Corte IV
D-4804/2007
vav/egl/
{T 0/2}
Sentenza del 23 luglio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Robert Galliker
Cancelliere Lorenzo Egloff
A._______, dichiaratosi nato il [...] e cittadino algerino,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 13 luglio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 10 giugno 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato,
nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 19 e del 25 giugno 2007), di temere
d'essere ucciso da suo zio, il quale l'avrebbe picchiato, l'ultima volta nel
B._______ del 2005, perché "bevevo, mi ubriacavo e cantavo", ciò che detto zio
non voleva. Non avrebbe mai avuto problemi con le autorità. Nel C._______ del
2007 avrebbe deciso di lasciare il suo Paese perché "ho sempre voluto cantare ed
è questo il motivo che mi ha spinto ad espatriare". Avrebbe soggiornato
illegalmente durante quattro mesi in Francia (dove sarebbe rimasto se vi avesse
trovato del lavoro), sarebbe giunto casualmente in Svizzera e sarebbe stato
consigliato ad inoltrare una domanda d'asilo da una persona che parlava l'arabo.
B. Il 27 giugno 2007, è stata effettuata un'analisi Lingua. I due esaminatori (entrambi
d'origine algerina e cogniti, in particolare, dei dialetti arabi del Maghreb), nei
rispettivi rapporti del 27 giugno 2007 e del 1° luglio 2007 hanno rilevato, nella
sostanza, che dall'analisi linguistica emerge che l'interessato non conosce né
l'Algeria in generale, né la città di D._______ in particolare, e che si esprime in un
dialetto arabo tipico del Marocco. Pertanto, hanno escluso che il luogo di
socializzazione primaria dell'interessato sia l'Algeria rispettivamente che il suo
luogo di nascita sia D._______ (dove l'interessato ha dichiarato d'aver vissuto
dalla nascita all'espatrio).
C. Il 4 luglio 2007, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere sentito sulle
risultanze dei citati rapporti, più precisamente in merito all'inganno sulla sua
identità.
D. Il 13 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della menzionata domanda ai
sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato
dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine
siccome lecita, esigibile e possibile.
E. Il 14 luglio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in
via principale, l’annullamento del provvedimento contestato e l'entrata nel merito
della sua domanda d'asilo nonché, in via subordinata, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha pure presentato una domanda d’esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
32.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32
cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso
alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel
merito della domanda stessa.
2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che in virtù delle risultanze dei
rapporti sull'esame Lingua il ricorrente ha ingannato le autorità sulla sua identità ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. In effetti, nonostante abbia sostenuto d'essere
nato e cresciuto a D._______, non conosce né la città in questione né i dintorni.
Fra l'altro, non è stato in grado di situare la località rispetto al mare, al porto e ad
altre località conosciute. Non conosce né il valore della moneta algerina,
nonostante abbia dichiarato d'aver svolto l'attività di commerciante, né l'inno
nazionale o la sua melodia. Non è stato neppure in grado di descrivere
correttamente la carta d'identità benché abbia affermato d'averla ottenuta. Inoltre,
il richiedente parla un arabo tipico del Marocco e non dell'Algeria. Non lo soccorre,
in tale ottica, un soggiorno di soli quattro mesi in Francia dove avrebbe frequentato
dei marocchini. Infine, l'autorità inferiore ha considerato lecita, esigibile e possibile
l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il vero Paese d'origine.
4. Nel gravame, il ricorrente fa valere che l'esame Lingua non è un mezzo di prova
adeguato in virtù del quale ci si possa esprimere sul suo luogo d'origine o di
socializzazione. Esso sarebbe criticato da più parti anche nel mondo accademico.
L'autorità inferiore si è altresì basata su criteri poco precisi quali la conoscenza dei
prezzi degli alimenti base, la melodia e le parole dell'inno nazionale nonché la
pronuncia dei nomi delle specialità culinarie. Peraltro, la somiglianza fra la sua
pronuncia e quella marocchina è dovuta al fatto che in Algeria si parla come nel
Maghreb e che ha trascorso quattro mesi in Francia in compagnia di persone
provenienti dal Marocco. Per conseguenza, la decisione impugnata va annullata
ed effettuata un'altra audizione sui motivi d'asilo.
5.
5.1 Questo Tribunale osserva che l’esame Lingua va sussunto al mezzo di prova
dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora
applicabile). Esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce
peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32
cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a
giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda
d’asilo. Premesso ciò, la generica censura secondo cui è azzardato concludere ad
un inganno sull'identità sulla base dell'effettuazione di un esame Lingua, peraltro
criticato da più parti nel mondo accademico – non è però citata alcuna
pubblicazione o studio al riguardo –, non merita tutela. E’ tuttavia consentito
ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame Lingua consenta
4d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui
sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4).
5.2 Il TAF osserva, inoltre, che il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito
allo svolgimento dell’esame Lingua, segnatamente alla prospettazione del
contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al riguardo, senza che
vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo a causa
dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso.
Peraltro, non soccorre l'insorgente la censura secondo cui l'analisi Lingua qui in
esame si fonderebbe su criteri "poco precisi", ritenuto che la conoscenza dei
prezzi, dell'inno nazionale nonché delle specialità culinarie rappresentano elementi
senz'altro idonei, insieme ad altri, ad accertare le conoscenze dell'esaminando
con riferimento al Paese da cui pretende di provenire. Giova altresì rilevare che i
due esaminatori Lingua hanno fondato la loro valutazione complessiva anche su
altri elementi, fra cui le scarse conoscenze dell'Algeria, di D._______ e dei suoi
dintorni, l'imprecisa descrizione della carta d'identità e la parlata tipica del
Marocco. In tale ambito, non soccorrono l'insorgente le generiche argomentazioni
secondo le quali in Algeria si parla come negli altri Paesi del Maghreb e che
comunque il suo dialetto è influenzato dai quattro mesi trascorsi in Francia,
durante i quali avrebbe frequentato dei marocchini. Peraltro, né in occasione del
diritto d'essere sentito né nel gravame il ricorrente ha fornito alcuna spiegazione in
relazione alle sue insufficienti conoscenze dell'Algeria e, in particolare, della città
di D._______, così come evidenziate nella decisione impugnata.
6. Da quanto esposto, consegue che a giusta ragione, in virtù delle emergenze
processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia
di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per
inganno sull'identità giusta l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
7. Per sovrabbondanza, può essere rilevato che le allegazioni decisive su cui il
ricorrente fonda la sua domanda di protezione in Svizzera e presentate nelle
audizioni del 19 e del 25 giugno 2007 sono totalmente inconsistenti, poiché
s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento
preciso e convincente. Ha peraltro dichiarato d'essere espatriato nel C._______
del 2007 per potere cantare (cfr. verbale d'audizione del 25 giugno 2007 pag. 6),
non senza dimenticare che secondo le sue stesse allegazioni l'ultima volta che lo
zio lo avrebbe picchiato risalirebbe al B._______ del 2005 (assenza di nesso
causale e temporale tra tale evocato evento e l'espatrio).
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).
9.
9.1 Dalle carte processuali, non emerge altresì alcun serio indizio secondo il quale
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo Paese
d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di
5respingimento) e l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20).
9.2 Non vi è, altresì, neppure ragione di ritenere che il ricorrente possa essere esposto
nel suo vero Paese d'origine al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
9.3 Non v'è peraltro ragione di presumere, in assenza di puntuale e motivata censura
ricorsuale, che nel Paese d'origine del ricorrente viga una situazione di guerra,
guerra civile e violenza generalizzata che coinvolga la totalità della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale. Quanto suesposto vale segnatamente se
tale Paese dovesse effettivamente essere il Marocco, così come ritenuto dai due
esaminatori Lingua nei rispettivi rapporti effettuati in procedura di prima istanza.
9.4 Dal profilo dell'esame dei motivi individuali ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento, il TAF constata che il ricorrente è giovane, celibe ed ha
dell'esperienza professionale. Dalle carte processuali non emerge altresì che il
ricorrente sia in condizioni fisiche o psichiche suscettibili d'ostare alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In
siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in patria.
10. Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando
della dovuta diligenza, potrà altresì procurarsi ogni documento necessario al
rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
11. ll ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e cpv. 3 LAsi).
12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento )
- all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- a E._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: