B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5039/2012
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 23 agosto 2012 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
6 agosto 2012;
il verbale del 14 agosto 2012 (di seguito: verbale) con il quale, tra le altre
cose, è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale eva-
sione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel
merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Ita-
lia;
la decisione dell'UFM del 23 agosto 2012 (notificata all'interessato in data
18 settembre 2012) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai
sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allon-
tanamento dell'interessato verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tar-
di il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed indicando che
un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazio-
ne dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato il trasferimento
dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e pos-
sibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di
respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussi-
sterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dal-
la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del
relativo art. 3;
il ricorso del 25 settembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 26 settembre 2012) – con allegati la decisione impugnata, l'av-
viso di notifica e di ricevuta, nonché la lettera di trasmissione con la quale
l'autorità cantonale ha trasmesso copia della decisione impugnata al rap-
presentante del ricorrente – con il quale il ricorrente ha concluso all'annul-
lamento della decisione impugnata, alla restituzione degli atti all'autorità
inferiore per completamento dell'istruttoria ed, in subordine, alla conces-
sione dell'ammissione provvisoria; le ulteriori conclusioni ricorsuali ten-
denti, d'un lato, alla concessione di misure supercautelari e, dall'altro lato,
all'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali con protestate spese e ripetibili;
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l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 27 settembre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che giusta l'art. 34
cpv. 2 lett. d LAsi è esaminato il trasferimento del richiedente l'asilo verso
uno Stato membro e non l'esecuzione dell'allontanamento verso tale pae-
se giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2);
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che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'ammissione provvisoria è inammissibile;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia su
una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato
terzo competente a condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un
accordo internazionale;
che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento
di una domanda di asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'e-
same di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito:
Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylan-
trägen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la pro-
cedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo
essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri-
chiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso
uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86
seg.);
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che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato
per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della
sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli
art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato
una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1
lett. a Regolamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
dino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cit-
tadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivela-
to, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURO-
DAC", che il ricorrente aveva depositato una domanda di asilo in Italia, il
3 settembre 2011 ed al momento del deposito della domanda d'asilo in
Svizzera era in possesso di un permesso di soggiorno per stranieri rila-
sciato dalla questura di B._______ in corso di validità;
che l'8 agosto 2012, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti
una richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II,
volta a riprendere in carico il richiedente l'asilo;
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che l'Italia ha tacitamente riconosciuto la sua competenza, in quanto le
sue autorità non hanno risposto entro il termine di due settimane previsto
all'art. 20 cpv. 1 lett. b Regolamento Dublino II (art. 20 cpv. 1 lett. c Rego-
lamento Dublino II);
che l'interessato non ha contestato la competenza dell'Italia per trattare la
sua domanda d'asilo (cfr. verbale, pag. 6);
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data;
che l'insorgente fa in sostanza valere di temere il rientro in Italia a causa
dell'inadeguatezza delle condizioni di accoglienza e, di conseguenza, di
ritrovarsi a vivere per strada senza alcuna prospettiva di legalità (ricorso,
pag. 3);
che, in altri termini, un trasferimento in questo Stato lo esporrebbe al ri-
schio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condi-
zioni di vita indegna;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato
non sia esposto, in caso di trasferimento verso l'Italia, ad un trattamento
contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che, tuttavia, questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della
CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105);
che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se il ricorrente sarà
assistito, dopo il suo trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che spetta all'insorgente di provare che la sua situazione potrebbe con-
travvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU;
che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale
pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di
inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere
che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispettereb-
bero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o
lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte euro-
pea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta
n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sen-
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tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiun-
te C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che il ricorrente non è stato in misura di stabilire che lo Stato di destina-
zione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su ri-
chiesta dei richiedenti l'asilo, ai loro bisogni;
che, segnatamente, se da un lato l'insorgente ha contestato la qualità del-
la presa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, egli non ha
fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o
la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in
caso di esecuzione del suo trasferimento;
che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione viole-
rebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del
27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei ri-
chiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003);
che incomberà quindi al ricorrente di far valere la sua situazione specifica
e le sue difficoltà, in rapporto al suo statuto, nonché di prevalersene di-
nanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adegua-
te;
che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale
lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. senten-
za della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; DTAF 2011/35);
che, visto quanto precede, il ricorrente non ha stabilito l'esistenza di un ri-
schio personale, serio e concreto che il suo trasferimento verso lo Stato
di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o ad un altro obbligo de-
rivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, in queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, né
delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, pertanto, non v'è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da par-
te della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo
del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a
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riprenderlo in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento
Dublino II;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizza-
zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giacché
detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel
quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene senza
oggetto con la presente sentenza;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: