Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-4929/2010
Sentenza del 15 aprile 2011
Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Daniele Cattaneo,
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nata il (…), e i figli
B._______, nata il (…),
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
Macedonia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 luglio 2010 in sostituzione della
decisione del 30 giugno 2010 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessata – di etnia rom, originaria di E._______ (Macedonia)
con ultimo domicilio a F._______ (Macedonia) dove ha vissuto sino al
suo espatrio – ha inoltrato per sé e per i suoi figli una domanda di asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 26 febbraio 2010 [di seguito: verbale 1] e del
18 giugno 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriata a causa dei
problemi – iniziati nel 2001 – che lei e la sua famiglia avrebbero avuto
con i loro vicini di casa di etnia albanese, a seguito della partecipazione
del marito alla guerra contro gli albanesi. Durante l'assenza di suo marito,
l'interessata e la madre di quest'ultimo, sarebbero state violentate da
quattro individui mascherati, nonché minacciate di morte, se avessero
raccontato il fatto a qualcuno. Per questo motivo, l'interessata non
avrebbe denunciato tale accaduto alle autorità e non ne avrebbe mai
nemmeno informato il marito, il quale tutt'ora ne sarebbe all'oscuro. Tre
mesi dopo che il marito dell'interessata sarebbe rientrato dalla guerra, i
vicini di casa l'avrebbero aggredito e picchiato tanto da farlo ricoverare in
ospedale. Dopo questo episodio, la suocera dell'interessata avrebbe
sporto denuncia alla Polizia e, a causa delle sofferenze subite, ella
sarebbe deceduta nel 2007. Inoltre, anche i figli dell'interessata sarebbero
stati spesso picchiati a scuola e per strada. In particolare, nel 2008, sua
figlia sarebbe stata colpita con un sasso. Nel tentativo di parlare
pacificamente con i genitori dei bambini che picchiavano i suoi figli,
l'interessata sarebbe stata picchiata, a tal punto da essere ricoverata
all'ospedale, mentre che il marito sarebbe stato minacciato con una
pistola. A sostegno di tale pestaggio, l'interessata ha prodotto un
documento presentato come un certificato medico in originale, dal quale
si evincerebbe che l'interessata sarebbe stata picchiata da un albanese
(cfr. doc. 1 agli atti). Peraltro, verso (…) del 2009, i loro vicini di casa
avrebbero tolto l'accesso all'acqua della casa dell'interessata. A fronte
della mancanza di acqua, uno dei suoi figli si sarebbe ammalato di epatite
A. Nonostante i loro tentativi di risolvere la questione dell'acqua con i loro
vicini di casa, quest'ultimi avrebbero minacciato l'interessata e suo marito
con una pistola e di incendiare la loro casa e di ucciderli. Confrontata a
tali avvenimenti e alla paura per la sua vita e quella dei suoi familiari,
dopo un anno circa, l'interessata con suo marito e i loro figli avrebbero
lasciato legalmente – muniti del loro passaporto – la Macedonia e
sarebbero espatriati in Svizzera.
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B.
Con decisione del 30 giugno 2010 (notificata all'interessata il
1° luglio 2010; cfr. atto A28/2), l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessata e dei suoi figli dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Macedonia siccome lecita,
esigibile e possibile.
Il medesimo giorno, con decisione separata, l'UFM non è entrato nel
merito della domanda di asilo presentata dal marito dell'interessata ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, pronunciando nel contempo
l'allontanamento del medesimo dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Macedonia siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 7 luglio 2010, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM relativa a lei e ai suoi figli. Ha chiesto, in via
principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione
degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito
della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
In medesima data, con atto separato, il marito dell'interessata ha ricorso
dinanzi al Tribunale contro la decisione dell'UFM di non entrata nel merito
nei suoi confronti (cfr. incarto D-[…]).
D.
Con sentenza del (…), il Tribunale ha respinto il succitato ricorso
presentato dal marito dell'interessata ed ha confermato la decisione di
non entrata nel merito dell'UFM del (…) (cfr. Sentenza del Tribunale D-
[…] del […]).
E.
Il Tribunale, tramite decisioni incidentali del 16 luglio 2010, ha autorizzato
la ricorrente e i suoi figli a soggiornare in Svizzera sino al termine della
procedura. Nel contempo, ha invitato l'UFM a completare il proprio incarto
relativo alla ricorrente, indicando da un lato se la decisione del
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30 giugno 2010 era stata notificata in maniera completa e, dall'altro,
trasmettendo la pagina 2 mancante della succitata decisione.
F.
Con decisione del 28 luglio 2010 (notificata alla ricorrente il
29 luglio 2010; cfr. atto A36/1), l'UFM ha annullato e sostituito la
decisione del 30 giugno 2010. Il contenuto della decisione del
28 luglio 2010 è identico a quello della decisione del 30 giugno 2010,
fatto salvo la pagina 2 mancante.
G.
Con scritto del 30 luglio 2010, la ricorrente ha chiesto al Tribunale
spiegazioni in merito alla sostituzione della decisione del 28 luglio 2010,
confermandosi nel suo ricorso del 7 luglio 2010 contro la decisione del
30 giugno 2010, ed ha trasmesso copia dell'appuntamento fissato per il
(…) presso il Servizio psico-sociale (di seguito: SPS) di G._______.
H.
In considerazione della sostituzione della decisione dell'UFM del
28 luglio 2010, con decisione incidentale del 6 agosto 2010 (notificata alla
ricorrente il 10 agosto 2010; cfr. risultanze processuali), il Tribunale ha
concesso alla ricorrente un termine di cinque giorni lavorativi, a partire da
quello successivo la notifica della presente decisione incidentale, per
completare i motivi del ricorso presentato in data 7 luglio 2010.
I.
Il 13 agosto 2010, la ricorrente per il tramite del suo rappresentante
legale, ha inoltrato un atto integrativo al ricorso del 7 luglio 2010,
allegando un certificato medico del (…) della Clinica psichiatrica
cantonale di H._______ (di seguito: CPC), in cui è indicato che – a causa
delle sue condizioni di salute mentale – la ricorrente era stata ricoverata
presso la CPC e la sua dimissione sarebbe stata impossibile in tempi
brevi (cfr. doc. 2).
J.
Il 19 agosto 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA,
RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità
inferiore ad esprimersi sul ricorso nonché sull'atto integrativo al
medesimo.
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K.
Il 25 agosto 2010, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni,
proponendo, da un alto, la reiezione del gravame sul punto di questione
dell'asilo e, dall'altro, la sospensione dell'esame relativo all'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento, ritenuto che la ricorrente si trovava
ricoverata in una struttura ospedaliera. Le presenti osservazioni sono
state trasmesse alla ricorrente per informazione.
L.
La CPC ha inviato all'UFM un rapporto medico del (…) (pervenuto in data
27 settembre 2010 a detto Ufficio) inerente lo stato di salute attuale della
ricorrente.
M.
Con decisione incidentale del 5 ottobre 2010, il Tribunale ha invitato
l'autorità inferiore ad inoltrare la propria presa di posizione o le sue
eventuali osservazioni riguardo al citato rapporto medico del (…) della
CPC.
N.
Con scritto del 7 ottobre 2010, in risposta alla richiesta inoltrata il 20
settembre 2010 dal marito dell'interessata, l'UFM ha confermato la
sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento nei confronti del
medesimo, nel rispetto dell'unità della famiglia.
O.
Il 13 ottobre 2010, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni,
proponendo la reiezione del gravame anche in relazione all'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
P.
Il 22 novembre 2010, la ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire
l'atto di replica. Quest'ultimo è stato trasmesso all'autorità inferiore per
informazione.
Q.
In data 25 febbraio 2011, la ricorrente ha inviato al Tribunale un nuovo
rapporto medico del (…) del SPS inerente l'aggiornamento del suo stato
di salute.
R.
Con decisione incidentale del 3 marzo 2011, il Tribunale ha invitato
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l'autorità inferiore ad inoltrare la propria presa di posizione o le sue
eventuali osservazioni riguardo al citato rapporto medico del (…), nonché
riguardo all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei suoi figli.
S.
Il 18 marzo 2011, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni,
proponendo nuovamente la reiezione del gravame.
T.
Il 5 aprile 2011, la ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire l'atto di
replica alle suddette osservazioni dell'UFM. Esso è stato trasmesso
all'autorità inferiore per informazione.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS
173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua. Pertanto, la presente sentenza
va redatta in italiano.
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4.
4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che, da un lato, il
Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero dei Paesi sicuri e,
dall'altro lato, ha ritenuto inverosimili le allegazioni in materia d'asilo
presentate dalla richiedente, siccome incoerenti, inconsistenti e
contraddittorie. In particolare, ella si sarebbe contraddetta sull'identità
degli individui che l'avrebbero violentata, sull'avvenuta o meno denuncia
dello stupro, nonché circa l'episodio in cui nel 2008 suo marito sarebbe
stato minacciato con una pistola, di cui ella non avrebbe fatto menzione
nella prima audizione. Inoltre, la richiedente non sarebbe stata in grado di
fornire il cognome dei suoi vicini di casa da (…) anni di etnia albanese,
come pure di dare una spiegazione plausibile al suo timore di rivolgersi
alle autorità macedoni per lo stupro subito, visto che in quel periodo la
popolazione albanese sarebbe insorta contro lo Stato centrale macedone
e suo marito si sarebbe trovato al fronte a combattere gli albanesi. Non
da ultimo, la dichiarazione medica dell'ospedale, prodotta durante la
procedura di prima istanza, non sarebbe atta a convalidare quanto
sostenuto dalla richiedente, ritenuto che tale documentazione
affermerebbe che ella sarebbe stata vittima di una rissa, senza
menzionare gli autori della stessa. Di conseguenza, l'UFM ha concluso
che dagli atti non risulterebbero indizi che potrebbero capovolgere la
presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Peraltro, detto
Ufficio ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe
ammissibile. In aggiunta, né la situazione politica o economica del Paese
d'origine, né la situazione personale della richiedente – la quale avrebbe
vissuto con i figli ed il marito, dipendente statale, in una casa di proprietà
della famiglia e non presenterebbe problemi medici che non possano
essere curati in Macedonia, come sarebbe stato fatto in passato – si
opporrebbero all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Infine,
l'esecuzione del rinvio sarebbe possibile sul piano pratico e tecnico.
4.2.
4.2.1. Nel gravame, richiamati i fatti esposti, la ricorrente fa valere che nel
suo caso sarebbero emersi, secondo un grado di prova ridotto,
quantomeno indizi di persecuzioni non manifestamente infondati, per i
quali l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo.
In particolare, l'insorgente sottolinea che – contrariamente a quanto
valutato in maniera arbitraria ed infondata dall'UFM – le sue allegazioni
dovrebbero essere considerate verosimili, giacché coerenti e consistenti,
avendo ella fornito numerosi dettagli, come pure della documentazione
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medica che dimostrerebbe le violenze subite. Invero, quo alle
contraddizioni rilevate dall'UFM, l'insorgente ritiene di non aver reso
allegazioni incongruenti in relazione all'identità dei quattro aggressori,
bensì di aver spiegato in entrambe le audizioni di non essere certa della
loro identità e di non averli visti in viso. Ella avrebbe pure precisato che
due dei quattro aggressori l'avrebbero violentata e dalla loro voce
avrebbe pensato – su insistenza dell'UFM – che si sarebbe potuto trattare
dei due vicini di casa. Allo stesso modo, la ricorrente sostiene che non vi
sarebbe alcuna contraddizione riguardo all'episodio risalente al 2008, in
cui suo marito sarebbe stato minacciato con una pistola. Infatti, la
medesima non avrebbe menzionato tale fatto nell'audizione sommaria, in
quanto si sarebbe limitata ad esporre – conformemente alle diverse
funzioni delle audizioni, nonché su induzione dell'UFM – i fatti in maniera
sintetica durante la prima audizione e in maniera più dettagliata
nell'audizione federale diretta. Inoltre, in relazione alla lacuna evidenziata
dall'autorità inferiore circa il cognome dei quattro fratelli che l'avrebbero
violentata, la ricorrente sottolinea che non conoscerebbe tali persone e
che dalle sue parti abitualmente non si userebbero i cognomi per indicare
le persone, bensì i nomi. Di conseguenza, la motivazione della decisione
dell'UFM – la quale si baserebbe sulle supposte incongruenze, nonché
sull'unica predetta lacuna e che definirebbe le allegazioni della ricorrente
“totalmente incoerenti e inconsistenti” – sarebbe del tutto soggettiva e
infondata. In aggiunta, l'insorgente ritiene che il fatto di non essersi rivolta
alle autorità per la violenza sessuale subita sarebbe una reazione logica
e normale, in quanto ella avrebbe avuto paura, essendo stata minacciata
di morte se avesse parlato, nonché per un sentimento di vergogna.
Peraltro, essendo una donna rom, denunciare questo tipo di fatti sarebbe
stato ancora più difficile e problematico. Per di più, ritenuti i motivi
esposti, la ricorrente fa valere che l'esecuzione del suo allontanamento in
Macedonia, così come quello di suo marito e dei suoi figli, non sarebbe
esigibile, poiché la loro vita sarebbe in pericolo, non avrebbero né un
posto dove vivere, né una rete sociale e suo marito non potrebbe più
riprendere il suo vecchio lavoro nonché dovrebbe farsi carico dello stato
di salute della ricorrente e dei loro figli. Infine, l'insorgente sarebbe stata
sottoposta a visite mediche per importanti problemi di salute ed ora
sarebbe in attesa di un rapporto del SPS, come pure di una visita
neurologica approfondita. Pertanto, ha chiesto di attendere l'inoltro della
documentazione medica per decidere sul suo ricorso.
4.2.2. Nell'atto integrativo al ricorso, la ricorrente ribadisce che la
decisione dell'UFM andrebbe annullata nei punti 1 e 2 del dispositivo, in
quanto le incongruenze evidenziate da detto Ufficio avrebbero un rilievo
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marginale rispetto all'intensità ed ai dettagli del complesso delle sue
allegazioni. Inoltre, l'insorgente fa valere che, in considerazione del suo
stato di salute, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe al momento
da considerarsi come ragionevolmente inesigibile e quindi la decisione
dell'UFM andrebbe annullata anche nei punti 3 e 4. In particolare,
secondo il certificato medico del (…), la situazione medica della ricorrente
– per cui i medici non sarebbero ancora in grado di elaborare una precisa
prognosi – necessiterebbe di un accertamento, quantomeno ai fini della
valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento. Inoltre, in assenza di una
precisa diagnosi, non sarebbe possibile per l'insorgente determinarsi in
maniera esaustiva sulla questione dell'esecuzione dell'allontanamento,
segnatamente in relazione alle possibilità di cure in Macedonia, dove –
richiamate le sentenze del Tribunale D- 5005/2006 del 18 marzo 2010 e
E-3511/2006 del 30 settembre 2008 – il sistema sanitario soffrirebbe
gravi carenze per quanto concerne le cure psicoterapeutiche.
4.3. Nella sua risposta, l'UFM ha osservato che, in considerazione della
documentazione presentata dalla ricorrente, del suo ricovero
rispettivamente della non prevista dimissione, nonché dell'assenza di una
prognosi chiara e approfondita, non sarebbe possibile esaminare
l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, ragion per cui ha proposto
di attendere la dimissione dell'insorgente dalla CPC e il rilascio di una
relazione medica dettagliata. Per contro, quo al punto di questione
dell'asilo, l'autorità inferiore ha confermato la propria posizione, ritenuto
che non vi sarebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero
giustificarne una modifica.
4.4. Nelle sue osservazioni in relazione al rapporto medico del (…), l'UFM
ha sottolineato che nel medesimo sarebbe indicato che la ricorrente
potrebbe proseguire le cure nel Paese d'origine, tanto più che, come da
lei stessa dichiarato, avrebbe accesso al sistema sanitario pubblico in
Macedonia. In particolare, secondo informazioni generali e quelle
ottenute dall'Ambasciata di Svizzera a F._______, il trattamento
psicoterapeutico, i colloqui con i medici, la consegna dei medicinali
prescritti sarebbero offerti nei reparti di neuropsichiatria nella capitale
macedone – dove la ricorrente abitava – e nelle maggiori città del Paese,
anche se i problemi di tipo psichico verrebbero trattati maggiormente con
cure farmacologiche, mentre che altre forme di terapia sarebbero meno
diffuse. Inoltre, i pazienti sarebbero tenuti solo a coprire il 10%-20% del
costo delle cure, visto che le malattie psichiche sarebbero parzialmente a
carico della cassa malati statale. Peraltro, secondo le sue dichiarazioni la
ricorrente avrebbe già seguito in passato delle cure farmacologiche in
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Macedonia e sarebbe stata ricoverata in una struttura ospedaliera.
Di conseguenza, nulla lascerebbe presupporre che l'insorgente non
avrebbe accesso al sistema sanitario pubblico, di modo che l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe esigibile.
4.5. Nella replica, la ricorrente ha evidenziato che, sebbene dal rapporto
medico del (…) emerga che le cure potrebbero essere proseguite in
patria e la prognosi sarebbe giudicata favorevolmente, per i medici
sarebbe ancora precoce esprimersi sulla durata del trattamento e sulla
prognosi futura, ritenuto che la prosecuzione delle cure in patria potrebbe
avvenire “una volta stabilizzatosi il quadro”. Inoltre l'insorgente ha
sottolineato tre decisive circostanze: in primis, ella sarebbe di etnia rom e
per questo confrontata a notorie discriminazioni, anche nell'accesso alle
cure mediche; in secondo luogo, in assenza di altre terapie oltre alle cure
farmacologiche, non vi sarebbe alcuna garanzia di poter beneficiare di un
trattamento adeguato come avvenuto in Svizzera, soprattutto in relazione
ad un eventuale nuovo episodio depressivo, che non potrebbe essere
escluso, nel caso del suo allontanamento; infine, il costo delle cure
mediche in Macedonia, parzialmente a carico della ricorrente, potrebbe
costituire a medio-lungo termine un peso insostenibile. Di conseguenza,
tali fattori, sommati ai traumi gravi subiti in patria e all'esigenza di farsi
carico dei figli piccoli, renderebbe il suo allontanamento non
ragionevolmente esigibile.
4.6. Nelle osservazioni riguardo al rapporto medico del (…), l'autorità
inferiore ha evidenziato che la ricorrente avrebbe accesso al sistema
sanitario pubblico del suo Paese, essendo titolare di una carta di identità
macedone ed avuto riguardo al principio dell'uguaglianza sancito nella
Costituzione della Repubblica di Macedonia. Inoltre, esisterebbero in
detto Paese i medicamenti e le strutture mediche specialistiche, a cui la
ricorrente potrebbe rivolgersi per ricevere l'aiuto medico e il sostegno
necessario per affrontare il suo disagio psichico anche in relazione
all'inattesa, ma accettata gravidanza. Segnatamente le strutture
ospedaliere dei reparti di neuropsichiatria di F._______, dove la ricorrente
è domiciliata, nonché nelle maggiori città del Paese offrirebbero il
trattamento psicoterapeutico. Del resto, in passato ella avrebbe già
ricevuto cure farmacologiche e sarebbe stata ricoverata in una struttura
ospedaliera nel suo Paese d'origine. Infine, la ricorrente potrà chiedere un
aiuto al ritorno per motivi sanitari, che comprenderebbe la distribuzione di
medicamenti, l'assistenza per l'organizzazione del rientro o il supporto
durante o dopo il rimpatrio.
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4.7. In replica, l'insorgente ha sottolineato che l'UFM non avrebbe fornito
particolari osservazioni in merito al peggioramento della situazione
medica della ricorrente, risultante dal rapporto medico in questione, ove si
consideri che, a causa della gravidanza, non sarebbe stato possibile
proseguire la farmacoterapia con conseguenze imprevedibili sul suo stato
psichico. Peraltro, la situazione della famiglia della ricorrente risulterebbe
complessivamente fragile, dato che anche suo marito sarebbe seguito dal
SPS cantonale. Inoltre, la ricorrente evidenzia che, da un lato, in
Macedonia si troverebbe confrontata con il contesto in cui avrebbe
sofferto i traumi all'origine dei suoi attuali problemi di salute con il rischio
di un ulteriore drammatico aggravamento degli stessi e, dall'altro, non le
sarebbe garantito un trattamento medico adeguato e completo, visto il
suo stato di salute, nonché le carenze strutturali del sistema sanitario
macedone per le patologie psichiche.
5.
5.1. Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione.
5.2. Allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei
Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di
persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare
siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale.
5.3. Peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18). Inoltre, per ammettere
l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di
una domanda di asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr.
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247).
6.
6.1. Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 25 giugno 2003, la Macedonia nel novero
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dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione
d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
6.2. Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la
presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi in tal senso. In particolare, l'insorgente
non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo si
esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato.
Innanzitutto, la ricorrente si è contraddetta sul momento in cui suo marito
sarebbe stato aggredito, picchiato e minacciato dai vicini di casa:
dapprima ha dichiarato che sarebbe successo il giorno stesso in cui egli
sarebbe ritornato a casa dalla guerra (cfr. verbale 1 pag. 6), mentre che,
in seguito, ha affermato che sarebbe accaduto tre mesi dopo il suo ritorno
(cfr. verbale 2 F5). Per di più, ritenuto che tale avvenimento, unitamente
all'asserito stupro subìto, risalgono ben all'anno 2001, il Tribunale
sottolinea che – indipendentemente dalla loro verosimiglianza e dalle
asserzioni ricorsuali della ricorrente in merito agli stessi – tali eventi sono
irrilevanti nella presente procedura d'asilo, allorquando, visto il tempo
trascorso, non presentano alcun nesso causale temporale con l'espatrio
dell'insorgente nel (…) 2010. Infatti, secondo la giurisprudenza più
recente, il nesso temporale tra i pregiudizi subiti e la fuga dal Paese
d'origine è da ritenersi interrotto, quando un tempo relativamente lungo,
ovvero dai sei mesi ad un anno, è trascorso tra l'ultima persecuzione
subita e la partenza all'estero (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5 pagg.
744-745; GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e segg.; GICRA 1997 n.
14 consid. 2a pag. 106 e segg.; GICRA 1996 n. 42 consid. 4a et 7d pag.
367 et 370 e segg.; GICRA 1996 n. 30 consid. 4a pag. 288 e segg.;
Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009, n. 11.17 pag. 531; Minh Son
Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 444). Tali
considerazioni valgono altresì in relazione agli episodi in cui la figlia
dell'insorgente sarebbe stata colpita con un sasso, la ricorrente sarebbe
stata picchiata a tal punto da essere stata condotta in ospedale e suo
marito sarebbe stato minacciato con una pistola (cfr. verbale 1 pagg. 5-6
e verbale 2 F5). Infatti, se da un lato, ella non ha saputo indicare la data
precisa di tali avvenimenti, dall'altro, secondo le sue vaghe dichiarazioni,
quest'ultimi risalirebbero ben all'anno 2008 (cfr. verbale 2 F23-25). In
siffatte circostanze, nulla apporta di rilevante, il certificato medico,
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rispettivamente la dichiarazione prodotta dalla ricorrente a sostegno
dell'aggressione da lei subita (cfr. doc. 1). In aggiunta, la ricorrente si è
contraddetta, senza alcuna spiegazione plausibile, sul numero di volte in
cui suo marito sarebbe stato minacciato con una pistola, menzionando
dapprima che tale minaccia gli sarebbe stata proferita una volta in
concomitanza al pestaggio subìto dall'insorgente e dalla figlia (cfr. verbale
1 pag. 6) e dichiarando, in seguito, che il marito sarebbe stato minacciato
anche una seconda volta in occasione dell'episodio in cui i vicini di casa
albanesi avrebbero tolto loro l'accesso all'acqua (cfr. verbale 2 F27-F30).
Anche per quanto attiene a quest'ultimo avvenimento, la ricorrente non ha
fornito indicazioni temporali precise, limitandosi ad affermare che sarebbe
stato tolto loro l'accesso all'acqua nel 2009 (cfr. verbale 1 pag. 6 e
verbale 2 F32-33). Per di più, non è manifestamente credibile che,
sebbene tale fatto costituisca l'elemento ultimo e scatenante l'espatrio
della ricorrente e della sua famiglia, essa avrebbe atteso addirittura un
anno prima di lasciare il Paese di origine e non si fosse rivolta per paura
alle autorità o ad un'associazione di difesa dei rom (cfr. verbale 1 pag. 6 e
verbale 2 F34-35). Infatti, se ella fosse stata effettivamente perseguitata,
ella avrebbe avuto più timore a rimanere in una tale situazione per un
anno, piuttosto che chiedere aiuto per esempio allo Stato, presso cui, tra
l'altro, lavorava suo marito (cfr. verbale del 26 febbraio 2010 di I._______
pag. 2). In considerazione dell'evocata inconsistenza e incongruenza
delle allegazioni della ricorrente, vi è ragione di concludere alla manifesta
inverosimiglianza dell'intera vicenda che la stessa pretende addurre a
sostegno della sua domanda d'asilo. In tale contesto, non vi è motivo di
ritenere che la ricorrente e i suoi figli non possano beneficiare in patria di
un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo
da parte di terzi. Non da ultimo, la sola appartenenza della ricorrente e
dei suoi figli alla comunità rom non è suscettibile in quanto tale di rendere
verosimile l'esistenza di indizi di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi
(cfr. GICRA 2005 n. 24, nonché il rapporto 2009 dell'U.S. Department of
State, Human Rights Report: Macedonia, 11 marzo 2010; cfr. fra le tante
sentenza del Tribunale D-7038/2010 del 27 ottobre 2010, E-3548/2007
del 18 ottobre 2010). Peraltro, né nel corso delle audizioni, né in sede di
ricorso, la ricorrente ha espressamente invocato di essere esposta
unitamente alla sua famiglia a seri pregiudizi in ragione della sua
appartenenza etnica.
Di conseguenza, non sussistono seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
D-4929/2010
Pagina 14
7.
7.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non
emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente e dei suoi figli in
Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art.
83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporli in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv.
tortura, RS 0.105). Del resto, in sede di ricorso, la ricorrente non ha fatto
valere alcunché in tal senso.
7.2. Inoltre, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Macedonia
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale.
7.3. In considerazione di tutto quanto suesposto, non risultano
manifestamente esservi indizi di persecuzioni ai sensi dell'art. 34 cpv. 1
LAsi.
7.4. Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, in materia
di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
8.1. L'insorgente ed i suoi figli non adempiono le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
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art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
8.2. Non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla situazione personale della
ricorrente e dei suoi figli. La ricorrente è giovane e si può presumere che
ella goda di una formazione scolastica perlomeno minima, ritenuto che sa
leggere e scrivere. Inoltre, in considerazione della giovane età dei suoi tre
figli, l'insorgente potrà contare sull'appoggio del marito, il quale –
contrariamente a quanto preteso in sede di ricorso con semplici
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento oggettivo (cfr.
ricorso pag. 5) – potrà provvedere al sostentamento della famiglia, grazie
alla professione di (…); attività che ha sempre svolto nel Paese d'origine
anche alle dipendenze dello Stato e di cui vanta un'esperienza di molti
anni (cfr. verbale del 26 febbraio 2010 di I._______ pag. 2). D'altronde,
eventuali problemi di salute del marito della ricorrente – che quest'ultima
ha invocato in corso di procedura – oltre a non essere corroborati, sono
irrilevanti nella fattispecie (cfr. atto di replica del 5 aprile 2011 pag. 1).
Peraltro, la ricorrente potrà fare affidamento anche sulla presenza in
patria di un'importante rete familiare, ritenuto che vi risiedono ancora i
suoi genitori (cfr. verbale 1 pag. 3). In aggiunta, la ricorrente e la sua
famiglia dispongono di una casa di proprietà che apparteneva alla
famiglia del marito, dove hanno vissuto fino al loro espatrio (cfr. verbale
del 18 giugno 2010 di I._______ F15, F48- F55). Infine, l'insorgente non
ha preteso nel gravame per sé e per i suoi figli di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità della loro permanenza in Svizzera per motivi
medici. In particolare, dal rapporto medico del (…), emerge che alla
ricorrente è stato diagnosticato un episodio depressivo grave con sintomi
psicotici, nonché un'anestesia e perdita sensoriale dissociative.
Nondimeno, risulta che il quadro clinico – dopo il periodo di ricovero alla
CPC – è molto migliorato e sono scomparsi l'ansia, come pure i sintomi
conversivi. Attualmente, la ricorrente è sottoposta ad un trattamento
farmacologico con neurolettici, antidepressivi così come ansiolitici ed a
visite in ambulatorio. Per il futuro, è stata disposta la continuazione della
terapia farmacologica che dovrà essere adeguata a seconda del quadro
clinico, la cui prognosi è favorevole, accompagnata da visite ambulatoriali
(cfr. rapporto medico del […]). Malgrado lo stato di salute psichico della
ricorrente sia mutato negli ultimi mesi (incremento dell'ansia,
peggioramento dello stato depressivo, dell'insonnia e incapacità a
svolgere mansioni domestiche) e sebbene l'inattesa gravidanza (scoperta
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alla […] 2010) abbia comportato una drastica riduzione della
farmacoterapia e potrebbe costituire un fattore di ulteriore
destabilizzazione (cfr. rapporto medico del […]), senza volere
minimizzare le difficoltà che quest'ultima, accompagnata dai suoi tre figli e
da suo marito, dovrà affrontare al rientro nel suo Paese d'origine, non v'è
ragione di ritenere che l'insorgente non possa farvi fronte e disporre di un
effettivo accesso a cure mediche adeguate, a trattamenti appropriati e
conformi alla dignità umana, o fare appello a medici specializzati in
psichiatria presenti in loco (cfr. sentenza del Tribunale E-3548/2007 del
18 ottobre 2010 consid. 5.3.4 e relativi riferimenti). Infatti, sebbene
problematico, il quadro clinico della ricorrente non presenta caratteristiche
tali da mettere in pericolo la sua vita e quella dei suoi figli. In aggiunta, la
ricorrente potrà usufruire presso le farmacie dei grandi centri abitati come
F._______ dei farmaci necessari, come del resto ha già fatto in passato,
visto che prima dell'espatrio assumeva degli ansiolitici (cfr. rapporto
medico del […] punto 1.1). Peraltro, per quanto attiene al trattamento
psichiatrico ambulatoriale, a F._______ – dove ha avuto ultimo domicilio
la ricorrente – così come in altre città vi sono diversi centri di salute
mentale che potranno, se del caso, prendere in cura la ricorrente (cfr.
sentenza del Tribunale E-5044/2006 del 5 ottobre 2010 consid. 3.3.4 e
relativi riferimenti). In tale contesto, l'insorgente potrà continuare il
trattamento psico-farmacologico avviato in Svizzera, adeguato al suo
attuale stato interessante. D'altronde, l'assenza di trattamenti in
Macedonia non corrispondenti agli standard svizzeri, non comporta
l'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e
GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Per di più, non v'è ragione di credere che
l'appartenenza etnica della ricorrente alla comunità rom possa ostacolarle
l'accesso alle cure necessarie, allorquando lei e la sua famiglia
dispongono dei documenti di identità, che permettono loro di essere
regolarmente registrati e, di conseguenza, di poter usufruire dei diritti
garantiti dallo Stato macedone (cfr. verbale 1 pag. 2). Non da ultimo, dal
profilo dei costi delle cure mediche, in Macedonia, vige l'assicurazione
malattia obbligatoria secondo il principio dell'universalità, di modo che
ben il 95% della popolazione risulta assicurata e può contare sulla presa
a carico di almeno una parte dei costi delle cure, tra cui i medicamenti,
che figurano su una lista specifica, nonché i trattamenti ambulatoriali, le
consultazioni specialistiche, ecc. (cfr. sentenza del Tribunale E-
5044/2006 del 5 ottobre 2010 consid. 3.3.4 e relativi riferimenti). In
aggiunta, il Ministero della sanità pubblica macedone si è dotato di un
programma speciale destinato alla presa a carico dei costi relativi alle
cure psichiatriche non coperte dall'assicurazione malattia (cfr. sentenza
del Tribunale D-5005/2006 del 18 marzo 2010 consid. 5.3.2). In tali
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condizioni, il costo per le cure mediche non sarà un peso insostenibile per
la ricorrente, contrariamente a quanto essa pretende far valere (cfr. atto
di replica pag. 2), tenuto conto segnatamente del sostegno di cui può
disporre da parte di suo marito e dei suoi genitori in Patria. Peraltro, se
necessario, la ricorrente potrà richiedere altresì un adeguato aiuto al
ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Di conseguenza, in
considerazione del carattere non grave dei problemi medici della
ricorrente, nonché della disponibilità delle cure e delle strutture adeguate
nel suo Paese d'origine, non la soccorre la giurisprudenza del Tribunale
di cui alle sentenze D- 5005/2006 del 18 marzo 2010 e E- 3511/2006 del
30 settembre 2008, dove sono descritte ed analizzate delle fattispecie
molto più gravi e diverse da quella qui in esame (cfr. atto integrativo al
ricorso pag. 2). Infine, in relazione ai problemi medici fatti valere riguardo
alla figlia maggiore della ricorrente, nessuna patologia psichica è stata
attestata (cfr. certificato medico del […] punto 1.1). Visto tutto quanto
sopra, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per la ricorrente e i suoi figli di un adeguato
reinserimento sociale e di un effettivo accesso alle cure mediche nel
Paese d'origine, da dove sono partiti soltanto (…) mesi orsono.
8.3. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 ed art. 83 cpv. 2 LStr).
L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi per lei e
per i suoi figli ogni documento indispensabile al rimpatrio, oltre a quelli
depositati in corso di procedura (art. 8 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2008/34
consid. 12 pagg. 513- 515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
9.
In considerazione di quanto sopra indicato, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei suoi figli.
10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
11.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di
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Pagina 18
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione
la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa
solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano
superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente
inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta
deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un
apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare
l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89).
Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di
successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza
federale, è decisivo (Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna,
2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la
dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere
analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della
presentazione della domanda e devono essere realizzate
cumulativamente.
11.2. Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente
esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente al momento dell'inoltro del
ricorso erano sprovviste d'esito favorevole sia riguardo al punto di
questione dell'asilo che dell'esecuzione dell'allontanamento. In particolare
il certificato medico del (…) – pervenuto con l'atto integrativo al ricorso –
ha unicamente sospeso momentaneamente l'analisi dell'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento, la quale è ad ogni modo risultata
essere priva di ogni probabilità di successo anche con la presentazione
del certificato medico del (…), visto il carattere non particolarmente grave
dei problemi medici addotti e la possibilità di accesso alle necessarie
cure. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.
12.
12.1. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel
dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte
soccombente.
12.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: