B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4799/2018
Sen t en z a d e l 9 o t t o b r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 18 luglio 2018 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…) dicembre 2016 A._______, eritreo, di etnia tigrina, nato nel (…) del
(…), con ultimo domicilio a B._______, C._______, D._______ di
E._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto A1 e
verbale d’audizione sulle generalità del 21 dicembre 2016 [di seguito:
verbale 1], pag. 3 segg.), dopo essere giunto sul suolo elvetico nell’ambito
di una procedura di ricollocazione (cfr. atto A6).
B.
Nel corso dell’audizione sulle generalità, il richiedente ha riferito di avere
interrotto il decimo anno scolastico nel settimo mese del 2015, in quanto il
padre che era impiegato nel servizio militare eritreo, sarebbe stato
arrestato, ed egli avrebbe pertanto dovuto occuparsi del loro raccolto,
quell’anno più abbondante. Egli, a causa di questo e poiché la scuola era
distante dal domicilio, non avrebbe più voluto riprendere l’anno scolastico.
In seguito, l’(…) settembre 2015 sarebbe venuto a conoscenza dalla
madre, di uno scritto a lui indirizzato che avrebbe avuto quale contenuto
l’obbligo di presentarsi il giorno stesso per adempiere il servizio militare.
Sarebbe anche venuto a conoscenza di essere stato ricercato più volte
dalle autorità presso il suo domicilio. Inoltre, un paio di giorni dopo aver
ricevuto lo scritto summenzionato, l’amministratore locale gli avrebbe
chiesto spiegazioni del perché non avesse dato seguito al precitato
richiamo, ed egli avrebbe risposto che si sarebbe presentato più tardi al
cospetto dello stesso. Poiché egli non avrebbe però voluto recarsi al
militare, si sarebbe nascosto ed avrebbe continuato a lavorare in segreto
nella piantagione di famiglia. Le autorità sarebbero però venute a
conoscenza che lui lavorasse presso quest’ultima, ciò che lo avrebbe
determinato ad espatriare nel novembre 2015 verso l’F._______ (cfr.
verbale 1, p.to 1.17.04 segg., pag. 4 segg.). Inoltre, egli avrebbe lasciato il
suo Paese d’origine illegalmente, e per questo temerebbe di essere
perseguito in caso di rientro nello stesso (cfr. verbale 1, p.to 7.03, pag. 11).
C.
Durante l’audizione sui motivi d’asilo (cfr. verbale di audizione sui motivi
d’asilo del 4 luglio 2018 [di seguito: verbale 2]), egli ha dichiarato di avere
interrotto l’anno scolastico nel mese uno del 2015, in quanto sarebbe stato
espulso dalla scuola. Poiché non avrebbe avuto la carta scolastica, non si
sarebbe potuto spostare liberamente nel suo Paese, anche a causa di
frequenti retate, e pertanto avrebbe trascorso i giorni nascosto in
campagna. In seguito egli sarebbe venuto a conoscenza tramite il suo
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vicino di casa, il quale lavorava il loro campo, di avere ricevuto un richiamo
dal “(…)” per svolgere il servizio militare. Egli, non volendo adempiere lo
stesso, avrebbe deciso di espatriare. In caso di rientro in Eritrea,
l’interessato teme di dover recarsi al militare, in quanto avendo (…) anni
compiuti e senza alcun documento scolastico egli vi sarebbe astretto (cfr.
verbale 2, D88 segg., pag. 8 segg.).
A supporto della sua domanda d’asilo, il richiedente ha presentato quale
mezzi di prova: il suo certificato di battesimo del (…); copia della carta di
residenza della madre e del padre; copia della carta d’identità della madre
e del padre (cfr. atto A11 e verbale 2, D3 segg., pag. 2 seg.).
D.
Con decisione del 18 luglio 2018, notificata al più presto il 23 luglio 2018
(cfr. atto A17), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM),
non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la
succitata domanda d’asilo. L’autorità inferiore ha altresì pronunciato
l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dello stesso,
siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E.
Il 22 agosto 2018 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata:
23 agosto 2018) l’insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata
decisione della SEM. Il ricorrente ha postulato, in via principale, la
concessione dell’asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione
dell’ammissione provvisoria; ed in via ancora più subordinata, ha chiesto
la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova
valutazione circa la qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. Altresì ha
presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della
dispensa dal pagamento delle presumibili spese processuali e del relativo
anticipo.
F.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
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in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Altresì, il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, l’insorgente, è legittimato ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei considerandi che
seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione verrà motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
5.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il
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deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4
consid. 5.4).
6.
6.1 In premessa, il ricorrente rileva nel gravame, che il suo stato di salute
psichico, nonché le difficoltà di comprensione tra lui e l’interprete che si
sarebbero palesate durante l’audizione sulle generalità, avrebbero
condizionato la scorrevolezza del suo racconto in tale sede e sarebbero la
causa delle incertezze presenti nel suo verbale d’audizione. In tal senso,
egli chiede di attribuire un valore probatorio limitato a tale verbale
d’audizione, e che venga svolta dal Tribunale un’audizione complementare
per delucidare i fatti non istruiti dall’autorità inferiore e pertinenti per
l’esame della sua domanda d’asilo.
6.2 Il Tribunale rileva in merito che l’insorgente, a differenza di quanto
sostenuto nel ricorso, durante l’audizione sulle generalità ha sempre riferito
di comprendere bene la persona incaricata della traduzione (cfr. verbale 1,
pag. 2 e p.to 9.02, pag. 12), come pure i quesiti posti dall’auditore (cfr.
verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4). Egli inoltre durante tale audizione non ha
allegato alcun problema di salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 11), ed al
quesito diretto se si sentisse bene, il ricorrente ha unicamente asserito di
essere agitato in quanto non si ricorderebbe esattamente le date
d’interruzione della scuola e d’espatrio, per successivamente comunque
confermare le date fornite in precedenza (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04,
pag. 5). Oltracciò il ricorrente ha sottoscritto il verbale d’audizione sulle
generalità, dopo rilettura e ritraduzione dello stesso da parte dell’interprete.
Pertanto, la censure mosse dall’insorgente relative alle difficoltà di
comprensione e di traduzione che si sarebbero palesate durante
l’audizione sulle generalità, risultano essere infondate. Il Tribunale non
ritiene inoltre di dover procedere con ulteriori accertamenti in tal senso, in
quanto i fatti determinanti sono già stati sufficientemente chiariti
dall’autorità inferiore.
7.
7.1
Quanto al merito della questione, nella decisione impugnata la SEM ha
considerato che le dichiarazioni dell’insorgente non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza previste all’art. 7 LAsi, poiché le sue
allegazioni sarebbero in più punti contraddittorie. Secondo l’autorità di
prime cure, il ricorrente avrebbe presentato delle versioni contrastanti nelle
diverse audizioni, sia attinenti la data ed i motivi che lo avrebbero
determinato ad interrompere gli studi, sia in merito alla tempistica ed alla
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concatenazione degli eventi che si sarebbero svolti in seguito,
segnatamente dopo la convocazione per il militare. Inoltre, l’autorità di
prime cure ha ritenuto che la sola uscita illegale dell’interessato dall’Eritrea,
in assenza di ulteriori fattori che lo renderebbero inviso alle autorità del suo
Paese d’origine, non giustificherebbe un timore fondato di subire in futuro
per il ricorrente delle sanzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, la
sola evenienza di essere uscito illegalmente dall’Eritrea, non risulterebbe
rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato.
7.2 Il ricorrente, nel gravame, passa in rivista le varie contraddizioni rilevate
dalla SEM nella decisione avversata. In primo luogo, circa la data in cui
l’insorgente avrebbe interrotto il decimo anno scolastico, egli sarebbe
sempre stato costante. Il settimo mese indicato nell’audizione sulle
generalità sarebbe invero scaturito da un errore di traduzione, in quanto
durante tale mese non si terrebbero lezioni a causa della chiusura delle
scuole. Inoltre, l’autorità di prime cure non sarebbe legittimata ad utilizzare
le dichiarazioni da lui rilasciate alle autorità italiane nel corso del
programma di ricollocazione, in quanto egli non sarebbe stato reso attento
del fatto che tali dichiarazioni potessero essere impiegate nell’esame della
sua domanda d’asilo, né egli avrebbe potuto prendere conoscenza di tale
documentazione e quindi opporsi debitamente alla stessa. Per quanto
attiene le presunte divergenze rilevate nella decisione avversata in merito
ai motivi che lo avrebbero determinato ad abbandonare la scuola, le stesse
sarebbero state generate dal suo stato emotivo agitato nonché dalla
carente traduzione. Concernente il modo in cui egli sarebbe venuto a
conoscenza dello scritto per la chiamata al servizio di leva, l’insorgente
rileva segnatamente che avrebbe nominato soltanto la madre durante
l’audizione sulle generalità, a causa delle problematiche di comprensione
con l’interprete, come pure per il fatto che, avendo discusso di questa
circostanza in seguito con la madre, non gli sarebbe parso essenziale
menzionare il ruolo del vicino nella vicenda. Il ricorrente osserva infine che,
in caso di un suo rientro in patria, rischierebbe di essere visto quale
oppositore al regime a causa della sua diserzione e rischierebbe pertanto
un arresto arbitrario od una pena disproporzionata. La sua posizione
sarebbe inoltre aggravata agli occhi delle autorità eritree a causa del suo
espatrio illegale dal suo paese d’origine.
8.
8.1 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione
e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
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rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2
LAsi).
8.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri
segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
9.
9.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E’
pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. E’ altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da
prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista
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oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti),
9.2 Come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le
dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura, non
adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi né di
rilevanza giusta l’art. 3 LAsi.
9.2.1 Anzitutto, per quanto riguarda la data d’interruzione dell’anno
scolastico, come pure i motivi che avrebbero determinato l’insorgente a
tale passo, le dichiarazioni rese dall’interessato durante l’audizione sulle
generalità rispetto a quelle rilasciate dallo stesso nell’audizione federale
successiva, risultano completamente divergenti. Nel corso della prima
audizione l’interessato ha invero riferito di aver interrotto il decimo anno
scolastico nel settimo mese del 2015, poiché a seguito dell’arresto del
padre, si sarebbe occupato del loro raccolto, che durante tale anno
sarebbe risultato più abbondante (cfr. verbale 1, pag. 4 segg.), nonché per
motivi finanziari e perché la scuola era distante dal suo domicilio (cfr.
verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 7.02, pag. 10). Senza fornire alcuna
spiegazione convincente, durante la seguente audizione, l’insorgente ha
invece dichiarato di avere interrotto la scuola il giorno (…) del mese uno
del 2015 (cfr. verbale 2, D28, pag. 4), poiché sarebbe stato espulso da
scuola, in quanto sarebbe arrivato in ritardo per sostenere un esame
scolastico (cfr. verbale 2, D29 segg., pag. 4 segg.). Anche non prendendo
in considerazione le dichiarazioni da lui rilasciate durante la procedura di
ricollocazione come richiesto dal ricorrente, le due versioni succitate
risultano talmente contraddittorie da risultare inconciliabili. La spiegazione
addotta nel gravame dall’insorgente, non modifica la conclusione del
Tribunale in merito, in quanto risulta illogico che la presunta errata
traduzione della data in cui egli avrebbe interrotto la scuola, come pure lo
stato ansioso in cui egli versava, possa averlo condotto a fornire delle
motivazioni completamente differenti dell’abbandono della scuola. Inoltre,
si rileva che è su quesito specifico dell’auditore, che il richiedente ha
risposto di aver interrotto la scuola nel settimo mese del 2015 e di non
ricordarsi esattamente il giorno (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4). Tale
sua affermazione gli è stata pure ritradotta ed il ricorrente l’ha sottoscritta
con l’apposizione della sua firma sul verbale d’audizione. Pertanto, non
risulta neppure credibile che le affermazioni contenute in quest’ultimo, non
corrispondano a quanto dichiarato dall’insorgente durante il corso
dell’audizione sulle generalità. Dimostrative dell’inverosimiglianza del
racconto dell’insorgente circa i motivi dell’interruzione della scuola, sono
inoltre le incoerenze denotate rettamente dall’autorità inferiore nella
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decisione avversata. Invero, durante la seconda audizione il ricorrente ha
allegato che, della lavorazione del campo di proprietà della sua famiglia, si
sarebbe occupato un loro vicino di casa, mentre lui non avrebbe mai
lavorato fattivamente nello stesso (cfr. verbale 2, D45, pag. 5 segg.);
allorché nella prima audizione, egli ha allegato che sarebbe stato proprio il
lavoro nel terreno familiare a trattenerlo dal recarsi a scuola, poiché dal
2015 non sarebbe stato più concesso al vicino di lavorare sullo stesso,
trovandosi il padre a casa (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10 seg.). In merito
a tali ulteriori contraddizioni, la spiegazione fornita dal ricorrente (cfr.
verbale 2, D157, pag. 13) non risulta minimamente convincente, poiché
priva di qualsivoglia logica. Alla luce delle contraddizioni ed incoerenze
succitate, non risulta verosimile che il ricorrente abbia interrotto la scuola
né secondo la tempistica indicata né per i motivi allegati.
9.2.2 Già solo per i motivi summenzionati, le asserzioni dell’insorgente
circa il richiamo che avrebbe ricevuto per adempiere il servizio di leva nel
mese nove del 2015 non risulta verosimile, in quanto dalle dichiarazioni del
ricorrente, gli sarebbe stato recapitato poiché avrebbe interrotto la scuola
(cfr. verbale 2, D88 segg., pag. 8 segg.; verbale 1, pag. 5). Non di meno,
le sue dichiarazioni a proposito della convocazione che avrebbe ricevuto
per adempiere il servizio di leva non convincono il Tribunale, per le
numerose contraddizioni ed incoerenze presenti. Segnatamente stupisce
che nel corso della prima audizione egli ha affermato di aver incontrato il
rappresentante dell’amministrazione locale pochi giorni dopo tale richiamo,
che gli avrebbe chiesto come mai non avesse risposto allo stesso (cfr.
verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 6), quando invece nel corso della seconda
audizione di tale evento non ne ha accennato minimamente, ed anzi ha
sostenuto che non gli sarebbe successo nulla di rilevante dopo aver
ricevuto il richiamo (cfr. verbale 2, D126 segg., pag. 11). Altresì, nel corso
della stessa audizione, l’interessato ha inizialmente riferito che tra la
comunicazione per presentarsi al servizio di leva ed il suo espatrio fossero
trascorsi pochi giorni (cfr. verbale 2, D129-D130, pag. 11), quando
successivamente si contraddice senza alcuna spiegazione logica,
affermando invece di essere espatriato dopo due mesi dal ricevimento
della stessa (cfr. verbale 2, D131 seg., pag. 11). Pertanto risultano
inverosimili sia la convocazione per il servizio di leva che egli avrebbe
ricevuto a seguito dell’interruzione della scuola, come pure gli eventuali
contatti successivi avuti con le autorità eritree a causa della stessa.
9.2.3 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano
verosimile il suo racconto circa l’interruzione dell’anno scolastico, come
pure in merito ai contatti con le autorità eritree in vista del suo
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arruolamento, le condizioni poste dall’art. 7 LAsi non risultano essere
adempiute.
9.2.4 Il ricorrente ha inoltre addotto quali motivi d’asilo, la volontà di
studiare e che in Svizzera vi sarebbe libertà (cfr. verbale 2, D88, pag. 8).
9.2.4.1 Il Tribunale in merito rileva che, malgrado tali aspirazioni siano
comprensibili e legittime, non risultano pertinenti in materia d’asilo, in
quanto non contemplate nei motivi esaustivi della definizione dello statuto
di rifugiato così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. tra le tante: sentenza
del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017).
9.2.5 Infine, il ricorrente ha dichiarato che nel suo Paese d’origine vi
sarebbero continue retate tendenti all’arruolamento di giovani, e che egli si
sarebbe nascosto per sfuggire alle stesse in quanto non avrebbe avuto una
carta scolastica (cfr. verbale 2, D88, pag. 8 segg.). Che altresì nel ricorso
afferma che se dovesse ritornare in patria, teme di essere sanzionato o di
subire un arresto arbitrario, in quanto verrebbe ritenuto un disertore dalle
autorità eritree e poiché sarebbe espatriato illegalmente (cfr. anche verbale
1, p.to 7.03, pag. 11).
9.2.5.1 Che in merito ai motivi succitati, il Tribunale rileva dapprima che il
timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente
fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto
è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure
se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3
consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente
effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un
pregiudizio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Dal canto suo, l’espatrio
illegale dall’Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di
elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia
malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del
30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).
9.2.5.2 Nella fattispecie, in assenza di elementi atti a provare o
quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità militari
finalizzato all’arruolamento, v’è luogo di partire dall’assunto che il ricorrente
non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere sanzionato per
diserzione o renitenza. Altresì, il solo fatto che delle retate avvengano nel
suo Paese d’origine e che egli possa in futuro dover adempiere il servizio
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militare, non sono motivi pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Negli stessi
termini, anche l’asserito espatrio illegale, vista la mancanza di circostanze
supplementari che lascino presupporre che l’insorgente sia malvisto dalle
autorità eritree, non risulta pertinente.
9.2.6 Alla luce di tutto quanto sopra, sul punto in questione del
riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo, la
decisione avversata merita dunque tutela.
10.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a
questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche
DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell’allontanamento, la decisione
impugnata va confermata.
11.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione
degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova
consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente
deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
12.
12.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l’esecuzione
dell’allontanamento dell’insorgente sarebbe ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile. In merito all’ammissibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento, secondo l’autorità di prime cure, l’insorgente non
avrebbe reso verosimile una situazione di minaccia reale e concreta di
subire dei trattamenti inumani o degradanti proscritti dall’art. 3 CEDU,
come neppure non sarebbe possibile l’esame di un rischio reale ed
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immediato di violazione dell’art. 4 CEDU se egli venisse rinviato nel suo
paese d’origine, come pure il rischio di una sua incorporazione per
adempiere il servizio di leva. Circa l’esigibilità dell’allontanamento, in
Eritrea non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre non vi sarebbe alcun
motivo individuale ostativo all’esecuzione dell’allontanamento del
richiedente, in quanto anche in merito alla sua situazione familiare ed
economica, il ricorrente avrebbe reso delle dichiarazioni discordanti.
12.2 Dal canto suo, il ricorrente, afferma sia nel corso dell’audizione sui
motivi d’asilo (cfr. verbale 2, D164 segg., pag. 15) che nella procedura
ricorsuale, di temere di essere astretto a svolgere il servizio di leva nel caso
dovesse fare ritorno in Eritrea o di dover subire un arresto arbitrario od una
pena disproporzionata in quanto disertore.
13.
Il Tribunale rileva dapprima che il timore di essere astretto al servizio di
leva, vista l’età in cui l’insorgente ha lasciato il suo Paese d’origine, come
pure alla sua attuale età anagrafica, possa risultare plausibile (cfr. anche
per la prassi eritrea la sentenza del Tribunale D-2311/2016 del
17 agosto 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, consid. 13.2 –
13.4).
14.
14.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in
particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero
possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza
deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10;
GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
14.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito né a rendere
verosimili i suoi motivi d’asilo ex art. 7 LAsi né a dimostrare l’esistenza di
seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi
dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione
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nella fattispecie ed il rinvio dell’insorgente verso l’Eritrea è dunque
ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi.
14.3 Resta ora da determinare se l’esecuzione dell’allontanamento sia
compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di
reclutamento del ricorrente nell’ambito del servizio nazionale eritreo. La
problematica è invero stata affrontata dal Tribunale nella recente
giurisprudenza coordinata del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017.
In tale sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio
nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi
dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso
6.1.4). Più avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale
circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi
dell’art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il
servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera,
oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere
considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto
determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante
violazione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad
essa sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del
Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un
carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di
esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso
l’esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi
dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017
consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire
dall’assunto che l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente
incompatibile con i disposti citati. Il Tribunale constata inoltre che, la
minaccia per una persona di essere arruolata nel servizio nazionale eritreo,
in assenza di un sufficiente e concreto pericolo, non possa essere ritenuta
sufficiente per comportare l’inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento ex art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. E-5022/2017 consid. 6.2).
14.4 Ciò detto, da quanto già sopra considerato, non avendo il ricorrente
reso verosimile alcun contatto con le autorità eritree prima del suo espatrio
come neppure di essere stato convocato per svolgere il servizio di leva, e
non essendoci altri elementi agli atti che possano far ritenere, con una
probabilità preponderante, che il ricorrente possa essere sottoposto ad una
pena o trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 1 Conv. tortura, il
timore del ricorrente di poter subire in Eritrea un trattamento proibito, non
permettono di far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione della
fattispecie, in assenza della plausibilità di un rischio personale, concreto e
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serio di essere esposto, nel suo Paese d’origine, ad un trattamento
contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande
Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129
e relativi riferimenti).
14.5 V’è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto
all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, e ciò anche in
presenza di un eventuale rischio imminente di arruolamento del ricorrente
nel servizio nazionale.
15.
15.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica. Se viene constatato un pericolo concreto – esclusi i casi di cui
all’art. 83 cpv. 7 LStr – la SEM disporrà l’ammissione provvisoria per lo
straniero (art. 83 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l’art. 44 LAsi).
15.2 Nella sentenza D-2311/2016 già summenzionata, il Tribunale ha
avuto modo di esprimersi anche a proposito dell’esigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento verso l’Eritrea. Un’analisi della situazione del paese ha
permesso di constatare un documentato miglioramento
nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché
significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione.
Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è attualmente da considerarsi
generalmente esigibile (cfr. consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento
per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento
che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona
interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza
E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della
generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario
verificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento
con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze
negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione
di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).
15.3 Nel caso di specie il ricorrente è giovane ed in buona salute. Egli
dispone inoltre di una certa istruzione e può avvalersi di conoscenze nel
settore agricolo. In patria, l’insorgente può vantare su di una solida rete
famigliare con la quale intrattiene tuttora buone relazioni. Pur allegando
nelle sue dichiarazioni delle presunte problematiche finanziarie della sua
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famiglia (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4), vi sono vari elementi che
conducono questo Tribunale a constatare che egli, in caso di rientro in
Eritrea, avrebbe i necessari e sufficienti mezzi di sostentamento. Invero
egli afferma che la sua famiglia d’origine stesse bene finanziariamente (cfr.
verbale 2, D84 segg., pag. 8), che disporrebbe di un terreno agricolo e di
una casa (cfr. verbale 2, D46 segg., pag. 5 segg.), come pure il padre
guadagnerebbe (…) quale salario per la sua attività militare (cfr. verbale 2,
D64 segg., pag. 6 seg.). Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili
agli atti altre particolari circostanze, il ricorrente non rischia, nel caso di un
suo rientro nel paese d’origine, di essere esposto ad una minaccia
esistenziale.
15.4 Il rientro dell’interessato nel suo paese d’origine è pertanto da
considerarsi pure ragionevolmente esigibile.
16.
16.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la
cui domanda d’asilo è stata respinta, non risulta al momento possibile,
tuttavia, per prassi costante, spetta al ricorrente richiedere alla competente
rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio
(cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
16.2 Ne discende quindi che l’esecuzione dell’allontanamento risulta
essere anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStr).
17.
Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, il
gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore
confermata.
18.
Visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato
il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
19.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata
all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali, è divenuta priva di oggetto.
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Pagina 16
20.
Infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste d’acchito di probabilità
di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1
PA).
21.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
22.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine
di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: