Corte IV
D-4987/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Carlo Monti;
A._______ dichiaratosi cittadino iracheno,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 dicembre 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4987/2006
Fatti:
A.
L'interessato, dichiaratosi cittadino iracheno di etnia araba e baluca,
con ultimo domicilio in patria a B._______ fino al 1988, oppure a
C._______ – in un campo profughi per iraniani presso una zia materna
dall'età di due anni –, ha presentato (cfr. verbali d'audizione del 25 lu-
glio 2001, pagg. 1 e 5, del 17 settembre 2001, pagg. 4 e 11 nonché
scritto del 9 novembre 2005, pag. 1 e allegato F al ricorso, pag. 1) do-
manda d'asilo in Svizzera il 10 luglio 2001.
Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo,
di essere espatriato per il timore di essere allontanato verso l'Iran, op-
pure l'Iraq in caso di rinvio verso il Pakistan. Ha altresì allegato di es-
ser espatriato perché stanco di essere soggetto a continui fermi e pe-
staggi fisici da parte delle autorità statali pakistane, in quanto privo di
documenti ed al fine di poter trovare lavoro e un posto dove stare (cfr.
verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 4 e del 17 settembre 2001,
pagg. 7-9 e 11-12). Inoltre, sarebbe espatriato per poter lavorare “in
maniera normale” (cfr. verbale d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 4).
B.
In data 26 luglio 2001, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, oggi
Ufficio federale della migrazione, UFM) ha cercato di sottoporre il ri -
chiedente ad un esame LINGUA al fine di chiarire i dubbi circa la sua
provenienza in presenza di un esperto LINGUA iracheno. Questo esa-
me non ha potuto aver luogo a causa delle lacune nella lingua araba
del richiedente (cfr. atti A7 /2 e A 9/3).
C.
Con ordinanza del 27 ottobre 2005, l'Ufficio federale della migrazione
(in seguito: UFM, autorità inferiore) ha informato l'interessato della sua
intenzione di modificare i suoi dati personali registrati nel sistema au-
tomatizzato di registrazione di persone 2 (AUPER 2) e gli ha dato la
possibilità di prendere posizione entro il 7 novembre 2005.
D.
In data 9 novembre 2005, l'interessato si è espresso in merito al succi -
tato scritto dell'UFM ribadendo la sua cittadinanza irachena.
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E.
Con decisione del 9 dicembre 2005, l'UFM ha respinto la succitata do-
manda d'asilo; ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla
Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome
lecita, esigibile e possibile. Esso ha poi eseguito la modifica dei dati
personali del richiedente come prospettatogli nella suddetta ordinanza.
F.
In data 13 gennaio 2006, l'interessato ha inoltrato ricorso contro la de -
cisione dell'UFM dinnanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (in seguito: CRA). Egli ha chiesto la conferma dell'effet-
to sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata con conse-
guente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la con-
cessione dell'ammissione provvisoria. Inoltre, ha chiesto rettifica dei
suoi dati nel sistema AUPER 2 in merito alla sua cittadinanza.
A sostegno del gravame ha allegato, tra l'altro, i seguenti documenti:
• una radiografia della mano destra ed un certificato medico del
Dr. med. D._______ del 12 gennaio 2006;
• un curriculum vitae contenente un resoconto del racconto del ri -
corrente del gennaio 2006;
• un articolo intitolato "Iraq, attentati suicidi E._______, C._______,
B._______: 87 morti" del sito internet dell'agenzia di stampa
F._______ del 5 gennaio 2006;
G.
La CRA, con ordinanza del 17 febbraio 2006, ha comunicato al ricor-
rente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della pro-
cedura. Inoltre, ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presumibili spese processuali, con com-
minatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento
di detto anticipo.
H.
Il 28 febbraio 2006, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
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I.
A partire dal 26 maggio 2006, il sistema d’informazione centrale sulla
migrazione (SIMIC) ha rimpiazzato l'AUPER 2.
J.
A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA.
K.
Con ordinanza del 2 luglio 2010, il Tribunale ha invitato l'UFM ad inol-
trare una risposta al ricorso.
L.
Con risposta del 12 luglio 2010, l'UFM, ha proposto la reiezione del
gravame.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Il Tribunale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quan-
to sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto proces-
suale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del -
l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
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virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un in-
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica-
mente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006
del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
4.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri -
fugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a perso-
ne in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende
il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in -
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sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che tutto il rac-
conto del richiedente sarebbe costruito per impedire un qualsiasi ap-
proccio scientifico alla determinazione della sua reale identità. Difatti,
avrebbe dichiarato di aver vissuto in tre diversi paesi senza veramente
aver mai avuto un domicilio ufficiale e fisso. Inoltre, non avrebbe a tut -
tora né consegnato un documento d'identità, né effettuato un tentativo
di rendere credibili le sue generalità. L'autorità inferiore ritenuto invero-
simile l'asserita cittadinanza irachena considerando che l'interessato
non conoscerebbe praticamente nulla dell'Iraq e non parlerebbe nean-
che l'arabo. Inoltre, vista la qualità di membro dei servizi segreti ira -
cheni del padre del richiedente, non sarebbe chiaro il motivo per il
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quale egli non avrebbe potuto cominciare i suoi studi a B._______
dove vi sarebbe rimasto fino all'età di 12 anni. L'autorità inferiore ha ri -
tenuto che egli provenga con grande probabilità dal Pakistan, tenendo
conto del fatto che non sarebbe stato possibile effettuare l'esame LIN-
GUA a causa delle sue lacune linguistiche della lingua araba del pae-
se dal quale pretende provenire. Per di più, avrebbe perfetta dimesti-
chezza della lingua urdu – nella quale si sarebbe pure svolta l'audizio-
ne cantonale – ed avrebbe avuto un soggiorno lungo in Pakistan. Infi-
ne, l'autorità inferiore ha concluso che le allegazioni presentate non
soddisfarebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qua-
lità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto esclusivamente basa-
te su condizioni materiali difficili. Vista la violazione del dovere di colla-
borare, l'UFM ha ritenuto altresì, che l'esecuzione dell'allontanamento
sarebbe ammissibile, esigibile e possibile verso l'Iran, oppure il Paki-
stan.
5.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, che l'UFM non avrebbe compreso la sua reale situazione.
Infatti, egli sarebbe stato affidato, dopo la morte di sua madre, a sua
zia confinata in un campo profughi a C._______ ove non vi sarebbe
stata la possibilità di frequentare una scuola. Inoltre, avrebbe soltanto
avuto contatti con sua zia, dalla quale apprese la lingua beluci, mentre
non avrebbe avuto l'opportunità di imparare la lingua araba. Il padre,
militare dei servizi segreti iracheni, non gli sarebbe mai stato accanto,
ragione ulteriore per cui non avrebbe appreso tale lingua. Non avendo
mai posseduto un documento d'identità, sarebbe stato sottoposto co-
stantemente a torture fisiche e psicologiche come gli altri profughi del
campo. In seguito a tali persecuzioni, nel 1988 il padre dell'insorgente
lo avrebbe fatto condurre in Iran presso suo nonno materno. Ripetuta-
mente fermato dalle autorità statali iraniane, incarcerato e picchiato, il
nonno - dopo cinque mesi - l'avrebbe portato a G._______ (Pakistan)
presso una famiglia di sua conoscenza. Essendo anche in tale luogo
irregolare, non avrebbe potuto frequentare scuola alcuna, imparando a
leggere dai figli dei coniugi affidatari. Lo avrebbe visitato saltuariamen-
te suo nonno materno fino alla sua morte nel 1998, mentre suo padre
si sarebbe rifugiato in Pakistan prima dell'inizio della guerra tra Iraq e
Kuwait fino alla sua morte nel 1992. Dato che avrebbe riscontrato i
medesimi problemi già vissuti in Iraq, avrebbe messo in pericolo la
stessa famiglia ospitante ed avrebbe quindi dovuto lasciare anche il
Pakistan. Quo alle persecuzioni subite, ha fornito una radiografia ed un
certificato medico ed ha allegato in vista di un allontanamento di non
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avere più né parenti, né conoscenti in Iraq, Iran o Pakistan. Per di più,
vista la situazione in cui verserebbe l'Iraq non sarebbe stato in grado
di ottenere il rilascio di documentazione atta a dimostrare la propria
origine e non si sarebbe nemmeno potuto pretendere da lui che cono-
sca la geografia del suo Paese d'origine come pure la lingua araba
avendo egli vissuto confinato in un campo profughi unicamente a con-
tatto con persone di origine beluci.
Egli ritiene di avere reso verosimile la sua qualità di rifugiato, in quanto
le informazioni fornite sarebbero sufficientemente precise. Infine,
l'UFM avrebbe individuato l'Iran, oppure il Pakistan quali Paesi di un
presumibile rientro del ricorrente, senza tuttavia indicare come sareb-
be possibile un rinvio essendo egli privo di ogni e qualsiasi documento.
Anche per tale ragione gli dovrebbe essere riconosciuta la qualità di ri -
fugiato.
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
Va avantutto evidenziato che, come rettamente fatto rilevare dall'auto-
rità inferiore, il ricorrente non ha a tuttora, dopo una permanenza in
Svizzera di ormai quasi nove anni, presentato alcun mezzo di prova
atto a dimostrare le sue origini irachene. In secondo luogo, a mente di
questo Tribunale, non è attendibile che il ricorrente non avrebbe appre-
so l'arabo dopo aver vissuto i primi 12 anni della sua vita in Iraq (cfr.
verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 1 e 5 nonché del 17 set-
tembre 2001, pag. 4). Riguardo a ciò va peraltro evidenziata la con-
traddizione che sorge allorquando il ricorrente, da una parte, allega di
aver vissuto i primi 12 anni a B._______, per poi invece asserire che,
dopo la morte di sua madre, quando lui aveva due anni, sarebbe stato
affidato ad una zia materna, la quale abitava a C._______ e con la
quale, nel campo profughi, senza peraltro su questo punto sostanziare
o fornire a tal riguardo ulteriori dettagli circa tale campo (cfr. ricorso,
pag. 1), non avrebbe appreso l'arabo (cfr. verbali d'audizione del 25 lu-
glio 2001, pag. 1, del 17 settembre 2001, pagg. 4 e 10 nonché scritto
del 9 novembre 2005, pag. 1) ritenuto che detta città è abitata prima-
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riamente da musulmani di etnia sunnita della tribù H._______, i quali
parlano l'arabo.
Di seguito, nel ricorso ha allegato di essere stato registrato come nato
a C._______ per poi invece ulteriormente asserire di non sapere dove
sarebbe stato registrato (cfr. ricorso, pag. 4 e allegato F al ricorso,
pag. 1). Oltracciò nella prima audizione egli ha allegato che suo padre
l'avrebbe mandato in Iran per una ragione a lui ignota, per poi allegare
nella seconda audizione che lo avrebbe fatto allontanare dall'Iraq, in
quanto accusato di tradimento e di essere una spia in favore del go-
verno iraniano (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 2 e del
17 settembre 2001, pag. 7).
Quindi, come è poco attendibile che suo padre aspetti ben dodici anni
per farlo fuggire dall'Iraq considerando le torture fisiche che avrebbe
subito in tale periodo, così non è comprensibile come il genitore cambi
idea e lo aiuti a fuggire dopo tale lungo lasso di tempo e ciò contraria -
mente a quanto da egli stesso ammesso circa il disinteresse del padre
nei suoi confronti (cfr. ricorso, pag. 4).
Interrogato poi in merito alla città di B._______, l'insorgente non è sta -
to in grado di dare semplici indicazioni locali: tra l'altro non è stato in
grado di indicare alcun monumento importante (cfr. audizione del 25
luglio 2001, pag. 5) né di aver visto alcuno dei due principali fiumi ira -
cheni, benché avesse trascorso, come da lui asserito, i suoi primi 12
anni in Iraq in prossimità del fiume Tigri (cfr. verbale d'audizione del
17 settembre 2001, pag. 10).
Anche per quanto riguarda l'Iran, codesto Tribunale rileva che il ricor-
rente si è contraddetto sulla permanenza in tale paese durante la sua
fuga dall'Iraq menzionando prima pochi o 15 giorni poi cinque mesi
(cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 1, 2 e 6 nonché del
17 settembre 2001, pag. 4 come pure allegato F al ricorso, pag. 1) op-
pure dichiarare prima di aver soggiornato a casa di suo nonno mater-
no a I._______ per poi indicare dopo J._______ (cfr. verbali d'audizio-
ne del 25 luglio 2001, pagg. 2 e 6 nonché del 25 luglio 2001, pag. 4).
A nulla giova quindi anche la radiografia allegata al certificato medico
della Dr. med. D._______ del 12 gennaio 2006, in quanto non è atto a
comprovare che le cicatrici all'avambraccio destro e al polso siano sta-
te causate dalle persecuzioni allegate.
Pagina 9
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Per finire, il motivo socio-economico fatto valere dal ricorrente nell'am-
bito della procedura in esame, ovvero l'ottenimento di un impiego, è,
come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante e non costitui -
sce, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato
ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Tutto ciò posto, viste le allegazioni nel suo insieme, questo Tribunale
non può che escludere l'origine irachena del ricorrente, ovvero, come
rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, confermare che le dichiara-
zioni del ricorrente circa l'Iraq, non realizzano le condizioni di verosimi-
glianza previste dall'art. 7 LAsi.
Di conseguenza, oltre ad essere irrelevanti in materia d'asilo poiché
subite in paesi terzi, cadono altresì le allegate persecuzioni legate alla
mancanza di documenti d'identità subite in Iran ed in Pakistan.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e
2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8.
8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigi-
bile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di
queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8
cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 n. 1, con-
sid. 3.2.2; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Fran-
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coforte sul Meno, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'appli -
cazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
8.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla pro-
pria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al punto
tale che può essere esclusa la sua provenienza dall'Iraq (cfr.
consid. 6.1). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di colla-
borare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui
senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determi-
nare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli al-
l'esecuzione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in mate-
ria d'asilo determinare il vero paese d'origine dell'insorgente ed even-
tuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. decisioni del Tri-
bunale amministrativo federale D-1736/2009 del 27 marzo 2009;
D-3170/2008 del 20 maggio 2008; D-4787/2007 del 20 luglio 2007;
D-3975/2007 del 15 giugno 2007; nonché GICRA 2005 n. 1,
consid. 3.2.2).
8.3 Ciò posto, si può lasciare indecisa la questione relativa alla do-
manda di rettifica dei dati del ricorrente ritenuto che, sulla base dei
considerandi precedenti, codesto Tribunale esclude la sua cittadinanza
irachena.
9.
9.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
9.2 Visto quanto precede, non v'è motivo di considerare l'esistenza di
un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere espo-
sto, in caso di allontanamento nel suo paese d'origine, ad un tratta-
mento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) (sul tema cfr. GICRA 1996
n. 18).
Pagina 11
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Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibi-
le.
9.3 In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazio -
nalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e
suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo paese d'origine non ponen-
dosi più problemi di salute che possano giustificare l'ammissione prov-
visoria (cfr. GICRA 2003 n. 24).
Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato una domanda d'asilo
quasi nove anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si tro-
vi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis del-
la, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati
art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale
esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo
l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permes-
so di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cin-
que anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre
stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un
certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione
di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso
di specie.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo pae-
se d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità del -
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorren-
te, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.5 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in ma-
teria d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione confermata.
10.
Da quanto precede, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
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prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 28 febbra-
io 2006.
12.
Ne discende altresì che non viene assegnata alcuna indennità per le
spese ripetibili (art. 64 PA).
13.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente
e vengono compensate con l'anticipo di CHF 600.- versato il 28 feb-
braio 2006.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- patrocinatrice del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del
ricorso del 13 gennaio 2006, per corriere interno; in copia)
- K._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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