B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5016/2014
S e n t e n z a d e l 1 6 s e t t e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia,
c/o UFM Centro di registrazione e procedura,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione
dell'UFM del 4 settembre 2014 / N […].
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Visto
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 16 agosto 2014
in Svizzera;
i verbali d'audizione del 20 agosto 2014 (di seguito: verbale 1) e del
28 agosto 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
4 settembre 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno
(cfr. atto A 10/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pro-
nunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell'in-
teressato dalla Svizzera;
il ricorso dell'8 settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 9 settembre 2014) con cui l'insorgente ha chiesto l'annullamen-
to della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferio-
re per una decisione nel merito; che, in subordine, il ricorrente ha chiesto
la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricor-
suale tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte
spese processuali con protestate spese e ripetibili;
gli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 9 settembre 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ri-
corso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
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un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino tunisino nato e cresciuto a B._______ (Tunisia) (cfr.
verbale 1, pagg. 3 e 4); che avrebbe lasciato il paese d'origine per crearsi
una vita migliore e un futuro in Europa (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2,
D16, pag. 3);
che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha ritenuto che
il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi,
non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una prote-
zione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allon-
tanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione sicco-
me lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente sostiene di avere chiesto protezione alla Sviz-
zera in ragione del grave disagio socio-economico che starebbe vivendo
in Tunisia; che restando in tale paese correrebbe il rischio di non riuscire
a soddisfare nemmeno i propri bisogni primari mettendo pertanto in peri-
colo la sua stessa vita;
che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asi-
lo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che, segna-
tamente, questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è presenta-
ta esclusivamente per motivi economici o medici;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Sviz-
zera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzio-
ne presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che, pertanto,
non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire u-
mano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamen-
te sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti
esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro,
sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in
senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma anche gli
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ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3 seg.
LStr (RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati);
che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residen-
za, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, na-
zionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pre-
giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva, nel
senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona
a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le
difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la po-
vertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un
alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza
d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in
questione, può essere confrontata;
che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera prote-
zione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere espo-
sto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese d'origine,
a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche
(art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
es patrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico, ov-
vero all'assenza di un lavoro e di previdenza sociale (cfr. verbale 1, pag. 7
e verbale 2, D16, pag. 3); che tale motivo, come manifestamente ricono-
scibile, non rientra nella definizione di persecuzione in senso lato giusta
l'art. 18 LAsi;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la situazione in Tunisia non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popo-
lazione nell'integralità del territorio nazionale;
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che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
a vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, le autorità d'asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta-
no loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio
ed alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale
(cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e riferimenti ivi citati);
che egli è giovane ed ha conseguito un diploma di cucina presso una
scuola alberghiera tunisina (cfr. verbale 1, pag. 4); che il medesimo ha
esperienza pluriennale come cuoco ed ha pure lavorato per una compa-
gnia petrolifera in Libia (cfr. verbale 2, D10-11, pagg. 2-3); che altresì in
Tunisia dispone di una buona rete famigliare ritenuto che vi vivono la ma-
dre e quattro fratelli (cfr. verbale 1, pag. 5);
che il ricorrente non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50
consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
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LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'e senzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spe-
se processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: