B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4981/2019
Sen t en z a d e l l ’ 11 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Hans Schürch (presidente del collegio),
Sylvie Cossy, Gérard Scherrer,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Iran,
rappresentato dalla MLaw Elisabetta Luda,
istante,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
Oggetto
Revisione (asilo e allontanamento);
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3390/2019
del 17 luglio 2019 / N (…).
D-4981/2019
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino iraniano di etnia (…), con ultimo domicilio a
B._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’(…) mag-
gio 2019 (cfr. atto n. […]-1/2 e atto n. […]-10/7 pag. 3 seg.).
B.
Con decisione del 24 giugno 2019, la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente,
ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando inoltre il suo allontana-
mento dalla Svizzera e l’esecuzione del precitato provvedimento.
C.
Il ricorso del 3 luglio 2019, inoltrato dall’interessato dinnanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione
dell’autorità inferiore succitata, è stato respinto con sentenza del Tribunale
D-3390/2019 del 17 luglio 2019.
D.
Per il tramite dello scritto datato 30 agosto 2019, la SEM ha inviato al Tri-
bunale, ritenendo lo stesso come competente, della nuova documenta-
zione inerente il richiedente, che quest’ultimo avrebbe fatto pervenire
all’autorità di prime cure senza nessuna missiva accompagnatoria (cfr. ri-
sultanze processuali di cui alla procedura ai ruoli D-3390/2019).
E.
Con scritto del 3 settembre 2019, il Tribunale ha restituito alla SEM, a suo
scarico, i documenti ricevuti dalla medesima autorità, ritenendo di non po-
tersi investire di un qualsiasi rimedio straordinario, difettando delle chiare
motivazioni e conclusioni e quindi che nemmeno potesse pronunciarsi su
una sua eventuale competenza. Ha inoltre invitato l’autorità inferiore ad
interessarsi presso il richiedente sul destino da dare alla documentazione
presentata dal medesimo (cfr. risultanze processuali).
F.
Il (…) settembre 2019, l’interessato è stato sentito dalla SEM in merito ai
mezzi di prova fatti pervenire all’autorità predetta il
(…) agosto 2019 (cfr. atto n. […]-48/2).
G.
In data 25 settembre 2019 (recte: 26 settembre 2019; cfr. risultanze pro-
cessuali), per il tramite della sua rappresentante legale, l’istante ha inoltrato
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al Tribunale una denominata “domanda di revisione”, chiedendo la revi-
sione della sentenza del Tribunale D-3390/2019 del 17 luglio 2019, ed a
titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione
dell’asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha postulato che gli sia concessa
l’ammissione provvisoria, per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecu-
zione dell’allontanamento. Contestualmente ha chiesto l’accoglimento
della sua istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal ver-
samento di un anticipo delle presumibili spese processuali e dalle spese
processuali, con protesta di spese e ripetibili.
Alla domanda succitata, sono stati segnatamente allegati i supposti mezzi
di prova originali seguenti:
- un referto medico in lingua straniera relativo alla madre dell’istante (di
seguito: doc. 1);
- un certificato medico in lingua straniera inerente la situazione di salute
psichica dei genitori dell’istante (di seguito: doc. 2);
- la decisione di concessione del rilascio su cauzione dell’interessato in
lingua straniera (di seguito: doc. 3);
- la sentenza della Sezione 1 del Tribunale (…) di B._______, in lingua
straniera con traduzione in italiano non certificata (di seguito: doc. 4);
- la busta d’invio nella quale sarebbe stata trasmessa direttamente alla
SEM la documentazione succitata (di seguito: doc. 5).
H.
Con decisione incidentale del 1° ottobre 2019 il Tribunale ha sospeso prov-
visoriamente l’esecuzione dell’allontanamento dell’istante; ed ha invitato il
medesimo, entro il termine del 16 ottobre 2019, a presentare le traduzioni
certificate in una lingua ufficiale svizzera dei documenti da doc. 1 a doc. 4
allegati alla sua istanza, nonché a volerne illustrare le modalità di otteni-
mento e di invio (in particolare in relazione alla busta d’invio postale di cui
al doc. 5); altresì sollecitandolo a produrre, entro il medesimo termine pre-
citato, un’attestazione d’indigenza, e statuendo che l’esito della domanda
di assistenza giudiziaria, verrà deciso in prosieguo di procedura.
I.
Per il tramite di uno scritto datato 1° ottobre 2019 (cfr. risultanze proces-
suali), l’istante ha ribadito le sue precedenti conclusioni, chiedendo inoltre
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Pagina 4
che l’esecuzione dell’allontanamento sia cautelativamente sospesa ed al-
legando le traduzioni certificate di cui ai documenti sub doc. 3 e doc. 4 pre-
sentati con la domanda del 26 settembre 2019, nonché quale nuovo
mezzo di prova il certificato medico del (…) del (…) (di seguito: doc. 6)
attestante dello stato di salute psicologico dell’interessato.
J.
Con successivo scritto del 16 ottobre 2019, prendendo in particolare atto
della sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento pronun-
ciata dal Tribunale con decisione incidentale del Tribunale del 1° otto-
bre 2019 (cfr. supra lett. H), l’istante ha esplicitato le modalità di otteni-
mento dei documenti trasmessi con la sua domanda, nonché ha osservato
che per i documenti di cui sub doc. 1 e doc. 2, per ragioni economiche non-
ché per la loro rilevanza minore quali mezzi di prova, non ne sarebbero
state prodotte le traduzioni. Nella medesima missiva, l’interessato ha chie-
sto una proroga per la produzione dell’attestazione d’indigenza, riconfer-
mandosi per il resto nelle sue precedenti conclusioni.
K.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 18 ottobre 2019, ha accolto la
richiesta di proroga del termine succitata, invitando nel contempo l’interes-
sato a produrre l’attestazione d’indigenza fino al 4 novembre 2019.
L.
Con scritto del 21 ottobre 2019, l’istante ha inviato al Tribunale l’attesta-
zione d’indigenza richiesta.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), in
quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.2 Le sentenze del Tribunale in materia d’asilo per le quali non è prevista
la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 della
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legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), passano in giudicato il
giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi,
37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle
domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr.
DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1).
1.3 Ai sensi dell’art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia
alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Inoltre,
giusta l’art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il com-
pletamento della domanda di revisione è applicabile l’art. 67 cpv. 3 PA.
1.4 La domanda di revisione, è un rimedio giuridico straordinario, che co-
stituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei con-
fronti di una sentenza cresciuta in giudicato. Se l’istanza interposta viene
accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata sarà annullata e
la fattispecie decisa dovrà nuovamente essere giudicata
(cfr. art. 128 cpv. 1 LTF per rinvio dell’art. 45 LTAF; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a
ed. 2013, no. 5.36, pag. 303).
1.5 L’istante è particolarmente toccato dalla sentenza del Tribunale
D-3390/2019 del 17 luglio 2019 e vanta un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c
PA). Pertanto, lo stesso, è legittimato a presentare una domanda di revi-
sione.
1.6 Per i motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, ai
sensi dell’art. 127 LTF.
2.
2.1 Il Tribunale si investe di una domanda di revisione, se uno dei motivi di
revisione esaustivi enunciati agli art. 121 – 123 LTF è invocato. In altri ter-
mini, l’istante deve prevalersi di uno dei motivi legali di revisione o quanto-
meno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Non risulta invece neces-
sario che il motivo invocato sia realizzato, trattandosi in tal caso di una
condizione per l’accoglimento della domanda e non di una condizione di
ricevibilità (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3455/2019 del 9 lu-
glio 2019 con riferimenti citati). Al contrario, la revisione non permette la
correzione di un errore di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione
o prassi né tantomeno di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti
al momento dell’emissione della sentenza di cui viene richiesta la revisione
(cfr. ELISABETH ESCHER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [ed.],
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Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 7, pag. 1887
seg. ad art. 123) o di far valere mezzi di prova che avrebbero potuto essere
prodotti in precedenza (cfr. DTAF 2013/37 consid. 2.1, cfr. anche sentenza
del Tribunale D-3455/2019). Inoltre, la domanda di revisione deve rispet-
tare i termini di presentazione di cui all’art. 124 LTF.
2.2 Nella presente disamina, con la domanda del 26 settembre 2019
l’istante ha allegato due certificati medici in lingua straniera e senza tradu-
zioni, che attesterebbero della situazione medica dei suoi genitori (sub doc.
1 e doc. 2); la sentenza della Sezione 1 del Tribunale (…) di B._______
datata (…) (sub doc. 4), nonché la dichiarazione di rilascio su presenta-
zione di garante o su cauzione del (…) del Tribunale (…) di B._______ del
(…) (sub doc. 3). Tali documenti gli sarebbero pervenuti dal suo Paese
d’origine il (…) agosto 2019 e quindi successivamente alla sentenza del
Tribunale. Seguendo tale dichiarazione, tali documenti sarebbero dei nuovi
mezzi di prova ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF.
2.3 Giusta l’art. 124 lett. d LTF, la domanda di revisione deve essere pre-
sentata, per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però
della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del
procedimento penale. Per quanto concerne i certificati medici inoltrati
dall’insorgente e non tradotti (cfr. sub doc. 1 e 2), gli stessi – da informa-
zioni assunte dal Tribunale – portano la data del (…) ([…] calendario per-
siano; cfr. sub doc. 1) rispettivamente del (…) ([…] nel calendario persiano;
cfr. sub doc. 2) e risultano quindi precedenti alla sentenza del Tribunale D-
3390/2019 del 17 luglio 2019. Invece, la dichiarazione di rilascio di cui al
documento 3, porta la data d’emissione del (…), mentre che il documento
4 la data del (…). Pertanto, anche questi ultimi, risultano antecedenti la
sentenza del Tribunale di cui l’istante ne chiede la revisione. Tuttavia, non
è dato a sapere con certezza quando tale documentazione sarebbe venuta
a conoscenza del ricorrente, essendo che d’un canto dalle sue dichiara-
zioni parrebbe che egli avesse appreso della loro esistenza durante la pro-
cedura ordinaria (cfr. atto n. […]-48/2; scritto del 16 ottobre 2019
dell’istante, pag. 2: “Già durante la procedura di asilo ed in seguito durante
la procedura di ricorso, l’istante si era premurato di fare del suo meglio per
ottenere dei mezzi di prova a suffragio della sua domanda di asilo. Aveva
pertanto contattato l’avvocato della sua famiglia in Iran, chiedendogli di
procurarsi gli atti relativi al suo rilascio su cauzione ed alla sua condanna.
[…]”), e d’altro canto che egli ne sia venuto in possesso poco prima dell’in-
vio alla SEM della medesima documentazione pervenuta il (…) ago-
sto 2019 (cfr. atto n. […]-48/2; cfr. domanda di revisione, p.to 5, pag. 2).
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Per quanto attiene i referti medici dei genitori, la loro situazione valetudina-
ria era già nota all’istante nel corso della procedura ordinaria (cfr. atto
n. […]-22/25, D16 seg., pag. 3 e D36, pag. 5), e pertanto gli stessi, facendo
prova di un po’ di diligenza ed ex art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi, sarebbero potuti
e dovuti essere presentati dall’interessato già durante la medesima (cfr.
anche: YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008,
n. 4725 seg., pag. 1704 seg.. ad art. 124). Gli stessi mezzi di prova risul-
tano quindi inoltrati tardivamente ex art. 124 cpv. 1 lett. d LTF, e non si en-
trerà pertanto nel merito degli stessi. Concernente invece gli altri due mezzi
di prova presentati (cfr. sub doc. 3 e doc. 4), può risultare verosimile che
l’interessato ne sia venuto a conoscenza soltanto tempo dopo la loro emis-
sione e che gli siano stati infine recapitati solamente nell’agosto del 2019.
Alla luce di tali elementi, v’è quindi da concludere che, per quanto concerne
i mezzi di prova di cui ai doc. 3 e doc. 4, la domanda di revisione presentata
il 26 settembre 2019, risulta adempiere il termine di 90 giorni prescritto ex
art. 124 cpv. 1 lett. d LTF. Per il che, occorre entrare nel merito della do-
manda di revisione dell’istante.
3.
3.1 Ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione può essere doman-
data in materia di diritto pubblico, se l’instante, dopo la pronuncia della sen-
tenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi
che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i
mezzi di prova posteriori alla sentenza.
3.2 Il motivo di revisione inerente fatti scoperti successivamente com-
prende d’un canto, che gli stessi si siano svolti prima del termine della pro-
cedura ricorsuale, ovvero che siano dei cosiddetti pseudo-nova. D’altro
canto, risulta necessario ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, che l’inte-
ressato non fosse a conoscenza dei fatti allegati nella procedura prece-
dente, ovvero sino alla data della sentenza, e che pertanto non potesse
prevalersene durante la medesima. Risultano quindi escluse anche le cir-
costanze delle quali l’istante avrebbe potuto venire a conoscenza con la
dovuta diligenza nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi
fatti vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal
caso si ravvisa una negligenza processuale della parte (cfr.
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., cifra 5.47; YVES DONZALLAZ, op. cit.,
n. 4699 segg., pag. 1693 seg. e n. 4706 segg., pag. 1695 segg.; sentenza
del Tribunale D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 3.2). I fatti nuovi
devono essere importanti e decisivi, vale a dire devono essere di natura
tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da
condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
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corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a
comprovare i fatti nuovi rilevanti che giustifichino la revisione, oppure dei
fatti già noti nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto
essere provati, a discapito del ricorrente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b).
Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti allegati anterior-
mente, il richiedente dovrà pure dimostrare che non poteva invocare gli
stessi nella procedura precedente. Una prova deve essere considerata
concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giu-
dice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. E’ decisiva la circostanza che il mezzo di prova non
serva soltanto all’apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli
stessi (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). L’evenienza di cui all’art. 123 cpv. 2
lett. a LTF che una parte che chiede la revisione non potesse allegare i fatti
o depositare i mezzi di prova già nella precedente procedura, è da ammet-
tere in modo restrittivo. Invero, il motivo di revisione di cui alla disposizione
precitata, non permette la correzione di omissioni effettuate dalla parte
nell’istruttoria precedente (cfr. ELISABETH ESCHER, op. cit., n. 8, pag. 1888
ad art. 123).
4.
4.1 Nella sua domanda di revisione e negli scritti successivi del 1° otto-
bre 2019 e del 16 ottobre 2019, l’istante ha asserito – in rapporto ai mezzi
di prova di cui ai doc. 3 e doc. 4 – che durante la procedura precedente
avrebbe sottolineato di temere seriamente una grave condanna nei suoi
confronti per i fatti da lui commessi, nonché di aver informato la SEM di
essere stato incarcerato ed in seguito rilasciato grazie ad una garanzia. Tali
sue asserzioni, in assenza di mezzi di prova, non sarebbero però state
ritenute verosimili. La documentazione presentata dovrebbe quindi essere
in grado di dimostrare che i timori espressi dall’istante nel corso della pro-
cedura ordinaria, risultano essere reali, concreti ed attuali, ed a condurre
pertanto al riconoscimento della qualità di rifugiato del medesimo ed alla
concessione dell’asilo in Svizzera.
4.2 In primo luogo, per quanto riguarda le circostanze che l’interessato ab-
bia subito un’incarcerazione e sia stato in seguito rilasciato su garanzia,
come pure in merito all’effettiva apertura di un procedimento penale nei
confronti del medesimo, rispettivamente che egli sia stato condannato, non
risultano essere verosimili. Vi sono invero fondati motivi di ritenere che tali
allegazioni siano fondate su dei mezzi di prova falsi o falsificati. Dapprima,
non risulta chiaro come tali mezzi di prova siano pervenuti all’istante. In-
vero, se dapprima egli ha dichiarato di aver ricevuto i documenti di cui al
doc. 3 e doc. 4 direttamente dall’Iran, procurati dall’avvocato di famiglia,
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Pagina 9
prima di trasmetterli alla SEM (cfr. atto n. […]-48/2), tuttavia nella risposta
al quesito specifico posto dal Tribunale con decisione incidentale del 1° ot-
tobre 2019 circa le modalità di ottenimento dei mezzi di prova presentati,
l’istante ha dichiarato che la spedizione, ove erano contenuti i documenti,
sarebbe stata inviata tramite corriere da un suo parente, e direttamente
indirizzata e recapitata alla SEM, che avrebbe in seguito provveduto a se-
questrare i medesimi ex art. 10 LAsi (cfr. scritto del 16 ottobre 2019
dell’istante, pag. 2). Oltre a tale discrepanza, si evidenzia come la busta
che conteneva la documentazione presentata e recapitata di cui agli atti
allegata con la domanda di revisione (sub doc. 5), non ha apposto alcun
timbro postale, numero di tracciamento dell’invio, francobollo, come nep-
pure non presenta il mittente, elementi che potrebbero attestarne l’effettiva
provenienza. La produzione di tale documentazione con la domanda di re-
visione, appare inoltre completamente contraria alle dichiarazioni dell’inte-
ressato rilasciate nel corso della procedura ordinaria. Invero egli, interro-
gato specificatamente in merito nel corso dell’audizione dell’(…) – fra l’altro
risulta perlomeno sorprendente che la sentenza presentata di cui al doc. 4
porti la data del giorno precedente l’audizione –, ha negato che ci fosse
una denuncia formale nei suoi confronti, come pure ha categoricamente
affermato che egli non potesse ottenere dei mezzi di prova relativi alla sua
detenzione ed al suo arresto (cfr. atto n. […]-22/25, D156 seg., pag. 18),
nonché che le autorità iraniane si siano interessate a lui in qualche modo,
in quanto dei casi di spionaggio sarebbero soltanto i servizi segreti iraniani
competenti (cfr. atto n. […]-22/25, D183, pag. 20). Tali allegazioni dell’inte-
ressato, risultano però in modo evidente incongruenti con d’un canto la
produzione dei mezzi di prova di cui ai doc. 3 e doc. 4, malgrado ne avesse
negato in precedenza l’esistenza, e d’altro canto con lo stesso contenuto
dei documenti precitati, che dimostrerebbero invece sia dell’apertura di un
procedimento penale a suo carico, sia che le autorità iraniane statali si
siano occupate del suo caso. Inoltre, secondo il contenuto della sentenza
della Sezione 1 del Tribunale (…) di B._______ del (…), l’istante sarebbe
stato varie volte invitato a comparire dinnanzi al Tribunale, circostanze che
non sono state in nessun modo menzionate dall’interessato nella prece-
dente procedura, malgrado fosse in contatto con la madre in Iran (cfr. atto
n. […]-22/25, D15, pag. 3) nonché presumibilmente già con un avvocato in
Iran, tramite il quale sarebbe riuscito ad ottenere i documenti presentati
(cfr. atto n. […]-48/2). Riguardo quest’ultima circostanza, l’istante aveva in-
vece negato nella procedura ordinaria che i servizi segreti iraniani, per lui
gli unici coinvolti nel suo arresto, detenzione e liberazione (cfr. atto n. […]-
22/25, D36 segg., pag. 5 segg.), lo avessero cercato dopo aver appreso
del suo espatrio dal Paese d’origine (cfr. atto n. […]-22/25, D180 seg.,
pag. 20 e D190, pag. 21), ciò che risulta contrario al procedimento penale
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Pagina 10
che sarebbe stato aperto invece nei suoi confronti dalle autorità ed agli
ordini di comparizione che sarebbero dovuti essere recapitati presso il suo
domicilio, secondo quanto descritto nel doc. 4 presentato. Infine, quanto
dichiarato dall’istante nel corso dell’audizione sul diritto di essere sentito in
merito ai mezzi di prova consegnati alla SEM, circa la motivazione per la
quale egli avrebbe fatto giungere soltanto il (…) agosto 2019 la documen-
tazione sottoposta, non è riscontrabile nelle asserzioni da lui rilasciate in
precedenza (cfr. atto n. […]-48/2). Durante tale audizione, egli ha invero
asserito che avrebbe già riferito nella procedura precedente come fosse
difficile far giungere dei documenti dall’Iran, ed altresì che suo zio avrebbe
fermato le sue pratiche, costringendolo per questo a dare mandato ad un
avvocato (cfr. atto n. […]-48/2). A differenza di quanto sostenuto dal mede-
simo, durante l’audizione sui motivi d’asilo, ha invece negato di possedere
ulteriori documenti o mezzi probatori che volesse depositare (cfr. atto
n. […]-22/25, D3, pag. 2), come pure che ve ne fossero inerenti alla sua
detenzione o al suo arresto (cfr. atto n. […]-22/25, D156 seg., pag. 18).
Inoltre nella precitata audizione, non vi è alcun accenno al fatto che lo zio
dell’interessato avrebbe intrapreso delle azioni ostruttive nei suoi confronti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, vi è modo di dubitare seriamente
dell’originalità ed autenticità dei mezzi di prova di cui ai doc. 3 e doc. 4
presentati con la domanda di revisione. In tale contesto, la documentazione
precitata e le allegazioni contenute in merito nella domanda di revisione
non risultano pertanto atte a modificare il giudizio riguardo all’inverosimi-
glianza dei suoi motivi d’asilo espresso dal Tribunale nella sua sentenza D-
3390/2019 del 17 luglio 2019, come pure circa l’ammissibilità e l’esigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento dello stesso. I mezzi di prova presen-
tati, non sono quindi da ritenere come rilevanti dal profilo di una revisione
della sentenza precitata.
5.
5.1 Da ultimo, con lo scritto del 1° ottobre 2019, l’istante ha prodotto un
rapporto medico datato (…) (cfr. sub doc. 6), che attesta dello stato di sa-
lute psicologico del medesimo e della sua presa in carico il (…) da parte
del (…), come pure dell’impostazione di una terapia farmacologica e della
segnalazione per una sua presa in carico psicoterapeutica da parte del
medesimo (…). Sia il nuovo mezzo di prova precitato che le circostanze
relative alla sua situazione valetudinaria descritte nel medesimo, sono re-
lativi ad un periodo posteriore alla sentenza D-3390/2019 del 17 lu-
glio 2019 resa dal Tribunale. Le allegazioni inerenti lo stato di salute con-
tenute nello scritto del 1° ottobre 2019 dell’interessato, come pure il relativo
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mezzo di prova, non possono quindi essere fatti valere rispettivamente al-
legato in una procedura di revisione, ma sono eventualmente da presen-
tare alla SEM nell’ambito di un riesame (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.1-13).
5.2 Riguardo lo stato di salute dell’istante sopra evidenziato, il Tribunale
rinuncia alla trasmissione alla SEM della domanda dell’istante, per la trat-
tazione quale riesame di tale motivo (cfr. anche DTAF 2013/22 consid. 3-
13).
6.
Di conseguenza, in considerazione di tutto quanto precede, i mezzi di
prova inoltrati con la domanda del 26 settembre 2019 non giustificano una
revisione della sentenza del Tribunale D-3390/2019. Per il che, nella mi-
sura della sua ricevibilità, la domanda di revisione deve essere respinta.
7.
Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate con deci-
sione incidentale del 1° ottobre 2019 sono revocate.
8.
Avendo il Tribunale statuito nel merito dell’istanza di revisione, la domanda
tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle pre-
sumibili spese processuali, risulta senza oggetto.
9.
9.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole – come si rileva dai considerandi precedenti –, la domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali ex art. 65 cpv. 1 PA, è respinta.
9.2 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’500.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell’istante (art. 37 LTAF in
combinato disposto con l’art. 63 cpv. 1 e 5 PA e 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3
lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
D-4981/2019
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto ricevibile, l’istanza di revisione del 26 settembre 2019
è respinta.
2.
Le misure supercautelari pronunciate il 1° ottobre 2019 sono revocate.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Le spese processuali di CHF 1’500.–, sono poste a carico dell’istante. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Hans Schürch Alissa Vallenari
Data di spedizione: