B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4811/2015
Sen t en z a d e l 1 4 genn a i o 20 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Contessina Theis,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone,
Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 10 luglio 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, dichiaratosi cittadino eritreo, è nato e cresciuto ad Addis
Abeba (Etiopia), eccetto cinque mesi passati in Eritrea nel 2000 dopo es-
sere stato deportato. In data 26 aprile 2011 ha lasciato Addis Abeba con
un volo diretto per la Francia accompagnato dal passatore. Raggiunta la
Svizzera ha depositato domanda d'asilo in data 28 aprile 2011 (cfr. verbale
d'audizione del 31 maggio 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 7
seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere stato deportato in Eritrea e di essere in
seguito espatriato per evitare di svolgere il servizio militare poiché sarebbe
stato malato. Una volta tornato in Etiopia avrebbe avuto problemi con il
garante dei beni lasciatigli in custodia dalla sua famiglia prima della depor-
tazione. Quest'ultimo si sarebbe impossessato dei beni e avrebbe denun-
ciato il richiedente per soggiorno irregolare in Etiopia e accusato di essere
una spia di "Shabia". La denuncia avrebbe condotto l'interessato a passare
tre mesi in prigione. Dopo essere stato aiutato da un'amica di famiglia ad
uscire di prigione nel 2011, egli avrebbe organizzato la fuga dall'Etiopia,
evitando di tornare in Eritrea per paura di subire delle persecuzioni
(cfr. verbale 1, pagg. 5-7 e verbale d'audizione del 10 giugno 2013 [di se-
guito: verbale 2], pagg. 7 seg.).
A sostegno della domanda d'asilo il ricorrente ha prodotto i seguenti docu-
menti:
– una copia della carta d'identità eritrea della sorella rilasciata
l'11 giugno 2004;
– una copia della carta d'identità eritrea del padre rilasciata il
6 maggio 1994 con la busta d'invio proveniente dall'Eritrea;
– un messaggio di posta elettronica del 17 agosto 2011 del Comitato In-
ternazionale della Croce Rossa (di seguito: ICRC) concernente il richie-
dente;
– una copia del profilo del richiedente sul portale "Refugees United".
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B.
Con decisione del 10 luglio 2015, notificata all'interessato in data
13 luglio 2015 (cfr. A39/2), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM,
già Ufficio federale della migrazione) ha respinto la succitata domanda
d'asilo e pronunciato l'allontanamento dell'interessato, ammettendolo
tuttavia provvisoriamente in virtù dell'unità della famiglia.
C.
In data 7 agosto 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
10 agosto 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l'accoglimento del ricorso e la trasmissione degli atti all'autorità in-
feriore per una nuova decisione circa la qualità di rifugiato e la concessione
dell'asilo. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giu-
diziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e
del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 settembre 2015, ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con
un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento della
situazione finanziaria del ricorrente. Pertanto ha invitato l'insorgente a pro-
durre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, entro il
17 settembre 2015, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso
d'inosservanza. Il 9 settembre 2015 il ricorrente ha tempestivamente inol-
trato l'attestazione di indigenza.
E.
Con ordinanza del 17 settembre 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM
un esemplare del ricorso e l'ha invitata a presentare una risposta al ricorso
entro il 2 ottobre 2015.
F.
In data 29 settembre 2015 la SEM ha presentato la risposta al ricorso, tra-
smessa all'insorgente, nella quale ha rinviato ai considerandi della propria
decisione ed ha proposto la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione del 10 luglio 2015,
oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la
decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronun-
cia dell'allontanamento.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
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fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
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Pagina 6
5.
5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni
dell'interessato come inverosimili poiché contraddittorie ed incompatibili
con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire.
In particolare, il richiedente non avrebbe reso verosimile di essere cittadino
eritreo non avendo consegnato alcun documento d'identità. Nonostante
l'interessato abbia dichiarato di essere cittadino eritreo nato Addis Abeba
in Etiopia, nei documenti depositati presso il Servizio dello Stato civile di
C._______, per la procedura di riconoscimento del figlio, si evincerebbe
che lo stesso è nato in Eritrea. Circa le origini dei genitori l'interessato non
sarebbe stato in grado di fornire allegazioni collimanti, indicando dapprima
che gli stessi sarebbero nati nella regione Zoba Maekel per poi sostenere
che gli stessi sarebbero originari di Asmara (Eritrea). Dipoi dalla copia della
carta d'identità del padre si dedurrebbe che il documento è stato rilasciato
ad Asmara il 6 maggio 1994, e invece, secondo le sue dichiarazioni, l'inte-
ressato avrebbe vissuto a Addis Abeba congiuntamente alla sua famiglia.
Dello stesso tenore contraddittorio sarebbero le sue dichiarazioni circa le
lingue parlate: il ricorrente avrebbe dapprima dichiarato di parlare l'amarico
e un poco di inglese, mentre unicamente in audizione federale avrebbe
dichiarato di poter parlare anche la lingua tigrina. Infine, non avendo nem-
meno reso verosimile la sua deportazione del 2000 dall'Eritrea all'Etiopia,
l'autorità inferiore ha concluso all'inverosimiglianza della sua provenienza
eritrea.
Circa i motivi d'asilo fatti valere, il richiedente si sarebbe contraddetto sul
numero degli arresti subiti in Etiopia e sulla data del primo e dell'ultimo
arresto. Le allegazioni circa la sua liberazione non sarebbero collimanti,
avendo egli dapprima indicato di essere stato liberato grazie all'aiuto di
un'amica di famiglia oppure per ragioni politiche, poiché gli etiopi avrebbero
voluto dimostrare di trattare bene gli eritrei.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisfereb-
bero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi e, esimendosi
quindi da un esame della rilevanza dei motivi d'asilo, la SEM non gli ha
riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.
Avendo respinto la domanda d'asilo, la SEM ha pronunciato l'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera. L'interessato avrebbe reso impossi-
bile il compito dell'autorità di esaminare la possibilità, l'esigibilità e l'ammis-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel Paese d'origine non es-
sendo riuscito a provare la sua vera cittadinanza. Pertanto, non avendo
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ossequiato il suo obbligo di collaborare, l'esecuzione dell'allontanamento
sarebbe, di principio, ammissibile possibile e ragionevolmente esigibile.
Tuttavia, avendo riconosciuto il figlio D._______ nato in Svizzera il
(...) 2014 avuto con la sua compagna E._______ (N […]), il ricorrente è
stato ammesso provvisoriamente in virtù del principio dell'unità della fami-
glia.
5.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente
ha preliminarmente contestato la decisione della SEM circa l'inverosimi-
glianza constatata della sua allegata cittadinanza.
In primo luogo, non gli si potrebbero addossare gli errori riportati nei docu-
menti presso lo Stato civile giacché allorquando lo stesso comunicava con
quest'ultimo avrebbe sempre dichiarato di essere nato in Etiopia e non in
Eritrea. Egli non sarebbe dunque responsabile degli errori riportati sugli atti
di riconoscimento del figlio (cfr. atto A28/3). Ad ogni buon conto, al mo-
mento della nascita l'Eritrea non sarebbe stata uno Stato indipendente,
pertanto nessun documento dell'epoca avrebbe potuto attestare la cittadi-
nanza eritrea. Circa le inverosimiglianze rilevate sulle origini dei genitori, il
ricorrente è del parere di aver fornito dichiarazioni esenti da contraddizioni:
la regione Zoba Maekel, luogo di nascita dei genitori, sarebbe per l'appunto
la regione amministrativa di Asmara. Pertanto quando invece di indicare
come luogo d'origine dei genitori la regione Zoba Maekel ha indicato
Asmara non sarebbe caduto in contraddizione. Avendo dipoi asserito che i
genitori sarebbero di origine Hamasen ed essendo questo il nome tradizio-
nale della provincia storica di Asmara, nemmeno su questo punto si po-
trebbe riconoscere una contraddizione. In secondo luogo, quando il padre
avrebbe ottenuto la carta d'identità eritrea, lo stesso avrebbe vissuto effet-
tivamente ad Addis Abeba; ciononostante non si potrebbe escludere a
priori l'ottenimento da parte del padre della carta d'identità eritrea presso
le autorità di Asmara, essendo stato all'epoca molto semplice spostarsi tra
l'Etiopia e la nuova costituita Eritrea. Circa le sue conoscenze linguistiche,
egli avrebbe dapprima tralasciato di indicare di poter parlare la lingua ti-
grina, in quanto alla domanda d'indicare ulteriori lingue conosciute egli
avrebbe accennato solo all'inglese, poiché sarebbe stata l'unica lingua in-
ternazionale da lui conosciuta, la quale sarebbe potuta tornare utile durante
l'audizione. In considerazione del suo vissuto quale eritreo nato in Etiopia
da genitori eritrei sarebbe dunque plausibile la sua conoscenza di amarico
e della lingua tigrina. Infine non sarebbe sorprendente, come ritenuto
dall'autorità inferiore, essere rientrato in Etiopia, nonostante il rischio di de-
portazione: essendo stato un minore non accompagnato, poiché i genitori
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sarebbero rimasti in Eritrea dopo la deportazione, non avrebbe destato par-
ticolare attenzione e non avrebbe così dovuto essere deportato una se-
conda volta. Pertanto, essendo le dichiarazioni circa la sua cittadinanza
verosimili, la mancanza di documenti d'identità o di viaggio sarebbe giusti-
ficata dal suo vissuto di deportato e poi di cittadino eritreo residente irrego-
larmente in Etiopia. Ciò sarebbe confermato dal rapporto di Human Rights
Watch citato nel gravame. Altresì, avendo prodotto, seppur solo in copia,
la carta d'identità del padre e di una sorella e fornito molte dichiarazioni
peculiari che solo una persona che ha vissuto la divisione con la propria
famiglia a causa della deportazione avrebbe potuto raccontare e cono-
scere, le sue dichiarazioni nel loro insieme sarebbero da considerarsi ve-
rosimili.
I problemi incontrati in Etiopia a causa della sua impossibilità di ottenere il
possesso dei beni lasciati dai genitori a causa della deportazione in Eritrea
sarebbe un ulteriore indizio della veridicità delle sue allegazioni. Di conse-
guenza, nonostante le dichiarazioni circa gli arresti subiti in Etiopia siano
in alcuni momenti caratterizzate da contraddizioni, le sue dichiarazioni circa
la sua cittadinanza eritrea sarebbero da ritenere verosimili.
Per questi motivi, i punti 1-3 del dispositivo sarebbero da annullare e gli atti
da trasmettere all'autorità inferiore per una nuova valutazione della qualità
di rifugiato e della concessione dell'asilo alla luce della sua cittadinanza
eritrea.
6.
6.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve
procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rile-
vanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un
accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le cir-
costanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2
con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia,
il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13
PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG,
2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
6.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene
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allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circo-
stanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, an-
ziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53
consid. 7.3; cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.)
7.
In casu, il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la
presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una
nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede es-
sere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti preclu-
dendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso.
Nel provvedimento impugnato l'autorità inferiore giunge alla conclusione
che l'allegata cittadinanza eritrea del ricorrente sarebbe inverosimile a
causa delle sue dichiarazioni carenti. Tuttavia il Tribunale non può fare sua
questa conclusione poiché condivide le corrette e puntuali censure ricor-
suali tendenti a evidenziare un accertamento incorretto ed inesatto dei fatti
giuridicamente rilevanti.
Innanzitutto nel provvedimento impugnato il primo elemento atto a motivare
l'inverosimiglianza della cittadinanza eritrea del ricorrente è senza alcun
fondamento: l'argomento secondo il quale le dichiarazioni del richiedente
non sarebbero conformi alle informazioni riportate nei documenti dello
Stato civile di C._______, non può nella presente fattispecie essere
imputato al ricorrente. Come dimostrato dallo stesso a livello ricorsuale,
egli dinanzi allo Stato civile si è sempre dichiarato di cittadinanza eritrea e
nato in Etiopia (cfr. atto A28/3). Non si può dunque attribuire la
contraddizione rilevata dalla SEM al ricorrente non avendo egli fornito
dichiarazioni discordanti. Secondariamente il Tribunale non può fare sua
nemmeno l'ulteriore contraddizione rilevata dalla SEM circa l'origine dei
genitori dell'insorgente: egli non si contraddice allorquando indica che
l'origine dei suoi genitori è Asmara oppure la regione Zoba Maekel poiché
quest'ultima rappresenta la regione nella quale si trova effettivamente
Asmara. Si aggiunga quivi che durante l'audizione sui motivi d'asilo ha
specificato che gli stessi sono di origine Hamasen, chiamati pure tigrini e
nativi di Asmara (cfr. verbale 2, pag. 4). La SEM mette in discussione
l'ottenimento della carta d'identità del padre nel 1994, dimenticante del fatto
che dall'indipendenza dell'Eritrea alla cosiddetta guerra di confine con
l'Etiopia i cittadini eritrei ed etiopi si potevano facilmente spostare tra le due
nazioni. Quo alle sue conoscenze linguistiche, il Tribunale rileva che
nonostante durante l'audizione sulle generalità abbia effettivamente
indicato di essere di lingua madre amarica e di non conoscere altre lingue
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Pagina 10
all'infuori delle sue poche conoscenze di inglese (cfr. verbale 1, pag. 3), le
sue conoscenze di lingua tigrina, sebbene tardivamente esposte, non sono
state approfondite e testate. Infatti chiestogli in quale lingua comunicasse
con i propri genitori egli ha indicato l'amarico e la lingua tigrina
(cfr. verbale 2, pag. 4). Chiestogli infine quale fosse la sua lingua materna
egli ha risposto l'amarico, ma di essere cresciuto parlando pure la lingua
tigrina (cfr. verbale 2, pag. 4). Nella presente fattispecie la conoscenza
della lingua tigrina del ricorrente è un aspetto non meno importante per
l'accertamento della sua cittadinanza in mancanza di documenti di
legittimazione e con il vissuto raccontato dal ricorrente. Se la conoscenza
della lingua tigrina è dubbia sarà quindi luogo d'istruire ulteriormente il caso
su tale questione.
Nonostante il ricorrente non abbia fornito un documento di viaggio o d'iden-
tità, egli ha tuttavia spiegato in maniera dettagliata la causa di tale man-
canza. Egli ha sempre indicato di essere cittadino eritreo nato in Etiopia
(cfr. verbale 1, pagg. 1, 4 e 8 e verbale 2, pag. 5) ed ha fornito sempre di-
chiarazioni collimanti e dettagliate circa la deportazione, tenuto conto al-
tresì della sua giovane età al momento della stessa (cfr. verbale 1, pag. 6
e verbale 2, pag. 2). Nel 2000 è stato deportato da Addis Abeba a Mende-
fera congiuntamente alla sua famiglia per il mezzo di un bus; ha soggior-
nato circa cinque mesi in Eritrea a Mendefera ed ha lasciato l'Eritrea, per
volontà della madre e in compagnia della sorella, per il Sudan, per poi tor-
nare in Etiopia dove la sua famiglia aveva lasciato i propri beni in custodia
ed ha vissuto in compagnia di un'amica di famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 1
seg., 4-7 e verbale 2, pagg. 3-6). Con tale vissuto, è dunque verosimile non
essere stato in possesso di un documento di legittimazione, avendo vissuto
in maniera irregolare in Etiopia. Dipoi, a mente del Tribunale, il ricorrente
fornisce dettagli circa la sua deportazione che non sono stati considerati
dall'autorità inferiore e che, come correttamente indicato dallo stesso nel
gravame, donano, per la loro veridicità, al racconto una coerenza e plausi-
bilità tale da rendere il suo racconto verosimile. Egli spiega infatti le moda-
lità secondo le quali hanno dovuto lasciare l'Etiopia e la conseguente de-
portazione. Ciò combacia con le informazioni in possesso del Tribunale e
quelle in possesso del ricorrente e correttamente citate nell'atto ricorsuale.
Nonostante le legittime censure ricorsuali, invitata a inoltrare una risposta
al ricorso, la SEM non ha indicato alcunché.
Dipoi v'è da rilevare che una volta giunto in Svizzera egli ha prontamente
contattato l'ICRC per ottenere la conferma della sua deportazione poiché
sapeva che l'ICRC registrava i cittadini eritrei deportati in quel periodo e
forniva loro dei documenti. Nonostante l'ICRC abbia risposto che egli non
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Pagina 11
è stato registrato (cfr. verbale 2, pag. 5 e atto A14/1, doc. 3), ha altresì sot-
tolineato che durante tale periodo molte persone non sono state registrate.
Si aggiunga che grazie alla Croce Rossa svizzera egli ha potuto tornare in
contatto con la sua famiglia in Eritrea e ricevere per posta la copia della
carta d'identità del padre (cfr. verbale 2, pag. 13 e atto A14/1 busta d'invio
della carta d'identità). Infine, un ulteriore aspetto per l'esame delle sue ori-
gini, sono le sue collimanti dichiarazioni circa la presenza attuale della sua
famiglia in Eritrea, di cui nelle due audizioni ha fornito le precise generalità
dei (…) fratelli deportati congiuntamente a lui in Eritrea (cfr. verbale 1,
pag. 4 e verbale 2, pag. 2) e attualmente risiedenti tutti in Eritrea, eccetto
una sorella (cfr. verbale 2, pag. 2).
Pertanto, avendo tralasciato l'analisi complessiva delle dichiarazioni dell'in-
sorgente e avendo motivato in maniera inappropriata la decisione impu-
gnata ed essendo l'accertamento del Paese d'origine una questione pri-
mordiale nel trattamento della domanda d'asilo e d'allontanamento di un
richiedente, il Tribunale rinvia gli atti all'autorità inferiore per una nuova de-
cisione, la quale procederà, se lo riterrà necessario, ad ascoltare l'interes-
sato sulle sue conoscenze della lingua tigrina e, una volta in possesso di
tutti egli elementi importanti, motiverà la sua decisione in maniera fondata,
pertinente e approfondita.
8.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 10 luglio 2015 è
annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la
quale si pronuncerà nuovamente sulla domanda d'asilo ai sensi dei consi-
derandi.
9.
9.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA).
9.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Nonostante il ricorrente rappresentato abbia pro-
testato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non ha presentato al Tribu-
nale una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Di con-
seguenza, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale
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Pagina 12
sulla base degli atti di causa in CHF 650.– (disborsi e indennità supple-
mentare in rapporto all'IVA compresi; art. 14 cpv. 2, art. 8 ed art. 10
TS-TAF).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 10 luglio 2015 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.– a titolo di
spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: