Corte IV
D-4917/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 luglio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4917/2008
Fatti:
A.
Il 10 giugno 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, d'essere espatriato il 21 maggio 2007 per il
timore d'essere picchiato oppure ucciso per aver investito con
un'automobile il suo socio, ferendolo alla gamba. Si sarebbe recato in
Ucraina, dove avrebbe vissuto legalmente, munito del proprio
passaporto, fino al 2 giugno 2008, dopodiché, passando dall'Austria e
dalla Francia, sarebbe entrato in Svizzera, il 7 giugno 2008.
B.
Il 21 luglio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 25 luglio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito, l'ottenimento dell'asilo e, in via
sussidiaria, dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
D.
Il 28 luglio 2008, il C._______ consegna, nelle mani del ricorrente un
pacco con codice d'invio D.______. Tale consegna è avvenuta
successivamente ad un primo tentativo infruttuoso, in data 14 luglio
2008.
E.
Il 4 agosto 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Inoltre, al richiedente è stato concesso un termine
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entro l'8 agosto 2008 per inoltrare la carta d'identità menzionata nel
ricorso.
F.
Tramite fax del 6 agosto 2008, l'UFM comunica a questo Tribunale che
il ricorrente è scomparso dal Centro di registrazione e di procedura di
Chiasso (CRP) in data 3 agosto 2008.
G.
Tramite fax del 14 agosto 2008, l'UFM trasmette a questo Tribunale
copia dello scritto del 4 agosto 2008, da parte del Ministero pubblico
del Cantone Ticino all'UFM, con il quale gli comunica che il ricorrente
è in stato di detenzione.
H.
Il 19 agosto 2008, il TAF ha invitato l'autorità inferiore a presentare una
risposta al ricorso.
I.
Il 29 agosto 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
J.
Il 22 settembre 2008, il TAF ha invitato nuovamente il ricorrente ad
inoltrare entro il 2 ottobre 2008 un eventuale documento d'identità
contenuto nell'invio postale con codice D._______, menzionato nel
gravame. Entro lo stesso termine al ricorrente è stata concessa la
possibilità d'inoltrare l'atto di replica. A tale invito, non v'è stata fino ad
oggi alcuna reazione da parte del ricorrente.
K.
Tramite fax dell'8 ottobre 2008 l'UFM conferma che al CRP non è
rimasto alcun oggetto personale del ricorrente, in particolare nessun
documento, dopo la sua carcerazione.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro
lato, ha ritenuto siccome inconsistenti e contraddittorie le allegazioni
decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Il ricorrente si
sarebbe contraddetto sul momento in cui la società con il suo socio
sarebbe terminata, ovvero nel gennaio 2007, oppure nel maggio 2007.
Inoltre, ha dichiarato in un primo tempo di essere venuto alle mani con
il socio, mentre, in seguito, ha affermato di essere stato picchiato dai
cugini del socio. Peraltro, la minaccia di licenziamento nei confronti di
sua madre, menzionata nell'audizione sulle generalità, sarebbe
divenuta una proposta di pensionamento nell'audizione federale
diretta. Infine, si sarebbe contraddetto sui motivi della sua partenza
dall'Ucraina, allegando nell'audizione sulle generalità di aver lasciato
l'Ucraina, perché non avrebbe guadagnato abbastanza, per poi
dichiarare nell'audizione federale diretta che gli amici del suo socio
l'avrebbero scoperto in Ucraina. L'autorità inferiore ha altresì
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considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento
della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha dichiarato, in sostanza, che sua moglie gli
avrebbe spedito la sua carta d'identità via C._______, con codice
d'invio D._______. Inoltre, avrebbe appreso che tale pacco sarebbe
stato oggetto d'un tentativo infruttuoso di consegna al CRP. Peraltro,
con la succitata compagnia sarebbe stato convenuto un successivo
tentativo di consegna il 28 luglio 2008. Egli afferma quindi di volere
inviare la carta d'identità contenuta nel pacco, non appena ricevuta.
Inoltre, il ricorrente ha allegato di correre gravi rischi e di non avere
accesso ad alcuna protezione da parte delle autorità nel suo Paese, in
quanto sarebbe coinvolto nella sua vicenda anche l'ex governatore
della regione di Imereti. Peraltro, l'insorgente ha asserito che, a causa
dei suoi problemi, sua madre sarebbe stata licenziata e suo padre
sarebbe stato picchiato duramente. Per di più, avrebbe dovuto lasciare
sua moglie, i suoi figli e la sua casa. Infine, il ricorrente, allega di aver
esposto nel dettaglio la sua vicenda e che dovrebbe essere
considerata come verosimile.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
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sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal
momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, va
rilevato che il ricorrente non ha ancora presentato in sede di ricorso né
il suo passaporto, né la sua carta d'identità, nonostante questo
Tribunale gli abbia dato la possibilità di versare la stessa agli atti,
concedendogli um ampio margine temporale fino al 2 ottobre 2008.
Non v'è, pertanto, ragione di ritenere che, se l'insorgente avesse
effettuato dei seri e concreti sforzi per produrre tempestivamente un
documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto
avere esito favorevole. Giova inoltre rilevare che il ricorrente dispone
del contenuto dell'invio postale citato nel ricorso sin dal 28 luglio 2008.
Per di più, visto il tempo trascorso da tale data e nella denegata
ipotesi che l'invio postale precitato contenga davvero la carta d'identità
dell'insorgente, il TAF è portato a ritenere che al ricorrente faccia
difetto la volontà di presentare detto documento in sede di ricorso. In
considerazione di quanto precede, questo Tribunale costata che il
richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge. Pertanto, non v'è motivo
d'annullare la decisione di non entrata nel merito.
8.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
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diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che il ricorrente in sede di ricorso non s'è espresso in
relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM
per quanto riguarda il racconto da lui esposto nel corso della
procedura di prima istanza. Ciò non può che comprovare la
conclusione dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle allega-
zioni del ricorrente. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente
considerato come inconsistenti e contraddittorie, con riferimento
all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
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nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008 negoziato tramite
l'Unione Europea da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale.
10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
11.
Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni
e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
12.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
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art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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