Corte IV
D-4992/2010/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 l u g l i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 luglio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4992/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 mag-
gio 2010 in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione dell'11 giugno 2010 e del 2 luglio 2010;
la decisione dell'UFM del 2 luglio 2010, notificata all'interessato il gior-
no stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 9 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 12 luglio 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 12 luglio 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, nato
a B._______, nella provincia di Dohuk, e di essersi recato a
C._______, Ninive, dopo essere stato espulso dalle forze armate dei
peshmerga in data 5 maggio 2005, in quanto sospettato, oppure accu-
sato di avere legami con un partito islamico (cfr. verbale d'audizione
dell' 11 giugno 2010, pagg. 1-2);
che egli avrebbe poi lasciato l'Iraq il 1° maggio 2010 per il fatto di es -
sere stato rapito nell'agosto 2005 e, dopo la sua liberazione, di avere
ricevuto continuatamente delle telefonate anonime durante le quali gli
sarebbe stato intimato dagli arabi di lasciare la loro zona e per il fatto
che i suoi figli sarebbero spesso stati insultati da parte dei vicini; che il
ricorrente e la sua famiglia si sarebbe recata in data 1° maggio 2010 a
bordo di un Opel al valico di D._______ da dove avrebbero varcato il
confine con la Turchia a piedi ove un loro amico di nome E._______ li
avrebbe attesi e li avrebbe portati a casa sua a F._______; che dopo
aver trascorso qualche ora nella dimora del suo amico sarebbe riparti-
to da solo e E._______ l'avrebbe accompagnato in auto ad Istanbul;
che dal 2 al 10 maggio 2010 avrebbe soggiornato nell'appar tamento di
un passatore per poi riprendere il suo viaggio a bordo di un Transport
International Routier (TIR) con il quale sarebbe giunto in Italia il
16 maggio 2010, facendo un'unica sosta in Romania; che l'autista bul-
garo l'avrebbe fatto scendere su un ponte insieme ad altri quattro curdi
dal quale avrebbero raggiunto una fermata dell'autobus; che avrebbero
quindi preso un autobus ed un taxi, oppure un autobus ed un treno per
incontrare un loro contatto italiano a G._______; che sarebbero rimasti
a casa di quest'ultimo per tre giorni dopo di che sarebbe giunto insie-
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me agli altri a bordo di un auto nera in Svizzera il 19 maggio 2010 (cfr.
verbale d'audizione dell'11 giugno 2010, pag. 8);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali d'audizione, ed ha prospettato l'arrivo della sua carta d'identità
nonché della documentazione concernente la sua attività svolta per i
peshmerga e la sua espulsione entro non più di dieci giorni; che ha
pure ribadito, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, quanto già di -
chiarato in sede d'audizione ed ha aggiunto che sarebbe espatriato
solo nel 2010, in quanto avrebbe dovuto risparmiare il denaro per l'e-
spatrio; che, infine, ha fatto valere la situazione precaria in Iraq come
ostacolo al suo rinvio;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal ver-
samento anticipato delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
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del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non aver mai pos -
seduto un passaporto ed ha prospettato l'arrivo della sua carta d'iden-
tità tra breve, che sarebbe, a suo dire, attualmente in possesso di sua
moglie in Turchia;
che in tal caso non lo soccorre la censura secondo cui l'UFM non gli
avrebbe concesso il tempo necessario per produrre il documento suc-
citato e nemmeno la dichiarazione presentata in sede d'audizione se-
condo cui non avrebbe potuto contattare subito sua moglie, in quanto
non avrebbe avuto il suo numero di telefono ed avrebbe dovuto scopri -
lo per il tramite di un amico di E._______ e che dapprima avrebbe do-
vuto procurarsi il numero di telefono di tale amico tramite una persona
in Svizzera dalla quale avrebbe scoperto che lo conosceva per caso
(cfr. verbale d'audizione del 2 luglio 2010, pag. 3); che questo modo di
procedere appare poco credibile, in quanto secondo l'esperienza di
vita generale si può partire dal presupposto che sua moglie si organiz-
zi in modo tale da rendere noto il suo recapito telefonico ad un suo fa-
migliare, oppure a E._______; che, inoltre, se veramente avesse dovu-
to procurarsi il numero dell'amico di E._______, avrebbe senz'altro
contattato direttamente il suo conoscente per scoprirlo e non si sareb-
be limitato a far capo ad una semplice coincidenza;
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che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assoluta-
mente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto
intrapreso tra la Turchia e la Svizzera; che nella prima audizione ha al -
legato di aver forse attraversato la Romania, mentre nella seconda ha
affermato di aver capito di esser passato per la Romania e la Bulgaria,
in quanto glielo segnalava il suo cellulare il quale mostrava la rete tele-
fonica attiva in sovraimpressione (cfr. verbali d'audizione dell'11 giu-
gno 2010, pag. 8 e del 2 luglio 2010, pag. 10); che, inoltre, non ha sa-
puto indicare nemmeno la nazionalità della targa del TIR; che, peraltro,
nella prima audizione ha dichiarato di aver preso un taxi, mentre nella
seconda audizione avrebbe preso un treno per recarsi a G._______
(cfr. ibidem); che, in aggiunta, si è contraddetto sulla somma totale del
viaggio indicando U$ 12000.- nella prima e U$ 13000.- nella seconda
audizione (cfr. ibidem);
che, per di più, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione
in merito alle modalità del viaggio intrapreso;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto
in Svizzera senza poter allegare alcun dettaglio preciso del viaggio tra
la Turchia e la Svizzera, e senza aver mai subito alcun tipo di controllo;
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente
inattendibili;
che, per di più ed a prescindere dalle allegazioni di cui sopra, già var -
care il confine Schengen senza subire alcun controllo, risulta a tutt'og-
gi quantomeno difficoltoso;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dall'Iraq per il fatto di essere stanco delle continue intimazioni da parte
della popolazione araba a lasciare il loro territorio;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'au-
torità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della
sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che nonostante il ricorrente sia stato ra-
pito nell'agosto del 2005 ed avrebbe ricevuto numerose telefonate mi-
natorie dopo la sua liberazione, egli è soltanto espatriato nel mag-
gio del 2010, ossia dopo quasi cinque anni; che tale comportamento
appare tanto più incomprensibile tenendo conto che, visto quanto alle-
gato, a causa di tali eventi sua moglie ed i suoi figli sarebbero stati in -
sultati e che sarebbe espatriato solo nel maggio del 2010 per il fatto
che in precedenza non avrebbe avuto il denaro necessario (cfr. verba-
le d'audizione del 2 luglio 2010, pag. 6); che, inoltre, non ha neanche
tentato di cambiare il suo numero di telefono dichiarando generica-
mente che i suoi persecutori sarebbero venuti a conoscenza del suo
nuovo numero (cfr. ibidem); che, peraltro, interrogato sul fatto che
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avrebbe potuto recarsi a B._______ da suo padre e dai suoi fratelli,
egli ha dichiarato che i membri del Partîya Demokrata Kurdistan (PDK)
lo perseguiterebbero perché l'avrebbero espulso ritenendolo un
informante di un altro partito a causa di due cugini che ne farebbero
parte; che, tuttora, non ha presentato il decreto di espulsione per
dimostrare tale allegazione nonostante l'abbia prospettato (cfr. verbale
d'audizione del 2 luglio 2010, pagg. 2, 7 e 8); che in tale ambito si è
pure contraddetto allegando dapprima di essere stato sospettato di
spionaggio per poi cambiare versione ed indicare di essere stato
accusato formalmente di spionaggio (cfr. ibidem); che se realmente
fosse stato accusato di essere una spia, non avrebbe di certo subito
soltanto l'espulsione dalle forze armate dei peshmerga;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret -
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi -
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF
2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa viola-
re l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
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che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr);
che, in merito alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto
modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq
(Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di
violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnata-
mente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al
resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è miglio -
re rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibi-
le, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e gio -
vani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regio-
ne o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale,
segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i
partiti al potere (DTAF 2008/5, consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede una formazione scolastica di base, in quanto ha frequentato,
la scuola primaria sino alla terza elementare (cfr. verbale d'audizione
del 2 luglio 2010, pag. 4); che egli inoltre ha pure una buona esperien -
za professionale come militare professionale ed imbianchino (cfr. ver-
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bale d'audizione dell'11 giugno 2010, pag. 2); che egli ha ancora i ge-
nitori, tre fratelli e due sorelle a B._______ (Duhok) (cfr. ibidem,
pag. 4); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una di-
screta rete sociale in patria; che l'insorgente non ha preteso nel grava-
me di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la
sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emer-
ga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino
di versamento);
- all'UFM, H._______ con ordine di notificare la sentenza al ricorren-
te e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale ammini-
strativo federale (per l'incarto N [...]; allegato: copia del ricorso
del 25 giugno 2010, per corriere interno; in copia);
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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