Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-4933/2009
Sentenza del 12 luglio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, alias
B._______, Etiopia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 luglio 2009 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessata, figlia di padre etiope e madre eritrea, di etnia amhara
(padre) e tigrina (madre) e di religione ortodossa, è nata ad C._______
(Etiopia) dove ha risieduto dalla nascita fino al suo espatrio nel luglio
2004 (cfr. verbale d'audizione del 7 novembre 2008 [di seguito:
verbale 1], pagg. 1 seg.; verbale d'audizione del 14 gennaio 2009 [di
seguito: verbale 2], pag. 3; verbale d'audizione dell'8 luglio 2009 [di
seguito: verbale 3], pagg. 2 seg.) In data 29 ottobre 2008, ha presentato
domanda d'asilo in Svizzera.
Interrogata sui motivi d'asilo, ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo, d'essere espatriata per il timore di essere arrestata dalle
autorità etiope, in quanto avrebbe aiutato suo padre ad affiggere dei
manifesti dell'opposizione di cui faceva parte il genitore. Quest'ultimo
sarebbe poi rimasto ucciso nel corso di una manifestazione (cfr.
verbale 1, pag. 4). Inoltre, sarebbe stata violentata da due militari e la
casa dove abitava sarebbe stata chiusa, oppure venduta, non sapendo
quindi più dove andare. Peraltro, temerebbe di essere espulsa verso
l'Eritrea come sarebbe successo a sua madre nel 1999 (cfr. verbale 1,
pagg. 4 seg.; verbale 2, pagg. 5 seg.). Dopo il decesso del padre si
sarebbe recata dapprima da alcuni compagni di scuola, o, secondo
un'altra versione, da un vicino di casa, per poi espatriare un mese dopo il
decesso di suo padre verso il Sudan, dove avrebbe lavorato per quasi 3
anni per una famiglia inglese (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.; verbale 3,
pag. 2). Avrebbe poi soggiornato per un anno e cinque mesi in Libia.
Infine, avrebbe quindi attraversato l'Italia per raggiungere la Svizzera in
data 29 ottobre 2008 (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.).
B.
Con decisione del 15 luglio 2009, l'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando
contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
In data 3 agosto 2009 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 4 agosto
2009), la richiedente è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi
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al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo,
in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la
concessione dell'asilo ed, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria
nonché il rinvio degli atti all'UFM per una nuova valutazione. Ella ha
altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 agosto 2009, ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere alla ricorrente il
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Il
medesimo giorno e per mezzo dello stesso provvedimento, il Tribunale ha
altresì invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro l'11
settembre 2009.
E.
Con risposta del 14 agosto 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
F.
In data 18 agosto 2009, il Tribunale ha inviato copia della risposta
dell'UFM alla ricorrente per informazione.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
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L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1
LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere
esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
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pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1,
GICRA 1995 n. 23).
5.
5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata contraddittori, incompatibili con l'esperienza
di vita, vaghi, inverosimili come pure non pertinenti in materia d'asilo. In
particolare, nella prima audizione ella avrebbe allegato di essersi
nascosta presso dei compagni di scuola, mentre nella terza audizione
avrebbe asserito di aver trovato rifugio dal suo vicino i cui figli non
frequentavano la sua scuola. Quo al racconto della casa, avrebbe fornito
tre versioni contrastanti dichiarando che la sua dimora sarebbe stata
chiusa dai soldati, che sarebbe stata venduta, oppure che non sarebbe
stata venduta bensì sarebbe stato venduto il negozio. Nell'ambito della
seconda audizione, la richiedente avrebbe poi dichiarato di essere stata
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in viaggio dal momento in cui se ne sarebbe andata da casa fino al
momento dell'espatrio. Per contro, nella terza audizione, avrebbe allegato
che, dopo la violenza subita dai militari, sarebbe andata dal suo vicino
presso il quale sarebbe rimasta due giorni in cui quest'ultimo le avrebbe
organizzato il viaggio. Sarebbe poi partita da C._______ insieme a dei
passatori con i quali avrebbe raggiunto D._______. Da ultimo, per quanto
riguarda il denaro a disposizione per il viaggio, avrebbe specificato che
fino in Sudan avrebbe avuto ETB 2300.– per poi asserire di aver preso
dai suoi vicini ETB 1300.– lasciati in custodia a loro da suo padre. Inoltre,
la richiedente avrebbe affermato che, a partire dal quarto giorno di lutto, i
soldati sarebbero venuti più volte al suo domicilio e l'avrebbero
minacciata d'imprigionarla e di proibirle le riunioni di cordoglio. Secondo
l'autorità inferiore, non sarebbe credibile che gli amici presenti almeno
durante la prima volta in cui i soldati sarebbero venuti, non abbiano
proposto all'interessata di nascondersi presso di loro dopo aver udito le
minacce espresse dai militari nei confronti di quest'ultima. La richiedente
avrebbe altresì sempre dichiarato di essere rimasta tre anni in Sudan
dove avrebbe lavorato presso una famiglia straniera. Inoltre, avendo ella
sempre affermato di essere espatriata nel 2005, salvo nella prima
audizione, non sarebbe possibile che l'interessata, se fosse espatriata nel
2005, abbia trascorso tre anni in Sudan ed un anno e mezzo in Libia e sia
arrivata nell'ottobre del 2008 in Svizzera. La richiedente avrebbe poi
allegato nel corso della terza audizione di essere svenuta alla vista del
corpo del padre e di essersi risvegliata al suo domicilio la sera stessa.
Chiestole chi l'avrebbe riportata a casa sua, avrebbe risposto di non
saperlo. Visto che le persone che l'avrebbero ricondotta al suo domicilio
sarebbero stati ancora presenti, sarebbe alquanto strano che l'interessata
non abbia chiesto loro chi l'avesse riportata a casa sua e come abbiano
proceduto per portare anche il corpo del padre. Allo stesso modo, le
persone presenti al momento del suo risveglio avrebbero dovuto
spontaneamente informarla sull'accaduto. Nell'ambito della seconda e
terza audizione, la richiedente avrebbe altresì affermato di essere stata
violentata dai militari che sarebbero venuti a casa sua. In tale ambito non
avrebbe mostrato in nessun momento di voler fornire un racconto
completo dei fatti ed avrebbe presentato delle dichiarazioni superficiali e
prive di spontaneità. Peraltro, non avrebbe a tutt'ora esibito alcun
documento capace d'attestare i dati anagrafici dichiarati alle autorità
elvetiche. Interrogata a tal proposito, ella avrebbe risposto di non aver
nessun contatto con delle persone nel suo Paese d'origine. Tali risposte
sarebbero stereotipate e porterebbero ad escludere che l'interessata
abbia l'intenzione di chiarire i motivi alla base della sua domanda. Visto
l'insieme delle considerazioni, tutto lascerebbe presupporre che
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l'interessata disponga di validi documenti d'identità e che li dissimuli per i
bisogni della causa. Pertanto, le dichiarazioni della richiedente non
soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della
verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Infine, sarebbe preponderante per la
determinazione della qualità di rifugiato il momento in cui l'autorità
pronuncia la decisione. Di conseguenza, la concessione dell'asilo
presupporrebbe che, nel momento in cui è emessa la decisione,
l'interessata sia minacciata di persecuzione ai sensi della legge sull'asilo
e necessiti quindi di protezione. In casu, la richiedente avrebbe affermato
che nel 1999 sua madre sarebbe stata espulsa dall'Etiopia perché di
origine eritrea. Pur ammettendo la vera origine eritrea della madre,
comunque l'intervallo trascorso tra l'espulsione del genitore e la fuga
dell'interessata porterebbe ad escludere il legame causale tra la
persecuzione e l'espatrio della richiedente per il che queste dichiarazioni
non sarebbero pertinenti e non soddisferebbero le condizioni richieste per
il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.
5.2. Nel ricorso, la ricorrente ha contestato l'inverosimiglianza evidenziata
dall'UFM ed ha puntualizzato che nel corso dell'audizione del 14 gennaio
2009 vi sarebbero stati dei problemi di traduzione, in quanto l'interprete
non sarebbe stato di lingua madre amhara ed avrebbe mescolato questa
lingua con il tigrino. Per quanto concerne la contraddizione circa il luogo
dove avrebbe trovato rifugio dopo essere fuggita da casa, la stessa
dovrebbe essere relativizzata proprio in considerazione delle difficoltà
legate alla traduzione. Inoltre, sarebbe interessante notare come l'UFM
fondi i suoi dubbi rispetto a tali dichiarazioni esclusivamente sul fatto che i
vicini di casa fossero o meno compagni di scuola. Difatti, in tutte le
audizioni, la ricorrente avrebbe dichiarato di essersi rifugiata presso i
vicini di casa, i quali avrebbero custodito il denaro per il viaggio di
espatrio. Peraltro, in merito alla contraddizione riguardante la casa, si
tratterebbe di una vicenda poco chiara e non di una contraddizione
rilevante, poiché l'insorgente avrebbe dichiarato nel corso della prima
audizione che la casa sarebbe stata chiusa, mentre nella seconda
audizione avrebbe allegato che il negozio sarebbe stato chiuso e la casa
venduta, specificando tuttavia immediatamente dopo che la sua dimora
sarebbe stata chiusa. Il tenore della risposta non lascerebbe spazio a
dubbi avendo ella dichiarato che "J'ai dit la maison a été fermée". Nella
terza audizione, avrebbe poi nuovamente ribadito tale racconto ed
avrebbe asserito che vi sarebbe stato un problema di comunicazione.
Non sarebbero quindi stati accertati con chiarezza i fatti rilevanti. La
ricorrente sarebbe altresì rimasta sempre costante su cosa avrebbe fatto
dopo aver lasciato la casa, in quanto avrebbe sempre sostenuto di
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essersi rifugiata dai vicini una volta chiusa la casa. Pertanto,
l'affermazione secondo cui tra la chiusura della casa e l'uscita dall'Etiopia
sarebbe stata in viaggio, non avrebbe alcun senso in questo contesto e
potrebbe essere frutto di fraintendimento. In tale ambito sarebbe da
ritenere pure la contraddizione circa la somma che avrebbe pagato per il
viaggio quale incomprensione legata alla traduzione del verbale della
prima audizione. Oltre a ciò, sarebbe un ospite "indesiderato", in quanto i
militari sarebbero sempre sulle sue tracce, e quindi nessuno degli amici le
avrebbe proposto di nascondersi a casa loro. Ha poi, per quel che
riguarda il periodo di permanenza in Sudan, rinviato a quanto dichiarato
nel corso della terza audizione che renderebbe logico il racconto della
stessa. Il fatto che ella non saprebbe chi l'abbia accompagnata a casa,
sarebbe da ricondurre al suo stato d'animo di fronte a quei tragici
avvenimenti. Sempre per la stessa ragione non sarebbe poi stata in
grado di fornire molti dettagli sulla violenza sessuale subita. A suo dire,
non sarebbe esigibile l'allontanamento dell'insorgente, in quanto donna
senza rete familiare: ella non avrebbe più avuto notizie della madre dal
1999, quando sarebbe stata espulsa verso l'Eritrea e il padre sarebbe
morto nel 2005. Sarebbe poi figlia unica e non avrebbe mai conosciuto i
familiari del padre.
5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua
decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
6.
6.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in generiche ed
imprecise affermazioni: l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento
della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla
loro inverosimiglianza.
Avantutto, codesto Tribunale osserva che le contestazioni presentate in
sede di ricorso relative alle incomprensioni derivanti da un problema di
traduzione in sede d'audizione non possono essere ritenute. Infatti, alla
fine di ogni audizione come pure durante e dopo la rilettura del verbale da
parte dell'interprete, avrebbe avuto l'occasione di apportare delle
osservazioni e chiedere una modificazione di tale atto. Ciò non è stato il
caso e la ricorrente li ha firmati tutti senza obbiettare alcunché (cfr.
verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 8; verbale 3, pag. 13).
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Ella non ha poi fornito alcuna dichiarazione precisa circa la data
dell'uccisione di suo padre. Nella prima audizione ha presentato tre
versioni differenti dichiarando che suo padre sarebbe stato ucciso nel
giugno del 2004, del 2005 oppure del 2006 (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5).
Ha poi allegato che il genitore sarebbe deceduto il "2 sene dell'anno
europeo 2004" ossia il 9 giugno 2004 (cfr. verbale 1, pag. 5).
Contraddicendosi ulteriormente, nella seconda audizione ha asserito il "2
sené 1997", ovvero il 9 giugno 2005 quale data di decesso di suo padre
(cfr. verbale 2, pag. 4). Tale data è poi stata confermata, secondo il
senso, durante la terza audizione (cfr. verbale 3, pagg. 5 e 7).
L'insorgente ha poi allegato di essere espatriata un mese dopo la morte
del genitore nel luglio 2004 (cfr. verbale 1, pag. 5 seg.). In seguito ha
addirittura dichiarato di aver vissuto al suo domicilio fino a "Hamelé
1997", ossia minimo fino all'8 luglio 2005 (cfr. verbale 2, pag. 3). Nella
stessa audizione ha quindi allegato di aver lasciato il suo domicilio 15 o
20 giorni dopo il decesso di suo padre e di essere espatriata un mese
dopo la morte del genitore (cfr. ibidem, pagg. 6 seg.). Interrogata
nuovamente in merito, ella ha asserito di aver lasciato l'Etiopia a "hamle
1997", ossia tra l'8 luglio e il 6 agosto 2005, dopo un periodo di 20 giorni
di lutto trascorsi a casa sua (cfr. verbale 3, pagg. 2 seg.). In questo
contesto giova quindi rilevare che nemmeno con le date di espatrio fornite
dalla ricorrente v'è coerenza temporale tra detta data ed il viaggio, se
dichiara di aver vissuto per quasi tre anni in Sudan, un anno e cinque
mesi in Libia e tre giorni in Italia per poi entrare in Svizzera in data 29
ottobre 2008. Interrogata in merito, l'insorgente si è limitata a dichiarare di
aver difficoltà a memorizzare le date (verbale 2, pag. 11).
Nel corso della seconda audizione ha poi dichiarato che al momento
dell'uccisione del genitore si sarebbe trovata allo stadio, per poi allegare
di essere stata ad Urael per recarsi in chiesa e che solo dopo avrebbe
voluto partecipare alla manifestazione (cfr. verbale 2, pag. 6; verbale 3,
pag. 5). Non è poi stata in grado di precisare chi sarebbero state le
persone che avrebbero portato a casa il corpo del genitore e della
ricorrente stessa (cfr. verbale 3, pag. 7). Il fatto che non si sia interessata
di sapere l'identità di queste persone appare pertanto alquanto illogico.
Tutto ciò stante, ritenuta l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate e
senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi d'inattendibilità
del racconto della ricorrente, vengono a far difetto argomenti suscettibili di
giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione. In effetti, considerate le suesposte incongruenze e lacune in
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merito al racconto dei fatti, pur messa in condizione di farlo, l'insorgente
non ha saputo fornire dettagli complementari, per il che v'è motivo di
ritenere che, nell'insieme, il suo racconto non corrisponde ad
un'esperienza reale vissuta in prima persona e che i fatti addotti non sono
pertanto propri a motivare la qualità di rifugiato. Per il resto, per evitare
ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione
dell'UFM.
Infine, quo al timore della ricorrente di essere espulsa verso l'Eritrea al
suo rientro, codesto Tribunale rileva che non è determinante unicamente
come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle
persecuzioni allegate. E' invece decisivo se al momento dell'espatrio
anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le
persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di
protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c
pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite
temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi
interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche
eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un
espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno,
dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso
temporale tra i 6 ed i 12 mesi, dopo i quali il nesso causale di regola
viene a mancare (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; MARIO GATTIKER, Das
Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HUSAMMANN, Handbuch des Ayslrechts, 2ª ed.,
Berna/Stoccarda 1991, pag. 107, WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128, SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berna 1987, pag. 295).
Nel caso concreto, ella ha allegato che sua madre sarebbe stata
allontanata verso l'Eritrea nel 1999 perché di origine eritrea (cfr. verbale
1, pag. 5). Quand'anche l'origine eritrea del genitore fosse ritenuta vera,
non di meno, l'intervallo trascorso tra l'espulsione della madre e la fuga
dell'insorgente porta ad escludere l'esistenza di un nesso causale tra la
persecuzione anteriore e la fuga. Giova per finire ricordare che l'Etiopia
non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2).
Di conseguenza, le dichiarazioni in merito non sono pertinenti in materia
d'asilo.
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In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione
globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM
ha rettamente considerato i motivi presentati dalla ricorrente come
inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di
rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.
6.2. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1
LStr).
8.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in
particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
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plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996
n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico
ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Infatti, come già
osservato poc'anzi al considerando 6.1, a mente di codesto Tribunale,
l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011
consid. 6.2.2).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
8.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
8.2.1. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés
de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni
della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione
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dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1).
8.2.2. Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Etiopia, da un lato, e la sua situazione
personale, dall'altro.
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la
situazione attuale prevalente in Etiopia è in sé costitutiva d'un
impedimento alla reintegrazione della ricorrente. È di nota conoscenza
che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile
o di violenza generalizzata.
Quanto alla situazione personale della ricorrente, si rileva che ella
dispone di una discreta formazione e vanta di un'esperienza
professionale quale domestica (cfr. verbale 1, pag. 2). Inoltre, visto
l'inverosimiglianza del suo racconto, non può essere escluso che ella,
contrariamente a quanto allegato in sede d'audizione, conosca i familiari
dei suoi genitori e che addirittura sia ancora in vita suo padre (cfr.
verbale 1, pag. 3; verbale 2, pag. 4). Sia come sia, avendo ella vissuto in
Etiopia dalla nascita fino al suo espatrio, si può partire dal presupposto
che possieda tuttora una rete sociale o contatti su cui potrà contare al suo
ritorno (cfr. verbale 3, pag. 2).
Infine, la ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in
Svizzera per motivi medici.
8.2.3. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente d'un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente,
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usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio. Giova inoltre osservare che, avendo ella
dichiarato che suo padre ha origini etiopi (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 4,
ricorso, pag. 1), potrà facilmente legalizzare il suo statuto, qualora non
l'avesse già fatto precedentemente, ottenendo la nazionalità etiope.
Difatti, secondo la legge sull'acquisizione della nazionalità etiope, ogni
persona acquisisce la nazionalità etiope per discendenza se entrambi i
genitori o uno di loro è di nazionalità etiope (cfr. proclamation n.
378/2003, a proclamation on ethiopian nationality
[,
0.html; ultima consultazione: 7 luglio 2011]).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
10.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
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con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare va versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: