Corte IV
D-4993/2010/riv/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 l u g l i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della Giudice Gabriela Freihofer,
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), alias
C._______, nato il (...),
D._______, nata il (...), alias
E._______, nata il (...),
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 luglio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4993/2010
Visti:
le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato il (...) in Sviz -
zera;
i verbali d'audizione del 4 giugno 2010 e del 21 giugno 2010;
la decisione dell'UFM del 5 luglio 2010, notificata ai richiedenti il me-
desimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 5 luglio 2010, inoltrato il 9 luglio 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d'entrata 12 luglio 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 12 luglio 2010;
i documenti inviati il 9 luglio 2010 dalla Mongolia (cfr. timbro del plico
inviato per espresso, data d'entrata 14 luglio 2010);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e
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vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modi -
ficazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e che sono pertanto
legittimati ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, i ricorsi manifestamente fondati o infondati, ai sensi dei conside-
randi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a
LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamen-
te (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit -
ti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, gli in-
teressati (marito e moglie) hanno dichiarato di essere originari della
Mongolia, con ultimo domicilio a F._______, rispettivamente in prece-
denza a G._______ e di essere espatriati il (...) (cfr. verbali d'audizione
dei ricorrenti del 4 giugno 2010, pagg. 1 e 2);
che essi hanno asserito di essere stati vittime di minacce e violenze
da parte di persone che facevano pressione sul ricorrente (cfr. verbale
d'audizione della ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 5-8 e verbale
d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 4 e 5);
che, in particolare, il ricorrente, che all'epoca lavorava nell'azienda sta-
tale di metallurgia a G._______, sarebbe stato testimone di un furto
avvenuto sul proprio luogo di lavoro nell'anno 2004; che egli, dopo
aver denunciato il furto alla direzione dell'azienda, sarebbe stato licen-
ziato ed in seguito a sua volta denunciato da un responsabile dell'a-
zienda per furto (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno
2010, pag. 6); che, nel medesimo anno, l'insorgente sarebbe stato
condannato, con altri due colleghi, ad una pena di un anno con la con-
dizionale; che, qualche mese dopo, egli sarebbe stato riassunto nell'a-
zienda e successivamente minacciato e malmenato dal fratello e da
amici del responsabile dell'azienda succitato (cfr. verbale d'audizione
del ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 6-8); che, il (…) 2004, quattro
persone si sarebbero recate al domicilio dei ricorrenti e li avrebbero
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picchiati (cfr. verbali d'audizione della ricorrente del 4 giugno 2010,
pag. 6 e verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 6-
8); che, in tale occasione e a causa delle percosse subite, la ricorrente
avrebbe subito un ictus celebrale, dovendo essere curata regolarmen-
te (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 6
e 7 e verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 8);
che, essendosi trasferiti nel mese di (...) 2008 a F._______, il ricorren-
te è tornato a G._______ per ottenere degli attestati di lavoro e che,
quel giorno, avrebbe subito delle minacce dal responsabile dell'azien-
da che all'epoca l'aveva denunciato (cfr. verbale d'audizione del ricor-
rente del 4 giugno 2010, pag. 6 e 7); che, successivamente, il ricorren-
te avrebbe ricevuto una telefonata anonima e la ricorrente, il (…) 2010,
sarebbe stata seguita e malmenata (cfr. verbale d'audizione della ri -
corrente del 4 giugno 2010, pagg. 7 e 8 e verbale d'audizione del ricor -
rente del 4 giugno 2010, pagg. 6-8);
che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha inserito la Mongolia nel-
l'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, ha ritenuto che le al legazioni
in materia d'asilo presentate dai richiedenti non sarebbero verosimili,
di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in pa-
tria; che, infatti, secondo l'UFM le dichiarazioni dei ricorrenti in merito
all'aggressione subita presso il loro domicilio sarebbero state alquanto
vaghe, come ad esempio per quanto concerne le descrizioni degli ag-
gressori; che, inoltre, agli occhi dell'autorità inferiore, appare poco cre-
dibile che il ricorrente si sia recato una sola volta presso la polizia al
fine di denunciare i fatti e che, tra l'altro, egli avrebbe solo accennato
l'aggressione avvenuta al domicilio dei coniugi, senza menzionare i
fatti precedenti a tale accaduto; che anche la ricorrente si sarebbe
contraddetta in merito all'aggressione del (…) 2004;
che, oltre a ciò, l'UFM ha considerato che l'aggressione subita dalla ri -
corrente il (...) 2010 sarebbe poco credibile, in quanto suo marito non
l'avrebbe più accennata in occasione della seconda audizione e che
tale fatto non sarebbe stato denunciato alla polizia; che, per di più,
considerato lo stato di salute della ricorrente, appare poco credibile
che essa non si sia presentata presso un medico o un ospedale dopo
detta aggressione;
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, gli insorgenti hanno contestato che l'UFM non abbia
considerato le allegazioni e le prove dei ricorrenti per fondare una de-
cisione materiale in merito alla loro domanda d'asilo; che, riguardo ad
alcuni elementi ritenuti dall'UFM per contestare la verosimiglianza del-
le dichiarazioni, i ricorrenti hanno allegato un eventuale errore di tradu-
zione durante l'audizione - tra la parola "essermi dimesso" e "stato li -
cenziato" - e hanno inoltre sostenuto che altre presunte incongruenze
si spiegavano dal periodo intercorso dai fatti, dallo stress e dalla du-
rezza degli eventi; che hanno ribadito la verosimiglianza dei loro motivi
d'asilo in quanto le loro allegazioni sarebbero dettagliate, concrete e
coerenti; che, infine, i ricorrenti sostengono che il loro rinvio non po-
trebbe essere esigibile, poiché la loro vita in patria non sarebbe al si -
curo e considerati i problemi di salute della ricorrente, come pure l'as-
senza di mezzi finanziari per affrontare le cure se dovessero rientrare
nel loro Paese;
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul -
lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda
d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria;
che hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento dell'anticipo delle spese pro-
cessuali;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe -
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in-
serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale;
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che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del-
l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio -
ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5, consid. 4c aa;
GICRA 2003 n. 18);
che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che
implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2005 n. 2, consid. 4.3; GICRA 2004
n. 35 consid. 4.3);
che, visto l'inserimento della Mongolia a partire dal 28 giugno 2000 da
parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzio-
ni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese;
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre -
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione;
che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quel-
la di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia
di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di par te non corro-
borate da elementi della benché minima consistenza, in sostanza per
le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un
grado di verosimiglianza ridotto;
che, segnatamente, gli insorgenti hanno reso dichiarazioni illogiche su
punti essenziali del loro racconto; che basti rilevare, in primis, che non
convince il comportamento di A._______, il quale si sarebbe limitato a
denunciare soltanto la prima aggressione subita personalmente e
quella presso il domicilio coniugale senza fornire alle autorità informa-
zioni riguardo alle altre minacce o violenze subite in precedenza; che
poco convince anche il fatto che, non avendo saputo più nulla da parte
degli agenti di polizia, egli non abbia cercato di informarsi presso la
stessa delle ragioni di tale assenza di novità, o meglio che l'avrebbe
fatto ad una sola ripresa nel 2005 (cfr. verbale d'audizione del ricorren-
te del 4 giugno 2010, pag. 7 e 8 e verbale d'audizione del 21 giugno
2010, pag. 9), e che i ricorrenti non abbiano denunciato l'aggressione
subita dalla signora D._______ il (...) 2010; che, inoltre, è altrettanto
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poco credibile che essi non abbiano saputo fornire dei dettagli in meri -
to agli autori delle aggressioni; che, infatti, il ricorrente si è limitato a
dichiarare che erano "corpulenti" e che uno di loro "portava l'abito tra-
dizionale" (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 21 giugno 2010,
pag. 7) per poi precisare, dopo insistenza da parte dell'interrogatore,
che il loro viso era "un po' scuro di pelle" (cfr. verbale d'audizione del
ricorrente del 21 giugno 2010, pag. 7); che, inoltre, il ricorrente, in oc -
casione della prima audizione ha menzionato una sola telefonata ano-
nima (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 6)
e, invece, in sede della seconda audizione, egli ha menzionato diverse
chiamate (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 21 giugno 2010,
pagg. 5, 8 e 9); che, per di più, gli insorgenti non hanno fornito alcun
indizio idoneo e concreto a dimostrare che le autorità statali in loco
non sarebbero in grado di proteggerli; che, in aggiunta, il ricorrente
non ha saputo spiegare concretamente perché non ha più accennato
l'aggressione subita dalla moglie il (...) 2010 (e di per sé l'avvenimento
decisivo che li avrebbe spinti a lasciare il loro Paese), allegando sem-
plicemente, confrontato a detta negligenza, di essersene dimenticato
(cfr. diritto di essere sentito del 21 giugno 2010 [A 12/1]); che a riguar-
do di detta aggressione, considerato il danno celebrale che la ricorren-
te avrebbe subito nel 2004, appare alquanto illogico che essa non ab-
bia consultato un medico o si sia resa in ospedale, dato che a causa
della botta ricevuta sarebbe svenuta; che, confrontata a tale incoeren-
za, la ricorrente non ha saputo fornire una spiegazione plausibile (cfr.
verbale d'audizione della ricorrente del 21 giugno 2010, pag. 7); che
stupisce pure questo Tribunale che in merito alla condanna subita dal
ricorrente, esso non sia perlomeno riuscito a provarla producendo co-
pia della sentenza resa nei suoi confronti;
che, peraltro, gli insorgenti non sono riusciti a fornire alcun dettaglio
concreto o spiegazione credibile riguardo il loro racconto, oppure chia-
rire le contraddizioni sollevate dall'UFM; che, infatti, risulta assai in -
comprensibile che essi non siano stati in grado di dettagliare gli eventi
del 2010 – avvenuti pochi mesi fa – che li hanno portati all'espatrio;
che, pertanto e a titolo d'esempio, la giustificazione del periodo tra-
scorso invocato in sede ricorsuale non merita tutela;
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 LAsi;
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che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mon-
golia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile
o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nel-
la totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confer-
mata;
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a -
silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti, i ricorrenti sono ancora giovani, hanno una for-
mazione ed il ricorrente avrebbe pure una lunga esperienza professio-
nale quale operaio in una fabbrica di metallurgia (cfr. verbale d'audizio-
ne della ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 3 e verbale d'audizione del
ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 3); che essi dispongono inoltre di
un'importante rete famigliare in patria, dove vivono i loro due figli, nati
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nel 1998, rispettivamente nel 2000, i genitori, eccezion fatta del padre
del ricorrente, dei fratelli e delle sorelle di entrambi (cfr. verbale d'audi-
zione della ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 3 e 4 e verbale d'audi -
zione del ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 3 e 4);
che, quo ai problemi di salute della ricorrente, a mente di questo Tribu-
nale non v'è ragione di credere che essa non possa ottenere le cure
mediche e necessarie in patria;
che, infatti, ella sarebbe già stata curata e seguita nel suo Paese (cfr.
verbale d'audizione della ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 7); che,
inoltre, ha dichiarato che riguardo al trattamento che beneficerebbe at -
tualmente in Svizzera, esso si limiterebbe all'assunzione di antidolorifi -
ci e calmanti (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 21 giugno
2010, pag. 9); che, per conseguenza, l'asserito stato di salute, alla
luce della giurisprudenza vigente al riguardo, non potrebbe giustificare
un'eventuale ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA
2003 n. 24);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr);
che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato de suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini -
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini -
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax,
per l'incarto N [...] con preghiera di notificare ai ricorrenti e di ritor -
nare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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