B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4823/2013
S e n t e n z a d e l 4 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 agosto 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 30 luglio 2013 in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 7 agosto 2013 (di seguito: verbale 1) e del
20 agosto 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del agosto 2013, notificata oralmente al ricorrente il
giorno stesso (cfr. Acta A11/1);
il ricorso del 28 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 29 agosto 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 29 agosto 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull'asilo del
26 giugno 1998, [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asi-
lo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale ammi-
nistrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di
principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 del-
la Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
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minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo l'og-
getto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla que-
stione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale
della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo
è inammissibile;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richie-
dente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili,
di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presen-
tazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è
accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi
(lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiari-
menti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita,
la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
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che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun do-
cumento che adempia i citati criteri;
che interpellato sulla possibilità di consegnare un documento l'insorgente
ha dapprima affermato di non avere fatto niente in quanto non avrebbe
nulla; che, tuttavia, avrebbe fatto il possibile per contattare i parenti in
Patria per farsi inviare i documenti (cfr. verbale 1, pag. 5); che, ciò mal-
grado, nell'ambito della seconda audizione, ha ribadito di non avere fatto
nulla a tale soggetto (cfr. verbale 2, D5, pag. 2); che interpellato sul moti-
vo della propria inerzia il ricorrente ha sostenuto di non essere stato in
grado di contattare i propri genitori in quanto avrebbe lasciato l'agenda
con i numeri di telefono in Italia (cfr. verbale 2, D9-10, pag. 2); che alle
puntuali domande dell'auditore l'insorgente ha risposto con scuse poco
credibili (cfr. verbale 2, D15-22, pag. 3); che, inoltre, il ricorrente ha am-
messo di essersi presentato alle autorità svizzere con falsa identità onde
evitare di essere rimpatriato (cfr. verbale 1, pag. 3);
che nel ricorso l'insorgente sostiene che vi sarebbero motivi scusabili ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei docu-
menti; che, tuttavia, le giustificazioni ricorsuali non sono tali da convincere
il Tribunale;
che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità del-
le suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti
d'identità e la sua identità stessa, vi è ragione di concludere che il ricor-
rente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
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cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata deci-
sione alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le allegazioni del ri-
corrente siano inverosimili, nonché irrilevanti ai sensi dell'asilo;
che, le allegazioni del ricorrente presentano sostanziali contraddizioni ed
illogicità in punti chiave del suo racconto; che, infatti, nel corso della pri-
ma audizione il ricorrente ha unicamente adotto motivi di carattere eco-
nomico (cfr. verbale 1, pag. 7); che, in occasione della seconda audizio-
ne, ha aggiunto di avere contratto un debito nei confronti di quattro cugini
ed un vicino di casa (cfr. verbale 2, D26 e D33-34, pagg. 4-5); che i credi-
tori vorrebbero la restituzione dei soldi e lo avrebbero minacciato
(cfr. verbale 2, D26 e D40, pagg. 4-5); che, a domanda sul perché non
avesse citato tale circostanza già in occasione della prima audizione, l'in-
sorgente ha sostenuto che gli sarebbe stato detto di parlare brevemente
nella prima audizione (cfr. verbale 2, D32, pag. 4); che, ciononostante, ta-
le giustificazione non soccorre il ricorrente, ritenuto che in occasione del
primo verbale, ad esplicita domanda, ha affermato di avere espresso tutti
i motivi e di non avere mai avuto ulteriori problemi in patria all'infuori di
quelli economici (cfr. ibidem); che, oltretutto, tali motivi, oltre che invero-
simili, non sarebbero nemmeno rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, ritenuto
che le Autorità tunisine, se interpellate, sarebbero certamente in grado di
prendere adeguate misure a tutela del ricorrente;
che, visto quanto precede, i motivi adotti dall'interessato sono inverosimili
ed irrilevanti in materia di asilo;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determina-
zione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss. e DTAF
2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733);
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-
mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celi-
be, scolarizzato, e di formazione professionale elettricista (cfr. verbale 1,
pag. 4); che il medesimo vanta un esperienza lavorativa pluriennale quale
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muratore (cfr. ibidem); che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di
un'ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, tre fratelli, una
sorella e diversi parenti (cfr. ibidem);
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti) senza che da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua per-
manenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'al-
lontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente
esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e-
senzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF, RS 173.110]).
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: