Corte IV
D-4940/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Daniel Schmid e Gérald Bovier;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 luglio 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4940/2007
Fatti:
A.
Il 25 giugno 2007, l'interessato – un soldato afghano, originario di
B._______ provincia di Kandahar – ha presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di
rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 e del 9 luglio 2007) di avere
lasciato il suo Paese d'origine perché condannato a morte, dopo avere
sparato senza ordini ad un veicolo sospetto uccidendo due civili e
ferendo due soldati C._______, i quali erano stati rapiti da due
talebani. L'interessato sarebbe riuscito a fuggire dalla prigione, dove
avrebbe trascorso due giorni, per poi recarsi a D._______ provincia di
Herat, dove avrebbe organizzato la propria fuga dal Paese. Sarebbe
infatti tornato a Kabul, dove avrebbe preso, munito di un passaporto
falso, l'aereo per E._______ (Turchia). Da lì, avrebbe proseguito con
l'aereo per F._______ (Francia), prima di entrare in Svizzera.
B.
Il 12 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 19 luglio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo. Inoltre, in via sussidiaria, ha chiesto la concessione
dell'ammissione provvisoria. Infine, ha presentato una domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
D.
Il 25 luglio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
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spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 30 luglio 2007, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 16 agosto 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica,
sottolineando la situazione volatile nel suo Paese d'origine e la
necessità di ulteriori chiarimenti in relazione all'esecuzione
dell'allontanamento.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non
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ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità ed ha precisato che la licenza di
condurre non costituirebbe un documento di viaggio o d'identità ai
sensi della legge. Inoltre, il ricorrente avrebbe fornito un racconto
fortemente contraddittorio segnatamente in merito alla sua famiglia,
alle circostanze che avrebbero condotto al suo espatrio ed al tempo
trascorso a B._______ e a Kabul. Detto Ufficio ha anche allegato la
possibilità che il ricorrente abbia lasciato il proprio Paese d'origine da
diversi anni e che abbia trascorso tanto tempo in Iran. Infine, l'UFM ha
ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento
della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, l'insorgente fa valere – al contrario di quanto preteso
dall'autorità inferiore – di non avere fornito dichiarazioni
contraddittorie. Nel corso delle audizioni avrebbe narrato delle versioni
dei fatti vaghe o superficiali circa la sua provenienza a causa
dell'analfabetismo e di una mancanza di istruzione come pure poiché
le audizioni si sarebbero svolte in farsi e non in dari, lingua materna
del ricorrente. Inoltre, sarebbe evidente che egli non sia in grado, per
motivi scusabili, di consegnare documenti d'identità o di viaggio nel
termine legale di 48 ore. Egli contesta altresì che nel caso concreto
non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la
necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento. In particolare, conto tenuto della situazione
vigente in Afghanistan (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato
dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR] nel dicembre
2006), non sarebbe consentito, come invece avrebbe effettuato
l'autorità inferiore nel caso di specie, di non entrare nel merito della
domanda d'asilo. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento verso
l'Afghanistan sarebbe inesigibile, visto che il ricorrente non vi
troverebbe né una solida rete sociale, né la garanzia di un minimo
vitale, né la sicurezza di trovare un alloggio.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
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della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2007/7 consid. 6).
6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
7.1 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che il ricorrente ha in
sede di ricorso affermato di avere presentato l'originale della licenza di
condurre alle autorità in materia d'asilo. Ciò è inesatto. Dagli atti di
causa risulta, infatti, che il documento suesposto gli era stato
sequestrato in data (...) durante una perquisizione al Centro di
registrazione e di procedura di Chiasso (formulario agli atti A5/1). Il
ricorrente aveva in effetti dissimulato la licenza di condurre al
momento dell'inoltro della domanda d'asilo, affermando di non avere
documenti da depositare (formulario agli atti A2/2). Tale documento
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non costituisce comunque - secondo la permanente giurisprudenza di
questo Tribunale - un documento atto a provare, senza dubbio,
l'identità del ricorrente, compresa la sua cittadinanza (DTAF 2007/7
consid. 5.1-5.3). Di conseguenza, tale documento non può essere
ammesso come documento d'identità o di viaggio ai sensi della legge.
7.2
Questo Tribunale rileva altresì che il ricorrente, senza valide ragioni,
non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità
ai sensi di legge. Infatti, solo in data 27 settembre 2007 egli ha esibito
un documento presentato come l'originale della carta d'identità. Inoltre,
le circostanze del viaggio narrate dal ricorrente non convincono questo
Tribunale. È, in effetti, inverosimile che egli abbia potuto viaggiare in
aereo da Kabul ad E._______ e poi fino a F._______ in Francia, senza
avere subito dei controlli personali all'aeroporto (cfr. verbale
d'audizione del 3 luglio 2007 pag. 6). Infatti, gli aeroporti internazionali
sono notoriamente luoghi dove sono effettuati dei controlli d'identità e
di sicurezza accresciuti, segnatamente in relazione al possesso di un
documento di viaggio personale e valido. Oltretutto, è inverosimile che
una persona ricercata nel proprio Paese opti per espatriare partendo
da un luogo altamente controllato come l'aeroporto di Kabul nella
fattispecie. Per di più, mal si comprende come l'insorgente, avendo
deciso di viaggiare con un passaporto falso, abbia scelto di portare
con sé la sua patente di guida autentica, rischiando così di essere
facilmente scoperto ed arrestato, segnatamente in caso di
perquisizione personale. In aggiunta, a prescindere dal fatto che non
può essere rimproverato all'autorità inferiore di avere emanato la
decisione impugnata in soli dieci giorni lavorativi dall'inoltro della
domanda d'asilo (ciò che peraltro è rispettoso dell'art. 37 cpv. 1 LAsi),
questo Tribunale rileva che tutto il racconto presentato dall'insorgente
è inverosimile, ciò che compromette in maniera determinante la sua
credibilità generale (v. anche consid. 8 del presente giudizio). Vista
l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni,
questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato
nelle condizioni descritte e abbia dissimulato i documenti d'identità per
i bisogni della causa. Infine, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o
d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la
decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare
un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v.
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Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
8.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora
rilevare che il ricorrente ha fornito un racconto manifestamente
contraddittorio e lacunoso. A titolo d'esempio egli si è espresso in
modo molto vago in merito all'accaduto che ha portato al suo arresto,
rispettivamente alla fuga. Non è stato, infatti, in grado di descrivere in
dettaglio il magazzino che stava sorvegliando (cfr. verbale d'audizione
del 9 luglio 2007 pag. 4) e, sebbene interpellato per due volte dal
collaboratore dell'autorità inferiore, non è riuscito a fornire una
versione verosimile e dettagliata della fuga dalla prigione, asserendo
semplicemente e contro ogni logica, di non avere consegnato le armi
(cfr. verbale d'audizione del 3 luglio 2007 pag. 6) e di avere sfondato
una porta e in seguito saltato un muro (cfr. verbale d'audizione del 9
luglio 2007 pag. 5 e 6). Questo Tribunale osserva, altresì, che la
presunta condanna a morte del ricorrente per avere sparato ad un
veicolo sospetto, che tra l'altro aveva l'intenzione di incendiare il
magazino di munizioni, sembra manifestamente illogica e inverosimile.
Inoltre, il ricorrente si limita a mere congetture, non confortate da
alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità di essere ucciso in
caso di rientro in patria, basandosi su un presunto contatto telefonico
con lo zio, che gli avrebbe detto di non tornare a Kabul, visto che era
ricercato (cfr. ibidem pag. 4). Per di più, non giovano al ricorrente le
generiche affermazioni secondo le quali sarebbe scappato dallo zio,
perché quest'ultimo lo picchiava (cfr. verbale d'audizione del 3 luglio
2007 pag. 5) e vorrebbe una vita tranquilla nonché portare le sue
sorelle in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 9 luglio 2007 pag. 8).
Tali affermazioni sono, come facilmente riconoscibile, palesemente
irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio
proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto
meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria
giusta gli art. 66 e segg. LAsi. Infine, non soccorre l'insorgente
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neanche la generica allegazione ricorsuale, secondo la quale avrebbe
fornito delle indicazioni vaghe e superficiali circa la regione di
provenienza (gravame pag. 6), a causa dell'analfebetismo, di una
mancanza di istruzione e per il fatto che le audizioni si sarebbero
svolte in farsi e non in dari. Vale sottolineare che dagli atti di causa
risulta che il ricorrente ha compilato lui stesso il foglio con i dati
personali al suo arrivo (formulario agli atti A2/2) e che perciò l'allegato
analfebetismo è da considerare come costruito per i motivi di causa.
Inoltre, le manifeste contraddizioni da parte del ricorrente non si
lasciano così facilmente spiegare con la mancanza di istruzione ed
infine, sia l'audizione del 3 luglio 2007 (cfr. pag. 7) che l'audizione del
9 luglio 2007 (pag. 9) sono state effettuate nella lingua dari, e non in
lingua farsi come falsamente preteso nell'atto ricorsuale. Per di più,
alla domanda relativa alla comprensione dell'interprete da parte
dell'insorgente, quest'ultimo ha risposto in modo affermativo in
entrambe le audizioni. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente
considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano
elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente. Inoltre,
non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai
fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi (v.
considerando 12 del presente giudizio).
10.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
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12.
12.1 Non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
12.2 Ai fini dell'esame dell'applicabilità della seconda eccezione
prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero se sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento, la questione legata segnatamente al carattere
esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr dev'essere esaminata d'ufficio.
Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di
collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15
giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico
caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In tal senso,
l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da riteneresi quale
violazione dell'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consid. 3b).
12.2.1 Premesso ciò, questo Tribunale osserva che per quanto attiene
alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la recente
giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento
in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle
province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative,
oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi
delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan,
Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del
Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30,
consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese.
L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile
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unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le
medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire
che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado
d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo
vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani,
non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non
soffrano d'alcun grave problema medico.
12.2.2 Nel caso di specie, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una
certa esperienza lavorativa (come negoziante e soldato; cfr. verbale
d'audizione del 3 luglio 2007 pag. 2). Egli ha dichiarato di essere
cittadino afghano di etnia zazei, di essere nato a B._______ (provincia
di Kandahar), ma di avere vissuto dall'età di sette anni a Kabul con lo
zio. La provincia di Kandahar non fa parte delle province sopra
indicate verso le quali l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile. Nel provvedimento litigioso l'UFM non ha
messo in dubbio la provenienza del ricorrente da tale regione del
paese ed il suo soggiorno a Kabul dall'età di sette anni, ma ha
ritenuto, a causa delle indicazioni vaghe, superficiali e contrarie alla
realtà fornite dal ricorrente in merito, probabile che quest'ultimo abbia
lasciato il suo Paese d'origine da tanti anni ed abbia vissuto da allora
in Iran. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente non è
stato sufficientemente convincente riguardo al suo soggiorno a Kabul,
avendo prima affermato di avere vissuto a casa dello zio per poi
asserire di essersi comprato una propria abitazione.
Questo Tribunale ritiene che nella fattispecie, l'esecuzione
dell'allontanamento verso la provincia di Kandahar non è
manifestamente esigibile. Il ricorrente ha però affermato di avere
vissuto per tanti anni nel distretto di G._______ di Kabul. In base alle
indicazioni, l'autorità inferiore di regola avrebbe potuto esaminare la
possibilità di un'alternativa di rifugio interna a Kabul. Le affermazioni
del ricorrente in merito al soggiorno a Kabul sono tuttavia da ritenersi
come manifestamente carenti, inverosimili e quindi poco credibili,
come peraltro lo è anche il resto del suo racconto (v. considerandi 7 e
8 del presente giudizio), al punto tale che non può essere escluso che
la descrizione lacunosa del soggiorno a Kabul sia stata
consapevolmente construita ad arte per i bisogni della causa. Il
ricorrente si è persino contraddetto sull'esistenza dei fratelli
rispettivamente delle sorelle, allegando nell'audizione del 3 luglio 2007
di avere due fratelli (pag. 3), disdicendosi poi nell'ambito dell'audizione
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del 9 luglio 2007 ed affermando di avere due sorelle (pag. 7). Non v'è
infatti ragione di credere al ricorrente su questo punto, ritenuto in
particolare che lo stesso ha mostrato di essere poco credibile durante
tutta la procedura, presentando una versione vaga e incompleta del
proprio racconto ed omettendo alle autorità in materia d'asilo dei
documenti d'identità o di viaggio. Così facendo, l'insorgente ha
mostrato di essere pronto a affermare qualsiasi cosa o ad omettere
delle informazioni rilevanti pur di riuscire a rimanere nel nostro Paese.
Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare (v.
GICRA 1995 n. 18) ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di
determinare la presenza di una rete sociale, la garanzia di un minimo
vitale e la sicurezza di trovare un alloggio (v. GICRA 2006 n. 9) in
patria, ed in particolare a Kabul, e quindi l'esistenza d'ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata l'evidente mancanza
di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM, o da parte
di questo Tribunale, ai fini di appurare l'effettiva esistenza per il
ricorrente di una rete sociale a Kabul per potere determinare
l'esistenza di eventuali ostacoli, da questo profilo, all'esecuzione
dell'allontanamento non sarebbero di alcun'utilità.
Inoltre, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale in Afghanistan.
12.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
13.
L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan è ammissibile,
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
Pagina 11
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14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- H._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
Pagina 13