Corte IV
D-4934/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 l u g l i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Macedonia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 giugno 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4934/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 15 febbra-
io 2010 in Svizzera,
il verbale d'audizione del 26 febbraio 2010 [di seguito: verbale 1] e del
18 giugno 2010 [di seguito: verbale 2],
la decisione dell'UFM del 30 giugno 2010, notificata all'interessato il
giorno seguente (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato il 7 luglio 2010 dall'insorgente (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto in originale dell'UFM pervenuto a codesto Tribunale in data
9 luglio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi -
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale fede-
rale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d cpv. 1 LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi-
zioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché al-
l'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
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gua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha di-
chiarato di essere di etnia rom, originario di B._______ (Macedonia)
dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio nel (...) 2010,
che ha affermato di essere espatriato, a causa dei problemi che lui e la
sua famiglia avrebbero avuto con i vicini di casa – quattro fratelli di et -
nia albanese – iniziati nove anni prima, a causa della sua partecipazio-
ne alla guerra contro gli albanesi rispettivamente musulmani; che, in-
fatti, nel 2007, il giorno stesso del suo rientro dalla guerra, i vicini di
casa avrebbero cominciato a insultare l'interessato per aver combattu-
to contro i suoi fratelli musulmani, accusandolo della morte di loro cari,
nonché l'avrebbero minacciato e picchiato tanto da farlo ricoverare in
coma in ospedale; che, dopo aver raccontato i fatti al medico – an -
ch'esso di etnia albanese – l'interessato sarebbe stato dimesso dall'o-
spedale ancora dolorante; che la madre dell'interessato avrebbe de-
nunciato alle autorità l'aggressione nei confronti dell'interessato, senza
ottenere protezione; che, anche i figli del richiedente sarebbero stati
spesso picchiati a scuola e per strada; che, nel 2008, sua figlia sareb-
be stata colpita con un sasso; che, nel tentativo di parlare ai vicini per
risolvere questi problemi, anche la moglie dell'interessato sarebbe sta-
ta aggredita e lui sarebbe stato minacciato una prima volta con una pi -
stola; che i malfattori, verso la fine del 2009, avrebbero altresì tolto l'al -
lacciamento all'acqua della casa dell'interessato e l'avrebbero minac-
ciato di incendiare la loro casa e di uccidere lui e la sua famiglia; che,
avendo i loro vicini di casa tanto potere e l'interessato temendo per
sua vita e quella dei suoi familiari, dopo un anno circa, avrebbe lascia-
to il suo Paese d'origine e sarebbe espatriato legalmente, munito del
passaporto e accompagnato da sua moglie e i figli, in Svizzera,
che, nella decisione del 30 giugno 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dal richiedente sono inverosimili, di modo che non emergerebbero dal-
le carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a perse-
cuzioni in caso di rientro in patria,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecu-
zione del suo allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, richiamati i fatti esposti, il ricorrente fa valere che
nel suo caso sarebbero emersi, secondo un grado di prova ridotto,
quantomeno indizi di persecuzioni non manifestamente infondati, per i
quali l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'a-
silo; che, in particolare, il ricorrente sottolinea che – oltre ad aver ben
collaborato con le autorità, avendo prodotto la sua carta d'identità in
originale – il suo racconto sarebbe dettagliato nonché coerente e la
documentazione medica agli atti dimostrerebbe le violenze subite dalla
moglie, contrariamente a quanto valutato in maniera soggettiva e in-
fondata dall'UFM; che, inoltre, sostiene di non aver reso allegazioni
contraddittorie per esempio in relazione alle minacce proferitegli con
una pistola, bensì di aver esposto le ragioni delle sue persecuzioni,
conformemente alla diversa funzione delle due audizioni, quella som-
maria e quella federale diretta, nonostante – essendo stato vittima, as -
sieme alla sua famiglia, di tanti atti persecutori – avrebbe potuto par -
larne a lungo; che, tuttavia, egli si sarebbe sbagliato riguardo alla data
di rilascio del passaporto biometrico a causa dello stress e del nervo-
sismo; che, a suo dire, tale elemento sarebbe però di scarsa importan-
za e non sarebbe tale da incidere sulla credibilità del suo racconto;
che, in aggiunta, egli fa valere di non essersi rivolto alle autorità o ad
un'associazione di tutela dei diritti dei rom, per paura; che, infatti, non
avendo ricevuto alcuna protezione da parte delle autorità, nonostante
sua madre avesse denunciato l'aggressione nei suoi confronti, e aven-
do gli albanesi della zona ottenuto sempre maggior potere, egli sareb-
be stato comprensibilmente indotto a maggior ragione a desistere dal
denunciare i fatti all'autorità; che, inoltre, il ricorrente sostiene che la
motivazione della decisione dell'UFM sarebbe altresì inconsistente,
avuto riguardo all'unica lacuna rimproveratagli, secondo cui non avreb-
be saputo il cognome dei suoi aggressori; che, di conseguenza, l'insor -
gente, conclude all'infondatezza della decisione impugnata che si basa
su argomentazioni molto deboli, rispettivamente alla verosimiglianza
delle sue allegazioni; che, infine, ritenuti i motivi esposti, egli fa valere
che il suo allontanamento, assieme alla moglie e ai figli, in Macedonia
nel quartiere dove sarebbe stato costretto a subire violenze per tanti
anni, sarebbe inesigibile, in quanto non avrebbe più un lavoro, una rete
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sociale e una casa, visto che probabilmente essa sarebbe già occupa-
ta dagli albanesi,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla -
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che
ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel sen-
so della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relati -
vo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe -
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero
dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di
persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invali -
dare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione perso-
nale,
che, peraltro, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34
cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pre-
giudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione del-
l’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire uma-
no (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ri -
corso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
25 giugno 2003, la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da persecu-
zioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni
in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
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menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispet-
to a quella di cui alla impugnata decisione; che le allegazioni decisive
in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato,
che, segnatamente, le allegazioni del ricorrente sono incongruenti e
vaghe su punti essenziali del suo racconto, tanto da poter concludere
alla palese inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, infatti, le
allegazioni del ricorrente circa le minacce proferitegli con una pistola
sono manifestamente contraddittorie; che, a tal proposito, il ricorrente
nella prima audizione ha riferito un episodio, alla fine del 2009, in cui
sarebbe stato minacciato con una pistola (cfr. verbale 1 pag. 6); che,
nell'audizione federale diretta, invece, ha menzionato di essere stato
minacciato due volte con una pistola, una volta nel 2008 e una volta
nel 2009, quando gli sarebbe stato tolto l'accesso all'acqua
(cfr. verbale 2 A6, A22-24, A45-46 pagg. 2-7); che, indipendentemente
dalla diversa funzione della prima e della seconda audizione, che
invoca il ricorrente nel gravame (cfr. ricorso paga. 3), egli aveva
manifestamente la possibilità nella prima audizione di menzionare
anche il secondo episodio in cui sarebbe stato minacciato, se tale
fosse stato realmente il caso; che, altresì, le allegazioni inerenti al
rilascio del passaporto biometrico, risultano incoerenti tra loro, ritenuto
che egli ha affermato che tale rilascio sarebbe avvenuto prima nel
2008 e poi nel 2009 (cfr. verbale 1 paga. 4 a confronto con verbale 2
A30-33 paga. 6); che tale incongruenza, rispettivamente l'assenza di
una data precisa, non può essere giustificata da una semplice
dimenticanza (cfr. verbale 2 A33 paga. 6) o dall'agitazione,
pretestuosamente invocato in sede di ricorso (cfr. ricorso paga. 4),
tanto più che il rilascio di tale documento era stato richiesto proprio
per permettere al ricorrente e alla sua famiglia di fuggire (cfr. verbale 2
D31), ciò che ne fa un punto essenziale della sua vicenda,
contrariamente a quanto il ricorrente vorrebbe far credere in sede di
ricorso (cfr. ricorso paga. 4); che, inoltre, a giusto titolo l'UFM ha
evidenziato che il ricorrente non è stato in grado di riferire il cognome
delle persone da cui pretenderebbe essere perseguitato; che l'identità
dei suoi malfattori costituisce manifestamente un punto essenziale
della sua domanda d'asilo del ricorrente; che, peraltro, il ricorrente
pretende essere perseguitato dai suoi vicini di casa da ben almeno
nove anni, ciò che presuppone che egli sappia senza dubbio la loro
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identità completa e non solo il nome, considerato altresì che si
tratterebbe di quattro fratelli, il cui cognome è quindi uno solo; che, di
conseguenza, non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale,
secondo cui, la motivazione dell'UFM che si basa su questo aspetto
sarebbe inconsistente (cfr. ricorso paga. 5); che, a fronte dell'assenza
di tale informazione da parte del ricorrente, non v'è motivo di ritenere
che gli asseriti malfattori abbiano qualsivoglia potere, influenza o
conoscenti nelle istituzioni dello Stato e della Polizia (cfr. verbale 1
paga. 6 e verbale 2 A6 paga. 3); che, in aggiunta, il ricorrente ha
dichiarato che sua madre ha denunciato tali persone per l'aggressione
che egli avrebbe subito e che la Polizia si è recata a casa loro e li ha
rassicurati, dicendo loro che tali fatti non sarebbero più accaduti (cfr.
verbale 1 paga. 6 e verbale 2 A6 paga. 3); che, dunque, non v'è
ragione di credere alle semplice allegazioni di parte, secondo cui teme
di rivolgersi alle autorità del suo Paese (cfr. verbale 1 paga. 7 e verbale
2 A35 paga. 6; ricorso paga. 5), rispettivamente le autorità del suo
Paese non sarebbero in grado o non vorrebbero offrirgli protezione
(cfr. ricorso paga. 5); che, d'altronde, alla luce della palese
inverosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente – in considerazione a
quanto sopra esposto e senza che sia necessario evocare ulteriori
elementi inattendibili della sua vicenda – non v'è ragione di ritenere
che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria,
se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri pre-
giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mace-
donia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novem-
bre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-
mentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicem-
bre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
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o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, del resto, in sede di ricor-
so, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso,
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Ma-
cedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale,
che, pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente esser-
vi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituiti d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordi-
nanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che il ricorrente è giovane, di professione (...) e in tale attivi -
tà vanta anni d'esperienza (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, vista l'in-
verosimiglianza dell'intero racconto del ricorrente e ritenuto che egli ha
vissuto sin dalla nascita a B._______, v'è ragione di ritenere che il me-
desimo disponga in patria di un'importante rete sociale, contrariamen-
te a quanto ha affermato (cfr. verbale 1 pag. 3),
che l'insorgente è in buona salute; che egli non ha, del resto, preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustifi -
care la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una per -
manenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite -
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione del
suo allontanamento,
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), oltre
alla carta d'identità che già possiede (cfr. risultanze processuali); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è
respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini -
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno per l'incarto N [...] (per corriere interno; in
copia)
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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