B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4877/2014
S e n t e n z a d e l l ' 8 s e t t e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Emilia Antonioni Luftensteiner;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…),
Italia,
c/o Ufficio federale della migrazione
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione dell'UFM del 29 agosto 2014 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera in data
5 agosto 2014;
i verbali d'audizione dell'11 agosto 2014 (di seguito: verbale 1) e del
21 agosto 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 29 agosto 2014, notificata alla ricorrente il
medesimo giorno (cfr. Atto A20/1), con la quale detto Ufficio ha respinto la
domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi
[RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla
Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome
lecito, esigibile e possibile;
il ricorso del 1° settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato)
contro detta decisione, con il quale la ricorrente ha concluso
all'annullamento della decisione contestata, alla concessione dell'asilo e
al riconoscimento della qualità di rifugiato; che, in subordine, ha postulato
il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione e la
concessione dell'ammissione provvisoria; che la medesima ha pure
presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali;
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta a codesto Tribunale via telefax in
data 2 settembre 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS
173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa;
che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, entrato in vigore il 29 settembre 2012, il
termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato
disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi; che
detto termine è stato osservato;
che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso
(art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata
soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del
diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi);
che la richiedente ha dichiarato di possedere sia la cittadinanza
bielorussa che quella italiana (cfr. verbale 1, pag. 3); che la medesima
sarebbe perseguitata da alcune non meglio precisate persone; che, in
particolare, sarebbe vittima di raggi radioattivi, gas nocivi e
contaminazioni negli alimenti; che, inoltre, sarebbe costantemente
pedinata da sconosciuti; che lo scopo di tali persecuzioni sarebbe quello
di impossessarsi di tutti i suoi beni, segnatamente un appartamento a
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B._______ e grosse somme di denaro; che né la Bielorussia né l'Italia
sarebbero in grado di proteggerla; che in Svizzera avrebbe invece notato
che i suoi persecutori sarebbero meno aggressivi (cfr. verbale 2, D55,
pag. 8);
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi);
che la richiedente è cittadina italiana (cfr. verbale 1, pag. 6); che il
Consiglio federale ha inserito l'Italia nel novero dei paesi esenti da
persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe
Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: giugno
2014);
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi);
che la definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è
esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di
condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza,
quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-
economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un
impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o
dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni
persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di
terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i
pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le
domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del
richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non
soddisfano tali condizioni;
che nella querelata decisione l'UFM ha considerato che le allegazioni
circa i motivi d'asilo dell'interessata sarebbero riconducibili all'operato di
terze persone; che in particolare subirebbe persecuzioni mirate
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all'estorsione di beni materiali; che, pertanto, la richiedente dovrebbe
rivolgersi alle autorità italiane;
che, di conseguenza, l'UFM ha concluso che le dichiarazioni
dell'interessata sarebbero irrilevanti in materia d'asilo;
che nel ricorso l'insorgente sostiene che l'autorità inferiori minimizzi i fatti
esposti classificandoli come un semplice furto o frode commerciale; che,
tuttavia, ella subirebbe persecuzioni ben più cruenti di quelle rilevate
dall'UFM; che, in particolare avrebbe provato di essere vittima di armi
psicotroniche; che, pertanto, necessiterebbe di un rifugio nonché di una
nuova identità;
che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, quest'ultima non ha
presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in
affermazioni confuse e non corroborate da alcun elemento oggettivo di
prova; che, a titolo d'esempio, ella non ha saputo identificare l'identità dei
presunti persecutori; che, inoltre, mal si comprende come verrebbe
colpita dalle asserite radiazioni; che, oltretutto, i medici a cui sostiene
essersi rivolta non hanno riscontrato nulla in tal senso (cfr. verbale 1,
pag. 11); che, infine, la medesima non si è mai rivolta alle autorità italiane
limitandosi ad affermare che dal comportamento sfacciato dei presunti
persecutori avrebbe capito che tali autorità non sarebbero in grado di
aiutarla (cfr. verbale 2, D51-52, pag. 8);
che, pertanto, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il
Tribunale ritiene che le dichiarazioni della ricorrente riguardo i suoi motivi
d'asilo, oltre che inverosimili, siano manifestamente irrilevanti;
che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una
diversa valutazione ritenuto che la ricorrente si limita ad esporre
affermazioni di parte prive di alcun elemento di prova concreto;
che, di conseguenza, la ricorrente non è riuscita a dimostrare, o
perlomeno a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a
giusto titolo che l'UFM ha respinto la sua domanda d'asilo;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
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l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]);
che in limine, nemmeno la circostanza di poter entrare e risiedere, come
cittadina di uno Stato membro della Comunità europea (CE), sul territorio
svizzero alla luce delle norme e principi dell'Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC,
RS 0.142.112.681), fa ostacolo alla pronuncia dell'allontanamento posto
che l'entrata sul territorio svizzero è avvenuta con lo scopo di depositare
domanda di asilo (cfr. verbale 2, D58, pag. 8);
che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2);
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM
dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009,
n. 11.148 pag. 567 seg.);
che lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione
dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4);
che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento,
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in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere
che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni;
che spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10);
che in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto
Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda
d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del
divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 Conv. rifugiati;
che inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente
potrebbe essere esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato
(«real risk») di un trattamento contrario alle succitate disposizioni
(cfr. Sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008,
37201/06); che in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi,
oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o
fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate;
che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi;
che in Italia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i
richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle
circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi;
che, infatti, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l'Italia
nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da
allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche
verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi;
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che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr in vigore del 1° febbraio 2014, se gli
stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal
Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o
da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragionevolmente
esigibile;
che tale presunzione non è stata inficiata dalla ricorrente;
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che ella è
giovane e dispone di una laurea in economia conseguita presso
l'Università di C._______; che, oltretutto, in Italia ha esperienze
professionali quali barista e assistente dentale (cfr. verbale 1, pag. 4);
che, pertanto, ha tutte le possibilità per reinserirsi con successo nel
contesto professionale italiano; che in Italia vive il marito con cui,
malgrado la separazione, mantiene buoni rapporti (cfr. verbale 1, pag. 6);
che per quanto attiene ai problemi di salute adotti dalla ricorrente, dei
quali non è presente alcuna documentazione medica, la medesima può
senz'altro rivolgersi alle strutture sanitarie italiane come peraltro già fatto
in passato (cfr. verbale 2, D38-46);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni
ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno
respinte;
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che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: