B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4900/2012
S e n t e n z a d e l 2 4 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 settembre 2012 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data
29 dicembre 2011;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
23 gennaio 2012, con cui ha stralciato la predetta domanda dai ruoli a
seguito della scomparsa del richiedente il 15 gennaio 2012 dal luogo di
dimora assegnatoli;
la nuova domanda presentata dall'interessato in Svizzera il
24 febbraio 2012;
la ripresa della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) il 29 agosto 2012;
il verbale dell'audizione sulle generalità del 29 agosto 2012 (di seguito:
verbale 1) nonché il verbale di audizione secondo gli art. 29 e 30 LAsi av-
venuta in stessa data (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 12 settembre 2012, notificata all'interessato in
data 14 settembre 2012 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 18 settembre 2012 (data d'entrata: 19 settembre 2012);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) in data 20 settembre 2012;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che il richiedente ha dichiarato di chiedere asilo in Svizzera a causa della
povertà presente in Tunisia e per cercare un lavoro meglio remunerato in
Europa; che egli ha espressamente aggiunto di non avere altri motivi (cfr.
verbale 2, pag. 3);
che nella decisione del 12 settembre 2012, ai quali considerandi si rinvia,
l'UFM ha osservato che il richiedente avrebbe fatto valere soltanto motivi
economici e che non emergerebbe alcun indizio proprio a motivare la
qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione
provvisoria;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronuncia-
to l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione
verso il suo Paese siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha allegato di avere messo incinta sua cugina
nel (...) prima dell'espatrio; che a causa di questo fatto sarebbe stato
raggiunto da un colpo di pistola sparato dai fratelli di ella; che vendette
per questioni di onore, in Tunisia, non andrebbero denunciate alla polizia;
che in sede di audizione egli non avrebbe menzionato tali fatti in quanto
non li avrebbe ritenuti importanti e inoltre sarebbe stato confuso e
nervoso; che quindi egli vorrebbe rifare l'audizione; che in conclusione ha
chiesto, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata;
che, giusta l'art. 35a cpv. 1 LAsi, la procedura d'asilo è ripresa se una
persona la cui domanda d'asilo è stata stralciata presenta una nuova do-
manda di asilo; che non si entra nel merito della nuova domanda d'asilo,
salvo il caso in cui sussistano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato
o determinanti per la concessione della protezione provvisoria (art. 35a
cpv. 2 LAsi);
che secondo l'art. 36 cpv. 1 lett. c LAsi, l'UFM è tenuto a procedere a
un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi se non ve
n'è stata alcuna prima dello stralcio della domanda d'asilo o l'interessato,
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avvalendosi del diritto di essere sentito, allega nuovi elementi e vi sono
indizi propri a motivare al qualità di rifugiato o determinanti per la conces-
sione della protezione provvisoria;
che, nell'ambito dell'esame circa l'esistenza di indizi propri a motivare la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 35a LAsi, il grado della prova è posto a
un livello relativamente basso, equivalente a quello stabilito dalla giuri-
sprudenza relativa all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. DTAF 2008/57 consid.
3.2); che, parimenti, la nozione di indizi propri a motivare la qualità di rifu-
giato ai sensi dell'art. 35a LAsi equivale alla nozione di indizi di persecu-
zione in senso stretto, ritenuta dalla giurisprudenza relativa all'art. 32
cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. ibidem consid. 3.3);
che in occasione della domanda d'asilo presentata il 29 dicembre 2011,
successivamente stralciata dall'UFM a seguito della sparizione del ricor-
rente, egli non è stato sentito sui motivi d'asilo;
che a seguito della ripresa della procedura, il ricorrente è stato sentito sia
sulle generalità sia sui suoi motivi d'asilo giusta gli art. 29 e 30 LAsi;
cha pertanto il Tribunale non ravvisa alcuna violazione del diritto del ricor-
rente di potersi esprimere;
che durante l'audizione il richiedente ha addotto di aver lasciato il suo
Paese per motivi economici;
che l'UFM ha considerato che i fatti addotti dal richiedente non sono pro-
pri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione del-
la protezione provvisoria;
che da questo punto di vista il Tribunale non può che confermare quanto
considerato nella querelata decisione ai cui considerandi si rinvia;
che il motivo di fuga addotto in sede di ricorso legato alla cugina, oltre a
essere irrilevante ed essere una motivazione dell'ultima ora, è palese-
mente inverosimile;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata;
che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in
quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
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avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9);
che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della
LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia è ammissibile (art. 83
cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione
personale, essendo giovane, in salute e avendo una formazione nonché
un'esperienza professionale oltre che una rete sociale avendo egli vissuto
a Tunisi dalla nascita fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.), l'allon-
tanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed art. 44
cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi
e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che visto l'esito della procedura le spese giudiziarie di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: