B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4997/2017
Sen t en z a d e l 1 0 genn a i o 20 2 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Roswitha Petry, Contessina Theis,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Somalia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 4 agosto 2017.
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino somalo, è nato in Etiopia dove ha vissuto fino all'età
di tre anni. In seguito, si è trasferito con la madre ad Hargeysa nel Somali-
land (Somalia) dove ha vissuto fino al suo espatrio il 25 settembre 2015. Il
14 dicembre 2015 è entrato in Svizzera ed il medesimo giorno ha deposi-
tato domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione dell'8 gennaio 2016 [di se-
guito: verbale 1]).
B.
Sentito approfonditamente sui motivi d'asilo il richiedente ha dichiarato di
essere espatriato dopo essere stato ingiustamente arrestato e condannato
alla pena capitale per l'omicidio di una persona. Tale condanna sarebbe da
ricondurre alla sua appartenenza ad un clan minoritario (cfr. verbale d'au-
dizione del 9 giugno 2017 [di seguito; verbale 2], D45 segg. e verbale
dell'audizione complementare del 19 luglio 2017 [di seguito: verbale 3]).
A sostegno della sua domanda d'asilo l'interessato ha inoltrato:
– la copia di una sentenza di condanna di morte del "Republic of Somali-
land, Higher Court" del 18 marzo 2015,
– la copia di un documento che certifica un arresto subito del "Somaliland
Police Force, Qudha'adher Police Station" del 3 ottobre 2014.
C.
Con decisione del 4 agosto 2017, notificata al ricorrente il 7 agosto 2017
(cfr. atto A29/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto
la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente
dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento.
D.
In data 4 settembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 6 settembre 2017), il ricorrente è insorto contro la summenzionata
decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'accoglimento del ricorso
e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine la restituzione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova audizione ed una nuova decisione; e, in
secondo subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha al-
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tresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo con
protestate spese e ripetibili.
E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Dispo-
sizioni transitorie della modifica della LAsi del 25 settembre 2015).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
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nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili ai sensi
dell'art. 7 LAsi parte dei motivi d'asilo del richiedente. In particolare, l'auto-
rità ha considerato che l'arresto e la condanna sarebbero stati esposti tar-
divamente. Il richiedente invero non ne avrebbe fatta menzione nel corso
dell'audizione sulle generalità. Dappoi, le allegazioni del richiedente sareb-
bero state ritenute divergenti poiché contraddittorie in merito al tempo tra-
scorso tra il tentativo di accoltellamento e la sparatoria. Pure incongruenti,
sarebbero le allegazioni concernenti le relazioni famigliari dell'interessato
e la sua appartenenza clanica. In seguito, la SEM ha ritenuto che i mezzi
di prova forniti dal richiedente non sarebbero atti a comprovare i suoi motivi
d'asilo poiché sarebbero delle semplici fotocopie e poiché le allegazioni in
merito al loro ottenimento non sarebbero attendibili. Infine, i problemi con
il patrigno sarebbero inverosimili poiché sarebbero stati fatti valere soltanto
nel corso dell'audizione sulle generalità quale unico motivo d'asilo mentre
nel corso dell'audizione sui motivi non sarebbero stati neppure menzionati.
Per il resto, la situazione di indigenza economica è stata considerata dalla
SEM non rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.
4.2 Nel gravame, l'insorgente rileva anzitutto un vizio di procedura per
quanto riguarda la mancata assegnazione di una persona di fiducia, es-
sendo egli stato minorenne all'arrivo in Svizzera. Egli conoscerebbe il suo
anno di nascita, ma non la data esatta. In seguito, l'interessato contesta
l'inverosimiglianza delle sue allegazioni. Segnatamente, egli giustifica la
tardività nella menzione della condanna di morte con il fatto che nell'audi-
zione sulle generalità non sarebbe riuscito ad esporla, ma avrebbe capito
che ne avrebbe potuto parlare in seguito. L'interprete gli avrebbe infatti
detto che avrebbe potuto raccontare tutto in un secondo momento. Per
quanto concerne le incongruenze, l'insorgente ammette di essersi a volte
confuso, ma nella valutazione andrebbe pure tenuto conto della quantità di
dettagli forniti. In seguito, il ricorrente non comprenderebbe il motivo per il
quale la SEM non avrebbe considerato veritiere le sue allegazioni in merito
all'assenza di rete familiare, di un alloggio e di prospettive lavorative in pa-
tria. Infine, per quanto concerne i mezzi di prova forniti, l'interessato non
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ritiene corretto che agli stessi non sia attribuito alcun rilievo soltanto per il
fatto che non siano degli originali. In conclusione, da una valutazione com-
plessiva, le sue allegazioni andrebbero ritenute verosimili.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
5.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
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complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6.
Preliminarmente, è d'uopo esaminare la censura del ricorrente secondo cui
egli sarebbe stato minorenne al momento dell'arrivo in Svizzera ed avrebbe
dunque avuto diritto alla nomina di una persona di fiducia. In sede ricor-
suale egli dichiara di essere infatti a conoscenza del suo anno di nascita (il
1998), ma non del giorno e del mese.
Orbene, il Tribunale rileva che l'interessato al momento del deposito della
domanda d'asilo ha compilato lui stesso il foglio dei dati personali ed inse-
rito la data del (…) (cfr. atto A1/1). In seguito, la SEM ha comunque fatto
effettuare un esame radiologico al fine di stimare l'età ossea della mano
del richiedente, dal quale è risultata un'età ossea di 19 anni o più (cfr.
atto A8/2). In sede d'audizione sulle generalità poi l'autorità inferiore ha
mantenuto la data del (…) e l'interessato non l'ha contestata, ma ne ha
bensì confermato la correttezza sottoscrivendo il verbale (cfr. verbale 1).
Altresì, si rileva a titolo abbondanziale che quand'anche si volesse consi-
derare corretto soltanto l'anno di nascita del ricorrente, al momento dell'au-
dizione sui motivi d'asilo del 9 giugno 2017 egli era comunque già maggio-
renne, per il che la SEM non aveva più alcun obbligo di nominargli una
persona di fiducia. Di conseguenza, la censura ricorsuale va respinta.
7.
Passando ora all'analisi dei motivi d'asilo, lo scrivente Tribunale ritiene
nella fattispecie che parte delle allegazioni rese dal ricorrente non adem-
piono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.
7.1 Innanzitutto, le dichiarazioni dell''insorgente risultano contraddittorie su
punti essenziali. In particolare, egli ha fornito motivi completamente diversi
sulle circostanze che l'avrebbero portato all'espatrio. Invero, nel corso della
prima audizione il ricorrente ha asserito di essere espatriato unicamente
per motivi economici, per crearsi una vita ed un futuro migliori. Alle do-
mande precise del funzionario se ci fossero altri motivi o se avesse mai
avuto problemi con le autorità o terze persone in Patria egli ha risposto
negativamente (cfr. verbale 1, pag. 7-8). Tuttavia, nel corso dell'audizioni
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sui motivi d'asilo, l'interessato ha menzionato tutt'altri motivi, ovvero il fatto
di essere stato accusato – a torto – di aver ucciso una persona in quanto
appartenente ad un clan minoritario e di essere stato condannato per que-
sto motivo alla fucilazione (cfr. verbale 2, D52, D62-D63). Pur essendo vero
che, da un lato, le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle genera-
lità, considerato il carattere sommario della stessa, hanno valore probatorio
più limitato, dall'altro lato va considerato che se determinati avvenimenti –
come nella fattispecie – vengono invocati in seguito tra i motivi principali
per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono
stati nemmeno accennati, la contraddizione può essere ritenuta determi-
nante (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 3; sentenze del TAF D-3114/2018
del 28 giugno 2019 consid. 5.1 e D-7078/2018 del 4 dicembre 2019 con-
sid. 6.1.1). Inoltre, la spiegazione fornita dall'interessato – ovvero che gli
sarebbe stato detto che avrebbe potuto esporre gli altri motivi nel corso di
una seguente audizione e che non ricordava la domanda relativa ai pro-
blemi con le autorità (cfr. verbale 2, D98-D99) – non giustifica una siffatta
omissione, avendo egli sottoscritto la correttezza del verbale sulle genera-
lità.
In seguito, oltre alla tardività, le allegazioni inerenti all'arresto, al procedi-
mento penale ed alla condanna sono incongruenti su punti essenziali. Se-
gnatamente, il ricorrente si è contraddetto sul tempo trascorso tra l'aggres-
sione nella quale sarebbe stato ferito con il coltello e l'episodio nel quale i
medesimi aggressori avrebbero tentato di ucciderlo sparandogli ed ucci-
dendo però un altro uomo. Invero, inizialmente egli avrebbe asserito che la
sparatoria sarebbe avvenuta il giorno seguente l'aggressione (cfr. ver-
bale 2, D50), mentre in seguito avrebbe indicato che sarebbero trascorsi
meno di due mesi ed all'incirca 28 giorni tra un episodio e l'altro (cfr. ver-
bale 2, D93-D94). Non meno contraddittore risultano pure le allegazioni in
merito alle udienze. L'insorgente ha dichiarato di essere stato portato in
Tribunale il 10 marzo 2015 la prima volta oppure l'ultima volta (cfr. ver-
bale 2, D50, D83). Il racconto del ricorrente circa l'identità della persona
uccisa risulta pure discordante. Da una parte egli ha affermato di essere
stato condannato per aver ucciso la persona che è stata per sbaglio colpita
al suo posto (cfr. verbale 2, D50, D62), mentre dall'altra egli ha dichiarato
che i morti sarebbero stati due e che egli non avrebbe assistito all'uccisione
della persona per la quale è stato condannato (cfr. verbale 2, D66-D71).
7.2 Altresì, i mezzi di prova forniti a sostegno delle sue allegazioni, segna-
tamente la copia di una sentenza di condanna di morte del "Republic of
Somaliland, Higher Court" del 18 marzo 2015 e la copia di un documento
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del "Somaliland Police Force, Qudha'adher Police Station" del 3 otto-
bre 2014 che certificherebbe un arresto subito non sono atti a comprovare
un'eventuale persecuzione. Invero, al di là del fatto che siano stati forniti
soltanto in copia, risultano esservi importanti indizi di falsificazione.
In particolare, il documento dell'arresto stato rilasciato dalla polizia del So-
maliland, riporta uno stemma nell'intestazione che non corrisponde alla
"Somaliland Police Force", ma bensì alla Somali Police Force, le forze di
polizia della Somalia (cfr. Somaliland Standard, Somaliland: Police officer
stoned to death, two others injured near Burao, 17.06.2019, /somaliland-police-officer-stoned-to-death-two-
others-injured-near-burao/ >, consultato il 08.11.2019; Somaliland, Human
Rights Centre calls on Somaliland government to stop indefinite imprison-
ment without a judicial process, 27.08.2019, /news/somaliland/human-rights-centre-calls-on-somaliland-go-
vernment-to-stop-indefinite-imprisonment-without-a-judicial-process/ >,
consultato il 08.11.2019; UN Police (UNPOL), Towards a Federated Police
System in Somalia, undatiert, load/131042/2680352/Federated%20Police%20System_revised.pdf >,
consultato il 08.11.2019). Il Somaliland costituisce uno stato di fatto non
riconosciuto che dispone di una propria amministrazione e valuta, di pro-
prie forze di sicurezza e polizia (Scott Pegg (Indiana University-Purdue Uni-
versity Indianapolis) / Michael Walls (University College London) / Wa-
shington Post, Somaliland votes next week. Its biggest challenges come
after the election, 10.11.2017, /news/monkey-cage/wp/2017/11/10/somalilands-presidential-
elections-take-place-oct-13-after-many-delays/?utm_term=.8a2edbddb3
94 >, consultato il 08.11.2019).
In seguito, per quanto riguarda la sentenza di condanna della corte su-
prema somala, il Tribunale rileva anzitutto che non risulta per nulla chiaro
il motivo per il quale il ricorrente sia stato giudicato direttamente dall'organo
giudiziario più alto del Somaliland invece di essere giudicato in prima
istanza da una corte regionale (Regional Court) e poi da una corte di ap-
pello regionale in seconda istanza (Regional Appeal Court), come previsto
dall'organizzazione giudiziaria del Somaliland. Invero la Corte Suprema ri-
sulta essere competente per trattare ricorsi contro le corti di appello, que-
stioni giurisdizionali tra i tribunali, cause amministrative relative alle deci-
sioni finali degli enti pubblici, reclami relativi a risultati presidenziali e par-
lamentari delle elezioni generali e per rivedere le proprie decisioni (cfr. The
Somaliland Supreme [& Constitutional] Court, /somaliland_supreme_court.html >; Somaliland Judicial System –
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Overview, stem.html#SLCourtsHeading >, entrambi consultati il 08.11.2019). Un altro
indizio che fa sorgere dei sospetti quanto all'originalità del documento ri-
sulta essere il nome della corte suprema riportato in lingua inglese sulla
sentenza, ovvero Higher Court. Orbene, pare quantomeno dubbio che l'in-
segna sull'edificio del tribunale riporti "Supreme Court" mentre sulle sen-
tenze venga indicato "Higher Court" (cfr. SOMALILAND OO SOO GUNAA-
NADAY DACWADA SADEX QOYS OO ISKU HAYSTAY ILMO YAR KANA
SOO JEEDA LAASCAANOOD, 18.02.2017, m/daawo-maxkamada-sare-ee-somaliland-oo-soo-gunaanaday-dacwada-
sadex-qoys-oo-isku-haystay-ilmo-yar-kana-soo-jeeda-laascaanood/ >,
consultato il 08.11.2019).
7.3 Infine, non giova neppure alla credibilità generale del ricorrente il fatto
che egli abbia pure fornito dichiarazioni fortemente contraddittorie in merito
alla sua appartenenza clanica ed in merito alle sue relazioni famigliari. Egli
ha inizialmente dichiarato di appartenere alla famiglia clanica dei Darood
(cfr. verbale 1, pag. 3), salvo poi dichiarare di appartenere ai Reer Dalal
Guuled (cfr. verbale 3, D24 e D36). In seguito, egli ha pure riferito dei co-
gnomi completamenti diversi per la madre e lo zio, affermando una volta
C._______ (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, D39) e una volta D._______
o E._______ (cfr. verbale 3, D48 e D67). Altresì, il ricorrente ha fornito di-
chiarazioni incongruenti circa i contatti con i famigliari in Patria. L'interes-
sato ha infatti in un primo tempo dichiarato di avere avuto contatti soltanto
con la madre e nessun altro famigliare, mentre in seguito ha allegato aver
avuto contatti anche con lo zio (cfr. verbale 2, D12; verbale 3, D57).
7.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, la versione dei fatti resa dal
ricorrente non potrebbe essere considerata nel complesso in preponde-
ranza veritiera.
8.
Per il resto, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella deci-
sione impugnata, le motivazioni economiche avanzate dall'insorgente, non
adempiono manifestamente alle condizioni dell'art. 3 LAsi e non sono dun-
que rilevanti in materia d'asilo.
9.
In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non sod-
disfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno
quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
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Pagina 10
In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della
qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la deci-
sione impugnata va confermata.
10.
10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontana-
mento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissi-
bile, ragionevolmente esigibile e possibile.
10.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. L'esecuzione
dell'allontanamento andrebbe ritenuta perlomeno non ragionevolmente
esigibile. Egli rischierebbe infatti di ritrovarsi senza alloggio, senza lavoro
e senza una rete sociale di sostegno.
11.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
12.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia am-
missibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non
adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione
provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2). Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di
natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che
l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e
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Pagina 11
completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con
l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però
limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr.
DTAF 2014/12 consid. 5.9; CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9 e ad art. 13
PA n. 1). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c
PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento,
impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo
nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere
evitata (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt
am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è
segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla
delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame
degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese
d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21
novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche
competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte
del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello
stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando la
stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli ed
il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale
la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se
egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora
l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta
onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la
presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a
considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo
esemplificativo sentenze del Tribunale D-3174/2015 del 17 novembre 2016
consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia
riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si
presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere
ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.
Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione
dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.4).
13.
A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è am-
missibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto in-
D-4997/2017
Pagina 12
ternazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esau-
risce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di di-
ritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di-
cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti
dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire
dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio-
lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere
una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren-
dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli
correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso
il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF
2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esi-
stenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiu-
dizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova
applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il suo Paese d'origine è
dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS
0.142.30). Altresì, nemmeno la situazione dei diritti umani in Somaliland
permette di ritenere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento. In sif-
fatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio per-
sonale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese
d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3
Conv. tortura.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
14.
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente
esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse
a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
14.1 La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de
la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fug-
gono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
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Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non po-
trebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sareb-
bero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irri-
mediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a
una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla
morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria
quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di
impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretiz-
zare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la deci-
sione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari
legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel
suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26
consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
14.2 Il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento verso il
nord della Somalia ed in particolare verso il Somaliland ed il Puntland, a
determinate condizioni può essere considerata ragionevolmente esigibile.
È tuttavia necessario che la persona in questione possegga degli stretti
legami con una delle menzionate regioni e possa provvedere al proprio
sostentamento o contare sul sostegno effettivo di un clan; la sola apparte-
nenza a uno dei clan principali insediati nella regione non è sufficiente (cfr.
GICRA 2006 n. 2 consid. 7).
14.3 Nel caso in esame l'interessato ha dichiarato di aver vissuto dall'età
di tre anni all'espatrio ad Hargeysa nel Somaliland (cfr. verbale 1, pag. 4),
di aver lavorato come posatore di piastrelle per due anni e più (cfr. ver-
bale 2, D54-D56) e di aver affittato una camera per dormire (cfr. verbale 2,
D67).
Come tuttavia già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 6.3), il ricor-
rente ha fornito delle dichiarazioni manifestamente inverosimili poiché con-
traddittorie in merito alla sua appartenenza clanica ed in merito alla rete
sociale in Patria. Così facendo, egli ha violato il suo obbligo di collaborare
ed ha posto l'autorità inferiore nell'impossibilità di determinare se egli di-
sponga o meno di una rete sociale ad Hargeysa e se possa contare sul
sostegno di un clan. Non può infatti essere compito dell'autorità d'asilo di-
panarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esistenza di fattori fa-
vorevoli.
Si può ad ogni modo partire dal presupposto che dietro le varie versioni
contraddittorie siano identificabili alcuni elementi che lascino presagire la
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presenza di un sostegno economico nel Somaliland. Il ricorrente è infatti
già stato in grado (pur essendo ai tempi minorenne) di trovare un lavoro, di
sostentarsi e di affittare una stanza dove dormire senza ritrovarsi in una
situazione di minaccia esistenziale. Non vi è pertanto motivo di dubitare
quanto al fatto che egli sia in misura di farlo anche in una seconda occa-
sione, conto tenuto della precedente esperienza maturata.
14.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi).
15.
In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi-
bilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procu-
rarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e
DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
16.
Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la de-
cisione dell'autorità inferiore va confermata. Ne discende che la SEM con
la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo
potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o in-
completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per
quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il
ricorso va respinto.
17.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto;
18.
Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favore-
vole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
19.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
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5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
20.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: