B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-495/2013
S e n t e n z a d e l 1 ° f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Nigeria,
patrocinato dal Signor Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 19 dicembre 2012 / N (...).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 19 dicembre 2012, notificata all'interessato
il 24 gennaio 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM non è entrato
nel merito della domanda di asilo del richiedente ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31), pronunciando l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontana-
mento dell'interessato verso l'Italia e costatando che un eventuale ricorso
non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
che con ricorso, inoltrato in data 30 gennaio 2013 (cfr. timbro del plico
raccomandato), al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il ricorrente è insorto contro detta decisione;
che il 1° febbraio 2013 l'incarto originale dell'UFM è pervenuto al Tribuna-
le;
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull’asilo del
26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia di asi-
lo emanata dall'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31‒33 della Legge sul Tribu-
nale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale;
che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una
domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio
2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II)
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al capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi
che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame
di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadi-
no di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS
142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der euro-
päische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III (cfr. art. 5 in
relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro
può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un
Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri
stabiliti (cfr. art. 3 cpv. 2 e art. 15 Regolamento Dublino II, nonché
art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, dalle risultanze ottenute dalla consultazione dell'unità centrale del si-
stema europeo "EURODAC", è emerso che il ricorrente ha inoltrato una
domanda di asilo in Italia in data 12 novembre 2008 (cfr. Atti A4/1, A5/2 );
che, il 3 dicembre 2012, l'UFM ha presentato alle autorità italiane una ri-
chiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. e del Regolamento Dublino II, volta
alla ripresa a carico del richiedente (cfr. Atti A12/2, A13/1, A14/2);
che tali autorità, non avendo risposto entro il termine previsto legalmente,
giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, hanno tacitamente ri-
conosciuto la propria competenza;
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata;
che l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto
dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della Convenzione
del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, vista la presunzione
del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di desti-
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nazione, spetta al ricorrente provare che la sua situazione potrebbe con-
travvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte euro-
pea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n.
30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250 e sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea, cause congiunte C-411/10 e C-493/10
del 21 dicembre 2011);
che il ricorrente non ha saputo fornire indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali
da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del trasferimento; che,
quindi, il ricorrente non ha potuto inficiare tale presunzione;
che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione viole-
rebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del
27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei ri-
chiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di
seguito: direttiva accoglienza);
che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio
ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occu-
pano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che incomberà quindi al ricorrente far valere la proprie difficoltà, in rappor-
to al suo statuto di richiedente l'asilo, nonché di prevalersene dinanzi alle
autorità italiane competenti utilizzando le vie di diritto adeguate;
che, pertanto, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere
inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'insorgente, né delle ra-
gioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, di conseguenza, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel
merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ne ha pronunciato il trasferimento in Italia
(cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM confermata;
che le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impu-
gnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di
concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un
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anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute pri-
ve di oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: