B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5046/2010
S e n t e n z a d e l l ' 8 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 giugno 2010 / N […]
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Fatti:
A.
Il (…), il ricorrente - cittadino iracheno di etnia curda, originario di
B._______ nella provincia di Dohuk (Iraq) - ha presentato una domanda
di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali di audizione del 14 aprile 2008, [di seguito: verbale 1] e 4 set-
tembre 2008, [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato dall'Iraq per evi-
tare la vendetta da parte della famiglia della compagna (di seguito: N.). In
particolare, il richiedente avrebbe consumato un rapporto sessuale con
N., promessa sposa ad un altro ragazzo, pochi mesi prima del matrimonio
della ragazza. Dopo aver constatato la perduta verginità della donna, lo
sposo l'avrebbe ripudiata, rimandandola presso la sua famiglia, dove sa-
rebbe stata uccisa da un proprio fratello. La famiglia di N. sarebbe ora in-
tenzionata a vendicarne l'onore. Secondo quanto affermato dall'interessa-
to, in Patria non godrebbe di un'adeguata protezione da parte delle autori-
tà locali. Al richiedente non sarebbe infine possibile fuggire in un'altra lo-
calità irachena, in quanto, essendo curdo, rischierebbe di essere ucciso
dalla maggioranza araba della popolazione.
B.
Con decisione del 16 giugno 2010, notificata al ricorrente il
18 giugno 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto
Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera
e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome
lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 12 luglio 2010 il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata deci-
sione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e,
in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi
dell'art. 65 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
D.
In data 16 luglio 2010, il Tribunale ha comunicato all'insorgente che, giu-
sta l'art. 42 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31),
poteva soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura.
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E.
Con decisione incidentale del 20 gennaio 2011, il Tribunale ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 PA, a
chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali, riservandosi infine di decidere in seguito circa l'esenzione
delle spese di giustizia.
F.
In data 20 gennaio 2011, il Tribunale ha anticipato al ricorrente che il pro-
prio racconto appariva inverosimile, invitandolo nel contempo a presenta-
re le proprie osservazioni in merito a quanto contestatogli.
G.
Tramite osservazioni del 17 febbraio 2011, il ricorrente ha fondamental-
mente riconfermato quanto già espresso in sede di ricorso, postulando
per l'accoglimento del ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA, nonché 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
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pugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svol-
gersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sen-
tenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accer-
tamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi in-
vocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione im-
pugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le dichiarazioni
del richiedente non soddisferebbero palesemente le condizioni richieste
per ottenere la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'UFM ha infatti
ritenuto che il richiedente potrebbe beneficiare della protezione da parte
delle autorità curde, in quanto in tali regioni esisterebbe un apparato giu-
diziario adeguato. Essendo la protezione della Svizzera sussidiaria a
quella del Paese di origine, i timori di persecuzione invocati dal richieden-
te non sarebbero pertinenti in materia di asilo.
Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respin-
gimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe
ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposi-
zione a trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato che
né la situazione politica del Paese di origine, né altri motivi relativi al ri-
chiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecu-
zione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese.
5.2. Nel gravame, il ricorrente ribadisce innanzitutto i motivi della sua ri-
chiesta di asilo in Svizzera. In merito allo stato di sicurezza del proprio
Paese, l'insorgente ammette che nel nord dell'Iraq la situazione non sia
paragonabile a quella, peggiore, del resto del Paese. Sostiene tuttavia
che vi sarebbero ancora grandi lacune nell'apparato giudiziario del Kurdi-
stan e che persisterebbero maltrattamenti, torture ed arresti arbitrari. Da
un rapporto del 2010 di Amnesty International sul Kurdistan, risulterebbe
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come resti molto radicato il problema dei delitti d'onore nella regione. Se-
condo il ricorrente, infine, la situazione altamente instabile dell'Iraq, Kur-
distan compreso, non permetterebbe un rinvio ai sensi dell'art. 83 cpv. 4
della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20).
5.3. Con scritto del 17 febbraio 2011, il ricorrente ribadisce fondamental-
mente quanto già avuto modo di riferire nel corso delle audizioni e nel
merito del ricorso, ridimensionando tuttavia la propria relazione in pubbli-
co con N. La stessa non sarebbe stata vissuta alla luce del sole, ma la
coppia avrebbe invero cercato di non dare troppo nell'occhio. L'insorgente
precisa inoltre di mantenere contatti periodici con la propria famiglia in I-
raq, la quale gli avrebbe comunicato che un suo eventuale ritorno in Pa-
tria sarebbe pericoloso.
6.
6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor-
tano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto
dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero-
simile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza,
ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del con-
trario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-
CRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibi-
li, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non su-
scettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concor-
danti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o ele-
menti certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto
di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valo-
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rizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impres-
sioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
6.3. Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si
esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate
dal benché minimo elemento di seria consistenza. Infatti, l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti adotti a sostegno dei motivi
presentati a fondamento della sua domanda di asilo.
In particolare, come già osservato nel merito della decisione incidentale
del 20 gennaio 2011, il ricorrente ha affermato di non ricordare l'ultima
volta che avrebbe visto N., limitandosi a dichiarare, in maniera del tutto
vaga, che dalla fine della scuola l'avrebbe vista meno (cfr. verbale 2, pag.
6, Q 53). L'insorgente non ha saputo fornire il benché minimo dettaglio in
merito alle circostanze in cui sarebbe venuto a conoscenza della data del
matrimonio di N., affermando unicamente di avere ricevuto la notizia dai
compagni di scuola, ma senza situarla nel tempo (cfr. verbale 2 pag. 6, Q
59-61). Non ha saputo indicare le circostanze dell'uccisione di N., specifi-
cando unicamente che la stessa sarebbe stata ammazzata da un fratello
(cfr. verbale 2, pag. 7 Q 63, 68-71). Sono inoltre del tutto irragionevoli, al-
la luce di un ambiente culturale come quello iracheno, le dichiarazioni se-
condo cui la loro relazione sarebbe potuta continuare per ben undici anni,
sebbene la stessa fosse a conoscenza di tutti. D'altronde, il ricorrente non
è stato in grado di giustificare per quale motivo la famiglia di N., o quella
del futuro sposo, non abbiano mai fatto nulla per interrompere la loro re-
lazione (cfr. verbale 2, pag. 6, Q 52). È inoltre del tutto illogico che N.,
conscia del rischio che avrebbe corso perdendo la verginità prima del ma-
trimonio, abbia deciso di avere il primo rapporto sessuale col ricorrente a
soli due mesi prima del matrimonio, nonostante una relazione di undici
anni. Risultano generiche e poco logiche anche le dichiarazioni del ricor-
rente in merito a tutto quanto sarebbe successo in seguito a tale avveni-
mento. A titolo esemplificativo, mal si comprende il motivo della fuga im-
mediata, malgrado l'incertezza delle notizie che avrebbe ottenuto dai suoi
amici, a maggior ragione tenuto conto del fatto che l'insorgente non ha
mai dichiarato di avere subito alcuna minaccia o violenza concreta. È i-
noltre contraria ad ogni logica l'asserzione secondo cui il ricorrente sa-
rebbe espatriato la sera stessa della notizia, non certa, dell'omicidio di N.,
senza nemmeno cercare un minimo di conferme in merito a quanto acca-
duto realmente (cfr. verbale 2, pag. 7, Q 72-76).
Risulta del resto poco credibile l'affermazione secondo cui l'unica prote-
zione offerta dalle autorità del proprio Paese sarebbe stata la detenzione
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a vita (cfr. verbale 1, pag. 5). D'altronde, lo stesso ricorrente si è in segui-
to contraddetto, affermando che avrebbe potuto rivolgersi alle autorità lo-
cali, le quali avrebbero potuto convocare le famiglie per trovare una solu-
zione, segnatamente un risarcimento in denaro o in natura (cfr. verbale 2,
pag. 8, Q. 77-78). Quest'ultima dichiarazione, che smentisce quella resa
nella prima audizione, prova inoltre come l'insorgente non abbia mai cer-
cato aiuto presso le autorità locali. Visto tutto quanto sopra, questo Tribu-
nale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni
di verosimiglianza prevista dall'art. 7 LAsi.
6.4. Di conseguenza, il ricorso in materia di riconoscimento della qual i-
tà di rifugiato e concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF
2009/50 consid. 9, pag. 733).
8.
8.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
8.2. Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non
emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecu-
zione dell'allontanamento dal ricorrente in Iraq possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
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peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo stranie-
ro possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibi-
le l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ri-
corrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termi-
ni, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presun-
zioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo
ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono con-
trari alle disposizioni sopraccitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
8.3.
8.3.1. Inoltre, nel Nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale. Lo stato di sicurezza è più stabile ed equilibrato ri-
spetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti dell'uomo, la
quale è migliore rispetto alle zone del Sud e del centro dell'Iraq. Visto
quanto precede, l'allontanamento nelle tre succitate provincie curde è e-
sigibile, di principio, per gli uomini curdi non sposati, giovani e in buona
salute, a condizione che la persona interessata sia originaria della regio-
ne o vi abbia vissuto un lungo periodo e che vi disponga di una solida re-
te sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure relazioni
con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e
7.5.8, pag. 65-73).
8.3.2. Il ricorrente ha vissuto a B._______, provincia di Dohuk, dal (…) si-
no alla data di espatrio (cfr. verbale 2, pag. 3, Q 9; verbale 1, pag. 1-2).
Egli è giovane e dispone di una buona scolarizzazione avendo frequenta-
to il (…) sino all'ultimo anno (cfr. verbale 1, pag. 2). Il ricorrente dispone
altresì di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto segnatamente che,
dalla morte del padre avvenuta nel (…), esso ha sempre vissuto a
B._______ con lo zio paterno e la sua famiglia (cfr. verbale 1, pag. 2), con
i quali mantiene tutt'ora regolari contatti telefonici (cfr. osservazioni del
17 febbraio 2011). In patria vivono inoltre il fratello maggiore a
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C._______, ed una zia paterna a D._______. Infine, il ricorrente non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustifica-
re un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e
relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medi-
ci.
8.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr).
8.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2). Infatti, il ricorrente, usando
della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al
rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12, pag. 513-515).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.
In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento
e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
10.
10.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi ne-
cessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di succes-
so, l'autorità di ricorso, il suo presidente, o il giudice dell'istruzione la di-
spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa
solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano su-
periori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente in-
feriori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta de-
ve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un ap-
prezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare
l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89).
Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di
successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza
federale, è decisivo (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispen-
sa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate se-
condo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione
della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.
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10.2. Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente e-
sposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro
del ricorso erano prive di probabilità di esito favorevole. In siffatte circo-
stanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non
è adempiuta.
10.3. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagine seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola
Data di spedizione: