Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-4886/2010
Sentenza del 29 aprile 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Pakistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 giugno 2010 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…) 2010, l'interessato ha presentato una domanda di asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di
audizione del 19 aprile 2010 [di seguito: verbale 1] e del 5 maggio 2010
[di seguito: verbale 2]) di essere cittadino pakistano, originario di
B._______, nella provincia di C._______ (Pakistan) e di essere espatriato
per il timore di essere ucciso da un gruppo di jihadisti con i quali avrebbe
frequentato un campo di addestramento. Nel 2009, il ricorrente avrebbe
conosciuto due persone alla moschea di B._______. Li avrebbe visti per
cinque o sei mesi, prima che sparissero. Dopo un paio di mesi, sarebbero
tornati e il ricorrente avrebbe ripreso a frequentarli. Essi avrebbero detto
al ricorrente di essere jihadisti e di aver seguito, in quel periodo, un corso
di addestramento militare. L'insorgente avrebbe allora manifestato la
volontà di seguire tale corso. In seguito, i due avrebbero contattato il loro
comandante ed accompagnato l'interessato a D._______ (Pakistan).
Insieme avrebbero soggiornato in un albergo prima di partire, verso l'una
di notte, con un automezzo, in compagnia di un autista e una persona
armata. Dopo aver viaggiato quattro o cinque ore, sarebbero giunti al
campo di addestramento. Il giorno dopo, i suoi due amici sarebbero
ripartiti. L'insorgente avrebbe osservato per un paio di giorni gli
addestramenti, prima di prendervi parte, imparando l'uso delle armi, per
otto o nove giorni. Sarebbe poi stato convocato dal comandante che,
dopo avergli detto che chi abbandonava la causa sarebbe stato ucciso,
gli avrebbe assegnato un compito, ovvero di tornare nella sua zona e
reclutare giovani con problemi economici per la causa dell'Islam,
motivandoli a seguire un addestramento ed a compiere attentati suicidi
contro l'esercito pakistano. Impaurito, l'interessato avrebbe accettato la
missione e, qualche giorno dopo, sarebbe tornato a casa ed avrebbe
ripreso a lavorare nel suo negozio. Una sera, i suoi due amici si
sarebbero presentati al suo negozio accompagnati dall'autista e l'uomo
armato che l'avevano condotto al campo di addestramento. Questi
avrebbero invitato l'interessato a seguirli per incontrare il comandante, il
quale voleva un rapporto sulla missione affidatagli. L'interessato avrebbe
rifiutato ed avrebbe detto loro che non voleva sapere nulla di quella
missione, in quanto la riteneva sbagliata. I quattro l'avrebbero allora
minacciato di morte, ricordandogli che non poteva abbandonare la causa.
Avrebbero poi cercato di portarlo via di forza. Le grida del suo dipendente
avrebbero attirato i negozianti vicini e spinto i quattro aggressori ad
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andarsene. Mezz'ora dopo, l'interessato avrebbe chiuso il negozio,
sarebbe andato a casa e avrebbe raccontato tutto ai suoi familiari. Suo
padre gli avrebbe detto che non poteva chiedere aiuto alla polizia perché
l'avrebbero arrestato, vista la sua partecipazione ad un campo di
addestramento terroristico. Su consiglio del padre, non avrebbe quindi
denunciato l'aggressione e si sarebbe recato, con sua moglie e i suoi (…)
figli, nella sua casa in campagna, a E._______ (Pakistan), dove sarebbe
rimasto per quindici giorni. Nello stesso periodo, i quattro aggressori si
sarebbero presentati presso la sua casa a B._______, avrebbero chiesto
al padre dove fosse l'interessato e avrebbero affermato che l'avrebbero
trovato ed ucciso. A quel punto, il padre avrebbe consigliato
all'interessato di vendere il suo negozio e di fuggire a F._______
(Pakistan). Egli avrebbe seguito il consiglio del padre, recandovisi nel (…)
2009. Il mese successivo gli stessi aggressori si sarebbero ripresentati al
domicilio dell'interessato, a B._______, dove era presente il padre.
Quest'ultimo avrebbe quindi telefonato all'interessato, o, a seconda della
versione, si sarebbe recato dall'interessato a F._______, dicendogli di
lasciare il Paese, perché la sua vita sarebbe stata in pericolo.
L'interessato sarebbe quindi espatriato nel (…) 2010.
B.
Con decisione del 4 giugno 2010, notificata all'interessato il
9 giugno 2010 (cfr. atto A12/1) l'UFM ha respinto la succitata domanda di
asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di
origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 6 luglio 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e,
in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Con decisione incidentale del 2 agosto 2010, il Tribunale ha respinto la
succitata domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a
versare, entro il 18 agosto 2010, un anticipo di CHF 600.- a copertura
delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità
del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
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E.
In data 9 agosto 2010 il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32], art. 105 della legge
del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi; RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale [LTF; RS 173.110]).
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 della Legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; 172.021] e
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12
luglio 2007 consid. 3).
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5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni
presentate dall'interessato non soddisferebbero le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, in primo luogo,
sarebbero vaghe e stereotipate in relazione all'addestramento in un
campo dei "Tehrik e Taleban", ciò che renderebbe poco credibile che il
medesimo abbia avuto un contatto con tale gruppo. In particolare, il
ricorrente avrebbe affermato che tale gruppo era un'associazione ed un
partito, rettificando poi che era un'associazione che si nasconderebbe nel
nord del Pakistan. Secondo l'UFM, tale descrizione non corrisponderebbe
alla realtà dei fatti. Inoltre le sue conoscenze, in merito alla storia,
all'organizzazione e allo scopo di tale gruppo, sarebbero palesemente
approssimative. In particolare, non sarebbe stato in grado di indicare
quando il gruppo sopracitato sarebbe stato creato. L'interessato, per di
più, avrebbe affermato di non conoscere nulla in merito all'organizzazione
del gruppo e non avrebbe saputo citare i nomi delle due persone che
l'avrebbero accompagnato con i suoi due amici al campo di
addestramento. In aggiunta, avrebbe fornito solo indicazioni generiche e
lacunose sulle attività svolte al corso di addestramento. Egli avrebbe
dimostrato di avere scarse conoscenze anche in merito al fucile e alla
pistola con cui sostiene di essersi allenato. L'UFM ha rilevato, inoltre,
delle contraddizioni nelle allegazioni dell'interessato, segnatamente sul
periodo in cui avrebbe conosciuto i "due amici", collocando tale
avvenimento, in un primo tempo, nel maggio 2009, e, in un secondo
tempo, tra febbraio e marzo del 2009. In aggiunta, nella prima audizione,
avrebbe affermato di non sapere il nome del fucile che avrebbe imparato
ad usare al campo di addestramento, mentre nella seconda audizione
avrebbe asserito che il fucile si chiamava "F7M". Il ricorrente si sarebbe
altresì contraddetto anche in merito al momento in cui avrebbe ricevuto i
soldi della vendita del suo negozio, adducendo, in un primo tempo, che
con il ricavato sarebbe fuggito a F._______, mentre in un secondo tempo,
ha dichiarato che suo padre si sarebbe recato a F._______, portandogli i
soldi della vendita del negozio. Non da ultimo, si sarebbe contraddetto
sulle circostanze in cui sarebbe venuto a sapere dell'ultima visita dei
quattro aggressori, adducendo dapprima di averlo saputo via telefono da
suo padre, per poi affermare che suo padre glielo avrebbe comunicato
personalmente, quando sarebbe andato a F._______. Inoltre, l'UFM ha
ritenuto inverosimile, poiché incompatibile con l'esperienza generale della
vita o la logica dell'agire, che l'interessato abbia ripreso la sua routine
lavorando nel suo negozio dopo essere rientrato a casa
dall'addestramento, in quanto, se realmente preoccupato per la sua vita,
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si sarebbe adoperato più rapidamente all'espatrio, evitando di rendersi
reperibile al suo domicilio e al suo negozio. In aggiunta, l'autorità inferiore
ha ritenuto che, se davvero i suoi persecutori avessero potuto trovarlo
ovunque, il ricorrente sarebbe espatriato tempestivamente e non soltanto
dopo circa tre mesi. In conclusione, non sarebbe riconosciuta la qualità di
rifugiato nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il
principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la
cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi
circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì,
considerato che né la situazione politica, né altri motivi relativi al
richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico si opporrebbero
all'esigibilità e alla possibilità dell''esecuzione dell'allontanamento.
5.2. Nel gravame, in relazione al timore di essere esposto a pregiudizi da
parte del gruppo terroristico "Tehrik e Taleban", l'insorgente ha affermato
di ritenere di aver fornito tutte le informazioni necessarie, cercando di
essere il più preciso possibile. Egli ha contestato che, circa la sue
conoscenze del suddetto gruppo terroristico, possa essere addotto ad
argomento di inattendibilità il fatto che lo abbia definito "partito o
associazione", correggendosi poi immediatamente dicendo che non si
trattava di un partito. Il ricorrente, infatti, sostiene che non si potrebbe
pretendere da lui un impiego giuridicamente esatto di termini
comunemente usati come sinonimi di "movimento organizzato".
L'insorgente fa valere che la sua scarsa conoscenza della storia
dell'organizzazione sarebbe dovuta all'ermetismo necessario alla
sopravvivenza di tale organizzazione clandestina. In effetti, secondo lui,
tale organizzazione non rivelerebbe molte informazioni ad una persona
appena reclutata. Riguardo alla sua scarsa conoscenza delle armi, esso
spiega che le avrebbe utilizzate soltanto per un brevissimo periodo ed in
circostanze in cui aveva altre preoccupazioni. Secondo l'insorgente
andrebbe, inoltre, considerata l'intenzione dell'organizzazione di
assegnargli un ruolo più propagandistico che bellico. Il ricorrente contesta
che, riguardo alla localizzazione del campo di addestramento,
l'indicazione "nord del Pakistan" sia in contraddizione con l'allegazione
circa la distanza (quattro o cinque ore di macchina) da D._______, o col
fatto di non conoscerne il luogo esatto. Infine, riguardo alla telefonata del
padre, rispettivamente alla sua visita a F._______, il ricorrente afferma
che si tratterebbe di un equivoco in quanto egli, concludendo la
dichiarazione spontanea sui motivi dell'espatrio, avrebbe elencato i motivi
senza dargli un preciso ordine cronologico, ma a seconda di come gli
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sarebbero venuti in mente. Il ricorrente conclude che il suo racconto
sarebbe verosimile e dovrebbe essergli riconosciuta la qualità di rifugiato.
Inoltre, l'insorgente afferma che rischierebbe di subire in Pakistan
trattamenti proibiti dall'art. 3 CEDU da parte della polizia, in quanto
persona in contatto con un'organizzazione terroristica. Infine, il ricorrente
ritiene che – contrariamente a quanto affermato dall'UFM – la situazione
attuale in Pakistan sarebbe altamente instabile a tal punto da non
permettere un rinvio nella dignità e nella sicurezza e, quindi, il suo
allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile.
6.
6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile
(art. 3 LAsi).
6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione
(altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra
loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante
(cfr. GICRA 1995 n. 23).
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7.
7.1. Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si
esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate
dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è
limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con
riferimento agli evocati fatti. In particolare, il ricorrente non è stato in
grado di fornire informazioni circostanziate e precise circa gli avvenimenti
a fondamento della sua domanda di asilo, segnatamente le date di
avvenimenti centrali del suo racconto. Innanzitutto, l'insorgente non ha
saputo indicare in modo preciso quando avrebbe conosciuto i due ragazzi
che l'avrebbero condotto a partecipare ad un addestramento, adducendo,
in modo vago, di aver fatto la loro conoscenza "nel mese di maggio 2009"
e di non ricordarne la data esatta (cfr, verbale 1, pag. 7). Inoltre, si è
anche contraddetto dichiarando, in un secondo tempo, in modo altrettanto
vago, di aver fatto amicizia con questi due giovani a "fine dell'inverno,
ovvero febbraio o marzo 2009" (cfr. verbale 2, pag. 3, D16). Il ricorrente
non ha saputo indicare la data nella quale gli è stato detto che sarebbe
stato accettato per l'addestramento, adducendo in modo vago che
sarebbe stato "10 o 15 giorni dopo" il ritorno dei due amici (cfr. verbale 2,
pag. 5, D32). Egli, in aggiunta, non ha saputo indicare il giorno in cui
sarebbe partito per il campo di addestramento, limitandosi ad affermare
che era "nel decimo mese del 2009" e di "non ricordare la data esatta"
(cfr. verbale 1, pag. 7). L'insorgente non ha saputo citare il nome
dell'albergo in cui sarebbe stato portato, prima di partire per il campo di
addestramento (cfr. verbale 1, pag. 7). Altresì, egli non ha saputo indicare
il giorno in cui sarebbe ritornato a B._______, dopo aver partecipato al
campo di addestramento, affermando che era "nel decimo mese del
2009, 15 o 16 giorni dopo" la sua partenza per il campo e, anche in
questo caso, di non ricordare il giorno esatto (cfr. verbale 1, pag. 8). Su
quest'ultimo avvenimento si è, altresì, contraddetto, affermando nella
seconda audizione di credere che fosse "l'undicesimo mese del 2009"
(cfr. verbale 2, pag. 12, D89). Egli, inoltre, non ha saputo indicare
nemmeno il giorno del tentato rapimento al suo negozio, limitandosi a
dichiarare che era "10 o 15 giorni dopo" il suo ritorno a casa
(cfr. verbale 2, pag. 5, D32) oppure "15 o 16 giorni dopo" (cfr. verbale 1,
pag. 8). L'interessato, peraltro, non ha saputo determinare il giorno in cui i
quattro sarebbero andati a casa sua a B._______ e avrebbero minacciato
suo padre, adducendo in modo generico che era "nell'undicesimo mese
del 2009" (cfr. verbale 1, pag. 8). Esso non ricorda neanche il giorno in
cui sarebbe partito per F._______. Si è limitato, infatti, ad affermare che
era "verso il mese di dicembre 2009, verso la fine del mese",
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aggiungendo di non ricordare la data esatta (cfr. verbale 1, pag. 8). In
aggiunta, non ha saputo indicare il giorno in cui suo padre l'avrebbe
informato dell'ultima visita dei quattro aggressori a casa sua, allorché
quell'episodio avrebbe, addirittura, spinto l'insorgente all'espatrio,
affermando in modo vago che era "nel mese di dicembre 2009",
aggiungendo che sarebbe stato "12 o 13 giorni dopo" il suo arrivo in
campagna e di non ricordare la data precisa (cfr. verbale 2, pag. 15,
D113). Il ricorrente si è contraddetto anche in merito ad un ulteriore
avvenimento centrale del suo racconto. Egli, in effetti, ha affermato, nella
prima audizione, che, quando si sarebbe trovato in campagna a
E._______, dopo che i quattro aggressori sarebbero andati a casa sua a
B._______ a cercarlo, suo padre avrebbe venduto il negozio e gli
avrebbe detto di andare a F._______ e vivere con quei soldi. Con i soldi
ricavati il ricorrente sarebbe fuggito. Ha inoltre affermato che, mentre si
trovava a F._______, i quattro sarebbero andati ancora a casa sua a
B._______, avrebbero minacciato suo padre e quest'ultimo avrebbe
telefonato al ricorrente, informandolo di tale visita, dicendogli di lasciare il
Paese e che la sua vita sarebbe stata in pericolo (cfr. verbale 1, pag. 7).
Nella seconda audizione l'insorgente si è contraddetto, dichiarando che
suo padre gli avrebbe detto personalmente di quella visita, e che, il giorno
dopo l'accaduto, suo padre si sarebbe recato a F._______, portandogli i
soldi della vendita del negozio (cfr. verbale 2, pag. 15, D 118). Non
soccorre l'insorgente la mera affermazione ricorsuale secondo cui si
tratterebbe di un malinteso o di un equivoco. Infine, il ricorrente non è
stato in grado di indicare neppure il giorno del suo espatrio, limitandosi a
dichiarare che era nel mese di febbraio 2010 (cfr. verbale 1, pag. 9).
Alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie, vaghe e non
circostanziate del ricorrente, che vertono sui punti essenziali della sua
domanda di asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei fatti
addotti, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di
inattendibilità del racconto reso dall'insorgente. Ritenuta
l'inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti del ricorrente, non vi è,
peraltro, motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in patria,
se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
7.2. In considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
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8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21).
9.
9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.2.
9.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Pakistan possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr,
l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105).
9.2.2. Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi
delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.3.
9.3.1. Inoltre, in Pakistan, non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
9.3.2. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha
una formazione scolastica superiore, avendo terminato le scuole nel (…)
(cfr. verbale 1, pag. 2). Per di più, in patria, ha potuto acquisire
un'esperienza lavorativa, quale (…). Inoltre, l'insorgente dispone di una
densa rete sociale in Patria, da un lato, a B._______ (Pakistan), dove
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risiedono sua madre, suo padre e due sorelle (cfr. verbale 1, pag. 4) e,
dall'altro lato, a G._______ e a F._______ dove vivono rispettivamente
suo fratello e una sorella (cfr. ibidem). Peraltro, il ricorrente non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da
giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da
un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici.
9.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente verso il Pakistan è, contrariamente
quanto sostenuto dal ricorrente, ragionevolmente esigibile.
9.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio oltre alla sua carta di identità che ha
già depositato in corso di procedura (art. 8 cpv. 4 LAsi; Decisione del
Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/34 consid. 513-
515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento
e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata
(art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal
ricorrente il 9 agosto 2010.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal
ricorrente il 9 agosto 2010.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: