Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4818/2011
Sen t e n z a d e l 1 ° f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Robert Galliker;
cancelliere Bruno D'Amaro.
Parti A._______, nato il (…), la moglie
B._______, nata il (…), ed il figlio
C._______, nato il (…),
Iraq,
rappresantati dal Sig. Lodovico Gentile,
UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica,
istanti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Revisione;
sentenza del Tribunale amministrativo federale
del 3 agosto 2011 / D3666/2010.
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Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
22 ottobre 2009 in Svizzera;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del
26 aprile 2010, nella quale ha respinto la citata domanda d'asilo dei
richiedenti ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera come pure
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq, siccome lecita, esigibile e
possibile;
il ricorso del 21 maggio 2010 contro la decisione dell'UFM;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale D3666/2010 del
3 agosto 2011 che conferma la succitata decisione dell'UFM;
la domanda di revisione del 31 agosto 2011 (cfr. plico raccomandato del
1° settembre 2011; data d'entrata: 2 settembre 2011) con allegati:
procure del 23 agosto 2011 (allegati 1 e 2);
copia della sentenza del Tribunale amministrativo federale
D3666/2010 del 3 agosto 2011 (allegato 3);
copia di una lettera minatoria del 9 dicembre 2010 con relativa
traduzione in italiano (allegato 4);
copia di un certificato di residenza di D._______ (allegato 5);
copia di un certificato di domicilio di D._______, frazione di
E._______ (allegato 6);
le conclusioni di suddetta istanza, che ne chiede l'accoglimento con
concessione dell'effetto sospensivo, congiuntamente alla domanda di
gratuito patrocinio nel senso della dispensa dal pagamento delle spese
processuali e del relativo anticipo;
la decisione incidentale del 6 settembre 2011 del Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) di sospensione in via
supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento dell'istante secondo il
senso giusta l'art. 56 della legge federale sulla procedura amministrativa
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del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) e nella quale è stato fissato agli
istanti un termine veniente a scadenza al 21 settembre 2011 per produrre
l'originale dell'allegato 4 rispettivamente gli originali ed una traduzione
conforme all'originale degli allegati 5 e 6;
lo scritto del 15 settembre 2011 (data d'entrata: 16 settembre 2011) con
allegata la documentazione richiesta dal Tribunale;
la decisione incidentale del 23 settembre 2011 del Tribunale con la quale
gli istanti sono stati invitati a versare entro il 10 ottobre 2011 un anticipo
di CHF 1'200.– a copertura delle presunte spese processuali giusta l'art.
63 cpv. 4 e 5 PA, dopo aver respinto la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo, nonché la domanda d'assistenza giudiziaria degli
istanti, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali
e del relativo anticipo;
lo scritto degli istanti del 27 settembre 2011 (data d'entrata:
29 settembre 2011) con allegato lo scritto del 27 settembre 2011
indirizzato all'ambasciata dell'Irak a Berna con il quale chiedono di
confermare l'autenticità dei documenti in questione;
il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali effettuato
dagli istanti il 10 ottobre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato,
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo, nonché si pronuncia sulle domande di revisione contro le proprie
sentenze (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi ed art. 121128 LTF
applicabili per analogia giusta l'art. 45 LTAF);
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che, in altre parole, le sentenze definitive del Tribunale possono solo
essere riviste, se sono date le condizioni, con il rimedio straordinario della
revisione (art. 121 a 128 LTF applicabili per analogia giusta l'art.
45 LTAF, riservati gli art. 46 e 47 LTAF; DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1
con i relativi riferimenti);
che una domanda di revisione, in quanto mezzo giuridico straordinario
suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in
giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe;
che il rimedio deve essere inoltrato nel rispetto dei termini di cui
all'art. 124 LTF e deve quantomeno fondarsi su uno dei motivi di revisione
enumerati esaustivamente dagli art. 121, 122 e 123 LTF (cfr. PIERRE
FERRARI, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121,
pag. 1192; ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n° 1 ad art. 121, pag. 1178; JEAN
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire, Volume V, Berna 1992, pag. 13);
che, inoltre, l'uso di rimedi di diritto o di mezzi d'impugnazione straordinari
non sospende l'esecuzione, a meno che l'autorità competente per il
disbrigo non decida altrimenti (cfr. art. 112 LAsi, nonché art. 126 LTF in
materia di revisione giusta gli art. 121 segg. LTF);
che, nel caso in disamina, gli istanti hanno preso parte alla procedura che
ha dato luogo alla sentenza del Tribunale amministrativo federale
D3666/2010 del 3 agosto 2011 ed hanno un interesse degno di
protezione alla ripresa di detta procedura, per il che essi sono
indubbiamente legittimati ad agire (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed.,
Zurigo, 1998, pag. 363);
che presentata nel rispetto dei termini di cui all'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF e
per un motivo previsto all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF – producendo gli
istanti dei mezzi di prova – l'istanza è ammissibile;
che giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF una revisione può essere, tra l'altro,
domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a
conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto
addurre nel procedimento precedente;
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che si tratta quindi di pseudonova, ritenuto che la legge esclude
espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o
mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 IV 48, consid. 1.2;
sentenza del Tribunale amministrativo federale D3738/2009 del 3
luglio 2009; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002 n. 13 consid. 5a e GICRA 1995
n. 21; KARL SPÜLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar
zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 228 segg.);
che la succitata norma riprende essenzialmente la precedente disciplina
dell'art. 137 lett. b della legge federale del 16 dicembre 1943
sull'organizzazione giudiziaria (OG, RU 1969 784), con la sola modifica e
precisazione redazionale nell'abbandono dell'imprecisa espressione "fatti
nuovi", sostituita con "fatti rilevanti" o "mezzi di prova decisivi" (cfr. PIERRE
FERRARI, op. cit., no 1 ad art. 123, pag. 1202); che, in particolare e per
quanto concerne la nozione di questi termini, resta d'attualità la
giurisprudenza relativa all'art. 137 lett. b OG (cfr. DTF 134 IV 48 consid.
2; sentenza del Tribunale federale 4F_1/2007 del 13 marzo 2007 consid.
7 e sentenza del Tribunale amministrativo federale E16/2011 del
21 gennaio 2011);
che detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui
siano importanti, ovvero di natura tale da influire – in seguito ad un
apprezzamento giuridico corretto – sull'oggetto contestato; che, in altri
termini, ciò presuppone che i fatti nuovi sono decisivi e che i mezzi di
prova presentati sono in grado di dimostrarli (cfr. DTF 118 II 205;
DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; GICRA 1995 n. 9 consid. 5; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008,
pagg. 1694 seg. e 1697; JEANFRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 137
OJ, pag. 32; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pagg. 262 seg.);
che, inoltre, nell'ottica della revisione, non basta che l'istante proponga
semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prove
decisivi, occorre bensì che egli dimostri che usando la diligenza
ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto
averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone
conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere; che è
pertanto necessario che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della
concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia
trovato nell'impossibilità di
esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. GICRA 1994
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n. 27 consid. 5a5c); che, in effetti, la revisione, o il riesame se ci si trova
dinanzi l'autorità di prima istanza, non deve né servire a sanare
un'omissione che avrebbe potuto essere evitata da un richiedente
diligente, né a permettere di correggere errori di diritto, di beneficiare di
una nuova interpretazione o di una nuova prassi o d’ottenere un nuovo
apprezzamento di fatti già noti al momento dell’emanazione del giudizio
querelato (cfr. fra le tante sentenze del Tribunale amministrativo federale
D5319/2010 del 10 settembre 2010 e D3873/2010 del 10 giugno 2010;
GICRA 1994 n. 27 consid. 5e e relativi riferimenti; ELISABETH ESCHER, op.
cit., n. 7 e 8 ad art. 123 LTF);
che, quanto ai mezzi di prova, questi devono servire a provare sia dei fatti
nuovi pertinenti che fondano la revisione, sia dei fatti che erano già
conosciuti nella precedente procedura ma che non erano potuti essere
provati a discapito del richiedente;
che se delle nuove prove sono destinate a provare dei fatti già asseriti al
momento del giudizio querelato, l'instante deve pure dimostrare che non
poteva invocarli nella precedente procedura;
che, in particolare e come già esposto poc'anzi, una prova è considerata
decisiva se bisogna ammettere che avrebbe condotto il Tribunale ad un
esito differente rispetto a quello a cui è giunto con la sentenza di cui è
chiesta la revisione; che la prova prodotta non deve servire al solo
apprezzamento dei fatti, ma all'accertamento degli stessi (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale E16/2011 del 21 gennaio 2011);
che, in casu, occorre esaminare, da un lato, se i mezzi di prova forniti
dagli istanti sono stati presentati tempestivamente con la domanda di
revisione e, dall'altro lato, se la pertinenza di dette prove è tale da portare
ad altro esito rispetto a quello a cui è giunto il Tribunale con sentenza del
3 agosto 2011;
che, in primo luogo, questo Tribunale osserva che gli istanti con l'istanza
di revisione hanno inoltrato una lettera minatoria datata del 9 dicembre
2010 (allegato 4), il certificato di residenza di D._______ (allegato 5) del
20 maggio 2009 ed il certificato di domicilio di D._______, frazione di
E._______ del 15 giugno 2009 (allegato 6);
che, in particolar modo, per quanto riguarda la lettera minatoria del 9
dicembre 2010, gli istanti hanno dichiarato che detta lettera sarebbe stata
recapitata alla madre dell'interessato quando egli aveva già lasciato il suo
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Paese d'origine, esattamente in data 9 dicembre 2010, per il che, il
mezzo di prova inoltrato con l'istanza di revisione sarebbe stato a
disposizione già durante la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale;
che, di conseguenza, codesto Tribunale non può escludere che
l'interessato avrebbe potuto inoltrare quale mezzo di prova la lettera
minatoria del 9 dicembre 2010 già durante la procedura ordinaria; che,
infatti, la sola ragione che la lettera minatoria non sarebbe stata
disponibile prima della sentenza del 3 agosto 2011, siccome inoltrata alla
madre dell'interessato dopo il suo espatrio, è una giustificazione poco
sostenibile; che, infatti, mal si comprende, per quali motivi la madre
dell'interessato non abbia informato suo figlio circa la lettera minatoria, in
modo che egli avrebbe potuto depositarla al Tribunale durante la
procedura di ricorso; che, di conseguenza, poco convince che fin dal
9 dicembre 2010 la madre dell'interessato non abbia avuto la possibilità di
contattarlo circa il rischio che
avrebbe corso nel suo Paese d'origine;
che, a mente di questo Tribunale, gli istanti non hanno fornito una
qualsivoglia giustificazione convincente riguardo alla presentazione
tardiva di mezzi di prova decisivi, introducendo una procedura
straordinaria;
che quindi, già per questi motivi, l'ammissibilità della lettera minatoria del
9 dicembre 2010, nonché dei due certificati inoltrati in sede di revisione
quale mezzi di prova decisivi sarebbero discutibili (art 123 cpv. 2 lett. a
LTF);
che, a prescindere dal fatto se gli istanti, usando la diligenza
ragionevolmente esigibile non avrebbero potuto prendere conoscenza
della lettera minatoria del 9 dicembre 2010 prima della sentenza del
3 agosto 2011, rispettivamente, che gli istanti non sarebbero stati in
grado di far valere prima i fatti derivanti dalla lettera minatoria, la
pertinenza di detta prova nonché quella dei due certificati inoltrati in sede
di revisione non è tale da portare ad altro esito rispetto a quello a cui è
giunto il Tribunale con la sentenza del 3 agosto 2011;
che, codesto Tribunale, parte invece piuttosto dall'idea che detti
documenti prodotti in sede di revisione siano stati confezionati più per i
bisogni della causa essendo di dubbia autenticità e quindi non atti ad
attestare qualsivoglia situazione di pericolo per l'stante; che, a favore
della circostanza che i mezzi di prova non siano autentici ed ufficiali, lo
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comprova anche il fatto che due richieste del rappresentante degli istanti
non sono state evase da parte dell'ambasciata dell'Irak a Berna; che,
inoltre, nel corso della procedura ordinaria gli istanti avevano già prodotto
vari documenti ritenuti falsi, senza fornire alcuna spiegazione valida; che
tale comportamento durante la procedura ordinaria ha fatto sorgere
ulteriormente l'esplicito dubbio in merito alla autenticità dei mezzi di prova
inoltrati in sede di revisione i quali dunque non possono comprovare le
allegazioni espresse con l'atto di revisione;
che peraltro il fatto di contattare la propria rappresentanza diplomatica in
Svizzera fa sorgere più di un dubbio circa l'effettivo bisogno di chiedere
protezione ad uno Stato terzo da parte dei qui istanti;
che, per il resto, codesto Tribunale osserva che anche in sede di
revisione gli istanti non sono stati in grado di capovolgere l'esame
LINGUA del 12 novembre 2009 il quale avrebbe dimostrato con certezza
che i richiedenti non proverebbero dalla città di D._______, bensì
avrebbero avuto la loro socializzazione nel F._______, segnatamente
nell'area di G._______; che, tra l'altro proprio l'esame dei documenti
d'identità prodotti dagli istanti avrebbe rilevato con certezza che tali
documenti sarebbero stati grossolanamente falsificati; che, sulla base del
rapporto LINGUA, l'autorità inferiore aveva ritenuto che l'intero racconto
dei richiedenti, i cui fatti allegati avrebbero avuto luogo a D._______,
sarebbe inattendibile;
che, inoltre, per quanto in sede di revisione si critichi la decisione
impugnata dell'UFM, l'istanza è inammissibile visto che l'oggetto
impugnabile con il rimedio della revisione è e può solo essere la sentenza
definitiva del Tribunale (art. 121128 LTF applicabili per analogia giusta
l'art. 45 LTAF)
che, sulla base delle considerazioni che precedono, per quanto
ammissibile, la domanda di revisione è respinta;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 1'200.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63
cpv. 1 e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS
173.320.2]); che le spese processuali sono compensate con l'anticipo
tempestivamente versato in data 10 ottobre 2011;
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che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese processuali, di CHF 1'200.–, sono poste a carico degli istanti e
sono compensate con l'anticipo versato in data 10 ottobre 2011.
3.
Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale
competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro
Data di spedizione: