B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4896/2015
Sen t en z a d e l 1 9 agos t o 201 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice David R. Wenger;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Etiopia,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 29 luglio 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
19 giugno 2015,
l'audizione sulle generalità del 6 luglio 2015 (di seguito: verbale) nella
quale, tra le altre cose, è stato concesso il diritto di essere sentito circa
un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di
non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31)
con il relativo trasferimento verso l'Italia,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 29 luglio 2015 (notificata il
7 agosto 2015), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato
il trasferimento dell' interessato verso l'Italia ed ordinato lo stesso al più
tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, indicando che
un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo,
il ricorso del 12 agosto 2015 (cfr. timbro del plico; data d'entrata:
13 agosto 2015) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale
il ricorrente ha concluso, secondo il senso, all'annullamento della decisione
impugnata e alla trattazione della domanda in Svizzera,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
14 agosto 2014,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
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che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che in casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso
è stato trasmesso in italiano; che pertanto la presente sentenza può essere
redatta in italiano,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti,
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico
del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
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al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'
art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal
Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della
gerarchia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/ SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, stato al 1° febbraio 2014,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di
determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr.
DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo
III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come
competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è
tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
anche se tale esame non gli compete,
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che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno
rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo
«EURODAC», che il richiedente ha depositato domanda d'asilo in data
(…) giugno 2015 a B._______ (Italia),
che la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini
fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta, fondata
sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, di ripresa in carico,
che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico
entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento di Dublino III, l'Italia
ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della
domanda di asilo in questione (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III),
che malgrado l'insorgente dichiari non aver depositato una domanda
d'asilo in Italia, ha presentato un documento ricevuto dalla Questura di
C._______, Commissariato di Pubblica Sicurezza B._______, che lo
invitava a regolarizzare la sua posizione in Italia e in cui veniva fatta
menzione della sua richiesta di asilo politico,
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento
Dublino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della
CEDU della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che la CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12 § 114 ha peraltro espressamente indicato che
la situazione attuale dell'Italia non è comparabile alla situazione della
Grecia constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del
21 gennaio 2011, 30696/09,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
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procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr.
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura];
direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che tali direttive abrogano e sostituiscono le vecchie direttive 2005/85/CE
(art. 53 direttiva procedura) e 2003/9/CE (art. 32 direttiva accoglienza) con
effetto dal 21 luglio 2015; che le stesse possono essere invocate a partire
da tale data dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato,
ove quest'ultimo non abbia recepito nei termini tale direttiva nel diritto
interno o non l'abbia recepita correttamente (cfr. sentenza della CGUE del
24 novembre 2011 C-468/10 e C-469/10, ASNEF e
FECEMD/Administración del Estado punto 51),
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma
Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che con l'argomento secondo cui preferirebbe rimanere in Svizzera per
sentirsi più sicuro, studiare e lavorare e trovare la libertà, il ricorrente fa
implicito riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1
Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1
sull'asilo dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che
concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità; che ai sensi
dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può
entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento
Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della
domanda,
che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a riprenderlo carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura,
che, inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese
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dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di
essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere
di apprezzamento (cfr. sentenza del TAF E-641/2014 del 13 marzo 2015
[prevista per la pubblicazione]); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha
ristretto il potere d'esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e
deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo
potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere
d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che
in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello
della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che
l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di
apprezzamento,
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento
Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della
domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
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all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45
consid. 10),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
del SEM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia
il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, al SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: