B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-504/2015
Sen t en z a d e l 3 f e bb r a i o 20 15
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Senegal,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); de-
cisione della SEM del 19 gennaio 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 19 di-
cembre 2014;
i verbali d'audizione del 29 dicembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del
19 gennaio 2015 (di seguito: verbale 2);
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 19 gennaio 2015, notificata al
ricorrente in medesima data (cfr. atto A12/1), con la quale la SEM ha re-
spinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS
142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigi-
bile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato
il Senegal come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi;
il ricorso del 23 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 26 gennaio 2015) contro detta decisione, con il quale il ricorrente
ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata
e alla trasmissione degli atti alla SEM per una nuova decisione nel merito
e, in via subordinata, alla concessione dell'ammissione provvisoria; ha al-
tresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle
presunte spese processuali;
l'incarto originale della SEM, pervenuto a codesto Tribunale in data 28 gen-
naio 2015;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 cpv. 1 PA;
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che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 LAsi);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino del Senegal, nato e cresciuto a C._______ (Senegal) (cfr.
verbale 1, pag. 3);
che sarebbe espatriato poiché dopo che si sarebbe avvicinato ai Testimoni
di Geova e allontanato dalla sua fede musulmana, sarebbe stato abbando-
nato dalla famiglia e cacciato di casa (cfr. verbale 1, pagg. 3, 9 seg.; ver-
bale 2, D35-D42, pag. 4 seg.);
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi);
che, stando alle sue dichiarazioni, il richiedente è cittadino senegalese; che
il Consiglio federale ha inserito il Senegal nel novero dei paesi esenti da
persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Coun-
tries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, Dipartimento di giustizia e po-
lizia, stato: giugno 2014);
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi);
che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile
la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa
verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni
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che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non
corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova
falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che nella querelata decisione la SEM ha considerato inverosimili le allega-
zioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo giacché contraddittorie e non
sufficientemente motivate; che, in particolare, non avrebbe reso verosimile
di essersi convertito alla religione dei Testimoni di Geova; che infatti si sa-
rebbe contraddetto dichiarando inizialmente di essersi convertito cinque o
sei mesi prima dell'espatrio per poi dichiarare di non essersi ancora con-
vertito, bensì di essersi unicamente avvicinato a tale fede; che inoltre, le
sue allegazioni circa la sua nuova fede religiosa sarebbero molto vaghe e
superficiali; che egli non sarebbe stato in grado di indicare i principi fonda-
mentali e neppure il significato esatto di Testimone di Geova; che sareb-
bero poi inconsistenti le dichiarazioni degli incontri con i Testimoni di
Geova, nonché dell'episodio in cui sarebbe stato costretto ad abbandonare
l'abitazione famigliare;
che pertanto la SEM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non
soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza
giusta l'art. 7 LAsi;
che nel ricorso egli ha contestato l'inverosimiglianza rilevata dalla SEM so-
stenendo che le sue dichiarazioni sarebbero concrete, coerenti e detta-
gliate; che sarebbe vero che egli conoscerebbe ancora soltanto superficial-
mente la sua religione; che tali lacune sarebbero spiegabili dal fatto che vi
avrebbe aderito da poco tempo; che pertanto le sue allegazioni, se valutate
nel loro complesso sarebbero credibili e plausibili; che inoltre l'esigibilità
del suo allontanamento dalla Svizzera dovrebbe essere analizzata in modo
più approfondito; che il fatto di essere stato allontanato dalla sua famiglia
a medio-lungo temine lo esporrebbe a un deterioramento delle condizioni
di salute, ritrovandosi nell'impossibilità di soddisfare adeguatamente i suoi
bisogni primari e la sua vita sarebbe dunque esposta a grave pericolo; che
pertanto qualora non gli si dovesse concedere l'asilo egli dovrebbe essere
ammesso provvisoriamente;
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura sono
inverosimili, giacché contraddittorie e non corroborate da elementi consi-
stenti;
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che, infatti, egli ha inizialmente dichiarato di essersi convertito cinque o sei
mesi prima di espatriare (cfr. verbale 1, pag. 3) per poi affermare, nel corso
della medesima audizione, che al momento dell'espatrio egli era ancora
musulmano (cfr. ibidem); che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo egli
si è nuovamente contraddetto affermando che al momento dell'espatrio era
un Testimone di Geova (cfr. verbale 2, D78-D84, pagg. 7 e 8); che confron-
tato a questa incongruenza egli ha semplicemente dichiarato che nel corso
della prima audizione non era stato capito (cfr. verbale 2, D85, pag. 8); che
tale spiegazione non soccorre l'insorgente poiché il Tribunale constata che
il verbale della prima audizione è stato riletto all'insorgente e lo stesso ha
posto la sua firma su tutte le pagine non contestando o correggendo qual-
sivoglia dichiarazione; che pertanto tale generale spiegazione non trova
fondamento alcuno; che pertanto il Tribunale ha ragione di dubitare della
conversione religiosa del ricorrente; che, infatti, le allegazioni circa la reli-
gione nonché circa i Testimoni di Geova risultano insussistenti, vaghe e
infondate; che, invero, egli non ha saputo elencare i principi e i riti fonda-
mentali della sua fede religiosa (cfr. verbale 2, D92, pag. 8, D95-D97,
pag. 9); che in merito ai suoi amici Testimoni di Geova si è limitato a dire
che sono senegalesi, cristiani e che sono delle buone persone con un buon
lavoro (cfr. verbale 2, D101-D105, pag. 9), senza saper aggiungere alcun
elemento concreto; che pure il racconto quo i problemi avuti con la famiglia
a seguito del suo avvicinamento a questa fede religiosa risulta piuttosto
scarno; che, infatti, egli ha unicamente riferito che la famiglia gli ha detto di
uscire di casa e di non tornare più e non è successo null'altro (cfr. verbale 2,
D121-D122, pag. 11); che, se egli avesse realmente vissuto questo episo-
dio sarebbe in grado di riferirne molto più dettagliatamente;
che a livello ricorsuale il ricorrente non ha nemmeno presentato argomenti
o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione;
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richie-
dente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7
LAsi;
che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere
verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che la SEM ha
respinto la sua domanda d'asilo;
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che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM)
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS
142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possi-
bile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4);
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-
spone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribu-
nale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo
del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito
del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33
Conv. rifugiati;
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Senegal non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito il Senegal nella
lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente;
che quo alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha se-
guito una formazione pluriennale come muratore, professione che ha pra-
ticato per quattordici anni (cfr. verbale 1, pag. 4); che altresì la sua famiglia
vive a tuttora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 5); che, pertanto, in
Senegal ha un'ottima rete sociale;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3, 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
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che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: