Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-489/2011
Sentenza del 24 gennaio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Ghana,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 gennaio 2010 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
i verbali d'audizione del 5 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
13 gennaio 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 13 gennaio 2011, notificata
oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 14 gennaio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 17 gennaio 2011,
lo scritto del ricorrente del 19 gennaio 2011,
lo scritto dell'insorgente del 21 gennaio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
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che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
di essere cittadino ghaneano, di etnia ashanti e di aver vissuto a
B._______ (Ghana) dalla sua nascita fino al 2001 e in seguito a
C._______ (Ghana), fino al suo espatrio avvenuto l'8 settembre 2010,
rispettivamente l'8 novembre 2010, a seconda della versione,
che il ricorrente ha affermato di essere espatriato, da una parte, per il
timore di essere ucciso dal padre della sua compagna (di seguito: S.),
dopo che quest'ultima si sarebbe suicidata nella casa dell'insorgente, e
d'altra parte, perché teme di essere arrestato ed incolpato ingiustamente
della sua uccisione,
che, nella decisione del 13 gennaio 2011, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito il Ghana nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal
ricorrente sarebbero inverosimili siccome illogiche e vaghe, di modo che
non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione del
ricorrente a persecuzioni in caso di rientro in Ghana,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM ribadendo in
sostanza le allegazioni rese durante le audizioni; che, in particolare, fa
valere che il suo comportamento dopo la scoperta del cadavere di S. non
sarebbe illogico, in quanto essendo quest'ultima già morta, non avrebbe
avuto alcun senso chiamare i soccorsi; che, in aggiunta, uno dei motivi
per cui l'UFM ha considerato vaghe le sue allegazioni, ovvero il fatto di
non aver esplicitato per quale crimine teme di essere condannato,
sarebbe insensato, in quanto, oltre a non essere stata formulata nessuna
domanda precisa in merito, sarebbe stato evidente che si trattava di
omicidio; che, inoltre, ammette di avere appreso di essere ricercato solo
indirettamente, ma che tali informazioni corrisponderebbero pienamente
ai suoi timori e quindi non avrebbe avuto motivo di dubitarne; che le sue
dichiarazioni sarebbero attendibili come pure molto circostanziate e il suo
racconto privo di contraddizioni; che, pertanto, l'insorgente sostiene che
le sue allegazioni sarebbero da considerarsi verosimili; che, peraltro, vi
sarebbero indizi di persecuzioni che avrebbero dovuto indurre l'UFM ad
entrare nel merito della domanda d'asilo; che, infine, il rinvio verso il
Ghana dovrebbe essere considerato inesigibile, giacché rischierebbe di
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essere sottoposto ad un grave e concreto pericolo per la sua vita; che,
inoltre, l'allontanamento sarebbe da considerarsi inesigibile anche da un
punto di vista medico, poiché soffrirebbe di gravi problemi di salute, cosa
di cui l'UFM non avrebbe tenuto conto nella decisione contestata; che,
infine, il ricorrente dichiara di volere fare pervenire al Tribunale la
documentazione medica relativa alle visite a cui è stato sottoposto
durante la sua permanenza al Centro di registrazione e procedura di
D._______,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 ottobre 1993, il Ghana nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
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sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto
Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il
ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di
asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate
da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, è illogico che il ricorrente, alla vista della sua ragazza
stesa a terra con un coltello infilzato nel corpo, si sia dato
immediatamente alla fuga, sentendosi subito in pericolo benché
innocente; che è incomprensibile che l'insorgente non abbia pensato di
chiedere a qualcuno, come ad esempio i suoi colleghi di lavoro, di
testimoniare della sua presenza al mercato durante tutto il giorno; che,
interrogato in merito, il ricorrente si è sorprendentemente limitato ad
affermare di non averci pensato (cfr. verbale 2, pag. 8, D 74); che non
soccorre peraltro il ricorrente la mera affermazione secondo la quale in
Africa non si potrebbe dimostrare la propria innocenza (cfr. verbale 2,
pag. 5, Q 74),
che, inoltre, l'allegazione del ricorrente, secondo cui egli sarebbe
ricercato dalle autorità, è una semplice asserzione di parte non
corroborata da alcun elemento probatorio (cfr. verbale 2, pag. 8, Q 69),
così come l'allegazione secondo cui, se avesse domandato protezione
alla polizia, non sarebbe stato ascoltato ma sarebbe stato arrestato e,
siccome il padre di S. era ricco, sarebbe stato incolpato ingiustamente,
senza avere alcuna possibilità di provare la sua innocenza (cfr. verbale 1,
pag. 5),
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa
ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, altresì, non v'é motivo di ritenere che il ricorrente non possa
beneficiare, in Patria, di un equo processo in relazione ad eventuali
accuse mosse nei suoi confronti,
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che, infine, un eventuale errore giudiziario ai danni del ricorrente non è, di
per sé, rilevante in materia d'asilo,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Ghana
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv.
tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Ghana non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1;
RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
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ricorrente; che egli è giovane, vanta un'esperienza professionale quale
(…) (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 3, Q 16) e dispone di una rete
sociale e familiare in Patria, segnatamente, sua madre, che vive a
B._______, e l'amico che l'ha ospitato prima del suo espatrio,
che i problemi di salute di cui il ricorrente ha preteso di soffrire in sede
ricorsuale, ovvero la perdita di sangue dalle urine, non sono stati
corroborati da alcun certificato medico; che, d'altronde, pur tenuto conto
anche degli scritti dell'interessato del 19 e 21 gennaio 2011, dove sono
indicate segnatamente le diagnosi da parte del Dr. E._______ ("Herpes
genitalis simplex", uretrite cronica e eruzione cutanea cronica), dagli atti
di causa non emergono gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
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tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: