B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4824/2019
Sen t en z a d e l 2 7 s e t t emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice William Waeber,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
rappresentato dal signor Ugo Di Nisio,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM dell’11 settembre 2019 / N (…).
D-4824/2019
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Fatti:
A.
A._______, cittadino afghano, di etnia Hazara, originario del villaggio di
B._______, nel distretto di C._______, provincia di D._______, ha deposi-
tato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) maggio 2019, affermandosi mi-
norenne, nato il (…) (cfr. atto n. 1041307-1/2).
B.
Il (…) maggio 2019, l’interessato è stato sentito quale minore non accom-
pagnato nell’ambito di una prima audizione (cfr. atto n. 1041307-12/11; di
seguito: verbale 1), durante la quale egli è stato segnatamente interrogato
in merito alle sue generalità, alla sua provenienza, come pure circa la sua
formazione scolastica e lavorativa, nonché relativo al viaggio che lo
avrebbe condotto in Svizzera. In tale contesto, egli ha ribadito la sua mi-
nore età, riferendo essere nato nell’anno (…) e di avere (…) anni, ma di
non essere sicuro della sua data esatta di nascita, in quanto la data del
(…), gliela avrebbero comunicata i genitori che sarebbero però analfabeti
e sicuramente non ricorderebbero correttamente, non avendo dei docu-
menti che attesterebbero della stessa (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3). In
particolare ha inoltre affermato di essere analfabeta e di non aver mai fre-
quentato alcun tipo di scuola, a causa della situazione d’insicurezza pre-
sente nella sua regione (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4). Egli sarebbe
espatriato dal suo Paese d’origine indicativamente all’età di (…) anni, verso
l’E._______, ove sarebbe rimasto per quattro anni, esercitando l’attività la-
vorativa quale (…) per un anno, e per tre anni quale (…). In seguito si sa-
rebbe spostato in F._______, ove vi sarebbe rimasto per circa cinque o sei
mesi, esercitando quale (…), prima di intraprendere il viaggio verso la Sviz-
zera (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 segg., pag. 5 segg.). Ha inoltre affermato
di possedere in Afghanistan, presso il domicilio dei genitori, l’originale della
sua taskara e che ne avrebbe fatto pervenire una copia (cfr. verbale 1, p.to
4.03 segg., pag. 8). Alla fine dell’audizione, l’autorità inferiore ha altresì
preannunciato al richiedente l’asilo, l’eventualità di esperire una perizia os-
sea tesa a determinare la sua età (cfr. verbale 1, p.to 9.01, pag. 11).
C.
C.a In data 10 luglio 2019, la SEM ha incaricato il (…), di svolgere una pe-
rizia volta a determinare l’età dell’interessato (cfr. atto n. 1041307-17/2).
C.b Le risultanze della medesima perizia medico-legale, inoltrate all’auto-
rità di prime cure il (…), basate su di un esame clinico nonché dei referti
radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra
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ed una tomografia assiale computerizzata [TAC] delle articolazioni sterno-
clavicolari), hanno stabilito che l’età minima del richiedente asilo sarebbe
di 17,9 anni, mentre l’età probabile dello stesso si situerebbe tra i 18 ed i
21 anni, non potendo tuttavia escludere formalmente che il medesimo ab-
bia meno di 18 anni, ma negando che lo stesso abbia (…) secondo la data
di nascita dichiarata da A._______. Tali conclusioni sono state dedotte in
particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari, che con-
ferisce all’interessato un’età ossea di 21,7 anni, ponendo l’età minima a
17,6 anni (con una deviazione standard di 3,7 anni), nonché dall’esame
odontostomatologico, che pone l’età minima del richiedente asilo a 18,1
anni (con diverse deviazioni standard tra età minime e massime a dipen-
denza delle fonti letterarie medico-scientifiche consultate dal medico inca-
ricato).
D.
Nel contempo, con scritto del 10 luglio 2019, il richiedente asilo ha tra-
smesso alla SEM una copia della fotografia della taskara del padre con la
relativa scheda descrittiva, nonché copia della fotografia della sua taskara,
emessa il (…), con traduzione giurata in inglese e la relativa scheda di de-
scrizione (cfr. atto n. 1041307-18/3-20/2). In quest’ultima si attesterebbe in
particolare che l’interessato avrebbe (…) anni nel 2019.
E.
Il 2 agosto 2019, l’autorità inferiore ha reso partecipe il richiedente asilo
delle sue conclusioni circa la sua età anagrafica, ritenendo la minore età
del ricorrente come inverosimile. Tale conclusione si baserebbe sia sulle
indicazioni confuse, dubbie o carenti inerenti la sua età, fornite dal richie-
dente asilo durante la prima audizione, che dalla messa in dubbio della
fotografia della sua taskara quale mezzo di prova, ritenuto di valore proba-
torio nullo, anche perché facilmente acquistabile illegalmente nel suo
Paese d’origine, nonché dalle risultanze della perizia medica. Pertanto,
fondandosi su tali accertamenti, la SEM ha informato l’interessato che lo
avrebbe ritenuto maggiorenne nel seguito di procedura e che la sua data
di nascita nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC sa-
rebbe stata modificata d’ufficio al (…). Nel contempo ha concesso all’inte-
ressato il diritto di essere sentito al riguardo, consegnandogli una copia
anonimizzata della perizia medico-legale svolta.
F.
Il rappresentante legale del richiedente asilo ha presentato le proprie os-
servazioni in merito il 7 agosto 2019. Nelle stesse ha segnatamente sotto-
lineato come il richiedente avrebbe ribadito la propria minore età e che
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avrebbe cercato di produrre l’originale della sua taskara in originale a
breve. Concernente la perizia medica esperita, la stessa non sarebbe uni-
voca circa l’età minima dell’interessato, come sostenuto invece dalla SEM,
e quindi il medesimo andrebbe ritenuto minorenne, riferendosi al principio
del superiore interesse del fanciullo, ed in considerazione delle cautele pro-
cedurali garantite ai richiedenti asilo minorenni non accompagnati.
G.
Il 28 agosto 2019, il richiedente ha fatto pervenire la sua presunta
taskara originale con la relativa traduzione all’autorità inferiore (cfr. atto
1041307-30/4 e documenti presenti nell’incarto N […] dell’autorità infe-
riore).
H.
In data (…) settembre 2019, si è tenuta una seconda audizione dell’inte-
ressato ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31) (cfr. atto n. 1041307-32/13; di
seguito: verbale 2), nella quale l’autorità inferiore ha in particolare questio-
nato il richiedente asilo in merito alla taskara presentata, ritenendola di
scarso valore probatorio, in quanto facilmente falsificabile (cfr. verbale 2,
D8 segg., pag. 2 segg.), nonché circa i suoi motivi d’asilo.
I.
Con parere datato 10 settembre 2019 (cfr. atto n. 1041307-37/2), il rappre-
sentante legale del richiedente, ha fatto pervenire alla SEM le sue osser-
vazioni in merito al progetto di decisione di quest’ultima autorità del 5 set-
tembre 2019 (cfr. atto n. 1041307-35/7), chiedendo nuovamente che l’inte-
ressato fosse considerato quale minorenne, sia a fronte dei due mezzi di
prova originali a supporto della minore età del medesimo, che con riguardo
alle risultanze medico-peritali.
J.
Con decisione dell’11 settembre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr.
atto n. 1041307-40/1), la Segreteria di Stato della migrazione non ha rico-
nosciuto la qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi al richiedente l’asilo, ha respinto
la sua domanda d’asilo, pronunciando contestualmente il suo allontana-
mento dalla Svizzera. Tuttavia, l’autorità di prime cure ha ritenuto l’esecu-
zione della stessa misura non ragionevolmente esigibile, con conseguente
ammissione provvisoria dell’insorgente su suolo elvetico.
K.
Il 19 settembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), l’interessato è
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insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l’annullamento e la restitu-
zione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni
dell’interessato e per complemento istruttorio. Altresì ha presentato
un’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen-
zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con
protesta di spese.
Al ricorso, sono stati segnatamente allegati lo scritto del 27 agosto 2019
del rappresentante legale all’autorità inferiore con la copia dei documenti
allegati allo stesso (originale della taskara; originale della traduzione giu-
rata in inglese della taskara dell’insorgente; nonché copia della busta di
spedizione dei precitati documenti).
L.
In data 26 settembre 2019 è pervenuto al Tribunale l’incarto N (…) da parte
della SEM, nel quale sono segnatamente presenti agli atti i documenti sup-
posti originali inerenti la taskara del ricorrente.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
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Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-
ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta-
zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
5.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione dell’11 settembre 2019, e non avendo lo
stesso contestato né la pronuncia dell’allontanamento, né direttamente il
rifiuto della sua domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto
di rifugiato, ma unicamente il punto in questione circa la sua età anagrafica
in riferimento alla procedura d’asilo ed all’impatto che la medesima valuta-
zione avrebbe sulle allegazioni rese dal ricorrente, anche in merito all’even-
tuale rilevanza delle stesse ex art. 3 LAsi (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 3), og-
getto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente
quest’ultima questione.
6.
In tale contesto, si ricorda in limine che, qualora la questione della minore
età dell’interessato sia contestata, si necessita di dirimere preliminarmente
tale aspetto, essendo lo stesso determinante a livello procedurale, in
quanto se ne è provata la verosimiglianza, occorrerà retrocedere gli atti
all’autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all’età
del richiedente l’asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30 con-
sid. 6.4.5), in quanto la qualità di minore non accompagnato, impone alla
SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell’ambito della trattazione
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della domanda d’asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell’au-
dizione sui motivi, esaminate già nella DTAF 2014/30 (cfr. in merito anche
sentenza del Tribunale E-2680/2019 del 19 luglio 2019 consid. 6).
7.
7.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell’in-
teressato circa la sua pretesa minore età, come inverosimili. Invero la ta-
skara presentata dall’interessato, non sarebbe documento sufficiente a
provare la sua minore età, in quanto di scarso valore probatorio, poiché
facilmente falsificabile nel suo Paese d’origine ed ottenibile da terzi in ma-
niera illegale. Altresì, durante la prima audizione, egli avrebbe fornito degli
elementi che farebbero sorgere dei dubbi riguardo alla dichiarata minore
età. Non avrebbe infatti saputo indicare la sua data di nascita esatta, ma
soltanto il suo anno di nascita (ovvero il […]), come neppure quella del suo
espatrio, o le date di nascita dei suoi fratelli o la differenza di età tra i me-
desimi e l’interessato, o ancora la data di decesso del fratello G._______
Infine, la perizia medico-legale esperita, avrebbe escluso che la sua età sia
di (…), situandolo invece con grande probabilità tra i 18 ed i 21 anni. A
fronte di tali considerazioni, la SEM ha pertanto ritenuto maggiorenne il
richiedente l’asilo.
7.2 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima i fatti esposti in corso
di procedura, l’insorgente ha avversato la valutazione dell’autorità inferiore.
In primo luogo, con riferimento agli accertamenti svolti nel caso di specie,
ha osservato che l’età minima fissata dall’esame delle articolazioni sterno-
clavicolari sarebbe di 17,6 anni. Tale esame avrebbe pari peso rispetto a
quello odontostomatologico, che ha posto quale età minima quella di 18,1
anni. Pertanto, a mente dell’insorgente, come avrebbe già ricordato nello
scritto del 7 agosto 2019, allorché le conclusioni della perizia non possano
escludere la minore età del medesimo, lo stesso sarebbe da considerare
quale minorenne, in forza del principio della tutela dell’interesse superiore
del fanciullo, come pure considerando le garanzie procedurali riservate ai
richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati. Anche nel diritto internazio-
nale vi sarebbero dei riscontri di disposizioni che, in caso di dubbi circa l’età
del richiedente, propendono perché questi debba essere considerato come
minorenne. In secondo luogo, il ricorrente a supporto della sua minore età,
avrebbe consegnato alla SEM, quali mezzi probatori, l’originale della pro-
pria taskara come pure l’originale di una traduzione giurata in inglese del
medesimo documento. L’autorità inferiore non avrebbe rilevato e provato
alcun indizio di falsificazione nei documenti materiali forniti, e l’evenienza
che lo stesso possa essere stato ottenuto dall’interessato in modo illegale,
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Pagina 8
sarebbe una pure illazione priva di qualsivoglia elemento concreto ed indi-
vidualizzato. Non vi sarebbe invero nei documenti, alcun elemento dimo-
strativo che gli stessi siano stati ottenuti in maniera illegale, o siano stati
falsificati. Secondo l’insorgente, se la SEM ritiene che gli stessi non siano
autentici, dovrebbe pure assumersi l’onere di effettuare gli adeguati accer-
tamenti per motivare in modo concreto e dettagliato, le proprie conclusioni
in punto a tale questione. In merito, il ricorrente ha infine citato la decisione
del Tribunale D-2762/2018 del 5 luglio 2018, inerente il valore probatorio
della taskara. In terzo ed ultimo luogo, l’insorgente ha contestato le conclu-
sioni dell’autorità di prime cure presenti nella decisione avversata, circa le
dichiarazioni rese dal medesimo in merito alla sua incapacità di fornire delle
indicazioni precise con riferimento a diverse date. In merito a tale punto,
egli ha ricordato di essere totalmente analfabeta e di non aver mai frequen-
tato alcuna scuola, oltreché essere figlio di genitori analfabeti. Avrebbe inol-
tre sempre svolto soltanto delle attività lavorative manuali. La sua condi-
zione di analfabetismo, non potrebbe però costituire un motivo penaliz-
zante nella procedura d’asilo, anche se comporterebbe delle maggiori dif-
ficoltà istruttorie, tanto più in presenza di mezzi di prova originali. A fronte
di tali elementi, l’interessato ha ritenuto che l’autorità inferiore, con la pro-
pria decisione, abbia omesso di accertare in modo esaustivo gli elementi
giuridicamente rilevanti per la presa di decisione.
8.
8.1 Salvo casi particolari (cfr. DTAF 2011/23), qualora vi siano dubbi in pro-
posito alla minore età del richiedente l’asilo, la SEM ha il diritto di pronun-
ciarsi a titolo pregiudiziale (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1). Per giungere ad
una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui documenti d’identità
autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni in rela-
zione al contesto personale dell’interessato nel paese d’origine, alla sua
cerchia famigliare ed al suo iter scolastico. Se necessario, ordina una pe-
rizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. DTAF 2018 VI/3
consid. 4.2.2; GICRA 2004 n. 30 consid. 6; sentenza del Tribunale
D-2240/2019 del 4 giugno 2019 consid. 6.1 con ulteriore riferimento ivi
citato). Al riguardo, per valutare la verosimiglianza dell’allegata minore età,
l’autorità deve procedere ad un apprezzamento globale di tutti gli elementi
in presenza (art. 7 LAsi). Un’asserita minore età deve essere provata in
primo luogo dal richiedente asilo, per quanto una prova sia possibile, o
altrimenti almeno resa verosimile, in ossequio all’art. 8 CC, in quanto
l’onere della prova gli incombe, anche se la SEM è tenuta d’ufficio a con-
statare gli elementi rilevanti per la presa di decisione (cfr. DTAF 2009/54
consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata; tra le altre anche: sentenza del Tri-
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bunale E-4611/2019 del 23 settembre 2019 consid. 6.1.2 con ulteriori rife-
rimenti citati). Invero, nelle procedure d’asilo – così come nelle altre proce-
dure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò signi-
fica che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento
esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione
con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve oc-
cuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi
la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circo-
stanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a ri-
guardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento ine-
satto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi
agli atti, e dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando
non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti
(cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013,
n. 1043, pag. 369 segg.).
8.2 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell’età for-
niscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per
stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti prevedono, di
norma, un esame clinico ed una radiografia della mano, seguiti da una to-
mografia (TAC) sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale.
L’esame clinico e la radiografia della mano non permettono tuttavia di de-
terminare in modo attendibile se una persona abbia raggiunto o meno la
maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt’ora regolarmente
utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno-
clavicolare e con l’analisi dello sviluppo dentale. Dal canto suo invece, la
consultazione clinica permette, congiuntamente ad un’anamnesi dell’inte-
ressato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti
sulla stima dell’età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1; sentenza del Tribu-
nale D-2240/2019 consid. 6.2). La TAC sterno-clavicolare e l’esame dello
sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad in-
dizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo. Qualora
entrambe le investigazioni indichino un’età minima superiore a 18 anni,
sarà da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli
esami in parola risulti un’età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi
intervalli tra età minima e massima siano equivalenti, la maggiore età per-
mane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile
se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione
tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giu-
stificante la diversa scala di valori. Solo indizi molto deboli o discutibili di
maggiore età, si avranno invece se dalle risultanze della tomografia sterno-
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clavicolare, rispettivamente dall’esame dello sviluppo dentale, l’età minima
risiede al di sotto dei 18 anni e non vi è sovrapposizione tra gli intervalli
delle due analisi, in mancanza di una spiegazione medica plausibile giusti-
ficante i medesimi. Nel caso in cui invece l’età minima di entrambi gli esami
esperiti è situata al di sotto dei 18 anni – analogamente alla radiografia
della mano – non vi sarà alcun indizio che faccia propendere per una mag-
giore o minore età dell’interessato, senza che in merito sia fatta una dichia-
razione medica attendibile circa la maggiore verosimiglianza di una delle
due varianti (e questo anche se l’età massima in uno dei due esami risul-
tasse al di sopra dei 18 anni). Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti
medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno
sarà necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr.
DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; sentenza del Tribunale D-2240/2019
consid. 6.2).
8.3 La valutazione dei referti medici succitati, da parte delle autorità prepo-
ste, si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr.
DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se
necessario, dei seguenti mezzi di prova: di documenti, di informazioni delle
parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie
(art. 12 lett. a-e PA). L’elemento determinante per giudicare del valore pro-
batorio di un mezzo di prova non è né l’origine del mezzo di prova né la
sua designazione come rapporto o come perizia (cfr. GICRA 2002 n. 18
consid. 4aa). Gli accertamenti medici volti a determinare l’età rientrano
nelle informazioni scritte ai sensi dell’art. 49 della Legge di procedura civile
federale (PCF; RS 273), applicabile su rimando dell’art. 19 PA. Tali referti
soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e art. 19
PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una
persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dagli stessi solo in
presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l’affidabilità (cfr. per
maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5-6; DTF 122 V 157; cfr. anche
sentenza del Tribunale D-2240/2019 consid. 6.3).
8.4 Nella presente fattispecie, vi è una discrepanza tra l’età minima posta
nella TAC delle articolazioni sterno-clavicolari rispetto all’esame dello svi-
luppo dentale. Invero, secondo gli esiti degli accertamenti medici in parola,
l’età minima del ricorrente è stata posta per quanto concerne la tomografia
sterno-clavicolare a 17,6 anni, mentre che per l’esame odontostomatolo-
gico, l’età minima sarebbe di 18,1 anni. Malgrado nella perizia sia presente
una possibile spiegazione medica della differenza tra le età minime rile-
vate, ovvero ad esempio per una malnutrizione, che potrebbe aver influen-
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zato lo sviluppo osseo; tuttavia i rispettivi intervalli tra età minima e mas-
sima non si sovrappongono. Invero, per quanto attiene la tomografia
sterno-clavicolare, la differenza standard è posta a 3,7 anni, con un’età
minima di 17,6 anni ed un’età media di 21,7 anni; mentre per l’esame dello
sviluppo dentale, lo scarto tra l’età minima e massima viene differenziata
in base ai riferimenti di letteratura scientifica presi in esame ed ai denti
esaminati (rispettivamente un’età minima di 18,1 anni ed un’età massima
di 22,3 anni – con quindi un intervallo di 4,2 anni – oppure esaminando i
soli denti #18 e #28, l’intervallo tra età minima e massima è posto tra un
minimo di 1,4 anni ed un massimo di 2,1 anni). Già solo per questo motivo,
in conformità alla giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 8.2) vi è da
riconoscere in casu un indizio soltanto di debole probabilità di maggiore
età. Inoltre, come rettamente ricordato anche nel gravame dal ricorrente,
secondo le stesse conclusioni della perizia medica, pur situando l’età pro-
babile dell’interessato tra i 18 ed i 21 anni, non è possibile escludere for-
malmente che l’insorgente sia minorenne, anche tenuto conto che il mede-
simo non ha la stessa provenienza del campione di popolazione di riferi-
mento utilizzato per la valutazione degli esami esperiti.
8.5 Risulta altresì vero che l’insorgente ha depositato agli atti – anche se
come rettamente denotato dall’interessato nel ricorso non è stato reperto-
riato dall’autorità inferiore né nell’indice degli atti né nei mezzi di prova con-
segnati – una sua supposta taskara originale datata (…) nonché una tra-
duzione giurata in inglese dello stesso documento, che indicherebbero l’età
di (…) nel 2019 (cfr. documenti presenti nell’incarto N […]). Sebbene la
taskara non sia annoverabile tra i documenti di viaggio ufficiali, tuttavia
essa risulta essere il documento d’identità maggiormente utilizzato in Af-
ghanistan. Pertanto, è un documento ufficiale con fotografia, il quale viene
rilasciato alfine di dimostrare l’identità del titolare. La taskara non risulta
però un documento sicuro contro possibili falsificazioni, motivo per il quale
gli viene riconosciuto un valore probatorio ridotto. Tuttavia, senza una mo-
tivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un
falso (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2 con ulteriori riferimenti ivi citati).
Nel caso in parola, la SEM non ha svolto alcuna verifica per esaminare se
la taskara presentata dal ricorrente sia un documento falso (o falsificato) o
meno, liquidando tale mezzo di prova con la sola asserzione che sia noto
come nel Paese d’origine del ricorrente, lo stesso sia facilmente falsificabile
nonché ottenibile da terzi in maniera illegale. Senza un esame della ta-
skara, tendente a stabilire la sua autenticità o meno, non può però essere
concluso a priori che la stessa sia stata falsificata od ottenuta da terzi in
maniera illegale. In tal senso, l’autorità inferiore ha accertato in maniera
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incompleta i fatti giuridicamente rilevanti. Si osserva inoltre che, dalle infor-
mazioni in possesso del Tribunale, i due documenti presunti originali agli
atti, non presentano visibilmente degli elementi formali di falsificazione. An-
che l’iter per l’ottenimento della stessa da parte del padre del ricorrente,
descritto dal medesimo (cfr. verbale 2, D8 segg., pag. 2 seg.), risulta es-
sere plausibile. Pertanto, anche se si ritiene che la taskara abbia un valore
probatorio ridotto, e che la medesima non provi il giorno esatto della nascita
dell’insorgente – essendovi indicato unicamente che avrebbe (…) nel 2019
– tuttavia è un indizio che il richiedente sia nato nell’anno (…) (cfr. nello
stesso senso anche: DTAF 2013/30 consid. 4.2.2), come tra l’altro quest’ul-
timo ha sempre sostenuto in corso di procedura (cfr. atto n. 1041307-1/2;
verbale 1, p.to 1.06, pag. 3; verbale 2, D8 segg., pag. 2 seg.).
8.6 Del resto, non possono essere seguite le conclusioni della SEM circa
le allegazioni del ricorrente a proposito delle lacune che egli avrebbe dimo-
strate durante la prima audizione, non essendo in grado di fornire delle
date esatte sia concernente la sua età anagrafica e quella dei suoi fratelli,
che la data perlomeno approssimativa del suo espatrio. Sebbene in merito,
sia d’un canto corretto che il ricorrente non abbia dato delle indicazioni ben
determinate circa la sua età anagrafica e riguardo a diversi eventi, nonché
quelle dei suoi famigliari, ed in alcuni tratti le stesse risultino anche appa-
rentemente discrepanti (ad esempio: riguardo alla sua età anagrafica, egli
fornisce dapprima una data esatta di nascita, asserendo essere nato il […],
in un secondo momento afferma però di non conoscere il giorno ed il mese
nel quale è nato, ma soltanto l’anno di nascita, ovvero il […] [cfr. verbale 1,
p.to 1.06, pag. 3]; o rispetto alla data nel quale egli sarebbe rimasto ferito
ad una […], avendo dapprima dichiarato avere avuto […] anni [cfr. verbale
1, p.to 1.17.04], ed in seguito invece dieci anni e mezzo o undici anni prima
rispettivamente all’età di […] o […] anni [cfr. verbale 2, D50 segg., pag. 6]),
tali carenti informazioni e contraddizioni sono spiegabili in modo plausibile
sia sulla base della sua asserita giovane età al momento dei fatti, che
dell’analfabetismo e del suo percorso scolastico totalmente assente (cfr.
verbale 1, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 1.17.04, pag. 4). D’altro canto, l’interes-
sato è comunque riuscito a rendere delle dichiarazioni sufficientemente at-
tendibili riguardo al suo curriculum lavorativo ed al viaggio d’espatrio, for-
nendo delle età e dei periodi indicativi, come pure le età (espresse in anni)
dei fratelli (che avrebbero rispettivamente: la sorella H._______ […] anni,
il fratello I._______ […] anni e il fratello J._______ […] anni [cfr. verbale 1,
p.to 3.01, pag. 7; verbale 2, D25, pag. 4]), nonché del padre e della madre
(cfr. verbale 1, p.to 1.16.04, pag. 4). Egli, nel complesso, ha quindi fornito
alle autorità d’asilo, riguardo alle sue dichiarazioni, degli elementi validi a
sostegno della sua presunta minore età.
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9.
Visto tutto quanto sopra, senza esperire ulteriori accertamenti, in partico-
lare riguardo ai supposti due documenti originali presentati dal ricorrente,
tra i quali vi è la sua pretesa taskara originale, il Tribunale non può giungere
ad un fondato convincimento riguardo all’età anagrafica dell’insorgente.
Ora, va rammentato che il Tribunale è tenuto ad effettuare d’ufficio un
esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata
(art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188).
Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso,
la decisione va annullata ed il caso retrocesso all’autorità di prima istanza,
di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accerta-
mento dei fatti (cfr. sentenza del Tribunale D-2240/2019 consid. 13 con ul-
teriori riferimenti citati). In tal senso, il Tribunale ritiene giudizioso – sia per
i complementi istruttori che risulteranno necessari, sia per motivi di econo-
mia processuale – retrocedere gli atti di causa alla SEM per il complemento
dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione rispettosa dei
considerandi della presente sentenza. Non può in effetti, in specie ed in
questa sede – anche tenuto conto dei termini procedurali imposti dalla
nLAsi ex art. 109 cpv. 1 LAsi per la procedura celere – essere compito del
Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conse-
guenza al ricorrente un’eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con
referenze citate; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsre-
cht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.). In tal
senso, si invita dapprima l’autorità inferiore ad accertare se i documenti
presentati dal ricorrente siano autentici, ed eventualmente – anche tramite
una domanda d’ambasciata – richiedere delle informazioni nel Paese d’ori-
gine del ricorrente, che possano far giungere per lo meno ad una conclu-
sione di verosimiglianza preponderante riguardo alla questione dell’età
dell’insorgente. In seguito, ed a dipendenza dei risultati degli accertamenti
effettuati, la SEM emanerà una nuova decisione, rispettando la procedura
per minorenni non accompagnati, nel caso in cui la minore età dell’insor-
gente risultasse infine dai complementi istruttori effettuati provata o per lo
meno maggiormente verosimile.
10.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM dell’11 settem-
bre 2019 è annullata, per violazione dell’obbligo di accertare in modo
esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi),
derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio. Gli atti di
causa sono trasmessi all’autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la
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stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), per completa-
mento dell’istruttoria ai sensi dei considerandi e l’emanazione di una nuova
decisione.
11.
Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
dell’esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anti-
cipo, è da considerarsi priva di oggetto.
12.
Infine, ai sensi dell’art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili,
in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla
SEM a norma dell’art. 102h LAsi.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra
1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell’11 settembre 2019 è an-
nullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istrut-
toria (chiarimento dell’età anagrafica del ricorrente) e la pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono accordate spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari