Corte IV
D-4830/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi, (presidente del collegio),
Martin Zoller, Walter Lang,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 16 giugno 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4830/2008
Fatti:
A.
Il 31 gennaio 2003, l'interessato, originario della regione di Duhok
nell'Iraq del nord, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.
L'11 febbraio 2005, l'UFM ha respinto la citata domanda. Detto Ufficio
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome
lecita, esigibile e possibile.
B.
Il 7 marzo 2005, con complemento del 14 marzo 2005, l'interessato ha
inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM.
C.
Il 9 settembre 2005, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso, siccome il
richiedente si è reso irreperibile.
D.
Il 2 novembre 2006, l'interessato ha presentato una domanda di
riesame contro la decisione dell'UFM dell'11 febbraio 2005.
E.
Il 23 novembre 2006, l'UFM ha parzialmente annullato la succitata
decisione ed ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria,
ritenendo come non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il
suo Paese, d'origine, ossia l'Iraq.
F.
Il 21 aprile 2008, l'UFM ha informato il richiedente l'asilo
dell'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo
favore, invitandolo a determinarsi in merito. Lo stesso ufficio ha
ritenuto come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province del nord dell'Iraq, controllate dal governo curdo, ovvero
Duhok, Erbil e Suleimaniya, in quanto non vi sussisterebbe più una
situazione di violenza generalizzata. Ha rilevato altresì, che
l'interessato avrebbe vissuto nella provincia di Dohuk prima del suo
espatrio verso la Svizzera.
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G.
Il 29 aprile 2008, l'interessato ha presentato la risposta allo scritto
dell'UFM. Ha segnalato di contestare l'analisi dell'UFM, allegando che
la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe estremamente tesa e potrebbe
precipitare nuovamente. Inoltre, correrebbe grossi rischi, in quanto
sarebbero morte quattro persone, in seguito ad un incendio causato
dal PDK ai danni della sede del suo partito. Infine, ha allegato che il
PDK non esiterebbe ad uccidere anche l'interessato.
H.
Il 16 giugno 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha
incaricato il Cantone Ticino di eseguire il rinvio.
I.
Il 21 luglio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento
impugnato sia annullato e che gli venga confermata l'ammissione
provvisoria. In subordine, ha chiesto che gli atti di causa siano
trasmessi all'UFM per un approfondimento e una nuova valutazione
dei fatti. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali.
J.
Il 24 luglio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
K.
Il 12 agosto 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
L.
Il 13 agosto 2008, il TAF ha concesso all'insorgente un termine fino al
12 settembre 2008 per introdurre una replica.
M.
Il 12 settembre 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di
replica.
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Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'articolo 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri
concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d della
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle
eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia
applicabile.
1.2 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni
generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20].
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1, art. 50 cpv. 1 e art. 52 PA.
3.
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento
inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza
(art. 49 PA).
4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è
determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano
un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese
ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che ha già avuto
modo di pronunciarsi nella decisione del 23 novembre 2006 per
quanto riguarda i rischi evocati dall'interessato ai quali potrebbe
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andare incontro al suo rientro in patria, essendo un membro
dell'Unione islamica del Kurdistan, ritenendoli irrilevanti per la
concessione dello statuto di rifugiato. Inoltre, ha osservato che nelle
tre province di Duhok, Erbil e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq, non vi
sarebbe una situazione di violenza generalizzata. Peraltro, nel periodo
tra luglio 2003 e settembre 2007, sarebbero rientrati circa 500 persone
in Iraq, di cui l'84% nelle tre province nel nord dell'Iraq. Questo
numero elevato di rientri volontari farebbe sì che l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe di principio esigibile. In aggiunta,
risulterebbe che il ricorrente avrebbe vissuto nella provincia di Dohuk
dal 1995 al 2002, prima di sistemarsi per qualche mese nella regione
di Mosul fino all'espatrio verso la Svizzera. Visti gli anni trascorsi nella
regione di Dohuk, non vi sarebbe alcun indizio indicante che egli non
disponga di una rete famigliare o di una rete sociale capace di dargli
un sostegno al suo ritorno. Pertanto, non sussisterebbero motivi
individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento. Per di più, l'UFM ha considerato
che la revoca dell'ammissione provvisoria non rappresenterebbe per
l'insorgente una misura eccessivamente rigorosa. Infine, l'autorità
inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come
ammissibile, esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame, il ricorrente ha segnalato, nella sostanza e per
quanto qui di rilievo, di contestare l'analisi dell'UFM circa la situazione
nelle tre province nel nord dell'Iraq. Infatti, non vi sarebbero indicati
fatti che indurrebbero a concludere che la sicurezza sia garantita e
che la dignità umana nonché i diritti umani siano rispettati. Inoltre, le
cifre relative ai ritorni volontari fornite dall'UFM non sarebbero tali da
giustificare l'analisi relativa alla ritrovata sicurezza nelle province in
questione. Peraltro, vi sarebbero a fronte delle 500 persone rientrate
volontariamente nelle province curde migliaia che sarebbero fuggite.
Per di più, il ricorrente ha allegato che le attività dell'esercito turco
nelle zone del nord dell'Iraq continuerebbero, causando vittime non
solo tra i guerriglieri del PKK, ma anche tra la popolazione civile.
Inoltre, il 18 luglio 2008, l'aviazione turca avrebbe effettuato nuovi
“raid” aerei contro basi del PKK nell'Iraq del nord. In aggiunta, vi
sarebbero stati bombardamenti tra l'11 e il 14 luglio 2008 come pure il
16 giugno 2008 e l'esercito iraniano avrebbe preso di mira alcuni
villaggi curdi nella provincia di Suleimaniya. Per conseguenza, la
valutazione della situazione nel nord dell'Iraq dovrebbe condurre a
ritenere non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dello stesso.
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5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che l'ammissione
provvisoria sarebbe stata pronunciata a causa della situazione allora
vigente nel Paese d'origine del medesimo e non in rapporto alla
situazione attuale, che permetterebbe il rinvio di persone di sesso
maschile soggiornanti da sole in Svizzera. Infine, l'UFM ha osservato
che, le attività da parte della Turchia e dell'Iran contro i ribelli curdi non
sarebbero considerate dei motivi idonei a poter modificare la posizione
dell'UFM.
5.4 Nella replica, l'insorgente ha rinviato a quanto detto nel ricorso e
ha chiesto che venga accolto.
6.
6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi). In caso di
mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM
dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
6.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente
se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono
ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr).
6.3 Nel caso concreto, non emergono dalle carte processuali elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente
nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. Tortura, RS 0.105). Infatti, i motivi all'origine della fuga del
ricorrente dal suo Paese d'origine sono stati considerati inverosimili
dall'UFM nella sua decisione dell'11 febbraio 2005. Quest'ultima è
cresciuta in giudicato il 9 settembre 2005, dopo lo stralcio del ricorso
in seguito all'irreperibilità del ricorrente. Inoltre, l'autore del gravame
non ha neanche inoltrato un ricorso contro la decisione di riesame del
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23 novembre 2006 in materia d'asilo, anch'essa, nel frattempo,
cresciuta in giudicato. Non vi è ragione di mettere in discussione tale
valutazione in questa sede. Peraltro, il TAF segnala, che le forze
dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord
dell'Iraq – fra cui Dohuk, regione dove l'autore del gravame ha vissuto
dalla nascita fino al 21 settembre 2002 – hanno, di principio, la
capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la
protezione dalle persecuzioni (Decisioni del Tribunale amministrativo
federale svizzero [DTAF] 2008/4 consid. 6).
6.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
6.5 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8).
6.6 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda, di aver vissuto a nella provincia di Duhok dalla
nascita fino al 21 settembre 2002, poco prima del suo espatrio
avvenuto il 1° gennaio 2003 (cfr. audizione del 6 febbraio 2003 pagg. 1
e 5). Inoltre, l'insorgente è giovane ed ha una certa esperienza come
infermiere e dispone di una rete famigliare a Duhok, ovvero sua sorella
(cfr. audizione del 6 febbraio 2003 pag. 3). Niente esclude, però, che la
rete sociale dell'autore del gravame non sia più estesa, ritenuto che ha
vissuto nella provincia di Duhok praticamente tutta la sua vita e ha
lavorato nell'omonima città per cinque anni. Peraltro, il ricorrente ha la
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possibilità di beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di
distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in
particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003
n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per
motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un
adeguato reinserimento sociale in Iraq.
6.7 Inoltre, nonostante l'autore del gravame risieda in Svizzera dal
2003 ed abbia presentato una domanda d'asilo sei anni fa, non si
giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione
personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata,
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come
pure 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di
questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al
Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona
soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione
della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo
di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per
conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente
esula dall'ambito procedurale della domanda d'asilo del caso di
specie.
6.8 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
6.9 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procu-
rarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.
In considerazione di quanto precede, il gravame deve essere respinto.
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8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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