Corte IV
D-4932/2010/pen
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 l u g l i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Martin Zoller, giudice;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 luglio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4932/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato
sottoposto in data (...) e il relativo rapporto,
i verbali d'audizione del 4 giugno 2010 (di seguito: verbale 1) – durante
il quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito al
risultato dell'esame osseo e al giudizio secondo cui esso è
maggiorenne – e del 5 luglio 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 5 luglio 2010, notificata
oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze
processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 7 luglio 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto in copia dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale
amministrativo federale (TAF) in data 8 luglio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
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federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere nato il (...), rispettivamente di
avere (...) anni, e di essere originario di B._______, nell'C._______
(Nigeria) e di aver avuto domicilio a D._______ dall'età di (...) anni
circa sino al suo espatrio nel mese di (...) del 2008,
che, nel mese di (…) o (…) 2007 rispettivamente nel 2008, i suoi
genitori adottivi sarebbero deceduti in un incidente d'auto; che i suoi zii
adottivi, di nome E._______ e F._______, sarebbero andati a casa
dell'interessato dicendogli che era figlio adottivo e che, di
conseguenza, doveva lasciare la casa in cui viveva, cosa che
l'interessato avrebbe rifiutato; che, circa nel mese di (…) 2007, i
suddetti parenti sarebbero tornati da lui per intimargli nuovamente di
lasciare la casa – mostrandogli, inoltre, un documento secondo cui era
figlio adottivo – e avrebbero minacciato di ucciderlo se non l'avesse
fatto; che, un giorno, tornando da scuola, circa due mesi
rispettivamente quattro mesi dopo il decesso dei suoi genitori, una
macchina nera, con a bordo due persone, l'avrebbe investito
procurandogli una frattura alla (...), ciò che avrebbe reso necessario
un suo ricovero in ospedale, dove sarebbe rimasto due mesi; che, in
seguito, il medico che l'avrebbe curato e a cui avrebbe raccontato il
suo problema, l'avrebbe ospitato per due settimane e l'avrebbe aiutato
– tramite un suo amico – ad espatriare in Europa; che l'interessato
sarebbe stato condotto a G._______, da dove – dopo tre settimane –
avrebbe preso una nave e viaggiato per sei o sette mesi; che sarebbe
arrivato in Francia, in un luogo a lui sconosciuto, dal quale avrebbe
preso, in seguito, un treno per H._______ (Spagna), dove sarebbe
rimasto tre mesi; che da H._______ avrebbe preso un treno per
I._______ (Francia), avrebbe cambiato treno a J._______ (Italia),
sarebbe arrivato a K._______ (Svizzera) e dopo essere stato
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controllato dalle guardie di confine al valico "L._______ - stazione" si
sarebbe infine recato a L._______,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 5 luglio 2010, l'UFM ha in primis ritenuto che,
in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito
dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere
l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna
prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa, avendo
fornito dichiarazioni incoerenti relative all'età allegata, non avendo
saputo indicare l'età dei propri genitori al momento del loro decesso,
oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo come pure
ritenute le circostanze del viaggio, l'assenza di un motivo giustificativo
per la mancata presentazione di documenti e l'infondatezza dei suoi
motivi d'asilo; che, di conseguenza, esso sarebbe stato considerato
maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una
persona di fiducia; che, inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole entro
le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna
delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di
specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, in primis l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili che
giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità; che,
innanzitutto, egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto
né la carta d'identità, in quanto in Nigeria non vi sarebbe l'esigenza di
avere siffatti documenti, nonché sarebbe stato troppo giovane per
poterli ottenere e non gli sarebbe possibile ottenerli ora che si trova in
Svizzera a causa di un'ordinanza che gli precluderebbe la possibilità di
rivolgersi ad un'Ambasciata, vietando ai richiedenti d'asilo di prendere
contatto con le autorità del proprio Paese; che, peraltro, il ricorrente
conferma le modalità nelle quali si sarebbe svolto il suo viaggio; che,
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in secondo luogo, sarebbe arbitraria la decisione dell'UFM di ritenerlo
maggiorenne; che, in particolare, conferma di avere (...) anni ed
eventuali incongruenze nelle sue allegazioni relative alla sua età, non
condurrebbero a ritenere che quest'ultima sia diversa da quella
dichiarata; che, inoltre, potrebbe essersi confuso su alcune date; che,
peraltro, sostiene che nell'esame osseo siano stati commessi errori,
perché lui avrebbe veramente (...) anni, come dimostrerebbe il suo
aspetto fisico; che, peraltro, sarebbero necessari ulteriori
approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione
del suo allontanamento, ragione per cui, l'autorità inferiore avrebbe
dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui
impugnata dovrebbe essere annullata; che, infatti, egli fa valere di aver
esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi
d'asilo; che, infine, il suo allontanamento in Nigeria non sarebbe
ragionevolmente esigibile, visto che la sua vita sarebbe in pericolo e la
situazione in detto Paese non sarebbe sicura,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito come pure
l'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo
relativa a questioni pregiudiziali [OAsi 1, RS 142.311], per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento);
che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età ed
egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di
documenti d'identità o di viaggio; che, infatti, il ricorrente ha affermato
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di aver iniziato la scuola nel (...), adducendo di avere avuto in quel
momento (...) anni, ciò che – secondo un semplice calcolo – porta a
credere che sia nato nel (...) e non nel (...) – (cfr. verbale 1, pag. 2);
che l'insorgente ha affermato di avere avuto (...) o (...) anni quando i
suoi genitori adottivi sarebbero deceduti, ovvero nel (…) 2007, per poi
smentirsi ed allegare di averne avuti (...) o (...) (cfr. ibidem), allorché,
se la data di nascita da lui avanzata corrispondesse al vero, esso
avrebbe dovuto averne (...); che, in aggiunta, il ricorrente non è stato
in grado nemmeno di indicare l'età dei suoi genitori al momento del
loro decesso (cfr. verbale 1, pag. 3); che, alla luce di tali dichiarazioni
lacunose e contraddittorie – su punti essenziali della vita del ricorrente
e dei suoi genitori – risulta assolutamente impossibile credere che
l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua data di
nascita e che, pertanto, quest'ultima sia verosimile; che, d'altronde,
egli ha affermato di aver appreso tale data alla lettura del certificato di
adozione (cfr. verbale 2, pag. 3, D9), senza tuttavia fornire allegazioni
lineari riguardo alle circostanze in cui ne avrebbe preso conoscenza;
che, infatti, ha affermato dapprima in modo vago che l'avrebbe visto
sul tavolo (cfr. verbale 1, pag. 4) e, in seguito, che i suoi zii adottivi
glielo avrebbero mostrato (cfr. verbale 1, pag. 5); che, alla luce di
queste considerazioni, v'è ragione di concludere che l'età dichiarata
dal ricorrente è inverosimile; che, peraltro, il ricorrente non ha
apportato alcun documento d'identità a comprova della sua minor età,
limitandosi a mere affermazioni stereotipate, non corroborate da alcun
elemento concreto; che, in siffatte condizioni, l'esame osseo, a cui è
stato sottoposto il ricorrente, e le risultanze dello stesso sono
superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già
appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente
circa la sua minor età,
che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie,
unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali
(cfr. ricorso pagg. 2-3), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia
mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione
al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
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per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in relazione alla mancata presentazione dei documenti d'identità
da parte del ricorrente, non soccorre il ricorrente l'allegazione
ricorsuale secondo cui egli non avrebbe mai posseduto un documento
d'identità; che tale ragione non rappresenta un motivo scusabile ai
sensi della legge; che, inoltre, non vi è alcun'indicazione che egli abbia
effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito
favorevole per l'ottenimento di documenti, in quanto esso afferma di
non aver preso contatto con nessuno da quando ha lasciato la Nigeria
(cfr. verbale 1, pag. 5), ciò che costituisce un'ulteriore conferma della
dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in
possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non
intraprende alcunché per procurarsene di nuovi,
che, peraltro, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte; che, infatti, non può corrispondere alla realtà dei fatti che il
ricorrente, da un lato, abbia viaggiato per sei o sette mesi a bordo di
una nave, (cfr. verbale 1, pagg. 7-8) e, dall'altro, abbia vissuto per tre
mesi a H._______, senza essere in grado di fornire alcuna
informazione precisa sulle circostanze del suo viaggio d'espatrio,
segnatamente, per esempio, la durata precisa del tragitto in nave, gli
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Stati dove la nave avrebbe fatto tappa e la località in cui sarebbe
sbarcato oppure l'indirizzo dove avrebbe soggiornato a H._______
(cfr. verbale 1, pag. 7),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai parenti (suoi zii) dei suoi
defunti genitori adottivi, dopo essere stato intenzionalmente investito
da un'automobile,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
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che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che l'insorgente non ha apportato alcun chiarimento in merito alle sue
allegazioni incongruenti e vaghe vertenti proprio su punti essenziali
della sua vicenda a fondamento della sua domanda d'asilo, tra i quali
ad esempio le date precise in cui i fatti invocati sarebbero avvenuti,
segnatamente, il decesso dei suoi genitori adottivi (cfr. verbale 1, pag.
6 a confronto con verbale 2, pagg. 2-3, D9, D11 a D14), le visite
minacciose dei suoi zii adottivi (cfr. verbale 1, pag. 6 a confronto con
verbale 2, pag. 3, D22 e D26) e l'invocato tentato omicidio nei suoi
confronti su commissione degli stessi (cfr. verbale 1, pag. 6 a
confronto con verbale 2, pag. 5, D28 a 31); che, inoltre, l'insorgente si
è contraddetto sulla data del suo espatrio (cfr. verbale 1, pag. 1 a
confronto con verbale 1, pag. 6); che, peraltro, il ricorrente, nella
maggior parte dei casi, non è stato in grado di collocare nel tempo gli
avvenimenti resi dando delle indicazioni temporali lacunose; che,
trattandosi di fatti risalenti agli anni 2007 - 2008, non si giustificano tali
lacune,
che, in considerazione di quanto precede, v'è ragion di concludere alla
manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti, senza che sia
necessario evocare altri elementi inconsistenti del suo racconto,
che, ritenuta l'inverosimiglianza dei fatti evocati, non v'è motivo di
ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria,
se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti ,
tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi
con le autorità del suo Paese (cfr. verbale 1, pag. 7),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5, 6, 5-5.7
pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, peraltro, il ricorrente non ha
fatto valere alcunché in tal senso,
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art.
83 cpv. 3 LStr),
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che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
gode di una certa formazione scolastica, avendo frequentato la scuola
primaria e secondaria (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, non v'è
ragione di non ritenere che egli disponga in patria di una rete familiare
e sociale, vista l'inverosimiglianza del suo intero racconto e ritenuto
che ha vissuto in questo Paese sin dalla nascita; che, infine,
l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente tramite il Centro di registrazione e di procedura di
L._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di L._______ (via fax,
per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- M._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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