B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5019/2015
S e n t e n z a d e l 2 4 a g o s t o 2 0 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni
Luftensteiner;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Etiopia,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone;
decisione della SEM del 1° luglio 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera in data
22 giugno 2015,
la decisione incidentale di ripartizione al cantone della Segreteria di Stato
della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del
1° luglio 2015, notificata al richiedente il 6 luglio 2015, tramite la quale il
richiedente è stato ripartito al cantone Ticino,
il ricorso dell'8 luglio 2015 contro la summenzionata decisione della SEM,
trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
tramite l'autorità inferiore con scritto del 17 agosto 2015 (data d'entrata:
19 agosto 2015),
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi),
che la decisione d'attribuzione cantonale del richiedente l'asilo, giusta
l'art. 27 cpv. 3 LAsi, è una decisione incidentale impugnabile con ricorso
distinto dinanzi al Tribunale (art. 107 cpv. 1 2a frase LAsi),
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che il termine di ricorso di dieci giorni (art. 108 cpv. 1 LAsi), nonché i
requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA)
sono soddisfatti,
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che ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi – che giusta l'art. 106 cpv. 2 LAsi
prevale quale lex specialis sull'art. 106 cpv. 1 LAsi – le decisioni
d'attribuzione cantonale possono essere impugnate soltanto per
violazione del principio dell'unità della famiglia (cfr. DTAF 2008/47
consid. 1.2),
che nella fattispecie il richiedente ha invocato il suo legame di parentela
con la cugina residente in Svizzera e fa dunque valere una violazione del
principio dell'unità della famiglia,
che pertanto il ricorso è ricevibile ed occorre entrare nel merito,
che giusta gli art. 27 cpv. 3 1a e 2a frase LAsi, la SEM ripartisce i
richiedenti fra i Cantoni tenendo conto degli interessi degni di protezione
dei Cantoni e dei richiedenti,
che l'art. 22 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,
RS 142.311) stabilisce che la SEM ripartisce per quanto possibile
equamente tra i Cantoni i richiedenti l'asilo tenendo conto dei membri
della loro famiglia, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi
di assistenza,
che in principio, rientrano nella nozione di famiglia i coniugi e i figli
minorenni; che i partner registrati e le persone che vivono in unione
duratura simile a quella coniugale sono equiparati ai coniugi (art. 1a lett. e
OAsi 1),
che l'art. 27 cpv. 3 3a frase LAsi è stato introdotto per rispettare le
esigenze degli art. 8 e 13 CEDU e per garantire il diritto di ricorso in
eventuali casi di separazione dei membri di una famiglia in Svizzera (cfr.
Messaggio del Consiglio federale relativo alla revisione totale della legge
sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1,
pag. 54),
che, pertanto, il potere di cognizione del Tribunale è limitato all'analisi di
suddetto principio (cfr. DTAF 2008/47 consid. 1.3.3),
che la nozione di famiglia ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi corrisponde alla
nozione di "vita familiare" prevista dall'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2008/47
consid. 4.1),
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che l'art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o
"Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli
minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47
consid. 4.1),
che inoltre, possono anche beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i
rapporti familiari o di parentela che potrebbero rivestire un ruolo
importante in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii e
nipoti, tra fratelli nonché tra un genitore residente in Svizzera e il figlio già
maggiorenne; che, ad ogni modo, in questi rapporti famigliari estesi,
l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone – oltre ad una
relazione stretta, effettiva ed intatta – un rapporto di dipendenza
particolare nei confronti della persona stabilita in Svizzera, per esempio in
ragione di un handicap (fisico o mentale) o di una malattia grave per la
quale sarebbe necessario un'assistenza permanente (cfr. tra le altre:
Sentenza del TF 2C_729/2014 del 22 giugno 2015 consid. 3.6;
DTF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 2;
120 Ib 257 consid. 1d; DTAF 2009/8 consid. 5.3.2 e 8.5; 2008/47
consid. 4.1.1 e relativi riferimenti; 2007/45 consid. 5.3),
che nella fattispecie, il ricorrente chiede di essere ripartito al cantone
Ginevra poiché in Ticino vivrebbe una situazione di isolamento che
renderebbe la sua vita insostenibile ed inoltre a Ginevra vivrebbe da anni
sua cugina riconosciuta quale rifugiata,
che la cugina residente a Ginevra non fa parte della nozione di famiglia ai
sensi dell'art. 1a lett. e OAsi 1,
che pertanto, soltanto un rapporto di dipendenza particolare nei confronti
della cugina residente in Svizzera permetterebbe di ritenere una
violazione del principio dell'unità della famiglia,
che né il ricorrente né la cugina hanno indicato di soffrire di un handicap o
di una malattia grave,
che dalle carte processuali non risulta neppure che il ricorrente o la
cugina necessiterebbero un'assistenza quotidiana indispensabile da parte
dell'altro famigliare,
che la situazione di isolamento in cui si trova il ricorrente appare una
situazione intrinseca alla procedura d'asilo in Svizzera,
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che pertanto il ricorrente manifestamente non si trova in un rapporto di
dipendenza particolare nei confronti della cugina ai sensi della
giurisprudenza precitata relativa all'art. 8 CEDU,
che infine, la ripartizione del richiedente al Cantone Ticino vale
unicamente per la durata della procedura d'asilo,
che la situazione non impedisce comunque al richiedente di rendere visita
alla cugina e mantenere dei legami affettivi con la stessa,
che di conseguenza, visto quanto sopra, la decisione incidentale di
ripartizione al Cantone Ticino non lede il principio dell'unità della famiglia
ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi, per il che il ricorso, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che essendo il ricorso manifestamente infondato, è deciso dal giudice in
qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente
(art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono
condonate (art. 6 lett. b TS-TAF),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato alla ricerca di protezione per il che non può essere
impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale
federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: