Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4941/2011
Sen t e n z a d e l 1 4 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria, alias
B._______, nato il (…),
Liberia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 settembre 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 5 luglio 2011 in
Svizzera;
l'audizione del 20 luglio 2011 (di seguito: verbale 1), in occasione della
quale all'interessato, tra l'altro, è stato letto e tradotto il documento che lo
ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore, un
documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di
mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel
merito della sua domanda d'asilo;
il verbale d'audizione del 5 settembre 2011 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione dell'UFM del 5 settembre 2011, notificato
all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 7 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 8 settembre 2011);
l'incarto originale dell'UFM trasmesso a codesto Tribunale in data
8 settembre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano e liberiano, nato e con ultimo domicilio in
Nigeria a C._______ (cfr. verbale 1, pag. 1);
che il richiedente, dopo un primo viaggio d'espatrio verso il Belgio e la
decisione negativa delle autorità belghe relativa alla sua domanda d'asilo
nel 2005 e brevi soggiorni tra Francia e Italia, avrebbe fatto ritorno in
Nigeria a C._______ (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che, sarebbe
nuovamente espatriato a causa della guerra (cfr. verbale 1, pag. 7); che,
da D._______ via mare avrebbe raggiunto E._______ (Italia); che, da qui
avrebbe preso un treno, via F._______, per G._______ (Svizzera) dove
ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 8);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi
sarebbe realizzata nel caso di specie;
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali d'audizione; che, infatti, egli ribadisce d'aver posseduto sia il
passaporto liberiano, sia quello nigeriano; che, il passaporto nigeriano
sarebbe stato perso in Belgio nel 2005 e quello nigeriano sarebbe rimasto
in Nigeria a C._______ (cfr. ricorso, pag. 2); che, per quanto riguarda i
suoi motivi d'asilo, ha allegato in maniera generale che sarebbe stato
costretto a fuggire a causa della guerra a C._______ (Nigeria) e che
avrebbe bisogno della protezione della Svizzera; che la situazione in
Nigeria continuerebbe a peggiorare e pertanto non sarebbe da
considerarsi sicura; che, dunque, egli ritiene che si dovrebbe assodare
l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito, subordinatamente, la concessione
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presunte spese
processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
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cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli ha dichiarato che in occasione del suo primo viaggio
d'espatrio avrebbe viaggiato con il passaporto liberiano che avrebbe
perso nel 2005 in Belgio (cfr. verbale 1, pag. 3 e ricorso, pag. 2); che,
durante la prima procedura d'asilo svoltasi in Belgio, egli avrebbe fornito
un'identità diversa da quella annunciata per l'attuale procedura d'asilo in
Svizzera, nonché B._______ nato il (…) cittadino liberiano; che
nell'attuale procedura egli si è identificato con le stesse generalità ma con
una diversa data di nascita e nazionalità, nonché (…) e cittadino
nigeriano; che, interrogato su quale sia la sua effettiva data di nascita egli
ha, una prima volta, grossolanamente asserito che userebbe entrambe le
identità per poi dichiarare che l'identità fornita in Svizzera sarebbe quella
vera (cfr. verbale 1, pag. 3); che, durante la seconda audizione egli si è
contraddetto indicando che l'unico documento d'identità che abbia
posseduto in vita sua sarebbe il passaporto nigeriano (cfr. verbale 2,
pag. 2); che, interrogato su detta contraddizione egli ha semplicemente
indicato di avere due identità e che il suo primo passaporto era quello
liberiano (cfr. verbale 1, pag. 3); che, alla domanda di cosa avrebbe fatto
per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a
conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo
l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non aver fatto nulla in
quanto non avrebbe la possibilità di ottenere il suo passaporto (cfr.
verbale 2, pag. 2);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato d'aver
lasciato la Nigeria, senza possedere alcun documento d'identità e senza
mai essere controllato, alla fine del mese d'aprile del 2011 recandosi via
mare da D._______ a E._______ (Italia); che avrebbe raggiunto
E._______ il 3 luglio 2011 per poi giungere il 5 luglio 2011 per mezzo del
treno in Svizzera a G._______ (verbale 1, pag. 8); che, in seconda
audizione, egli ha dichiarato che durante i mesi di navigazione si sarebbe
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nutrito di latte e biscotti che avrebbe portato con sé (cfr. verbale 2,
pag. 6);
che per questo Tribunale la argomentazioni come quelle addotte
appaiono tutte verosimilmente inattendibili, tanto da poter escludere che
l'insorgente abbia potuto viaggiare nelle circostanze descritte; che è in
particolare poco credibile che il ricorrente abbia avuto abbastanza scorta
di latte e biscotti per sopravvivere allorquando il viaggio in questione,
secondo le sue dichiarazioni, sarebbe durato più di due mesi;
che, vista la genericità delle circostanze del viaggio d'espatrio nonché
l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente
circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di
concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della
causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato dalla
Nigeria, in quanto a C._______ nel mese di aprile del 2011 sarebbe
scoppiata la guerra a seguito delle elezioni;
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo
giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che per quanto riguarda la guerra scoppiata
nell'aprile del 2011 egli ha rilasciato dichiarazioni inconsistenti, vaghe e
contraddittorie; che, infatti, egli ha allegato una prima volta che detto
scontro sarebbe scaturito a causa di un sospetto dei mussulmani di un
broglio elettorale commesso dai cristiani per poi affermare in un secondo
momento che la guerra sarebbe scaturita in quanto i mussulmani non
avrebbero accettato un cristiano che governasse il Paese (cfr. verbale 1,
pag. 7 e verbale 2, pag. 5); che, interrogato sugli eventi del 25 o 26 aprile
del 2011, egli si è limitato ad asserire in una maniera del tutto stereotipata
che nella sua via ci sarebbe stata un'esplosione e che delle persone
sarebbero state bruciate senza saper spiegare in modo dettagliato quanto
appena dichiarato (cfr. verbale 2, pag. 5 seg.); che, inoltre, non è credibile
la vicenda allegata relativamente al ferimento della sua gamba; che,
infatti, egli ha asserito in maniera molto generale che sarebbe fuggito,
avrebbe saltato e che la gamba sinistra si sarebbe ferita senza addurre
ulteriori particolari atti a spiegare nel dettaglio la situazione che si
sarebbe venuta a creare (cfr. verbale 2, pag. 5); che, avrebbe saltato da
un recinto altissimo oppure dal piano superiore di un edificio e si sarebbe
rotto la gamba all'altezza della tibia ma sarebbe comunque riuscito a
fuggire nascondendosi sulla nave (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2,
pag. 6); che, in un primo momento, ha asserito d'aver viaggiato con la
gamba rotta e d'averla però curata con una pomata mentre in un secondo
momento si è contraddetto definendo detta ferita come non grave
(cfr. ibidem);
che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale
atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione
impugnata;
che, per il resto, codesto Tribunale rimanda, per evitare ulteriori
ripetizioni, al corretto giudizio circa la verosimiglianza del racconto svolto
dall'autorità inferiore;
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che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta
l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, a prescindere poi da ogni rilevanza degli
stessi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 e DTAF 2007/8
consid. 5.6.55.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata
va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha
frequentato sei anni della scuola elementare (cfr. verbale 1, pag. 4); che
egli, altresì, appartiene al movimento religioso dei Testimoni di Geova per
il quale avrebbe prestato servizio cercando di convincere le persone sul
pensiero di detto movimento; che detto movimento ha aiutato il ricorrente
nel momento del bisogno (cfr. ibidem); che, pertanto, si può partire dal
presupposto che egli abbia una discreta rete sociale in patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
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che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: