Corte IV
D-4916/2006
D-4917/2006
vav/mum
{T 0/2}
Sentenza del 12 luglio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérard Scherrer e Fulvio Haefeli
Cancelliera Marisa Murray
A._______, e il fratello B._______, Turchia,
Ricorrenti
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
le decisioni del 21 febbraio 2006 in materia d'asilo, d'allontanamento e
d'esecuzione dell'allontanamento / N [...] e N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Gli interessati, cittadini turchi d'etnia curda con ultimo domicilio in patria a
C._______, hanno presentato domanda d'asilo il 12 maggio 2000.
Susseguentemente sono stati attribuiti al Cantone Ticino.
a) Il richiedente ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del
29 maggio e del 23 giugno 2000), d'essere simpatizzante dell'D._______ dal
E._______ e d'aver fornito aiuti alimentari e vestiti a membri del PKK a partire
dall'inizio del 1997 a metà marzo 2000. Sarebbe stato fermato tre volte dalle
autorità unitamente alla sorella A._______, la prima nel mese di gennaio del
F._______, la seconda nel G._______ o H._______, e la terza nel mese di
gennaio del I._______. Sarebbe stato fermato da solo per altre nove volte. I fermi
avrebbero avuto una durata minima di 1 ora ed una massima di quindici giorni (nel
mese di gennaio del F._______). Durante gli stessi sarebbe stato anche
maltrattato. Lo scopo dei fermi sarebbe stato d'interrogarlo sulle sue attività a
favore dei movimenti D._______ e PKK nonché sui suoi familiari, in particolare sul
padre.
b) La richiedente ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del
19 maggio e del 20 giugno 2000), d'aver sostenuto il PKK a partire dal F._______,
fornendo ai suoi membri aiuti alimentari. A partire dal F._______ dei “civili” armati
si sarebbero inoltre presentati regolarmente al suo domicilio, segnatamente alla
ricerca del padre. Tre volte nel H._______, o due volte nel H._______ e una nel
gennaio del I._______, sarebbe inoltre stata portata ad un posto militare dove
sarebbe stata trattenuta, secondo la versione, per 5 ore, 1 giorno e 2/3 ore, oppure
per 5 ore, 10 ore e una notte. Nel gennaio del I._______ sarebbe peraltro stata
fermata unitamente al fratello; entrambi sarebbero stati rilasciati dopo una notte.
B. Il 29 gennaio 2001, una sorella degli interessati, unitamente alla sua famiglia, ha
presentato domanda d'asilo in Svizzera (N ...). Il 31 marzo 2003, l'allora Ufficio
federale dei rifugiati (UFR; attualmente, e di seguito, UFM) ha respinto la loro
domanda d'asilo, pronunciando nello stesso tempo il loro allontanamento dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. Il 1° maggio 2003, gli
stessi hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (CRA) contro la succitata decisione. Il 4 febbraio 2005, il ricorso è
stato accolto e la decisione impugnata annullata, non avendo l'autorità inferiore
esaminato l'eventuale esistenza di un rischio di persecuzione riflessa con
riferimento alla situazione del padre e di B._______e A._______. Ad oggi, non
risulta che l'autorità inferiore abbia ancora emesso una decisione in merito alla
domanda d'asilo della menzionata sorella degli interessati.
C. Il 21 febbraio 2006, l'UFM ha respinto le domande d'asilo degli interessati,
pronunciando nello stesso tempo la loro ammissione provvisoria in Svizzera ai
sensi dell'abrogato art. 44 cpv. 3 LAsi (casi di rigore personale grave).
D. Il 23 marzo 2006, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro le
succitate decisioni dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'accoglimento dei
3gravami, l'annullamento delle decisioni querelate e la concessione dell'asilo in loro
favore, e, in via subordinata, la constatazione dell'inesigibilità dell'esecuzione del
loro allontanamento verso la Turchia. Hanno postulato la congiunzione delle loro
pratiche.
E. Il 19 giugno 2006, i ricorrenti hanno versato i rispettivi anticipi, di fr. 600.--, a
copertura delle presumibili spese processuali richiesti dalla CRA con decisioni
incidentali del 6 giugno 2006.
F. Il 17 luglio 2006, l'UFM ha proposto la reiezione dei gravami.
G. Il 21 agosto 2006, i ricorrenti hanno inoltrato la replica. Si sono riconfermati nelle
loro motivazioni e conclusioni. Hanno inoltre domandato l'assunzione degli incarti
relativi ai loro familiari, con possibilità di consultazione per il loro rappresentante,
segnatamente quelli del padre (N ...), della sorella (N ...) e dello zio (di cui non
conoscono il riferimento).
H. Il 15 settembre 2006, i ricorrenti hanno segnalato che i recenti e tristi accadimenti
in Turchia (soprattuto nel sud-est), che confermano una recrudescenza del
conflitto in atto tra i separatisti e lo Stato turco, non fanno che aggravare, per
persone come loro sospettate d'appartenere o simpatizzare per il PKK, il rischio
d'esposizione a persecuzioni.
Considerato in diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente sui ricorsi contro
le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi
pendenti, al 31 dicembre 2006, presso le commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge
secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi, ai
procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1°
gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
2. Conto tenuto della pronunciata ammissione provvisoria dei ricorrenti in Svizzera, la
conclusione tendente alla constatazione dell'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontamento dei ricorrenti è inammissibile. Per il resto, v'è motivo d'entrare nel
merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agl'art. 48
nonché 50 e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20
dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
3. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4
PA) o dai considerandi della decisione impugnata (Giurisprudenza ed informazioni
4della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1994 n. 29
consid. 3 pag. 207 e relativo riferimento).
4. I ricorsi inoltrati dai ricorrenti concernono fatti d'uguale natura e pongono gli stessi
temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause, peraltro da
loro richiesta, e la pronuncia di una sola sentenza (DTF 128 V 126 consid. 1 e
relativi riferimenti).
5. Nelle decisioni impugnate, l'autorità inferiore ha rilevato, da un lato, che il 31
marzo 1999 è stata negata ai richiedenti l'autorizzazione d'entrata in Svizzera, allo
scopo del ricongiungimento familiare con il padre (rifugiato riconosciuto), sulla
base, da un lato, dell'inesistenza di una grave minaccia per la loro esistenza e,
dall'altro lato, della ragione della domanda di ricongiungimento basata unicamente
su motivi economico-sociali, senza alcun nesso con le vicissitudini del padre.
L'UFM ha considerato siccome inverosimili le dichiarazioni decisive rese dagli
interessati nell'ambito della procedure d'asilo in esame, in particolare perché
divergenti fra loro e sulle date dei fermi subiti. Peraltro, i pregiudizi che avrebbe
subito l'interessata sarebbero comunque d'intensità insufficiente per giustificare il
riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo. Inoltre, non può
essere creduto che l'interessato, nonostante le evocate pressioni subite a partire
dal F._______, abbia ottenuto nel H._______ una carta d'identità. Non soccorre
altresì i richiedenti neppure l'esito delle procedura della madre e dei fratelli minori
(N ...) che hanno ottenuto l'asilo a titolo derivato (giusta l'abrogato art. 3 cpv. 3
LAsi) in virtù dello statuto accordato al padre, ma che non adempivano le
condizioni per ottenerlo a titolo originario. La CRA ha sì cassato la decisione
dell'UFM concernente la sorella J._______ (N ...), ma per motivi formali, nell'attesa
di una decisione concernente proprio i loro casi, e non perché considerasse
verosimili le allegazioni decisive rese nell'ambito della sua procedura dalla sorella.
6. Nei gravami, gli insorgenti fanno valere una violazione del diritto d'essere sentito
della ricorrente, nella forma di una carente motivazione della decisione impugnata.
Si dolgono, altresì, del fatto che l'autorità inferiore ha omesso di tenere
debitamente conto della nota pratica in Turchia di sottoporre a rappresaglie i
membri della famiglia di presunti attivisti politici (GICRA 2005 n. 21 e GICRA 1993
n. 6) e del fatto che il loro padre è un attivista politico del PKK. Già per questa sola
ragione le loro dichiarazioni concernenti i pregiudizi subiti in patria a causa del loro
genitore devono considerarsi siccome plausibili. Peraltro, le divergenze rilevate
nelle impugnate decisioni con riferimento alle rispettive dichiarazioni dovrebbero
essere relativizzate perché non sono stati confrontati direttamente alle medesime
e perché la richiedente, analfabeta, male comprende il turco (lingua
dell'audizione). Peraltro, anche B._______ è esposto a seri pregiudizi, al punto
tale che le autorità lo hanno prelevato in tutto ben dodici volte, tre delle quali con
la sorella A._______. Non vi sarebbe nulla di illogico nell'ottenimento di una carta
d'identità durante un periodo di persecuzioni, giacché è il passaporto l'unico
documento che consente di lasciare la Turchia. Non sussisterebbe comunque
un'alternativa di rifugio interna, perché la repressione nei confronti dei
simpatizzanti (o presunti tali) del PKK avviene su tutto il territorio. Infine, e nella
denegata ipotesi che le motivazioni addotte per ottenere l'asilo non fossero
considerate sufficienti, un loro rientro in patria dovrebbe essere considerato
inesigibile, poiché tutta la famiglia si troverebbe in Svizzera, e dunque in patria
5non avrebbero più nessuno e sarebbero in balia delle autorità turche che
avrebbero buon gioco nel porre in essere ogni tipo di pressione e di abusi
incompatibili con l'art. 3 CEDU.
7. Preliminarmente, questo Tribunale rileva che gli incarti relativi al padre (con alcuni
membri della famiglia; N ...) e alla sorella dei ricorrenti (N ...) sono stati richiamati
ai fini del presente giudizio. Per contro, non ha potuto essere dato seguito al
richiesto esame degli atti di causa dello zio K._______, non avendo i ricorrenti
fornito indicazioni sufficienti sulle generalità della menzionata persona né sui
motivi che renderebbero necessario il richiamo del suo incarto. Peraltro, gli atti
delle procedure N [...] e N [...] non possono essere trasmessi al patrocinatore dei
ricorrenti, considerato che la domanda in tale senso non è accompagnata da
alcuna procura dei parenti dei ricorrenti che lo autorizzi a prendere visione dei loro
incarti, presupposto che in buona fede non poteva sfuggire al patrocinatore
medesimo. Peraltro, usando della necessaria diligenza, gli insorgenti, altresì
rappresentati da mandatario professionale già in procedura di prima istanza,
avrebbero potuto e dovuto attivarsi già in corso di procedura di prima istanza se
avessero ritenuto la consultazione degli atti dei loro parenti siccome determinante
per una corretta tutela dei loro interessi.
8. La ricorrente si duole d'una violazione del diritto d'essere sentita nella forma di una
carente motivazione.
8.1 L'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato,
rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo
l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per
giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica
imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di
quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi
imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite
nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante
dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso
logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove
disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo
d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione
posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero
convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri
adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario.
Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere
un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche
attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in
modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid.
3.2; GICRA 1995 n. 12 consid. 12c pag. 114 e seg.).
8.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione
dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente chiaro per
consentire alla ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata e
dunque di ricorrere con criteri adeguati. Peraltro, il fatto che l'UFM abbia
6considerato inverosimili nonché irrilevanti le dichiarazioni decisive da lei rese non
è di per sé illogico. In altri termini, non esiste un'incompatibilità tra le due
valutazioni, essendo possibile d'argomentare, come in concreto, da un lato con
l'inverosimiglianza delle dichiarazioni e, dall'altro, con la loro irrilevanza
quand'anche li si volesse, certo per denegata ipotesi, considerare plausibili.
9. Quanto al merito della causa, il TAF constata che l'insieme delle dichiarazioni
determinanti rese dai ricorrenti s'esaurisce in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza, e
nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, per le ragioni indicate nelle
decisioni impugnate. Certo, i ricorrenti si lamentano di non essere stati confrontati
alle rispettive dichiarazioni divergenti. Tuttavia, e da un lato, un tale confronto può
essere effettuato anche con domande indirette e non con la semplice
prospettazione delle altrui dichiarazioni. Dall'altro lato, i ricorrenti non hanno
segnalato, neppure nei gravami, quale delle loro due versioni sarebbe quella
corretta e per quale motivo vi sia, per esempio, una differenza d'alcuni anni sulla
data del primo fermo che avrebbero subito insieme. Quest'ultima discrepanza non
può essere genericamente attribuita al preteso analfabetismo della ricorrente
rispettivamente alle difficoltà che la stessa avrebbe avuto, ma che non ha
segnalato durante l'audizione o comunque nel corso della procedura di prima
istanza che è durata quasi sei anni, d'esprimersi in lingua turca sui suoi motivi
d'asilo. Inoltre, non è seriamente plausibile che il ricorrente subisca l'arresto più
lungo nel gennaio del F._______, ma decida d'espatriare solo nel [...] I._______ –
senza che vi sia stato un fermo più significativo del primo – e questo oltre un anno
dopo l'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare con il padre in Svizzera
il 22 febbraio 1999. Non è altresì verosimile, ai sensi della probabilità
preponderante, che le autorità turche – se avessero realmente avuto l'intezione di
perseguitare il ricorrente e lo avessero obbligato a firmare un registro delle
presenze ogni dieci/quindici giorni per anni – gli emettano una carta d'identità
senza alcun problema, rifiutando simultaneamente di rilasciargli un passaporto per
il timore che lasci il Paese. La ricorrente ha, dal canto suo e fra l'altro, reso
versioni divergenti sulle date e la durata degli evocati tre fermi (tre nel H._______
di una durata di 5 ore, 1 giorno e 3 ore, oppure 2 nel H._______ e uno nel
I._______ della durata di 5 ore, 10 ore ed una notte). Anche tali discordanze non
possono essere attribuite ai pretesi analfabetismo o incomprensioni linguistiche,
ritenuto che apponendo la propria firma senza riserve sui verbali d'audizione, dopo
rilettura e traduzione frase per frase, l'insorgente ha confermato la corrispondenza
del loro contenuto con le sue dichiarazioni. Peraltro, anche nella denegata ipotesi
che le “visite” dei “civili” e i tre brevi fermi evocati dalla ricorrente si fossero
realmente prodotti, gli stessi sarebbero irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo
di intensità manifestamente insufficiente a legittimare una richiesta di protezione
ad uno Stato terzo.
9.1 Peraltro, il fatto che il padre dei ricorrenti abbia ottenuto l'asilo in Svizzera il [...]
G._______ non implica necessariamente un rischio serio e concreto per i ricorrenti
d'essere esposti in patria a persecuzioni riflesse (v. GICRA 2005 n. 21 consid.
10.2.3 pag. 199 e seg.). Basti al proposito rilevare che gli insorgenti sono giunti in
Svizzera oltre undici anni dopo il loro padre, senza che abbiano saputo fornire una
spiegazione plausibile sul motivo per cui durante tale lasso di tempo non abbiano
7nutrito timori d'esposizione a future persecuzioni riflesse sufficienti ad indurli
all'espatrio, ma li provino ora. Peraltro, il padre dei ricorrenti ha certo subito delle
persecuzioni negli anni ottanta in Turchia per attività di sostegno a favore del PKK,
ma egli non era un membro di detta organizzazione, tanto meno di rilievo. Egli si è,
di fatto, limitato a fornire al PKK aiuti, sul piano logistico ed alimentare, dal
L._______ all'espatrio (v. sentenza della CRA del 6 aprile 1998 nella causa
M._______ contro Uffico federale dei rifugiati, consid. 11a). In simili circostanze,
non è dato attualmente presumere un'esposizione dei ricorrenti a delle
persecuzioni riflesse a causa del padre. Non soccorre i ricorrenti neppure il
richiamato incarto della sorella J._______ (e della sua famiglia), considerato che,
come rettamente rilevato dall'UFM, la decisione negativa resa dall'UFM contro
detta sorella il 31 marzo 2003 era stata annullata dalla CRA il 4 febbraio 2005
unicamente per un'insufficiente esame dell'esistenza di timori fondati d'esposizione
a future persecuzioni riflesse in relazione alla situazione del padre e dei qui
ricorrenti; ciò esclude che la sorella già adempisse i criteri della qualità di rifugiata
per motivi propri, considerato che in una siffatta evenienza la CRA non avrebbe
potuto semplicemente rinviare gli atti di causa all'autorità inferiore per
completamento dell'istruttoria sulla questione della persecuzione riflessa, ma
avrebbe dovuto riconoscerle direttamente la qualità di rifugiata e concederle l'asilo
(che è il massimo dello statuto ottenibile in Svizzera per un richiedente l'asilo).
Peraltro, i ricorrenti non hanno fatto valere in questa sede che dal momento della
menzionata cassazione ad oggi la situazione personale della sorella J._______ ha
subito un'evoluzione suscettibile d'influire positivamente sulle loro rispettive
procedure d'asilo.
9.2 Da quanto esposto, discende che sul punto in questione dell'asilo i ricorsi in
esame non meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate.
10. Non risulta dagli atti di causa che i ricorrenti adempiono le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi nonché art. 44 cpv. 1 LAsi ed art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi
1, RS 142.311]). Anche da questo profilo, la decisione impugnata va confermata,
fermo restando che i ricorrenti sono stati ammessi provvisoriamente in Svizzera
dall'UFM per l'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 1'200.--, sono poste
solidalmente a carico delle parti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
173.320.2]). L'ammontare delle spese processuali si giustifica in considerazione
del lavoro straordinario causato dalle procedure di ricorso in esame. Da un lato, gli
atti degli incarti che il TAF ha dovuto esaminare sono nel loro insieme voluminosi
e, dall'altro lato, hanno presentato questioni di fatto di una certa complessità.
(dispositivo alla pagina seguente)
8Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibili, i ricorsi sono respinti.
2. Le spese processuali, di fr. 1'200.--, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono
computate con gli anticipi versati dai ricorrenti il 19 giugno 2006.
3. Comunicazione:
- al patrocinatore dei ricorrenti (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N [...] e N [...]; allegati i citati incarti UFM)
- alla N._______ (in copia)
Il Giudice: La Cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione: