potrebbero ottenere un visto d'uscita. Non
sarebbe pertanto escluso che la richiedente abbia ottenuto un passaporto
e un visto d'uscita ed espatriare dunque legalmente.
6.6 Con scritto del 23 dicembre 2014, i ricorrenti hanno rilevato che il rap-
porto citato dall'UFM si riferirebbe all'anno 2011, tuttavia la ricorrente
avrebbe lasciato l'Eritrea già nel 2009. Inoltre, il fatto che l'UFM considere-
rebbe come "non escluso" che la ricorrente abbia lasciato l'Eritrea legal-
mente, indicherebbe una mera possibilità, remota e marginale. Pertanto
sarebbe più probabile che sia uscita illegalmente dal Paese piuttosto che
legalmente.
7.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità infe-
riore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo
rese dall'insorgente si esauriscono in affermazioni contraddittorie, impre-
cise e non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso.
Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno presentato argomenti o prove su-
scettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'im-
pugnata decisione.
In particolare, appaiono prive di fondamento le dichiarazioni della ricorrente
circa la convocazione ricevuta. Ella infatti, non ha saputo fornire alcun det-
taglio né in merito alla lettera di convocazione (cfr. verbale 1, pag. 9), né in
merito al momento in cui sarebbe stata convocata (cfr. ibidem). Ritenuto
che la convocazione sia stata uno dei due eventi determinanti l'espatrio
della richiedente, se l'interessata l'avesse realmente vissuto, ci si potrebbe
attendere che ne riferisca con maggiori dettagli, che possa perlomeno in-
dicare il contenuto della lettera di convocazione ed il momento in cui l'ha
ricevuta. Pertanto, data l'importanza dell'avvenimento in questione, questo
Tribunale non può accontentarsi di risposte vaghe ed insussistenti come
quelle date al riguardo (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, Q119-124, pag. 11).
Risultano poi contraddittorie le allegazioni della ricorrente in merito ai con-
tatti avuti con le autorità eritree. In un primo tempo la medesima ha affer-
mato che le autorità venivano spesso a chiederle del marito (cfr. verbale 1,
pag. 9). Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo ha invece affermato di
avere avuto dei contatti con le autorità unicamente a due riprese, ossia al
momento della convocazione e al momento del rifiuto di rinnovo dei buoni
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Pagina 11
per fare la spesa (cfr. verbale 2, Q118 segg., pagg. 11 segg. e Q133,
pag. 12). Soltanto nel momento in cui è stata confrontata alla divergenza
presente nelle sue dichiarazioni ha evocato il fatto che l'autorità sarebbe
venuta diverse volte a cercare suo marito (cfr. verbale 2, Q176, pag. 16).
Tuttavia, alla domanda dell'autorità inferiore di fornire dei dettagli in merito
a questi controlli, la ricorrente non è stata in grado di dire nulla, né quando
sono venuti, né quante volte e neppure quando è stata l'ultima volta che
sono venuti a cercalo (cfr. verbale 2, Q177-182, pag. 16). Sono inoltre con-
traddittorie le allegazioni della ricorrente quo il pagamento di 50'000 Nafkas
a seguito della diserzione del marito. Invero, ella, dopo averne fatto cenno
nel corso della prima audizione (cfr. verbale 1, pag. 9), nel corso della se-
conda audizione ne ha fatto menzione unicamente al momento in cui è
stata confrontata su questa mancanza (cfr. verbale 2, Q183, pag. 16). Per-
tanto, ritenute queste divergenze, il Tribunale ha oltremodo seri dubbi sul
fatto che l'interessata abbia realmente avuto dei contatti con le autorità eri-
tree.
Non risultano attendibili neppure le dichiarazioni della richiedente concer-
nenti l'assenza di un documento d'identità. La medesima ha infatti affer-
mato di non aver mai posseduto una carta d'identità e di identificarsi a voce
davanti alle autorità. Tuttavia in Eritrea, a partire dai diciotto anni, è obbli-
gatorio richiedere e possedere una carta d'identità che permetta di identifi-
carsi in caso di controlli effettuati dalle autorità (cfr. Landinfo Norvegia, Te-
manotat Eritrea: Forvaltningsstruktur og dokumenter del 29 aprile 2013,
pag. 3, , consultato il 29.10.2014; Ministerie van Bui-
telandse Zaken, Algemeen Amtsbericht Eritrea di aprile 2013, n. 3.4.4.1,
pag. 35). In caso di assenza di tale documenti, si corre il rischio di venire
arrestati (cfr. ibidem). Pertanto, appare inverosimile che la ricorrente abbia
vissuto dal 2006 – anno in cui ha compiuto diciotto anni – al 2009 – anno
in cui è espatriata in Sudan – senza possedere alcun documento d'identità.
Di conseguenza, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inat-
tendibilità delle suddette dichiarazioni della ricorrente circa il possesso di
documenti d'identità, vi è ragione di concludere che la ricorrente dissimuli i
suoi documenti d'identità per i bisogni di causa.
Inoltre, sono quantomeno sintetiche e succinte le dichiarazioni riguardanti
il marito ed il suo espatrio. Invero, la richiedente non è riuscita ad indicare
quale fosse la sua incorporazione o la sua funzione in seno all'esercito (cfr.
verbale 1, pag. 9; verbale 2, Q70-73, pag. 7). La stessa non è neppure
riuscita a dire quando suo marito avrebbe lasciato il servizio militare per
espatriare in Sudan (cfr. verbale 2, Q121, pag. 11). In questo caso la spie-
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gazione fornita in sede ricorsuale, ovvero che l'interessata ha potuto tra-
scorrere del tempo con il marito soltanto per brevi periodi, non soccorre
l'insorgente. Infatti, va rammentato che, stando alle dichiarazioni della me-
desima, in Sudan hanno vissuto insieme per più di due anni e mezzo (cfr.
verbale 2, Q145, pag. 13 e Q166, pag. 15) e quindi in questo lasso di tempo
la ricorrente avrebbe avuto l'occasione di farsi raccontare dal marito
quando e in che circostanze era riuscito ad espatriare dall'Eritrea.
Risultano poi oltremodo superficiali, inconsistenti e non sufficientemente
motivate le allegazioni riguardanti il viaggio di espatrio. Invero, l'interessata
non è riuscita a descrivere la strada percorsa, i luoghi da cui è passata, le
persone con cui ha viaggiato, non ha neppure saputo indicare se ci fossero
stati o meno dei controlli durante questo viaggio. L'unica cosa che la ricor-
rente è stata in grado di dire al riguardo è il fatto di aver viaggiato su un
Toyota Pick-up con tre altre persone e di essere passata da Tesseney e da
Kassala (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 8; verbale 2, Q151-161, pag. 14). In me-
rito, non soccorre neppure l'insorgente la spiegazione fornita in sede d'au-
dizione, ovvero che siccome durante la totalità del viaggio era molto malata
non ha potuto vedere nulla. Per di più, è poco credibile che abbia potuto
effettuare il viaggio fino in Svizzera nella maniera descritta, legittimandosi
con dei documenti di cui ignora tutto poiché il passatore li aveva sempre in
mano (cfr. verbale 1, pag. 6, pt. 4.02). Inoltre, non ha saputo dire né con
che compagnia aerea sia giunta in Italia dal Sudan, né dove sia atterrata
in Italia (cfr. verbale 1, pag. 8). Orbene, essendo delle lacune così impor-
tanti incompatibili con un'esperienza realmente vissuta, lo scrivente Tribu-
nale giunge alla conclusione che sia poco probabile che l'insorgente abbia
effettuato il viaggio di espatrio nelle circostanze descritte. Pertanto, come
rettamente concluso dall'autorità inferiore, l'interessata ha verosimilmente
lasciato il suo Paese in altre circostanze da quelle addotte.
Circa la contraddizione riguardante il nome del marito, certamente la ricor-
rente ha dichiarato in prima sede che il marito si chiama D._______
E._______ ed in seconda sede ha indicato quale nome D._______
F._______ (cfr. verbale 2, Q65, pag. 6 e Q173 pag. 15), tuttavia la stessa
ha spiegato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo che il cognome di una
persona è costituito dal nome del padre (cfr. verbale 2, Q173, pag. 15) e
nel corso della prima audizione aveva fornito il nome del padre di suo ma-
rito, tale F._______ E._______ (cfr. verbale 1, pag. 4). Il nome D._______
F._______ sarebbe dunque corretto. A mente di questo Tribunale tale con-
traddizione non è determinante per la valutazione della verosimiglianza dei
motivi d'asilo, la ricorrente ha infatti fornito una spiegazione convincente in
merito.
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Pagina 13
Infine, in limine, va pure sottolineato che le dichiarazioni della ricorrente
appaiono in generale succinte, lacunose, poco esaurienti e dunque invero-
simili. La stessa ha risposto innumerevoli volte con dei lapidari "non lo so",
"non so nulla" e "non so dire altro", malgrado sia stata invitata diverse volte
a rispettare il suo obbligo di collaborare e malgrado in sede d'audizione sui
motivi d'asilo l'autorità inferiore abbia – senza successo – insistito a molte-
plici riprese onde ottenere delle risposte più particolareggiate e precise (cfr.
verbale 1, pagg. 6-10; verbale 2, Q55, Q70, Q72, Q79, Q87, Q110, Q119-
121, Q124, Q134, Q154, Q161, Q182, pagg. 6 segg.). Pertanto, il Tribunale
ritiene che la ricorrente, non essendosi mostrata particolarmente collabo-
rativa, deve assumersi le conseguenze del suo agire.
In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale rileva che l'UFM ha
rettamente ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente circa i motivi d'asilo a
titolo originario non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza, per il
che, sul punto di questione dell'asilo a titolo originario, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Potendo escludere per l'insorgente l'esistenza di motivi d'asilo prima dell'e-
spatrio, a questo Tribunale non resta che analizzare se alla ricorrente deb-
bano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito
della sua uscita dal Paese.
8.1 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese
d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la
partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese
l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una do-
manda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che
conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44
consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di
tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti
dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione
dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF
2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il mo-
tivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha por-
tata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o
meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e giurispru-
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denza ivi citata). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi sog-
gettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della
stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli,
a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem).
8.2 Secondo la Proclamation No. 24/1992 issued to regulate the issuing of
travel documents, entry and exit visa from Eritrea, and to control residence
permits of foreigners in Eritrea (di seguito: Procla-
mation No. 24/1992; ,
consultato il 29.10.2014), un'uscita legale dall'Eritrea è possibile, tra l'altro,
con un passaporto e un visto d'uscita validi (art. 11 Proclamation
No. 24/1992). Questo Tribunale, nella sentenza D-3892/2008 del
6 aprile 2010 consid. 5.3.2, ha ritenuto che, in generale, da diversi anni le
autorità eritree rilasciano visti d'uscita a poche persone, giudicate leali, uni-
camente a condizioni molto restrittive e contro pagamento di un'importante
somma di denaro (si parla di controvalore di circa USD 10'000.–).
I bambini a partire dagli undici anni, gli uomini fino ai 54 anni e le donne
fino ai 47 anni sono, di principio, esclusi dal rilascio di tale visto. Un'uscita
illegale dal Paese viene considerata dalle autorità eritree come un segno
di opposizione politica al regime e comporta delle sanzioni severe che com-
prendono una pena privativa di libertà fino a cinque anni e/o il pagamento
di una multa fino a 10'000 Birr (cfr. art. 29 Proclamation No. 24/1992; D-
3892/2008 consid. 5.3.2).
8.3 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettiva-
mente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari
(cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). In merito all'obbligo di leva, la
giurisprudenza considera che in Eritrea le pene previste per renitenti e di-
sertori sono sproporzionatamente severe e sono pertanto da considerare
come motivate politicamente ("malus assoluto", GICRA 2006 n. 3 consid.
4.8 pagg. 37 e 38). Secondo le Linee guida dell'UNHCR sull'eleggibilità per
la valutazione delle necessità di protezione internazionale dei richiedenti
asilo provenienti dall'Eritrea vi sono informazioni basate su fonti ufficiali del
Governo eritreo, secondo cui, sebbene la Proclamazione sul servizio mili-
tare (Proclamation on National Service No. 82/1995 of 1995 [Eritrea], 23
October 1995, , consul-
tato il 29.10.2014) non faccia riferimento a esenzioni basate sul genere, le
donne nell’esercito che si sposano sono sollevate dall’incarico. Tra le altre
categorie che sarebbero esentate dal servizio nazionale sono incluse le
donne musulmane, le madri nel periodo dell’allattamento, le donne sposate
e le donne con figli (cfr. Linee guida dell'UNHCR sull'eleggibilità per la va-
lutazione delle necessità di protezione internazionale dei richiedenti asilo
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provenienti dall'Eritrea,
20 aprile 2011, pag. 12 e relativi riferimenti, in particolare nota 61,
tes/53a161110b80eeaac7000002/asets/53a164290b80eeaac700013c/eri-
trea.pdf >, consultato il 29.10.2014; Human Rights Watch, Worldreport
2014 – Eritrea, 21 gennaio 2014, pag. 2; Dr. David Bozzini, National Ser-
vice and State Structures in Eritrea, 16 febbraio 2012, pag. 9).
9.
Non di meno, se, come nel caso in esame, a prima vista la ricorrente non
fa parte delle persone suscettibili, di principio, di ottenere un visto di uscita
per recarsi all'estero (cfr. D-3892/2008 consid. 5.3.2), questo Tribunale ri-
tiene comunque che da solo, questo elemento, non è sufficiente per am-
mettere in modo schematico un'uscita illegale dal Paese, anche conside-
rando come non di rado proprio persone in questa fascia di età, dopo aver
ottenuto un visto, in modo deliberato non hanno più fatto rientro in Patria.
Per quanto concerne gli obblighi militari, stando alle dichiarazioni della ri-
corrente, al momento dell'espatrio non è mai stata in contatto con le auto-
rità militari del suo Paese. In casu, non è quindi conseguente che in caso
di ritorno nel suo Paese d'origine rischierebbe di essere esposta a degli atti
di ritorsione dovuti alla violazione dell'obbligo di servire. Alla richiedente
non può dunque essere riconosciuto un timore oggettivamente fondato di
essere sanzionata per renitenza in caso di ritorno in Eritrea.
Circa le circostanze dell'espatrio, questo Tribunale ritiene, come l'autorità
inferiore, che la ricorrente non ha reso verosimile di essere uscita illegal-
mente dall'Eritrea. Ella, pur non facendo parte delle persone che, di princi-
pio, avrebbero potuto ricevere un visto d'uscita, la qual cosa, come detto,
da sola non è sufficiente per ritenere un'uscita illegale dal Paese, non ha
d'altra parte fornito elementi di rilievo che permettano al Tribunale di rite-
nere che sia uscita illegalmente. I motivi che l'avrebbero condotta a lasciare
il Paese sono stati giudicati inverosimili (cfr. consid. 7), così come le alle-
gazioni nel loro insieme, comprese, in particolare, quelle riguardanti le cir-
costanze nelle quali è espatriata, ciò che porta dunque a dubitare della
credibilità generale della ricorrente.
In somma, se l'uscita illegale continua ad essere un fattore chiave per va-
lutare il rischio in caso di ritorno, in virtù del principio secondo cui colui che
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve
fornirne la prova e a difetto supportarne le conseguenze, una persona che
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ha lasciato l'Eritrea non incorre in maniera generale in un reale rischio, an-
che se nell'età canonica di prestare servizio, se non consegue rendere ve-
rosimile che sia espatriato illegalmente.
In casu il Tribunale, a difetto di elementi contrari e concreti, ha fieri dubbi
che la ricorrente sia addirittura partita dall'Eritrea e che non si sia già invece
trovata all'estero. Non è opinione remota che nei Paesi confinanti con l'E-
ritrea – Etiopia e Sudan – così come in Kenya, Uganda, Arabia Saudita,
Israele e Sud Africa, è presente una diaspora eritrea assai numerosa con
molti cittadini eritrei che vivono in questi Paesi da diversi anni (cfr. Dan
Connell, Refugees, Ransoms and Revolt – An update on Eritrea, Middle
East Report, n. 266 [spring 2013], pag. 35). Nel caso in disamina, le dichia-
razioni della ricorrente in merito all'Eritrea, alla vita quotidiana nonché alle
circostanze dell'espatrio sono stereotipate, prive di dettagli e inconsistenti
(cfr. verbale 1, pagg. 7 segg.; verbale 2, Q20-37, pagg. 3 seg. e Q151-161,
pag. 14). Non può quindi essere escluso in modo aprioristico che la ricor-
rente si sia trovata già fuori dall'Eritrea al momento della partenza. Di con-
seguenza, il Tribunale ritiene che non ci siano elementi che indichino che
la ricorrente sia espatriata nelle circostanze descritte ed in particolare ille-
galmente.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, codesto Tribunale non può ri-
conoscere alla ricorrente di avere un timore fondato di subire delle perse-
cuzioni future giusta dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto
riconoscerle la qualità di rifugiato.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di
norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però
conto del principio dell'unità della famiglia.
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto
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Pagina 17
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in
modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
12.
12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto.
12.2 Ne consegue che le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono
la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5
PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
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2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre-
sente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale
competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: