B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4887/2018
Sen t en z a d e l 4 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…), con la figlia
B._______, nata il (…),
Ucraina,
entrambe patrocinate
dall’avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
Via Dufour 1, casella postale 6319, 6901 Lugano,
ricorrenti,
Contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 9 agosto 2018 / N (…)
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Visti:
la decisione del 9 agosto 2018, per mezzo della quale la Segreteria di stato
della migrazione (di seguito: SEM) non entrava nel merito della domanda
d’asilo delle interessate in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi,
l’invio postale raccomandato n° 98.41.903654.00010893, impostato il
9 agosto 2018 ed avvisato per il ritiro il giorno seguente presso il recapito
dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico (cfr. tracciamento degli invii),
il ricorso del 27 agosto 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d’en-
trata: 28 agosto 2018),
e considerato:
che il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica de-
finitivamente i ricorsi contro le decisioni della SEM (art. 31 e 33 lett. d LTAF;
art. 105 LAsi [RS 142.31] e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che le procedure sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la
LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che giusta l’art. 111 lett. b LAsi, l’art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice
dell’istruzione decide in qualità di giudice unico in caso di non entrata nel
merito su ricorsi manifestamente irricevibili; che si tratta segnatamente dei
casi di mancato pagamento dell’anticipo spese e di ricorso inoltrato troppo
tardi (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.51 e Messaggio concernente la revisione
totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3937),
che il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro
le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto
con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a è di cinque giorni lavorativi (art. 108
cpv. 2 LAsi e art. 20 cpv. 1 PA),
che la sospensione dei termini giusta l’art. 22a PA non si applica alla pro-
cedura d’asilo (art. 17 cpv. 1 LAsi),
che il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1
PA),
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che quando il tentativo d’intimazione di un invio raccomandato si rileva in-
fruttuoso e, per conseguenza, è emesso un avviso di ritiro nella bucalettere
del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverlo, l’invio è validamente
notificato quando è ritirato alla Posta; che se ciò non avviene entro il ter-
mine di ritiro, corrispondente a sette giorni (v. anche art. 12 cpv. 1 LAsi [RS
142.31]), l’invio è ritenuto notificato l’ultimo giorno di questo termine, nella
misura in cui il destinatario doveva prevedere un’intimazione (cosiddetta
« Zustellungsfiktion »; DTAF 2017 I/3 consid. 6.2); che il principio della no-
tificazione fittizia – dopo sette giorni – si applica anche quando il destina-
tario abbia chiesto alla posta di prolungare il periodo di giacenza dell’invio,
segnatamente mediante un ordine di trattenuta della corrispondenza (cfr.
DTF 134 V 49 consid. 4 e, tra le tante, sentenza del Tribunale federale
6B_185/2018 del 24 aprile 2018); che in presenza di un ordine di trattenere
gli invii, un atto giudiziario è ritenuto essere recapitato l'ultimo giorno del
termine di sette giorni dalla ricezione dell'invio da parte dell'ufficio postale
del domicilio del destinatario (cfr. DTF 141 II 429 consid. 3.3),
che nel caso di specie, la decisione impugnata è stata inviata alla patroci-
natrice delle insorgenti il 9 agosto 2018; che l’invio raccomandato in que-
stione è stato avvisato per il ritiro il 10 agosto 2018; che la decisione è
dunque da reputarsi notificata il 17 agosto 2018, ovvero il settimo giorno
dopo il primo tentativo di consegna infruttuosa, a prescindere dal prolun-
gamento del termine di giacenza postale,
che gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità, oppure all’indirizzo
di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica
o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1
PA),
che in specie, il termine per presentare ricorso ai sensi dell’art. 108 cpv. 2
LAsi scadeva il 24 agosto 2018, ovvero cinque giorni lavorativi dopo la data
di notifica fittizia,
che pertanto, il gravame, inoltrato il 27 agosto 2018, risulta manifestamente
inammissibile in quanto tardivo,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a
carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che se le circostanze lo giustificano, il Tribunale può ripartirle in modo di-
verso o rinunciare ad addossarle alle parti (art. 66 cpv. 1 2a frase LTF in
relazione con l’art. 6 LAsi); che le spese inutili sono pagate da chi le causa
(art. 66 cpv. 3 LTF in relazione con l’art. 6 LAsi; cfr. sentenza del
TF 2C.1228/2013 del 3 gennaio 2014 consid. 5.2. con referenze citate;
sentenze del TAF D-4993/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8.4, D-298/2015
del 20 gennaio 2016 consid. 7, D-7915/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 6;
cfr. anche MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. marg. 3.155 pag. 212 seg.),
che avantutto, la patrocinatrice delle ricorrenti, avvocato regolarmente
iscritto in un registro cantonale, facendo prova di un minimo di diligenza,
doveva essere a conoscenza del principio della notificazione fittizia nonché
della conseguente inammissibilità del presente gravame,
che non solo, ma l’allegato ricorsuale contiene pure ulteriori conclusioni
infondate ed al limite del temerario,
che in primo luogo, mal si comprende la conclusione volta alla concessione
dell’effetto sospensivo, essendo lo stesso previsto ex lege (art. 55 PA),
che allo stesso modo, la richiesta di unione della presente procedura con
quella del figlio C._______ risulta inconsistente, non essendo pendente di-
nanzi al Tribunale alcun ricorso a nome di quest’ultimo,
che non è inoltre la prima volta che la patrocinatrice induce questo Tribu-
nale a procedure defatiganti,
che alla luce di quanto sopra, codesto Tribunale mette le spese processuali
a carico della patrocinatrice,
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese processuali di CHF 500.-, sono poste a carico della patrocinatrice
delle ricorrenti, avv. Immacolata Iglio Rezzonico. Tale ammontare dev’es-
sere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un ter-
mine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: