Corte IV
D-4974/2010/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 l u g l i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della Giudice Gabriela Freihofer,
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 luglio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4974/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
il verbale d'audizione dell'interessato del 18 maggio 2010;
l'analisi LINGUA effettuata il 21 maggio 2010 e il relativo rapporto del
18 giugno 2010;
il verbale d'audizione del 28 giugno 2010 in occasione del quale all'in-
teressato è stato conferito il diritto di essere sentito in merito alle risul -
tanze del rapporto LINGUA;
la decisione dell'UFM del 5 luglio 2010, notificata all'interessato il me-
desimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 7 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 9 luglio 2010);
copia degli atti dell'UFM trasmessi tramite fax al Tribunale amministra -
tivo federale (TAF) in data 9 luglio 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che
seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a
cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit -
ti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, di etnia curda, nato
a C._______, ove avrebbe vissuto sino al giorno dell'espatrio e meglio
il (...) (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 1);
che il richiedente, barbiere di professione, avrebbe lasciato il suo Pae-
se d'origine per il timore di essere ucciso da terroristi che l'avrebbero
minacciato e reso vittima di un attentato alla sua persona, poiché egli
avrebbe avuto tra i suoi clienti poliziotti e soldati dell'esercito iracheno
(cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pagg. 4 e 5); che, in par-
ticolare, l'insorgente avrebbe ricevuto una prima lettera di minacce di
morte il mese di marzo o aprile 2010; che, qualche giorno dopo, qual -
cuno gli avrebbe sparato 4 o 5 colpi da un'automobile, ma fortunata-
mente l'insorgente sarebbe riuscito a fuggire e ad uscirne illeso (cfr.
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verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5); che, a seguito di una
seconda lettera di minaccia nella quale gli si comunicava che non
avrebbe avuto scampo poiché non aveva ubbidito agli ordini, egli
avrebbe denunciato i fatti alla polizia, la quale avrebbe risposto, che
non avendo alcun riferimento sugli autori, non avrebbe potuto dar
seguito alla sua denuncia (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010,
pag. 5), che, non avendo altra scelta, egli si sarebbe nascosto dallo
suocero per una settimana e sarebbe poi fuggito partendo da
C._______, recandosi in taxi fino a D._______, da dove avrebbe poi
continuato il suo viaggio passando dalla Siria e dalla Turchia (cfr.
verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5 e 7); da E._______
sarebbe salito su di un TIR e sarebbe giunto in Italia, senza poter
precisare il luogo esatto, per poi giungere a F._______ (cfr. verbale
d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 7); che in quest'ultima città, gli
sarebbe stato consigliato di recarsi in Svizzera, ragion per cui
l'insorgente, il (...), si sarebbe recato in Svizzera (cfr. verbale
d'audizione del 18 maggio 2010, pagg. 4 e 5);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allon -
tanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontana-
mento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna dei documenti d'identità, confermato quanto già dichiarato in
sede d'audizione federale, allegando di aver contattato un amico nel
suo Paese per farsi inviare i suoi documenti, destinati altresì a provare
la sua provenienza da C._______; che, secondo il ricorrente, l'UFM
avrebbe dovuto concedergli un termine supplementare per poter con-
segnare detti documenti; che egli sostiene pertanto di aver fornito ra-
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gioni scusabili che spiegano la mancata produzione dei documenti ri -
chiesti;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda; che ha, altresì, presentato domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese proces-
suali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri -
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di posse-
dere in patria, presso il di lui domicilio o quello di suo suocero, la carta
d'identità ed un certificato di nazionalità, ma di non aver mai possedu-
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to o richiesto il passaporto (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio
2010, pagg. 3 e 4); che egli ha confermato che, malgrado fosse a co -
noscenza dell'obbligo di dover consegnare i documenti d'identità o di
viaggio entro le 48 dal deposito della sua domanda d'asilo, non ha fat -
to nulla per procurarseli poiché non sapeva come fare (cfr. verbale
d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 4); che, successivamente,
avrebbe semplicemente aggiunto di aver contattato un amico in Iraq
per farsi spedire i documenti (cfr. verbale d'audizione del 28 giugno
2010, pag. 2);
che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, l'autore del gravame si è
limitato a raccontare di aver pagato un passatore che gli ha organizza -
to il viaggio e che gli avrebbe fornito un passaporto falso, di essersi re-
cato in Siria, rimanendoci due notti, per poi ripartire e proseguire verso
la Turchia, dove sarebbe entrato a piedi illegalmente; che, in seguito,
egli si sarebbe recato a E._______ e di qui sarebbe ripartito, nascosto
in un TIR, giungendo poi in Italia, passando da una piccola stazione e
arrivando a F._______; che, in questa città, il passatore gli avrebbe fat -
to un biglietto di treno per recarsi in Svizzera (cfr. verbale d'audizione
del 18 maggio 2010, pagg. 1,2 e 7); che, in sede di seconda audizione
e contrariamente a quanto dichiarato inizialmente, egli avrebbe asseri -
to di essere partito in automobile da E._______ e di essere salito su di
un TIR soltanto dopo quattro ore di viaggio in auto (cfr. verbale d'audi-
zione del 28 giugno 2010, pag. 6); che, peraltro, interrogato su dei bi -
glietti di treno trovati tra i suoi dati personali (l'uno con partenza da
G._______ e arrivo a F._______ e l'altro con partenza da F._______ e
arrivo a H._______ [cfr. A 6/13]), il ricorrente si è limitato a rispondere
che questi non gli appartenevano (cfr. verbale d'audizione del 18 mag-
gio 2010, pag. 7);
che l'insorgente ha altresì affermato di non aver subito alcun controllo
dalle autorità italiane (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010,
pag. 7);
che, in aggiunta, il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione circa
l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo
viaggio (cfr. ricorso, pag. 2);
che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui so-
pra, vale pure sottolineare che varcare il confine Schengen senza su -
bire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, risul-
ta, al momento, alquanto difficoltoso;
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che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il mancato possesso dei documenti d'identità, il
TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che a questo riguardo, con la modifica della LAsi del 16 dicem-
bre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché
cpv. 3 LAsi una procedura sommaria, nell'ambito della quale è statuito
sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la
stessa termini con una decisione di non entrata nel merito
(DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può risulta-
re sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei
motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare
dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'i -
nattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa
di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata
protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, con-
sid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal
Iraq per il timore di esser ucciso dai terroristi per aver annoverato poli -
ziotti e soldati tra i suo clienti del negozio di barbiere;
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, basti rilevare, che il ricorrente si è espresso in modo vago e con-
traddittorio sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio
Paese; che, in effetti e a titolo d'esempio, il ricorrente ha dichiarato ini -
zialmente che le lettere di minaccia erano firmate da terroristi senza
però poter indicare chi essi fossero (cfr. verbale d'audizione del
18 maggio 2010, pag. 5), mentre in un secondo tempo ha riferito che si
trattava dei terroristi Al Quaida (cfr. verbale d'audizione del 28 giugno
2010, pagg. 4 e 7); che, inoltre, egli ha raccontato in sede di prima au -
dizione di aver denunciato le minacce in seguito alla seconda lettera ri -
cevuta, ovvero dopo aver anche subito l'attentato alla sua persona (cfr.
verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5); che, per contro, in
sede della seconda audizione, l'autore del gravame ha indicato di es-
sersi recato in polizia dopo la ricezione della prima lettera minatoria
(cfr. verbale d'audizione del 28 giugno 2010, pag. 2); che, in relazione
a tali lettere e minacce, il ricorrente avrebbe inizialmente sostenuto di
non aver dato molta importanza alla prima missiva (cfr. verbale d'audi-
zione del 18 maggio 2010, pag. 5), contrariamente a quanto avrebbe
riferito in sede di audizione federale, ossia sul fatto che tale minaccia
l'avesse alquanto intimorito (cfr. verbale d'audizione del 28 giugno
2010, pag. 2); che si rileva pure che anche a riguardo di chi avrebbe
trovato le lettere di minaccia, come pure sul contenuto di tali lettere, il
ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie (cfr. verbale d'audizione
del 18 maggio 2010, pag. 5 e verbale d'audizione del 28 giugno 2010,
pagg. 3 e 6);
che, per sovrabbondanza e come verrà precisato in seguito, giova inol -
tre rilevare che dall'esame LINGUA a cui è stato sottoposto il ricorren-
te, è risultato che lo stesso non provenga da C._______, ma dalla re-
gione di I._______ (cfr. rapporto LINGUA del 18 giugno 2010, pag. 5);
che il ricorrente, confrontato alla conclusione di detto esame non ha
fornito spiegazioni che possano dare credibilità al proprio racconto e si
è infine limitato a dichiarare che era inutile che stesse a replicare alla
conclusione dell'esperto (cfr. verbale d'audizione del 28 giugno 2010,
pag. 9);
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che, di conseguenza, alla luce delle dichiarazioni lacunose e contrad-
dittorie del ricorrente quanto ai fatti v'è ragion di concludere alla mani -
festa inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti;
che, in tale contesto non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle autorità in Iraq, se opportunamente sollecitata,
un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegit -
timo di terzi nei suoi confronti, o non possa disporre in patria di un'al -
ternativa di rifugio in un'altra regione;
che, pertanto, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti
come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi;
che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte
circa i timori di essere ucciso sarebbero state, in casu, di natura tale
da poter essere considerate nella concreta fattispecie decisive ai sensi
dell'asilo;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del -
l'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa viola-
re l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmen-
te esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibi -
le, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che tuttavia
questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare al -
l'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del TAF
D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss
des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262);
che si tratta di un caso tipico d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c
PA;
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che nel caso di specie, come ritenuto dall'autorità inferiore, e dalle cui
considerazioni questo Tribunale non ha motivo per cui scostarsene, le
affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono ma-
nifestamente confutate dall'esame LINGUA, al punto tale che può es-
sere esclusa con certezza la sua provenienza da C._______ (cfr. rap-
porto LINGUA del 18 giugno 2010, pagg. 1 e 5) e contestualmente
qualsivoglia impedimento al rientro del ricorrente nel Paese d'origine,
come egli pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e
semplici affermazioni (cfr. ricorso, pag. 2);
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che va pure osservato che alla luce del rapporto LINGUA, il ricorrente
si esprime utilizzando pronunce e modi lessicali propri al dialetto
d'I._______ e che, non conosce assolutamente il turkoman (cfr. rap-
porto LINGUA del 18 giugno 2010, pagg. 3 e 4), che, inoltre, l'esperto
LINGUA ha osservato che le conoscenze dell'insorgente dell'arabo
sono estremamente minime e in antitesi alle dichiarazioni dello stesso
riguardo a una scolarizzazione di 12-13 anni in un luogo ove la mag-
gior parte dei corsi si svolge in arabo, come pure al fatto ch'egli avreb -
be vissuto a C._______ dalla nascita - città dove l'arabo avrebbe pre-
dominato sino al 2003 - e alla sua attività di barbiere di oltre 5 anni
che l'avrebbe confrontato giornalmente con gli abitanti di lingua araba
(cfr. rapporto LINGUA del 18 giugno 2010, pagg. 4 e 5); che il rapporto
LINGUA conclude pertanto che il ricorrente proviene, molto verosimil-
mente, da I._______ (cfr. rapporto LINGUA del 18 giugno 2010, pag.
5);
che, peraltro, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, dissimulando la sua
provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli con -
creti e suscettibili di minacciarlo nella sua effettiva regione d'origine;
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, sulla base dell'esame LIN-
GUA, potendosi determinare con grande probabilità che egli sia origina-
rio di I._______ nel nord dell'Iraq (cfr. rapporto sull'esame LINGUA del 18
giugno 2010, pagg. 1 e 5), in merito allo stato della sicurezza in Iraq, que-
sto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde
nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una
situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è
talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile;
che segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato ri-
spetto al resto del Paese e, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è mi-
gliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che in particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di
principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a
condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi ab-
bia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamen-
te famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere
(DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane,
possiede una buona esperienza lavorativa quale barbiere, attività che
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ha svolto dal 2005 sino al momento dell'espatrio (cfr. verbale d'audizio-
ne del 18 maggio 2010, pag. 2); che inoltre, stando a quanto riferito, il
ricorrente dispone ancora di una fitta rete famigliare in patria, dove ha la-
sciato la moglie e tre figli, la madre e la sorella ed i suoceri (cfr. verbale di
audizione del 18 maggio 2010, pag. 3); che l'insorgente non ha preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustifi -
care la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi me-
dici; che al riguardo, neanche dalla segnalazione di casi medici del 1o
luglio 2010, dal quale risulta una visita all'Ospedale Beata Vergine di
Mendrisio per dolori addominali presentati dal ricorrente (cfr. 18/1), si
evincono problemi di salute sufficientemente gravi quali la giurispru-
denza esigerebbe;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- J._______ (via fax, con preghiera di notificare la sentenza al ricor-
rente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale am-
ministrativo federale
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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