B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4790/2013
S e n t e n z a d e l 3 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Esther Karpathakis;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 30 luglio 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
16 maggio 2013;
la decisione dell'UFM del 30 luglio 2013 (notificata al richiedente il
20 agosto 2013, cfr. risultanze processuali), mediante la quale detto Uffi-
cio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la
Francia;
il ricorso del 26 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato, data di
entrata: 27 agosto 2013) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM
con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione im-
pugnata ed alla concessione dell'effetto sospensivo, nonché ha presenta-
to una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
il 29 agosto 2013;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammi-
nistrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte e occorre pertanto
entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice o di una seconda giudice
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(art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente
(art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di
una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato
terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un
accordo internazionale;
che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento
di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'e-
same di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito:
Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylan-
trägen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la pro-
cedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo
essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri-
chiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso
uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86
seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda
d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato
come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
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che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale
la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione
con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro competente ha l'obbligo di prendere in carico, nelle
condizioni previste dall'art. 20 Regolamento Dublino II, il richiedente la cui
domanda è in corso di esame e che si trova nel territorio di un altro Stato
membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c Rego-
lamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
dino di un paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cit-
tadino di un paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessato è emerso che
egli ha soggiornato in Francia prima di recarsi in Svizzera;
che il (...) 2013 l'UFM ha presentato alle autorità francesi competenti una
richiesta, fondata sull'art. 10 cpv. 2 Regolamento Dublino II, volta a ri-
prendere in carico il richiedente (cfr. atto A 9/9);
che in data (...) 2013 la Francia ha riconosciuto la sua competenza giusta
l'art. 10 cpv. 2 Regolamento Dublino II (cfr. atti A 11/1 e A 12/1);
che di conseguenza la competenza della Francia è data;
che l'interessato fa valere che le condizioni economiche e sociali in Fran-
cia sarebbero troppo difficili e non conformi agli standard minimi imposti
dal diritto internazionale; che infatti in Francia si ritroverebbe senza un la-
voro, un alloggio stabile e senza prospettive di legalità; che sarebbe co-
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stretto ad una vita di stenti; che la sua sopravvivenza sarebbe così a ri-
schio;
che, implicitamente, il ricorrente richiede dunque l'applicazione della clau-
sola di sovranità giusta l'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
che la Svizzera è tenuta ad applicare la clausola di sovranità prevista
all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II nel caso in cui il trasferimento ver-
so il Paese d'origine esponga l'interessato ad un trattamento contrario al
diritto internazionale, in particolare all'art. 3 della Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101) (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.2 e relativi riferimenti);
che tuttavia la Francia è segnataria della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da
parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, ad-
ducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo
caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa
garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo privereb-
bero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Di-
ritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta
n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sen-
tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiun-
te C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che, per quanto riguarda la Francia, non si può considerare né che la le-
gislazione francese in materia d'asilo non sia applicata né che la procedu-
ra d'asilo sia caratterizzata da mancanze tali da limitare fortemente la
possibilità al richiedente di ottenere un esame serio della sua domanda
d'asilo da parte delle autorità francesi (cfr. sentenza precitata M. S. S. c.
Belgio e Grecia);
che, se da un lato il ricorrente ha contestato le condizioni economiche e
sociali presenti in Francia, dall'altro non ha fornito indizi seri suscettibili di
comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sa-
rebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del suo
trasferimento;
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che non ha neppure conseguito stabilire che lo Stato di destinazione vio-
lerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio
2013 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo
negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva
sull'accoglienza);
che, comunque, va sottolineato che secondo la giurisprudenza della
CGUE (cfr. sentenza cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 di-
cembre 2011, par. 84 seg.), delle violazioni minori alle norme delle diretti-
ve di accoglienza e procedura non sono sufficienti a impedire il trasferi-
mento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro competente;
che, pertanto, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione ri-
spetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU
M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011,
par. 69, pp. 342-343 e riferimenti citati);
che, in ultima analisi, il respingimento forzato di persone che soffrono di
problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione
dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad
uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come
una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Uni-
to [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente;
che, alla luce di tutto quanto sopra, l'insorgente può quindi essere trasferi-
to in Francia;
che, viste le considerazioni esposte, non sussiste un rischio personale
serio e concreto secondo cui il trasferimento dell'insorgente verso lo stato
di destinazione sarebbe contrario ad un obbligo derivante dal diritto inter-
nazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento né delle ragioni u-
manitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, pertanto, non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
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che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da par-
te della Svizzera, la Francia è competente per l'esame della domanda
d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizza-
zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10
p. 645);
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta
all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda d'asilo e pronuncia
il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di e-
senzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali e di concessione dell'effetto sospensivo sono divenute prive
di oggetto, ritenuto in ogni caso che l'allontanamento del richiedente
è previsto, secondo la nota dell'UFM presente nell'incarto, per il (...) 2013;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa-
vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
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(art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: