B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4844/2014
S e n t e n z a d e l l ' 8 s e t t e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione dell'UFM del 26 agosto 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 23 luglio 2014 in
Svizzera;
i verbali d'audizione del 6 agosto 2014 (di seguito: verbale 1) e del
19 agosto 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 26 agosto 2014, notificata al ricorrente il
medesimo giorno (cfr. atto A12/1), con la quale detto Ufficio ha respinto la
domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31])
ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e
possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato
l'Italia come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi;
il ricorso del 29 agosto 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 1° settembre 2014) contro detta decisione, con il quale il
ricorrente ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione
impugnata, al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla relativa
concessione dell'asilo, in via subordinata, alla trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione della fattispecie,
nonché alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento; che ha altresì presentato una
domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese
processuali;
i mezzi di prova allegati a sostegno del ricorso:
– Copia del testamento olografo della madre (doc. A)
– Estratto per riassunto dal registro degli atti di morte (doc. B)
– Atto di pubblicazione del testamento olografo della madre (doc. C)
– Due comunicazioni tra l'azienda per cui lavorava e l'insorgente (doc. D
e doc. E)
– Copia dell'istanza alla Procura di B._______ e rigetto di tale istanza
(doc. F)
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– Istanza alla Procura di C._______ in merito al testamento olografo
(doc. G)
– Richiesta di assistenza alle autorità italiane (doc. H)
– Invito della Procura di C._______ a presentarsi (doc. I)
– Lettera di sollecito all'autorità giudiziaria italiana (doc. J)
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 1° settembre 2014;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
4 settembre 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, entrato in vigore il 29 settembre 2012, il
termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato
disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi; che
detto termine è stato osservato;
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che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52
PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata
soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del
diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi);
che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino italiano e di avere
lasciato il Paese dopo essere stato oggetto di un'estorsione continuata
plurima (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D35, pag. 5); che nel dicembre
2008, mentre si sarebbe trovato a D._______ (Thailandia) per lavoro,
l'azienda per cui lavorava avrebbe improvvisamente interrotto ogni
contatto con lui (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D49, pag. 6); che egli si
sarebbe rivolto all'Ambasciata italiana che avrebbe agito presso la
Procura di B._______ (Italia) (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D52,
pag. 6); che al suo ritorno in Italia la Procura di B._______ gli avrebbe
comunicato che avrebbe rigettato la sua istanza contro i titolari
dell'azienda per cui avrebbe lavorato con la motivazione che l'istanza non
rivestiva profili di rilevanza penali (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D55-
56, pag. 6); che egli, di conseguenza, si sarebbe presentato dai
Carabinieri per inoltrare ricorso ed essi l'avrebbero mandato via in quanto
quella non era la sede per depositare ricorso (cfr. verbale 1, pag. 7;
verbale 2, D59-63, pag. 7); che anni dopo avrebbe appreso che sarebbe
stato licenziato per giusta causa (cfr. verbale 2, D94, pag. 10); che, di
seguito, avrebbe dato procura a molteplici legali che però non l'avrebbero
aiutato (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D88, pag. 9); che, inoltre, tre
anni fa egli avrebbe scoperto un testamento olografo della madre di cui
non sarebbe stato a conoscenza (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D64,
pag. 7); che a questo proposito egli ritiene che sarebbe stato frodato dal
secondo marito della madre e dal notaio circa l'eredità (cfr. verbale 1,
pag. 7; verbale 2, D68-70, pag. 7); che, invero, gli stessi lo avrebbero
indotto a firmare, a sua insaputa, un atto di rinuncia alla sua quota
ereditaria (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D76-78, pag. 8); che così
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avrebbe depositato una querela presso la Procura di C._______ ed a
tuttora non avrebbe ancora ricevuto risposta (cfr. verbale 2, D79-87,
pagg. 8 e 9); che, infine, non avendo finora ottenuto un processo e
dunque giustizia da parte della magistratura italiana, sarebbe espatriato
(cfr. verbale 2, D33-34, pag. 4);
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi);
che il richiedente è cittadino italiano (cfr. passaporto agli atti); che il
Consiglio federale ha inserito l'Italia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe
Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato:
giugno 2014);
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi);
che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di
terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i
pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le
domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del
richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non
soddisfano tali condizioni;
che nella querelata decisione l'UFM ha considerato che i motivi d'asilo
allegati dall'interessato sarebbero, di fatto, riconducibili ad una personale
interpretazione della sua situazione; che, invero, la cospirazione ai suoi
danni da parte del titolare dell'azienda per cui lavorava e da parte del
secondo marito della madre, sarebbe il risultato di una sua personale
percezione della realtà che non si tradurrebbe affatto in una qualsiasi
forma di persecuzione concreta passata, presente o futura diretta nei suoi
riguardi; che, infatti, le autorità giudiziarie avrebbero rigettato la sua
istanza in merito all'interruzione del rapporto di lavoro ed egli non avrebbe
adito le regolari vie di ricorso in merito a tale rigetto; che, inoltre, avrebbe
pure ammesso di aver firmato volontariamente un atto di rinuncia alla
quota ereditaria non avendolo letto e comunque avrebbe indirizzato una
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querela presso le autorità di giustizia di C._______; che pertanto non
emergerebbero indizi per ritenere che le autorità di giustizia non si siano
adoperate o non si adopereranno in futuro qualora si evidenziassero gli
estremi di reato; che, infine, la sua ignoranza in merito alle modalità per
adire appropriatamente alle vie legali non potrebbe essere una forma di
persecuzione imputabile alla magistratura;
che, pertanto, l'UFM ha concluso che non sussisterebbero elementi per
ritenere che in Italia siano in atto persecuzioni ai sensi della LAsi;
che nel ricorso egli ha ribadito di essere stato vittima di persecuzioni
rilevanti ai sensi dell'asilo; che egli si troverebbe in condizioni di vita
particolarmente insopportabili che metterebbero a repentaglio la sua
stessa sopravvivenza; che gli eventi che l'avrebbero condotto ad
espatriare sarebbero direttamente imputabili allo Stato italiano; che in due
situazioni i suoi diritti sarebbero stati calpestati e le autorità gli avrebbero
negato una reale possibilità di tutela; che, per quanto riguarda la vicenda
in Thailandia, sarebbe stato vittima di una vera e propria estorsione; che,
per ciò che è della successione della madre, sarebbe stato ingannato,
derubato e truffato con un testamento olografo che avrebbe visto
unicamente venti anni dopo la sua redazione; che le autorità italiane non
avrebbero mai intrapreso nulla, ma si sarebbero trincerate dietro
formalismi e soprattutto silenzi; che sarebbe proprio l'impossibilità di
ottenere giustizia in Italia la causa del suo espatrio e della deposizione
della sua domanda d'asilo;
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il
ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione;
che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale
ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo
siano manifestamente irrilevanti;
che, infatti, dai motivi d'asilo esposti dal ricorrente non si evincono seri
pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza
ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche
(art. 3 LAsi); che, invero, i problemi evocati dall'insorgente con l'azienda
per cui lavorava risultano piuttosto essere riconducibili a rapporti di natura
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privata; che, a tal proposito, il ricorrente ha depositato a due riprese una
querela alla Procura di B._______; che tali istanze sono state rigettate in
quanto si tratta di una controversia che non riveste profili di rilevanza
penali (cfr. doc. F); che, il Tribunale rileva che egli, presentandosi dai
Carabinieri, non avrebbe adito le regolari vie di ricorso in merito a tale
rigetto; che, oltracciò, nel secondo rigetto, la Procura di B._______
avrebbe informato il richiedente che avrebbe potuto avanzare pretese di
pagamento di somme di denaro o di risarcimento del danno nell'apposita
sede del giudizio civile (cfr. doc. F); che, pertanto, il medesimo, se del
caso, avrebbe potuto e/o potrà sollecitare le autorità locali competenti per
fare valere i propri diritti; che, in questo senso, occorre osservare che
dalla documentazione allegata non risultano le violazioni evocate
dall'interessato circa l'agire delle autorità da lui già interpellate; che, al
contrario, apparirebbe unicamente che il ricorrente non ha sollecitato le
autorità competenti per il suo caso; che, come rettamente rilevato
dall'autorità inferiore, la sua ignoranza in merito alle modalità per adire
appropriatamente le vie legali non può essere una forma di persecuzione
imputabile alla magistratura; che circa i problemi dovuti alla successione
della madre e al testamento olografo, in primo luogo va sottolineato che,
come appare dalla copia del testamento prodotta in sede ricorsuale, il
richiedente aveva firmato tale testamento in data (…) novembre (…) (cfr.
doc. A); che, egli ha firmato anche la pubblicazione del testamento
olografo in data (…) giugno (…) (cfr. doc. C); che, pertanto, non è
credibile che il ricorrente sia venuto a conoscenza di tale testamento
unicamente venti anni dopo la sua redazione; che, infatti, dal testo della
pubblicazione del testamento olografo si rileva che il richiedente era
presente al momento della lettura e della pubblicazione del testo (cfr.
doc. C, pag. 1); che in secondo luogo, sia come sia, in merito a tale
testamento il procedimento giuridico avviato dall'istanza del ricorrente
risulta tutt'ora pendente (cfr. verbale 2, D79-87, pagg. 8 e 9); che, in
questo senso, risulta pure a tuttora pendente il procedimento giuridico
davanti alla corte di cassazione di Roma (cfr. verbale 2, D90-91, pagg. 9
e 10);
che per il resto si rimanda a quanto osservato dall'UFM nella decisione
impugnata;
che nemmeno quanto addotto nel ricorso e i nuovi mezzi di prova ad esso
allegati possono indurre il Tribunale a una diversa valutazione;
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che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del
richiedente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione
dell'asilo;
che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere
verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che l'UFM ha
respinto la sua domanda d'asilo;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]);
che in limine, nemmeno la circostanza di poter entrare e risiedere, come
cittadino di uno Stato membro della Comunità europea (CE), sul territorio
svizzero alla luce delle norme e principi dell'Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC,
RS 0.142.112.681), fa ostacolo alla pronuncia dell'allontanamento posto
che l'entrata sul territorio svizzero è stata con lo scopo di depositare
domanda di asilo;
che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2);
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM
dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
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consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009,
n. 11.148 pag. 567 seg.);
che lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione
dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.4);
che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento,
in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere
che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni;
che spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10);
che, in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto
Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda
d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del
divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 Conv. rifugiati;
che inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente
potrebbe essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato
(«real risk») di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr.
Sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008,
37201/06); che in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi,
oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o
fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate;
che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi;
che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
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popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad
ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e
indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di
un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 83
cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi;
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l'Italia nella lista
dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è
attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta
l'art. 6a cpv. 3 LAsi;
che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr in vigore del 1° febbraio 2014, se gli
stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal
Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o
da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragionevolmente
esigibile;
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli ha
terminato le scuole dell'obbligo, ha venticinque anni di esperienza
professionale come (…) (cfr. verbale 1, pag. 4); che, pertanto, ha tutte le
possibilità per reinserirsi con successo nel contesto professionale italiano;
che in Italia, inoltre, risiedono i suoi due figli, una zia, nonché una cugina
(cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, D42-43; pag. 5);
che inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da
un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e relativi
riferimenti);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
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che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni
ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno
respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: