B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4974/2014
Sen t en z a d e l 2 5 s e t t emb r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker ;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia,
c/o Untersuchungs- und Strafgefängnis,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 11 luglio 2014 / (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera in data 26
maggio 2014;
la decisione dell'UFM dell'11 luglio 2014, notificata il 3 settembre 2014 (cfr.
avviso di notifica agli atti), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel
merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS
142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell' interessato verso l'Italia;
il ricorso del 5 settembre 2014, inoltrato il 3 settembre 2014 (cfr. timbro del
plico raccomandato; data d'entrata 9 settembre 2014) al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM con il quale il ricorrente ha, secondo il senso, concluso
all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'asilo;
la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data 19
settembre 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito
in materia di asilo, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può
essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone
un esame materiale della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2;
2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5);
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che, di conseguenza, le conclusioni tendenti al riconoscimento della qualità
di rifugiato e alla concessione dell'asilo sono inammissibili;
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, prima di applicare la precitata disposizione, l'UFM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III; cfr. nota di risposta del 14 agosto 2013 del
Consiglio federale alla Commissione europea relativa all'accettazione del
Regolamento Dublino III previo soddisfacimento dei requisiti costituzionali
entro il 3 luglio 2015);
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, l'UFM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico
del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione;
che, ai sensi dell'art. 3 n. 1 del Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15);
che ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all' art. 7 n. 1 del
Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non
trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri);
che, giusta l'art. 3 n. 2 del Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che se
sussistono delle carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
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CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo
III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come
competente;
che lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione
internazionale in forza del suddetto Regolamento è tenuto a prendere in
carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente
che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1
lett. a del Regolamento Dublino III);
che gli obblighi di cui all'art. 18 n. 1 lett. c–d vengono meno se l'interessato
si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi,
sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 n. 2 del
Regolamento Dublino III);
che, giusta l'art. 17 n. 1 del Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
anche se tale esame non gli compete;
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato,
dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC»,
che il ricorrente nel 2006 è entrato nel territorio italiano a Lampedusa dove
gli sono state rilevate le impronte digitali; che lo stesso è stato incarcerato
più volte in Italia per traffico di stupefacenti; che, in particolare, egli è stato
rilasciato dalla prigione di B._______ in data
(…) (cfr. atti A8/2 e A9/5);
che tale circostanza è stata confermata dal ricorrente stesso (cfr. verbale
d'audizione del 30 maggio 2014 [di seguito: verbale], pagg. 5 e 6);
che il 2 giugno 2014, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti,
nei termini fissati all'art. 21 n. 1 del Regolamento Dublino III una richiesta,
fondata sull'art. 13 par. 2 del Regolamento Dublino III, di presa in carico;
che il 10 luglio 2014, queste autorità hanno espressamente accettato il
trasferimento del ricorrente verso l'Italia, in applicazione della succitata
disposizione del Regolamento Dublino III;
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che, pertanto, L'Italia ha riconosciuto la propria competenza nella
trattazione della domanda di asilo in oggetto;
che, come visto, il ricorrente ha ammesso di essere stato interpellato in
Italia;
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data;
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 n. 2 2a frase del Regolamento
Dublino III);
che, peraltro, il paese in questione è firmatario della CartaUE, della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre
che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301)
e ne applica le disposizioni;
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr.
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del
29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione]
[GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]);
che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad
oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato
delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti
umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni
non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo – che la legislazione in materia d'asilo in Italia
non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da
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carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano
trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie
di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso
i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e
Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09);
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 n. 2 2a frase del Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie;
che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a prenderlo carico ed a portare a termine la procedura relativa
alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura;
che, infatti, nel ricorso l'insorgente afferma che in Italia non avrebbe
ottenuto un lavoro né un alloggio; che, pertanto, sarebbe costretto a
spacciare droga; che, inoltre, egli sarebbe tossicodipendente e
prenderebbe medicamenti per combattere la propria dipendenza;
che, tuttavia, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese;
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di
essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza;
che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia;
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione;
che, per quanto concerne i propri problemi di tossicodipendenza, si rileva
che l'Italia dispone senz'altro di adeguate strutture per la cura delle
dipendenze; che, inoltre, l'Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva
accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria
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assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto
soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e
fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con
esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate
misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 n. 1 e 2 della citata direttiva);
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) del Regolamento Dublino III;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 del Regolamento
Dublino III;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della
domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a Oasi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45
consid. 10);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia
il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: