B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4846/2016
Sen t en z a d e l 1 9 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Sudan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 19 luglio 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
6 marzo 2015,
i verbali d'audizione del 20 marzo 2015 (di seguito: verbale 1) e del 16 giu-
gno 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 19 luglio 2016, notificata all'interessato il 21 luglio 2016 (cfr. risultanze
processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo
e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’ese-
cuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso datato 10 agosto 2015 (recta: 10 agosto 2016; timbro del plico
raccomandato: 10 agosto 2016; data d'entrata: 11 agosto 2016), con cui il
ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la con-
cessione dell’asilo; in primo subordine la restituzione degli atti di causa
all’autorità inferiore per una nuova decisione ed in secondo subordine la
concessione dell’ammissione provvisoria; in via ancor più subordinata, il
rinvio degli atti di causa all’autorità di prime cure per una nuova decisione
circa la sussistenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento; conte-
stualmente ha altresì presentato, una domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del re-
lativo anticipo,
la decisione incidentale del 5 dicembre 2016 con cui il Tribunale ha re-
spinto la domanda di assistenza giudiziaria ed invitato il ricorrente a ver-
sare, entro il 20 dicembre 2016, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle
presunte spese processuali con comminatoria d’inammissibilità del ricorso
in caso di decorso infruttuoso del termine,
il tempestivo versamento del summenzionato anticipo, avvenuto il 13 di-
cembre 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato di
essere cittadino sudanese di etnia bargaoui e religione musulmana, origi-
nario di C._______ nella regione di D._______, nel Darfur occidentale (cfr.
verbale 1, pag. 1 e pagg. 3-4),
che sentito sui motivi d'asilo l’interessato ha affermato di aver lasciato tale
luogo in seguito all’arresto del fratello secondo le sue stesse dichiarazioni
riconducibile al fatto che lui e quest’ultimo avrebbero rifornito un gruppo di
oppositori politici con del gas (cfr. verbale 2, pagg. 5 e segg.),
che in seguito egli si sarebbe stabilito in altre regioni del Sudan, segnata-
mente ad Aliri, nel Kordofan Meridionale e poi a Abou Najaa, nello stato del
Gadaref, svolgendovi differenti attività lavorative (cfr. verbale 1, pag. 4 e
verbale 2, pagg. 8 e segg.),
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che avrebbe poi deciso di lasciare tale ultimo luogo per recarsi in Libia in
quando a suo dire vi viveva nascosto non facendo altro che lavorare (cfr.
verbale 2, pag. 9),
che nella querelata decisione, la SEM ha innanzitutto ritenuto inverosimili
parte delle allegazioni del richiedente,
che in particolare, le da lui addotte circostanze dell’arresto e della succes-
siva fuga dall’abitazione famigliare nonché le dichiarazioni in merito alle
ricerche di cui avrebbe fatto oggetto presso tale domicilio risulterebbero
contraddittorie; che altresì, interpellato sullo svolgimento dell’arresto del
fratello egli avrebbe fornito risposte imprecise e poco dettagliate,
che infine, l'autorità di prime cure ha ritenuto le allegazioni riguardanti la
precaria situazione nel Gadaref irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell’autorità inferiore
invocando il soddisfacimento delle condizioni di cui agli artt. 3 e 7 LAsi,
che le sue allegazioni sarebbero verosimili dal momento che egli, pur non
avendo svolto attività politiche in senso stretto, sarebbe comunque stato
sospettato dalle autorità e pertanto parimenti ricercato; che per quanto at-
tiene alle incongruenze riguardanti la fuga dal suo domicilio, il ricorrente
sostiene che quest’ultime andrebbero ricondotte ad un malinteso e meglio,
al fatto che egli si sarebbe nascosto nel cortile per poi ripartire il giorno
successivo; che inoltre, le discordanze emerse in corso di procedura d'asilo
sarebbero da ricondurre a delle difficoltà linguistiche,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
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o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citata),
che il Tribunale rileva anzitutto come l'interessato si sia effettivamente con-
traddetto in diverse occasioni; che in particolare, l’insorgente ha inizial-
mente esposto di essere fuggito a causa dell’arresto del fratello, il quale
avrebbe militato nelle forze d’opposizione (cfr. verbale 1, pag. 7); che in
seguito egli ha tuttavia indicato che tale arresto sarebbe stato da ricondurre
al fatto che lui ed il fratello avrebbero contribuito ad approvvigionare con
del combustibile i ribelli del Movimento Giustizia e Uguaglianza, per il che
risultavano entrambi ricercati dalle autorità (cfr. verbale 2, pagg. 6 e segg.),
che inoltre, egli ha inizialmente dichiarato che non gli sarebbe successo
nulla di rilevante dal momento della sua fuga dal Darfur, avvenuta nel 2010,
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al definitivo espatrio, facente data al 2014, salvo poi sostenere di essere
stato oggetto di ricerche a più riprese presso il proprio domicilio (cfr. ver-
bale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 8),
che inoltre, non giova al ricorrente sostenere che le incongruenze emerse
vadano imputate a delle difficoltà di comprensione, giacché egli stesso ha
confermato a precisa domanda ed in entrambe le audizioni di ben com-
prendere l’interprete (cfr. verbale 1, pag. 2 e pag. 8; verbale 2, pag. 1) ed
ha apposto la propria firma previa ritraduzione dei verbali nella propria lin-
gua, avendo inoltre avuto l’occasione di chiedere la correzione di quanto
non corrispondente,
che oltracciò, indipendentemente dall’apprezzamento degli ulteriori ele-
menti di inverosimiglianza rilevati dall’autorità di prime cure, gli eventi ad-
dotti, quandanche verosimili, non soddisfano d’acchito nemmeno i criteri di
rilevanza stabiliti ex art. 3 LAsi,
che in particolare, il nesso causale temporale tra gli avvenimenti recati a
sostegno della domanda dell’interessato e l’espatrio è da considerarsi de-
caduto, essendo gli stessi collocabili ad inizio 2010 (cfr. verbale 1, pag. 7
seg.) ed avendo il ricorrente atteso sino al febbraio 2014 per espatriare (cfr.
verbale 1, pag. 6); che a tal riguardo, non vi sono elementi atti a giustificare
una partenza differita (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi
citati),
che infine, nel gravame non risulta censurata l’irrilevanza ritenuta dall’au-
torità di prime cure quo alla precaria situazione lavorativa del ricorrente nel
Gadaref, irrilevanza che occorre in questa sede confermare,
che, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione della SEM, per
il che, il ricorso, su questo punto, va respinto,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
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che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che in particolare, l’autorità di prime cure ha rilevato che l'esecuzione
dell’allontanamento del richiedente nella regione del Darfur sarebbe attual-
mente inesigibile ma che ciò nonostante egli disporrebbe di un’alternativa
di domicilio interna,
che in sede ricorsuale l'insorgente contesta tale conclusione, sostenendo
di non avere alcuna possibilità d’insediamento a Khartoum o altrove in Su-
dan; che egli proverrebbe dal Darfur e non sarebbe pertanto certo di poter
essere riconosciuto quale cittadino sudanese; che inoltre, non vi sarebbero
le condizioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza per un rinvio in uno
Stato terzo; che pertanto, non essendosi l’autorità inferiore espressa in me-
rito all’allontanamento in uno Stato terzo, essa avrebbe leso il suo diritto di
essere sentito,
che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio-
nale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
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ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che nella regione d’origine del ricorrente regna effettivamente una situa-
zione di violenza generalizzata implicante l’inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento verso tali luoghi (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale
D-7315/2016 del 10 gennaio 2017),
che tuttavia, in virtù della libertà di domicilio di cui beneficiano al di fuori del
Darfur, i cittadini sudanesi provenienti da tale zona dispongono per prassi
costante di un'alternativa di soggiorno nelle altre regioni del paese ed in
particolare nell’area metropolitana di Khartoum; l’esigibilità stessa dell’al-
lontanamento verso il luogo alternativo di soggiorno dovendosi valutare se-
condo le peculiarità del caso concreto (cfr. DTAF 2013/5 consid. 5.4.4, così
come le sentenze del Tribunale D-7315/2016, E-3507/2015 del 20 ottobre
2015 consid. 8.4.2 e D-3604/2014 del 14 aprile 2015),
che in tale ottica il Tribunale rileva che l’insorgente nel proprio paese d’ori-
gine ha già vissuto precedentemente all’incirca quattro anni al di fuori della
regione del Darfur, segnatamente ad E._______ e F._______ (cfr. ver-
bale 1, pag. 7 seg.; verbale 2, pagg. 8-9), riuscendo in entrambi i casi a
provvedere al proprio sostentamento per il tramite di un’attività lucrativa
(cfr. verbale 2, pagg. 8-9),
che invero egli dispone di una certa esperienza lavorativa, maturata sia in
patria che all’estero, è giovane e in buona salute ed ha dimostrato, per il
suo vissuto, di essere dotato di una certa capacità di adattamento (cfr. ver-
bale 2, pagg. 7 e segg.),
che considerati tali presupposti, l’assenza di una rete famigliare in tale
luogo non è inoltre da considerarsi decisiva (cfr. sentenze del Tribunale
D-7315/2016 e D-3604/2014),
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che altresì, non giova all’interessato sostenere che l’autorità inferiore non
avrebbe esaminato la questione dell’esigibilità del suo allontanamento in
uno Stato terzo, essendo l’alternativa di domicilio analizzata nello stesso
stato del luogo d’origine,
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta pari-
menti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44
LAsi),
che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che in particolare, il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento il
gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confer-
mata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA);
che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo di
CHF 600.– versato il 13 dicembre 2016,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 13 dicem-
bre 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: