Corte IV
D-48/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
con approvazione del Giudice Maurice Brodard;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), alias
C._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 dicembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-48/2010
Fatti:
A.
L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, nato e vis-
suto a D._______, E._______, nella provincia di Duhok, ha presentato
domanda d'asilo in Svizzera il (...).
Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucci-
so dal fratello della ragazza che frequentava. Infatti, il ricorrente ha ri -
ferito che questa persona non ha mai accettato il fatto che egli fre -
quentasse sua sorella. Una prima volta, nel 2004, dopo averli scoperti
insieme, li avrebbe picchiati, mentre in una seconda occasione, li
avrebbe minacciati di morte. Stando alle parole del ricorrente, la ra-
gazza sarebbe poi effettivamente stata uccisa dal fratello. Dopo questo
fatto, egli avrebbe deciso di lasciare il paese.
B.
Con decisione dell'8 dicembre 2009, l'UFM ha respinto la domanda
d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
il suo Paese d'origine, ossia l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 4 gennaio 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Ha
chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente
concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la concessione
dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità e l'inammissibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha
altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipa-
to delle spese di giustizia.
D.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale
dell'8 gennaio 2010, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Sviz-
zera fino al termine della procedura ed ha respinto la domanda di
esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali, fissando al ricorrente un termine, scadente il
25 gennaio 2010, per provvedere al pagamento dell'importo di
fr. 600.-.
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E.
In data 13 gennaio 2001, il ricorrente ha tempestivamente soddisfatto
la richiesta di cui sopra, versando l'anticipo di fr. 600.-.
F.
Con decisione incidentale del 27 febbraio 2008, il Tribunale ammini -
strativo federale ha concesso all'UFM un termine, scadente l'11 feb-
braio 2010, per produrre l'atto di risposta.
G.
Con scritto dell'11 febbraio 2010, l'UFM ha integralmente confermato
la propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'assenza di fatti
o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale.
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tri-
bunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale am-
ministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguo-
no, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice
unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e
la decisione è motivata solo sommariamente.
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007,
consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002,
no. 2.2.6.5).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del
richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am-
missione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima
istanza ha messo in evidenza diverse contraddizioni emerse nelle due
audizioni sostenute dal richiedente. Inoltre, l'esecuzione dell'allontana-
mento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
4.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e suffi -
cienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le con-
traddizioni rilevate dall'UFM, causate da una cattiva comprensione del-
l'interprete nella prima audizione, sarebbero fondate su un accerta-
mento incompleto dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Egli
ritiene inoltre che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente
esigibile, in quanto la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe insostenibi -
le dal profilo della sicurezza e della dignità umana. Per questi motivi il
ricorrente ritiene siano adempiute le condizioni per un rinvio degli atti
all'autorità inferiore, la quale dovrebbe procedere ad ulteriori indagini e
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che, subordinatamente, siano adempiute le condizioni per la conces-
sione in suo favore dell'ammissione provvisoria.
4.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso
con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera,
subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista
l'inesigibilità e l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una
domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese
processuali.
4.4 Con osservazioni dell'11 febbraio 2010, l'UFM ha integralmente
confermato la propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'as-
senza di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di -
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu -
giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali -
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al -
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter -
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
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lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de -
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
6.
Il ricorrente ha allegato di essere espatriato per il timore di essere
ucciso dal fratello della ragazza che frequentava. Ciò, posto che
questa persona, che non ha mai accettato la loro relazione, avrebbe
già ucciso la sorella.
6.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazio-
ni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in
mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e
non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente
non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione
per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
A titolo di esempio, basti rilevare che, il richiedente ha riferito che la
sua ragazza era una sua compagna di scuola. A tal proposito, in sede
di prima audizione egli ha affermato che mentre i suoi genitori abitava-
no a D._______, lui è cresciuto a E._______ dallo zio, dove avrebbe
inoltre frequentato le scuole (cfr. verbale di audizione del 18 genna-
io 2008, pagg. 2 e 3), mentre nel corso della seconda audizione ha rife-
rito di aver sempre vissuto a D._______ con i suoi genitori dove avreb-
be anche frequentato le scuole (cfr. verbale di audizione del 27 mar-
zo 2008, pagg. 3 e 6). Inoltre, il ricorrente ha affermato di aver definiti -
vamente interrotto la frequentazione della scuola nel mese di ottobre
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del 2006 per andare a lavorare e guadagnarsi i soldi necessari per
raggiungere l'Europa (cfr. verbale di audizione del 18 gennaio 2008, pag.
2 e verbale di audizione del 27 marzo 2008, pag. 6). Ciò, oltre a provare
che il richiedente meditava già da tempo il suo espatrio senza alcun
motivo particolare, collide con quanto successivamente riportato, ov-
vero che nel 2007 fosse ancora nella medesima classe della sua ra-
gazza (cfr. verbale di audizione del 27 marzo 2008, pag. 8). A ciò aggiun-
gasi che l'interessato ha inizialmente dichiarato che il fratello della sua
ragazza li avrebbe sorpresi nel 2004, nella qual occasione li avrebbe
persino picchiati (cfr. verbale di audizione del 18 gennaio 2008, pag. 5).
Questo significa che essi si frequentavano già nel 2004, differendo
crassamente da quanto in seguito sostenuto, e meglio che il ricorrente
avrebbe frequentato la sua ragazza unicamente nel corso del 2007 e
che durante l'estate di quell'anno, dopo quattro o cinque mesi di fre-
quentazione, il fratello li avrebbe scoperti e picchiati (cfr. verbale di au-
dizione del 27 marzo 2008, pag. 7, 8 e 9). Pure su questo dettaglio, le
versioni non collimano, posto che l'interessato ha inizialmente afferma-
to di essere stato picchiato a bastonate (cfr. verbale di audizione del
18 gennaio 2008, pag. 5), mentre in seconda battuta a riferito che il fra-
tello della sua ragazza lo avrebbe preso a calci e pugni (cfr. verbale di
audizione del 27 marzo 2008, pag. 8). Infine, pure in merito all'asserita
uccisione della sua ragazza, il ricorrente è incappato in palesi antino-
mie. Infatti, nel corso della prima audizione egli ha dichiarato che la
sua ragazza sarebbe stata portata in montagna e che le avrebbero
sparato (cfr. verbale di audizione del 18 gennaio 2008, pag. 5), mentre in
sede di audizione federale egli ha riferito di non sapere come è stata
uccisa (cfr. verbale di audizione del 27 marzo 2008, pag. 9 e 11).
6.2 Quo alla censura sollevata dal richiedente in merito alla cattiva
comprensione dell'interprete nel corso della prima audizione, dal ricor-
so si evince con chiarezza se e in quali punti le dichiarazioni rilasciate
siano state tradotte in modo scorretto. Egli parla infatti piuttosto di im -
precisioni nella traduzione, soltanto laddove gli sono state contestate
delle contraddizioni. Conseguentemente, non è dato sapere concreta-
mente dove sia ravvisabile un problema nell’attività svolta dall’interpre-
te. Ciò posto ed avendo il ricorrente sottoscritto i propri verbali di audi -
zione confermandone il contenuto ed avendo affermato in occasione
delle rispettive interrogazioni di aver capito bene quanto tradotto dal-
l'interprete, egli non può ora sostenere il contrario. Il Tribunale ammini -
strativo federale osserva pertanto che tale censura, non sostanziata, è
palesemente destituita d’ogni anche minima parvenza di fondamento.
Pagina 7
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6.3 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rila-
sciate, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustifica-
re una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impu-
gnata.
6.4 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazio-
nale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da
un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibi -
lità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare
quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli,
non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato
se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un
accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può es-
sere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo siste-
ma di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del
18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000
n. 15 pagg. 107 e segg.).
Stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli non si è mai ri -
volto alle autorità locali per denunciare le minacce rivoltegli dal fratello
della sua ragazza né tantomeno la di lei uccisione (cfr. verbale di audi-
zione del 27 marzo 2008, pag. 10). Pertanto non si può ritenere che, nel
caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo
o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che il ricor-
rente non ha intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere
da lui al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti.
Del resto, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che le autorità ira -
chene non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro l'even-
tuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Anzi, a detta del -
lo stesso richiedente egli avrebbe saputo in seguito che il fratello della
sua ragazza sarebbe stato arrestato (cfr. verbale di audizione del
27 marzo 2008, pag. 10), ragion per cui v'è da credere che egli, rivol-
gendosi tempestivamente alle competenti autorità, avrebbe potuto ot-
tenere adeguata protezione.
6.5 A titolo meramente abbondanziale, fatte salve le discrepanze testé
citate, occorre rilevare che la domanda di asilo del ricorrente si fonda
su una mera supposizione di parte. Infatti, l'interessato è espatriato
senza sapere se effettivamente il fratello della sua ragazza lo sta cer-
cando ed ha intenzione di ucciderlo. In effetti, egli, a conforto dei suoi
timori, ha riferito di essere fuggito dopo aver saputo dell'uccisione del -
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la sua ragazza. Pertanto, gli asseriti timori del ricorrente, non corrobo-
rati dal benché minimo elemento probatorio, sono da ritenere total -
mente infondati.
6.6 Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche
indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insor-
gente rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella
presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di ri -
fugiato.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del -
l'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubbli-
co ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e pos-
sibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
8.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono ele-
menti da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricor-
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rente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è
ammissibile.
8.2
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecu-
zione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamen-
te in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio
economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24, consid. 10.1 pag. 215).
Pagina 10
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Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua situazione
personale, dall'altro.
Il ricorrente ha dichiarato di essere originario del distretto di E._______
nel governatorato di Duhok, nel nord dell'Iraq (cfr. verbale di audizione del
3 dicembre 2007, pag. 1). Ora, in merito allo stato della sicurezza in Iraq,
questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province
curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momen-
to, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è
talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispet-
to al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore
rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzio-
ne dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio,
per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione
che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto
un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia,
parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF
2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha una
discreta formazione avendo egli frequentato nove anni di scuola. Inoltre,
ha pure una discreta esperienza lavorativa avendo operato dapprima in
qualità di elettricista e poi come contadino aiutando il padre (cfr. verbale
di audizione del 18 gennaio 2008, pag. 2). Dai verbali di audizione emer-
ge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale in pa-
tria, dove ha sempre vissuto e dove ha lasciato i genitori e due fratelli (cfr.
verbale di audizione del 18 gennaio 2008, pag. 3). Infine, il ricorrente non
ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA
2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge
la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per
motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fat-
to evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti
per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per il ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo
paese d'origine.
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Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ra-
gionevolmente esigibile.
8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il
gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo è intera-
mente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorren-
te;
11.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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D-48/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente
versato dal ricorrente.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...] per corriere
interno; in copia)
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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