B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4962/2017
Sen t en z a d e l l ’ 11 g enna i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Gérald Bovier,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM dell’8 agosto 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
In data (…) maggio 2017 A._______ ha depositato una domanda d’asilo in
Svizzera (cfr. atto A1/2).
B.
Il richiedente è stato sentito rispettivamente il 16 maggio 2017 durante
un’audizione sulle generalità, sul viaggio intrapreso così come sommaria-
mente sui suoi motivi d’asilo (cfr. verbale d’audizione sulle generalità del
16 maggio 2017; di seguito: verbale 1), e il 10 luglio 2017 più approfondi-
tamente sui suoi motivi d’asilo (cfr. verbale d’audizione sui motivi d’asilo del
10 luglio 2017; di seguito: verbale 2), audizione completata il 14 lu-
glio 2017 (cfr. continuazione del verbale d’audizione sui motivi d’asilo del
10 luglio 2017; di seguito: verbale 3).
Per quanto qui di rilievo, l’interessato ha dichiarato di essere di etnia e lin-
gua tamil, di confessione induista, con ultimo domicilio a C._______, si-
tuato nel distretto di D._______, nella provincia del Nord dello Sri Lanka,
dove avrebbe lavorato dal (…) rispettivamente dal (…) sino al suo espatrio
in un ristorante di sua proprietà (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.; verbale 2; D10
segg., pag. 2 seg.). Egli ha asserito di avere aiutato le LTTE (Liberation
Tigers of Tamil Eelam) tra il (…) ed il (…) per delle attività secondarie quali:
l’affissione di manifesti per loro commemorazioni importanti, l’acquisto di
beni in un negozio come pure la partecipazione a delle riunioni. Per timore
di essere arrestato dalle autorità srilankesi per la sua relazione con le
LTTE, dal (…) sino al (…) si sarebbe nascosto presso il domicilio di una
(…) a E._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4 e verbale 3, D39
segg., pag. 5 seg.). A seguito del ritorno del padre dall’F._______, nel (…)
del (…) avrebbero aperto assieme un ristorante. Nel corso del settembre
2016, si sarebbero presentate presso il domicilio del richiedente, cinque
persone sconosciute, mascherate ed armate di coltelli, che lo avrebbero
minacciato di morte se egli non avesse consegnato loro i soldi che dete-
neva in banca. Il padre sarebbe deceduto il giorno successivo tale avveni-
mento, ovvero il (…) settembre 2016, ed egli avrebbe chiuso il ristorante
sino al mese di ottobre 2016 a causa del lutto. Nel mese di novembre 2016
egli avrebbe riaperto il locale, ma sarebbe stato nuovamente minacciato
nel corso dello stesso mese, dalle medesime cinque persone. Pertanto, dal
timore di dover subire delle conseguenze da parte di tali persone, e poiché
sarebbe rimasto solo, nel novembre 2016 avrebbe chiuso il locale e si sa-
rebbe recato nella città di G._______ per procurarsi un passaporto nonché
per nascondersi in una stanza sino al suo espatrio. In due volte distinte –
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nel mese di novembre 2016 e nell’aprile 2017 – l’interessato si sarebbe
inoltre recato in banca a C._______ per chiudere i suoi conti, fermandosi
presso una (…) a H._______ per un giorno nel novembre 2016 rispettiva-
mente per due giorni nel corso dell’aprile 2017. Egli sarebbe espatriato il
(…) aprile 2017 dall’aeroporto di G._______ a destinazione di I._______
(J._______), munito del suo passaporto, transitando in seguito per il
K._______ e la L._______. Il (…) maggio 2017 il richiedente sarebbe infine
partito in direzione dell’Europa, questa volta con un passaporto falsificato
(cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 6 e p.to 7.01, pag. 7 seg.; verbale 2, D10
segg., pag. 2 segg.; verbale 3, D23 segg., pag. 4 segg.).
Dopo la sua partenza avrebbe appreso dal cugino (…)., al quale era stata
affidata la custodia del ristorante e della sua casa familiare, il quale avrebbe
inoltre nel frattempo riaperto il locale del richiedente, che degli agenti del
CID (Criminal Investigation Departement) si sarebbero recati diverse volte
presso il ristorante per intimidire il cugino e chiedergli dove si trovasse l’in-
teressato. Il medesimo cugino, nel corso di una telefonata, gli avrebbe pure
riferito che il giorno seguente la visita del CID, cinque persone sarebbero
comparse presso il ristorante, distruggendolo. Quest’ultimo avrebbe per-
tanto chiuso definitivamente il locale pubblico. Data la concatenazione de-
gli eventi, il richiedente ritiene che le cinque persone che lo avrebbero mi-
nacciato e che avrebbero distrutto il suo locale a C._______ sarebbero
membri del CID (cfr. verbale 2, D10 segg., pag. 2 segg.; verbale 3, D12
segg., pag. 3 segg.). In caso di ritorno nel suo Paese d’origine, egli teme
di essere arrestato da questi ultimi e per la sua vita (cfr. verbale 3, D64
seg., pag. 7).
A supporto delle sue allegazioni, A._______ ha prodotto quali mezzi di
prova (cfr. atto A17): la sua carta d’identità originale, l’autorizzazione per
l’attività commerciale del (…) (di seguito: doc. 1); il certificato di morte del
padre (…), rilasciato il (…) (di seguito: doc. 2); il certificato di morte della
madre (…) (di seguito: doc. 3); una ricevuta della M._______ del (…) per
(…) ([…], […]; di seguito: doc. 4); una ricevuta della N._______
(O._______) del (…) per un importo di (…) (di seguito: doc. 5); la conferma
di apertura del conto (…), no. (…), del (…) (di seguito: doc. 6); la ricevuta
di deposito di (…) della P._______ del (…), no. (…) (di seguito: doc. 7); la
ricevuta di deposito di (…) ([…]) della M._______ del (…) (di seguito:
doc. 8); l’atto di proprietà del terreno in (…), C._______, datato (…) (di se-
guito: doc. 9).
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C.
Con decisione dell’8 agosto 2017, notificata in medesima data all’interes-
sato (cfr. atto A23/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha re-
spinto la sua domanda d’asilo in ragione dell’inverosimiglianza e dell’irrile-
vanza dei motivi d’asilo invocati, altresì pronunciando il suo allontanamento
dalla Svizzera ed ordinando l’esecuzione dello stesso allontanamento.
D.
L’interessato ha impugnato la decisione precitata con ricorso del 4 settem-
bre 2017 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 5 settembre 2017) al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l’an-
nullamento della decisione avversata, il riconoscimento della sua qualità di
rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in alternativa ha chiesto
che venga riconosciuta l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e
la concessione dell’ammissione provvisoria; contestualmente ha presen-
tato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esonero dal pa-
gamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di
spese e ripetibili. Con il ricorso l’insorgente ha prodotto quali ulteriori mezzi
di prova 5 fotografie a colori (cfr. atto A17; di seguito: doc. 10), che atteste-
rebbero della distruzione del ristorante del ricorrente.
E.
Con decisione incidentale del 18 maggio 2018, il Tribunale ha deciso che
il presente procedimento si svolgesse in lingua italiana, ha autorizzato il
ricorrente a soggiornare in Svizzera sino alla conclusione della procedura,
ed ha accolto la sua istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, a
condizione che la sua indigenza fosse dimostrata con la relativa attesta-
zione entro il 4 giugno 2018, o alternativamente ed entro lo stesso termine,
lo ha invitato a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte
spese processuali. L’insorgente ha dato seguito alla richiesta del Tribunale
con scritto del 29 maggio 2018, producendo l’attestazione d’indigenza.
F.
Invitata a determinarsi sul gravame, con risposta del 7 giugno 2018, la
SEM ha proposto di respingere il ricorso. L’autorità inferiore, riferendosi agli
elementi d’inverosimiglianza già rilevati nella decisione querelata, ha riba-
dito che i mezzi prodotti dal ricorrente in fase di procedura, come pure le
fotografie prodotte con il ricorso, non proverebbero le allegazioni vaghe ed
inverosimili rilasciate dal medesimo.
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Pagina 5
G.
Il 26 giugno 2018 il ricorrente ha presentato la sua replica, riconfermandosi
nelle motivazioni e conclusioni già presentate con il ricorso, nonché addu-
cendo che egli avrebbe portato delle prove indirette della verosimiglianza
delle sue dichiarazioni inerenti i motivi d’asilo esposti, le prove dirette delle
persecuzioni da lui subite, auspicate dalla SEM, essendo invero impossibili
da fornire.
H.
Con duplica del 13 luglio 2018 – inviata dal Tribunale per conoscenza all’in-
sorgente per il tramite dell’ordinanza del 19 luglio 2018 – l’autorità inferiore
si è essenzialmente riconfermata nelle sue allegazioni e conclusioni espo-
ste negli scritti precedenti.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi
nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver-
tenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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Pagina 6
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5)
e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né
dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2).
3.
Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione della SEM resa in
materia d’asilo, prende in considerazione lo stato di fatto e di diritto esi-
stente al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1 e riferi-
mento citato). Il Tribunale si baserà in particolare sulla situazione vigente
nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, per de-
terminare se al richiedente vada riconosciuta la qualità di rifugiato o meno
(cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1; DTAF 2008/12 consid. 5.2; DTAF 2008/4
consid. 5.4 e riferimenti citati).
4.
Nella propria decisione dell’8 agosto 2017 la SEM ha anzitutto constatato
come l’interessato non sarebbe riuscito a spiegare la sfera d’attività degli
agenti del CID e come mai questi ultimi lo avrebbero minacciato, per otte-
nere i soldi depositati sul suo conto, o ancora lo sarebbero venuti a cercare
dopo il suo espatrio ed avrebbero distrutto il suo ristorante. Inoltre, egli non
avrebbe intrapreso alcunché per assumere informazioni in merito al CID
ed agli eventi a lui successi, malgrado le sue allegazioni siano fondate sol-
tanto su delle ipotesi non suffragate da alcun elemento fondato e concreto.
Proseguendo nella propria analisi, l’autorità di prime cure ha rilevato come
non sarebbe credibile che egli, se fosse stato realmente oggetto di perse-
cuzioni nel suo Paese d’origine, abbia discusso con il cugino della distru-
zione del ristorante soltanto durante la terza telefonata intercorsa con lui,
senza più sollevare l’argomento nelle telefonate successive, e mostrandosi
pertanto disinteressato a quanto gli sarebbe accaduto. Inoltre, a mente
della SEM, il richiedente non avrebbe fornito una spiegazione logica e cir-
costanziata delle modalità con cui le persone che lo avrebbero minacciato
sarebbero venute a conoscenza del suo saldo bancario, come pure non
avrebbe spiegato le ragioni del movente di queste ultime e dell’impossibilità
di rivolgersi alle autorità srilankesi per richiedere protezione contro tali atti.
Inoltre, egli non sarebbe riuscito a chiarire come il cugino avrebbe rilevato
l’attività del ristorante. Per quanto concerne i mezzi di prova presentati
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dall’insorgente, gli stessi non avrebbero alcun legame con i motivi d’asilo
da lui invocati ed al contrario confermerebbero l’assenza di allegazioni cir-
costanziate nel suo racconto. Alla luce degli elementi evidenziati, l’autorità
di prima istanza sostiene che gli eventi addotti dall’insorgente non sareb-
bero stati vissuti da lui personalmente e che le sue dichiarazioni non sod-
disferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi. Circa
il sostegno che il ricorrente avrebbe prestato alle LTTE dal (…) al (…), la
SEM rimarca che sia per il tempo trascorso da tali avvenimenti che la man-
canza di qualsiasi problematica con le autorità srilankesi o con terze per-
sone, non vi sarebbe uno stretto nesso di causalità temporale ed oggettivo
tra le persecuzioni addotte dall’insorgente ed il suo espatrio. La SEM con-
clude sostenendo che, posta l’assenza di verosimiglianza di persecuzioni
rilevanti ai sensi dell’asilo, non emergerebbe inoltre dagli atti nessun ele-
mento di rischio per l’insorgente di subire un pregiudizio pertinente ex art. 3
LAsi in caso di un suo ritorno in Sri Lanka.
5.
Il ricorrente nel proprio gravame, dopo aver ricordato e precisato alcuni
fatti, contesta le tesi della SEM. Egli avrebbe infatti descritto sufficiente-
mente la funzione degli agenti del CID e per quali motivi essi lo avrebbero
minacciato e richiesto un versamento in danaro, invero che egli era relati-
vamente abbiente e che gli stessi avrebbero scoperto il suo saldo impor-
tante sul conto bancario. Non sarebbe inoltre assolutamente sorprendente
che tali agenti, grazie ai loro mezzi di informazione ed alla loro posizione
di potere, abbiano avuto accesso alle informazioni riguardanti il suo conto.
Proseguendo nell’analisi, il ricorrente ritiene che, visto l’evolversi degli
eventi narrati, in particolare essendosi gli agenti del CID identificati come
tali presso il cugino del ricorrente dopo la sua partenza ed essendoci una
caserma degli stessi nei pressi del ristorante dell’insorgente, il sospetto che
questi ultimi siano all’origine delle minacce ricevute e della distruzione del
suo locale, sarebbe fondato. A mente dell’interessato, non sarebbe dipoi
comprensibile perché, secondo la SEM, egli avrebbe dovuto discutere
della distruzione del ristorante anche successivamente alla terza telefonata
con il cugino, essendo l’attività conclusa. La devastazione del suo locale
sarebbe inoltre provata dalle fotografie prodotte con il gravame. A diffe-
renza di quanto sostenuto dall’autorità inferiore, sarebbe pertanto giustifi-
cabile che il ricorrente, per timore delle conseguenze, sia fuggito dallo Sri
Lanka invece di rivolgersi alle autorità di tale Paese. Le medesime non lo
avrebbero invero aiutato, anzi egli avrebbe corso il rischio di aggravare la
sua situazione, tenuto conto anche della posizione di potere che deter-
rebbe il CID. Il ricorrente evidenzia infine come, in caso di ritorno nel suo
Paese d’origine, egli avrebbe un timore fondato di subire delle persecuzioni
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rilevanti ai sensi dell’asilo, in quanto avrebbe un profilo ritenuto a rischio.
Quali fattori di rischio di subire una persecuzione pertinente ai fini dell’asilo,
vi sarebbe infatti il suo pregresso sostegno alle LTTE, le problematiche
avute con il CID, l’età del ricorrente come pure il fatto che il fratello dell’in-
sorgente, con il quale egli mantiene degli stretti contatti, è stato ricono-
sciuto quale rifugiato in Svizzera. Alla luce di tali elementi, gli dovrebbe
pertanto essere riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l’asilo.
6.
Il Tribunale ritiene giudizioso analizzare preliminarmente il tenore delle al-
legazioni rilasciate dall’interessato nell’ambito della procedura d’asilo sfo-
ciata nella decisione avversata.
6.1 A questo proposito occorre rammentare che, la Svizzera, su domanda,
accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi).
L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera
in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in
Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi-
zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi-
sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi; cfr. anche DTAF 2007/31 consid. 5.2 – 5.6).
6.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto
come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da
terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere espo-
sto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sogget-
tivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnata-
mente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte-
nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon-
gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che
è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore
(soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto
per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi ci-
tata). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti
e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta
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probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono
quindi sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che
potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2011/50
consid. 3.1.1 con riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Le allegazioni saranno pertanto
verosimili se, sui punti essenziali, esse sono sufficientemente fondate (o
consistenti), concludenti (o costanti e coerenti) e plausibili e che il ricorrente
sia personalmente credibile (cfr. tra le altre: sentenza del Tribunale E-
350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 2.3).
6.3.1 Quand’anche la verosimiglianza autorizzi l’obiezione ed il dubbio, tut-
tavia questi ultimi dovranno apparire, da un punto di vista oggettivo meno
importanti che gli elementi a favore della probabilità delle allegazioni. Al
momento dell’esame della verosimiglianza delle dichiarazioni fattuali di un
richiedente l’asilo, l’autorità dovrà procedere alla ponderazione degli ele-
menti d’inverosimiglianza, generando un’impressione d’insieme e determi-
nando, tra gli elementi militanti a favore o a sfavore di tale verosimiglianza,
quelli che prevalgono (cfr. DTAF 2012/5 consid. 2.2; DTAF 2010/57 con-
sid. 2.3).
6.3.2 Venendo al caso che ci occupa, occorre anzitutto constatare come,
per quanto concerne le minacce che il ricorrente riferisce avere avuto da
cinque persone facenti parte del CID e la loro richiesta di denaro, l’interes-
sato, nell’ambito della prima audizione federale, ha asserito dapprima che
tali persone si sarebbero presentate soltanto una volta presso il suo domi-
cilio (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). Ciò risulta però incompatibile con
quanto da lui dichiarato in seguito nella stessa audizione sulle generalità,
ovvero che le medesime persone si sarebbero nuovamente presentate due
volte nel novembre 2016 (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). Sempre a tal
riguardo, nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, egli ha per di più fornito
una terza versione, asserendo che sarebbero venuti a minacciarlo ogni
giorno, e non solo avrebbero minacciato lui e richiesto i soldi sul suo conto,
ma avrebbero minacciato ed esatto lo stesso dal padre (cfr. verbale 2, D12,
pag. 3). Del resto anche le sue affermazioni circa quanto sarebbe accaduto
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successivamente la chiusura definitiva del ristorante risultano contradditto-
rie. Nell’ambito della prima audizione, egli ha infatti allegato che subito
dopo la chiusura del locale, egli si sarebbe recato al domicilio di una (…) e
nel (…) 2017 a G._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.02 e p.to 7.01, pag. 7).
Chiamato ad esprimersi al riguardo anche durante l’audizione complemen-
tare, l’interessato ha invece asserito di essere rimasto a casa della (…)
unicamente un giorno nel novembre 2016 e due giorni nell’aprile del 2017,
e di aver trascorso il resto del tempo, ovvero dal (…) novembre 2016 sino
al suo espatrio nell’aprile 2017, nascosto in una stanza a G._______ (cfr.
verbale 3, D23 segg., pag. 4).
6.3.3 Sia quel che sia, quanto risulta forse più eclatante nelle dichiarazioni
dell’interessato è la pressoché totale inconsistenza delle sue allegazioni a
proposito delle pressioni e minacce di cui avrebbe fatto oggetto. Per quanto
concerne le visite al suo domicilio, le dichiarazioni risultano confuse e prive
di sostanza tanto che non si riesce a comprendere chi realmente si sarebbe
presentato per minacciarlo e per chiedergli dei soldi, dato che le sue sup-
posizioni in merito risultano divergenti. Invero, se dapprima egli ha affer-
mato si trattasse di cinque persone sconosciute (cfr. verbale 1, p.to 7.01,
pag. 7; verbale 2, D22 segg., pag. 4), nel corso della seconda audizione
ha poi modificato la sua versione sostenendo si trattasse del CID (cfr. ver-
bale 2, D65, pag. 7 e D72 segg., pag. 8) o alternativamente delle persone
inviate da parte di quest’ ultimo (cfr. verbale 2, D43, pag. 5, D65, pag. 7
seg.). Chiamato a giusta ragione a specificare per quale motivo pensasse
che le cinque persone che l’avrebbero minacciato per ottenere dei soldi
fossero membri del CID e fossero pure le stesse che si sarebbero ripre-
sentate a seguito della sua partenza per distruggere il ristorante, egli ha
dichiarato: “Dopo due settimane sono ricomparsi i CID e hanno chiesto
dove fosse Q._______ […]. In una sola giornata, sono passati ben dieci
volte a chiedere dove fossi e il giorno dopo, sono ricomparse cinque per-
sone per distruggere il ristorante. Vicino a casa abbiamo un campo dove ci
sono i CID, questo è anche quello che credevo fossero stati loro ad aver
inviato le cinque persone” (cfr. verbale 2, D43, pag. 5) e più avanti: “Perché
dopo le domande del CID, queste persone si sono fatte vedere al risto-
rante, non hanno fatto nessuna domanda, sono entrati e hanno rotto tutto”
(cfr. verbale 2, D73, pag. 8). Non di meno, anche riguardo alle modalità
utilizzate dai presunti autori delle minacce per conoscere il suo conto, l’in-
sorgente ha proseguito con allegazioni inconcludenti. In merito ha invero
asserito che le cinque persone gli avrebbero riferito di avere utilizzato il
numero della sua carta d’identità per vedere il suo saldo ed in più, dal loro
tenore di vita e dagli aiuti che prodigavano ai meno abbienti, sapevano che
la sua famiglia stesse economicamente bene (cfr. verbale 2, D56 segg.,
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Pagina 11
pag. 7). Anche riguardo al motivo alla base delle ricerche del CID dopo la
sua partenza, il ricorrente non si è dimostrato maggiormente chiarificatore,
riferendo dapprima che non ne conoscerebbe la ragione, per poi tuttavia
asserire potesse dipendere dall’aiuto da lui prestato alle LTTE (cfr. verbale
2, D70, pag. 9), ed ancora che il cugino non avrebbe voluto questionare le
persone che lo cercavano per timore e per evitare delle conseguenze (cfr.
verbale 2, D78, pag. 78). Infine, interrogato in merito ai motivi per cui egli
non avrebbe denunciato tali fatti alle autorità del suo paese d’origine, le
sue allegazioni in merito risultano contraddittorie. Egli ha invero in un primo
momento asserito che altrimenti avrebbe rischiato maggiori problematiche
e che comunque poteva vivere anche senza denunciare gli stessi, in
quanto economicamente lui e la sua famiglia stavano bene (cfr. verbale 1,
p.to 7.01). Ciò che risulta parzialmente in antitesi con quanto affermato in
seguito, asserendo che sarebbe stato il padre a temere di denunciare i fatti
successi alla polizia poiché temeva ulteriori conseguenze (cfr. verbale 1,
p.to 7.01, pag. 7) ed in contraddizione con quanto riferito in una terza ver-
sione, ovvero che gli autori delle minacce lo avrebbero dissuaso dal denu-
ciarli in polizia (cfr. verbale 2, D79, pag. 9 e D31, pag. 4).
6.3.4 Del resto, la veridicità della versione dell’insorgente può essere for-
temente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Ri-
sulta invero per lo meno irragionevole il comportamento che egli avrebbe
tenuto la seconda volta che gli autori delle minacce si sarebbero presentati
al ristorante. Egli invero allega che al sopraggiungere della polizia, la quale
stava venendo a bere il caffè presso il suo locale, non solo i suoi assalitori
ma anche lui si sarebbe dato alla fuga chiudendo immantinente il ristorante
(cfr. verbale 2, D35 seg., pag. 5). Tale procedere risulta incredibile, in
quanto è lecito che una persona vittima di minacce continue come quelle
del ricorrente, nel vedere la polizia sarebbe rimasta sul posto per spiegare
l’accaduto e denunciare eventualmente i fatti accadutole, e non di avere la
lucidità di chiudere subito il locale – tra l’altro dove lavoravano anche altri
(…) dipendenti (cfr. verbale 2, D18, pag. 3) e dove non vi è da escludere vi
fossero pure degli avventori – e darsi alla fuga come i suoi assalitori. Ri-
sulta inoltre inconcepibile che se le autorità del suo Paese d’origine lo stes-
sero realmente cercando, sia per farsi consegnare del denaro, che per mo-
tivi legati al suo aiuto pregresso alle LTTE, abbiano atteso sino alla sua
partenza dallo Sri Lanka per andare alla sua ricerca. Invero, esse avreb-
bero avuto sia il modo che il tempo di trovarlo, fermo considerato in parti-
colare il fatto che egli abbia potuto recarsi tranquillamente in banca vicino
al suo domicilio per chiudere i suoi conti bancari una volta nel mese di no-
vembre 2016 ed una seconda volta nell’aprile 2017 e rimanere presso una
(…) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D23 segg., pag. 4), nonché
D-4962/2017
Pagina 12
sarebbe espatriato legalmente con il suo passaporto dall’aeroporto di
G._______ senza essere sottoposto a dei controlli particolari (cfr. verbale
1, p.to 5.02, pag. 6).
6.3.5 In definitiva, ed alla luce di quanto esposto, appare in specie chiaro
che la versione dei fatti resa dall’interessato non possa essere ritenuta, da
un punto di vista oggettivo, come in preponderanza veritiera (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). I mezzi di prova prodotti
dall’insorgente sia nel corso di procedura della prima istanza (cfr. doc. 1 –
doc. 9) che con il ricorso (cfr. doc. 10), in quanto non sono atti né a provare
né a rendere verosimili le sue allegazioni in merito alle persecuzioni in cui
sarebbe incorso in patria, non sono atti a modificare il giudizio precitato del
Tribunale.
6.4 A titolo abbandanziale, il Tribunale ritiene che quandanche le dichiara-
zioni del ricorrente circa le minacce ricevute da persone sconosciute per-
ché egli versasse loro la somma di denaro depositata sul suo conto ban-
cario, nonché che le stesse persone si sarebbero in seguito alla sua par-
tenza presentate nuovamente per distruggere il locale, fossero ritenute ve-
ritiere, tali atti sarebbero con verosimiglianza preponderante da classificare
quale motivo criminale e non come persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo
(cfr. in merito anche: sentenza del Tribunale D-5754/2018 del 29 novem-
bre 2018 consid. 6.4.2). In tale contesto, non risulta inoltre credibile che
egli abbia preferito correre il rischio di un espatrio dal suo Paese d’origine,
con inoltre l’organizzazione che lo stesso ha comportato nei mesi prece-
denti (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D52 segg., pag. 6; verbale
3, D15 segg., pag. 3 segg.), soltanto per le ripercussioni che poteva avere
dalle persone che lo minacciavano (cfr. verbale 2, D79, pag. 9), invece che
denunciare i fatti alle autorità preposte. Con queste ultime non aveva difatti
mai riscontrato alcuna problematica (cfr. verbale 3, D53 seg., pag. 6) ed
inoltre non sospettava ancora avessero qualsivoglia relazione con il CID
(cfr. verbale 2, D65, pag. 7).
6.5 Per quanto concerne il sostegno che l’insorgente avrebbe prestato alle
LTTE dal (…) al (…) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 7
seg.; verbale 3, D39 segg., pag. 5 segg.), malgrado egli affermi di essersi
nascosto dal (…) al (…) presso una (…) per timore di essere arrestato ed
ucciso a causa di questa sua relazione con le LTTE (cfr. verbale 1, p.to
1.17.05, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 3, D50 segg., pag. 6 seg.), a
ragione la SEM nella decisione impugnata ritiene che non vi sia più un
nesso causale temporale e materiale tra il sostegno prestato alle LTTE e
l’espatrio dell’insorgente. Quest’ultimo invero, non svolgeva alcun ruolo di
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primo piano per le LTTE, principalmente partecipando alle loro riunioni ed
all’affissione di manifesti per le commemorazioni importanti delle stesse
(cfr. verbale 3, D39 segg., pag. 5 seg.). Egli non ha inoltre mai avuto alcun
contatto o problematica con le autorità srilankesi (cfr. verbale 3, D53 seg.,
pag. 6), avendo tra l’altro potuto aprire un locale ed esercitare un’attività
lavorativa dal (…) sino al suo espatrio, senza alcun evento significativo (cfr.
verbale 3, D52 segg., pag. 6 seg.), essendo ricordato che quanto successo
con il CID prima e dopo l’espatrio è stato ritenuto inverosimile ed irrilevante
(cfr. supra consid. 6.3 e 6.4). Non è quindi in alcun caso stabilito che egli
sia sospettato dalle autorità srilankesi di avere avuto dei legami con le
LTTE. Il nesso causale materiale tra gli eventi narrati e la fuga dell’insor-
gente, risulta pertanto interrotto, posto anche come il suo timore di essere
perseguitato al momento dell’espatrio non fosse da ricondurre al suo so-
stegno alle LTTE bensì alle presunte minacce ricevute dagli agenti del CID,
ritenute inverosimili (cfr. in merito anche: DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e
riferimenti citati e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-
1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 4.1). Il lungo periodo trascorso
dall’insorgente in patria dopo il suo sostegno alle LTTE, risulta infine uscire
chiaramente dai termini temporali ritenuti dalla giurisprudenza in merito per
riconoscergli la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1;
DTAF 2009/51 consid. 4.2.5), essendo intervenuto ben oltre i dodici mesi
anche da quando l’insorgente ha aperto il locale.
6.6 Tenuto conto di tutto quanto precede, il ricorrente non ha reso verosi-
mile né prima della sua partenza dallo Sri Lanka, né al suo ritorno, di es-
sere esposto a dei pregiudizi pertinenti in materia d’asilo. Pertanto il ricorso
in materia di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impu-
gnata va confermata.
7.
7.1 Rimane tuttavia da esaminare se l’interessato può vedersi riconoscere
la qualità di rifugiato, all’esclusione della concessione dell’asilo, per dei mo-
tivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua
partenza dal paese d’origine (“Republikflucht”), tenuto conto dei fattori di
rischio che esistevano già prima del suo espatrio (cfr. sentenza di riferi-
mento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.6).
7.2 Il richiedente che invoca un rischio di persecuzione nel suo paese d’ori-
gine o di provenienza, provocato unicamente dalla sua partenza da tale
paese oppure in ragione del suo comportamento dopo la partenza, si pre-
vale di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ai sensi dell’art. 54 LAsi. Sono
in particolare considerati come dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai
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Pagina 14
sensi della predetta norma, le attività politiche indesiderate intraprese du-
rante l’esilio, la partenza illegale dal paese (“Republikflucht”), la presenta-
zione di una domanda d’asilo all’estero, allorché fondano un rischio di per-
secuzione futura dell’interessato (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e riferi-
menti citati). Gli stessi sono da distinguere dai motivi oggettivi posteriori
alla fuga che non derivano dal comportamento del ricorrente. L’esecuzione
dell’allontanamento di un richiedente, che si è visto riconoscere la qualità
di rifugiato sulla base di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, risulta essere
inammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri
e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20, nuovo testo
in vigore dal 1° gennaio 2019; cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d’asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1).
7.3 Nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 succitata (cfr. con-
sid. 7.1), il Tribunale ha proceduto ad un’analisi attualizzata della situa-
zione dei cittadini srilankesi al loro ritorno in patria (cfr. ibidem, consid. 8).
Ha in particolare considerato che non esisteva un rischio serio e generaliz-
zato di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka
in partenza dall’Europa, rispettivamente dalla Svizzera (cfr. ibidem, con-
sid. 8.3). Proseguendo nell’analisi, il Tribunale, alfine di valutare i rischi di
seri pregiudizi – sotto forma di arresto e di tortura – incorsi dai richiedenti
srilankesi che rientrano nel loro paese d’origine, ha definito diversi fattori di
rischio, suddividendoli in due categorie distinte.
7.3.1 D’un canto il Tribunale ha definito dei fattori di rischio detti forti, che
sono in generale sufficienti, presi a sé stanti, per fondare un timore di per-
secuzione futura determinante in materia d’asilo. In tale categoria sono
classificati i seguenti fattori:
- l’iscrizione nella “Stop List”, utilizzata dalle autorità srilankesi all’aeroporto
di Colombo, o sulla “Watch List” (cfr. ibidem, consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. an-
che: sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1);
- l’esistenza di legami presunti o effettivi con le LTTE, attuali o passati, pur-
ché la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi, di
voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. ibidem, consid. 8.4.1 e
8.5.3; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1);
- un impegno politico particolare contro il regime durante l’esilio, con lo
scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. ibidem, con-
sid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1).
D-4962/2017
Pagina 15
7.3.2 D’altro canto, il Tribunale ha definito dei fattori di rischio detti deboli,
ovvero che da soli e presi separatamente, non risultano sufficienti per fon-
dare un timore di persecuzione futura determinante in materia d’asilo. Tut-
tavia i medesimi, combinati con dei fattori di rischio forti, sono atti ad au-
mentare il rischio che possono incorrere i richiedenti di essere interrogati e
controllati al loro ritorno in Sri Lanka. Inoltre, secondo le fattispecie, i fattori
di rischio deboli possono essere pure combinati tra di loro e pertanto risul-
tare determinanti per fondare un timore di persecuzione (cfr. ibidem, con-
sid. 8.5.5). Rientrano in tale categoria i seguenti fattori:
- il ritorno in Sri Lanka senza documenti d’identità valevoli (cfr. ibidem, con-
sid. 8.4.4);
- il rinvio forzato od il rimpatrio con l’intermediazione dell’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM, cfr. ibidem, consid. 8.4.4);
- la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5; cfr.
anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.3.2).
7.3.3 Risulta inoltre necessario rilevare che non è possibile definire un
gruppo di persone a rischio in base alla loro età anagrafica, in quanto delle
persone che sono state arrestate e torturate in Sri Lanka avevano un’età
che spaziava dai 19 ai 51 anni, ciò che costituisce una forchetta troppo
ampia. Si constata tuttavia che una persona vicina alla trentina incorre sta-
tisticamente un rischio un po’ più elevato che le altre persone, di subire dei
seri pregiudizi in caso di un suo ritorno nel paese (cfr. ibidem, con-
sid. 9.2.4).
7.4 Nella presente disamina, il ricorrente allega nel ricorso quali fattori rile-
vanti in materia d’asilo: la sua attività precedente con le LTTE, le minacce
ricevute prima e dopo l’espatrio da parte del CID, la sua età anagrafica,
nonché il fatto che egli abbia degli stretti contatti con il fratello, che sarebbe
stato riconosciuto quale rifugiato in Svizzera. Il Tribunale constata che il
ricorrente, seppure di etnia tamil e con dei pregressi contatti con le LTTE –
già ritenuti irrilevanti (cfr. supra consid. 6.5) – non ha mai preso personal-
mente parte ad attività politiche in esilio e non ha mai riscontrato alcuna
problematica con le autorità srilankesi, fermo considerato che quanto gli
sarebbe successo in relazione con il CID e con terze persone è stato rite-
nuto inverosimile ed irrilevante (cfr. supra consid. 6.3 e 6.4). La sua sola
relazione con il fratello riconosciuto in Svizzera quale rifugiato, non può
essere assunto quale fattore determinante. Non risulta pertanto da ammet-
tere che l’interessato, in caso di un suo ritorno nel paese d’origine, possa
D-4962/2017
Pagina 16
entrare nel mirino delle autorità srilankesi. Alla luce di quanto sopra eviden-
ziato, l’insorgente in definitiva non appare possa essere sospettato dalle
autorità del suo paese di voler ravvivare il movimento separatista tamil e
sia identificato quale rappresentante un pericolo per l’unità e la coesione
nazionali (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.4).
7.5 Proseguendo nell’analisi, il fatto che egli sia di etnia tamil, abbia (…)
anni (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 9.2.4) ed originario
della provincia del Nord come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera
ed il suo ritorno senza il possesso di un passaporto, non costituiscono da
soli, dei fattori di rischio determinanti suscettibili di fondare un timore og-
gettivo di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo, ma confer-
mano tutt’al più che egli possa attirare su di lui l’attenzione delle autorità al
suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015
consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-
4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubbli-
cata in DTAF 2017 VI/6]). Il ritorno del ricorrente in Sri Lanka senza il pos-
sesso di un passaporto, potrebbe inoltre esporlo a dover versare una multa
da 50'000 a 100'000 rupie, sanzione che non può però essere considerata
come un serio pregiudizio ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di
riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4). Pertanto, in assenza di fattori di ri-
schio elevati, con i quali tali fattori di rischio deboli potrebbero essere com-
binati, così come in assenza di fattori di rischio deboli determinanti, il ricor-
rente non può prevalersi, nelle circostanze particolari del caso di specie, di
un timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e se-
condo un’alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (cfr. sen-
tenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 8.5.5; sentenza E-
350/2017 consid. 4.5).
7.6 Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il timore del ricorrente
di dover subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi per dei motivi po-
steriori alla sua fuga, in caso di un ritorno nel suo paese d’origine, non è
oggettivamente fondato. Il suo ricorso, in quanto contesta il rifiuto del rico-
noscimento della sua qualità di rifugiato, va pertanto pure respinto e la de-
cisione avversata confermata anche in merito a tale punto in questione.
8.
8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione;
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
D-4962/2017
Pagina 17
8.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi, come pure art. 32 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).
8.3 Pertanto, anche in merito alla questione della pronuncia dell’allontana-
mento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStrI pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valuta-
zione degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor-
rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un im-
pedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
10.
10.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere
resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005
n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
10.2 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha stabilito
di avere un profilo di una persona che possa interessare le autorità srilan-
kesi in modo particolare al suo ritorno, né l’esistenza di motivi seri ed av-
verati di fondare un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento
vietato dalle disposizioni succitate al suo ritorno nel paese d’origine.
D-4962/2017
Pagina 18
10.3 L’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è pertanto ammissi-
bile.
11.
11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra-
gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me-
dica.
11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”,
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si-
tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro,
le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità
d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di
mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale
esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 con-
sid. 7.6-7.7 con rinvii).
11.3 E’ notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil
ed il governo di G._______ nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga attual-
mente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale
(cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1), e questo anche malgrado la crisi
politica recentemente instauratasi nel paese. Inoltre il Tribunale, nella sua
sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata (consid. 13.2 – 13.4) ha pro-
ceduto ad un’attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella
DTAF 2011/24. Nella stessa ha segnatamente confermato che l’esecu-
zione di un allontanamento è in principio ragionevolmente esigibile nelle
province del Nord (consid. 13.3) e dell’Est dello Sri Lanka (consid. 13.4) –
all’eccezione della regione del Vanni (cfr. per la delimitazione geografica
DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1; situazione nel frattempo attualizzata nella
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Pagina 19
sentenza di riferimento del Tribunale D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) –
così come nelle altre regioni del paese (cfr. ultimo par. del consid. 13.1.2;
DTAF 2011/24 consid. 13.3).
11.4 Nel caso specifico, il ricorrente è originario della provincia del Nord
dello Sri Lanka, con ultimo domicilio a C._______, situato nel distretto di
D._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.07 pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4). Per-
tanto, secondo la giurisprudenza succitata, il ritorno dell’interessato in tale
regione d’origine risulta ragionevolmente esigibile. Inoltre, a differenza di
quanto sostiene il ricorrente nel gravame (cfr. p.to 4, pag. 8; cfr. anche in
merito: verbale 1, p.to 3.01, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 3, D56
segg., pag. 6), egli non sarebbe esposto all’isolamento sociale ed alla po-
vertà. Malgrado non disponga in patria più dei genitori ed il fratello sarebbe
in Svizzera (cfr. verbale 1, p.to 3.01 e p.to 3.02, pag. 5), egli può invero
contare in patria su una rete parentale, formata da zii, zie e cugini abba-
stanza estesa, anche nella sua regione d’origine, che l’hanno anche già
aiutato in passato (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 7; ver-
bale 2, D43 segg., pag. 5 segg.; verbale 3, D12 segg., pag. 3 segg.). Ol-
tracciò egli è giovane e gode di buona salute, non parendo peraltro gli errori
di (…) nella (…) ([…]) allegati sia nel gravame che nell’audizione sulle ge-
neralità (cfr. verbale 1, p.to 1.17.03, pag. 3), sufficientemente importanti,
dato che i medesimi non gli hanno segnatamente impedito di intraprendere
un’attività lucrativa senza alcuna difficoltà apparente dal (…) sino alla fine
del 2016. Egli dispone inoltre di una formazione di base (cfr. verbale 1, p.to
1.17.04, pag. 4), di un’esperienza pratica di più anni quale (…) e (…) di un
ristorante, nonché di una buona disponibilità economica nel suo paese, vi-
ste le dichiarazioni dell’insorgente e gli estratti dei conti e di deposito pro-
dotti dal medesimo (cfr. verbale 3, D5 segg., pag. 2 seg. e D23 segg.,
pag. 4; atto A17). Il ricorrente risulta quindi in grado di lavorare, con una
buona disponibilità finanziaria con una rete familiare e sociale nella sua
regione d’origine, che gli permetterà di reinstallarvisi senza incontrare ec-
cessive difficoltà.
11.5 Il rientro dell’interessato in Sri Lanka è pertanto da considerarsi pure
ragionevolmente esigibile.
12.
Infine, il ricorrente possiede una carta d’identità srilankese (cfr. anche ver-
bale 3, D5, pag. 2) ed è in misura d’intraprendere ogni passo necessario
presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine in vista
dell’ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio. L’esecuzione del rin-
vio risulta pertanto pure possibile (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
D-4962/2017
Pagina 20
13.
Ne consegue che il ricorso, anche per quanto contesta la decisione di al-
lontanamento e di esecuzione dello stesso, deve essere pure respinto.
14.
Alla luce di tutto quanto sopra, ne discende che la SEM con la decisione
impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’ap-
prezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto cen-
surabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va
respinto e la decisione impugnata confermata.
15.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda
di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 18 maggio 2018,
non sono riscosse spese.
16.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 21
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: