B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4956/2013
S e n t e n z a d e l l ' 11 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 agosto 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 7 agosto 2013
in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il 7 agosto 2013, median-
te il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48
ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assen-
za di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 19 agosto 2013 (di seguito: verbale 1) e del
28 agosto 2013 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'UFM del 28 agosto 2013, notificata al
ricorrente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con la quale
detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Sviz-
zera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 4 settembre 2013 (cfr. timbro del plico
raccomandato; data d'entrata: 5 settembre 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale amministrati-
vo federale (di seguito: il Tribunale) in data 5 settembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
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che nel caso concreto il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che durante l'audizione sulle generalità ha dichiarato essere di titolare di
un passaporto e di una carta d'identità (cfr. verbale 1, pag. 5); che tuttavia
i suoi documenti si troverebbero a casa sua in Patria e non avrebbe anco-
ra fatto nulla per procurarseli in quanto non aveva capito quanto fosse
importante consegnare un documento d'identità (cfr. verbale 1, pag. 5);
che nel corso della seconda audizione ha affermato di aver telefonato a
casa due giorni prima per farsi inviare una copia dei documenti via fax
(cfr. verbale 2, pag. 2);
che nel ricorso l'insorgente sostiene che vi sarebbero motivi scusabili ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei docu-
menti; che infatti l'UFM non avrebbe concesso al ricorrente abbastanza
tempo per presentare i documenti; che tuttavia queste dichiarazioni non
convincono, in quanto il richiedente ha firmato il foglio che lo rendeva at-
tento circa l'obbligo di presentare entro 48 ore un documento d'identità;
che il ricorrente a distanza di più di un mese dalla presentazione della
domanda, non ha ancora consegnato un documento che adempia i sum-
menzionati criteri;
che oltre al blando sforzo effettuato dal ricorrente due giorni prima della
seconda audizione per ottenere una copia dei documenti d'identità, copia
che peraltro non costituirebbe un documento valido ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-7871/2007 del
23 maggio 2008 consid. 8 e giurisprudenza ivi citata), agli atti non vi è
traccia di alcun'altra pratica seria intrapresa dall'interessato per procurarsi
i documenti richiesti; che, di conseguenza, vista l'inverosimiglianza non-
ché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricor-
rente circa il possesso dei documenti, il Tribunale ha ragione di credere
che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
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che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata deci-
sione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell'interes-
sato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi;
che infatti le dichiarazioni in materia d'asilo rese dal ricorrente durante le
due audizioni non possono essere ritenute verosimili in quanto contraddit-
torie, vaghe e illogiche; che il richiedente avrebbe dichiarato di essere
espatriato a causa di problemi con due salafiti i quali lo avrebbero aggre-
dito qualche mese prima dell'espatrio a seguito di un diverbio avvenuto
tra i due salafiti e la sua ragazza; che uno dei due aggressori insieme ad
un'altra persona lo ricercherebbero in quanto lo riterrebbero responsabile
della scoperta da parte dell'autorità di un traffico di armi e dell'arresto di
alcuni loro membri; che nel corso della prima audizione il ricorrente ha di-
chiarato di aver saputo di essere stato cercato da un amico di nome Farid
(cfr. verbale 1, pag. 8), mentre che nel corso della seconda audizione ha
dichiarato di essere stato avvertito da un amico di nome Riadh (cfr. verba-
le 2, pag. 6); che inoltre il ricorrente ha affermato di aver paura dei due
aggressori per poi rettificare, dopo essere stato reso attento sul fatto che
secondo le sue stesse dichiarazioni uno era stato arrestato, di temere so-
lo l'altro dei due aggressori e un suo accompagnatore (cfr. verbale 2, pag.
6); che oltretutto il ricorrente in nessuna delle due audizioni ha saputo
fornire una data precisa concernente gli avvenimenti (cfr. verbale 1,
pagg. 7 e 8; verbale 2, pag. 4);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza,
sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 let. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
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che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che dalle carte processuali non emergono neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese
di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 del-
la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv.
tortura, RS 0.105);
che il ricorrente non adempie dunque le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32
ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali
[OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
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che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scola-
rizzato, ha un diploma in ambito tessile e vanta un'esperienza professio-
nale in questo campo; che ha inoltre esperienza come autista di camion e
come militare di professione (cfr. verbale 1, pag. 3); che egli dispone in
patria di una rete familiare, dato che vi risiedono i genitori, i due fratelli,
nonché degli zii (cfr. verbale 1, pag. 4); che infine il ricorrente non ha pre-
teso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giusti-
ficare l'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 e relativi
riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che per-
tanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal suo Paese d'ori-
gine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34,
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibi-
le;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respin-
te;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
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(art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: